Art. 126-septies decies. ((Obblighi informativi e responsabilita')) ((1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalita' con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis.
2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma e' maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilita' esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore piu' elevato del limite stabilito ai sensi e in conformita' all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento)) ((74)) --------------- AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "la Sezione II si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla lettera d)".
2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma e' maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilita' esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore piu' elevato del limite stabilito ai sensi e in conformita' all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento)) ((74)) --------------- AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "la Sezione II si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla lettera d)".