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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11196/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 22.12.2025
Il gop Patrizia Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 29.10.2025,
letti gli atti del procedimento,
visto il decreto del 2.12.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 18/12/2025 rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, rilevato che il resistente non si è costituito e non sono state depositate note da parte delle altre parti
IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11196/2023 promossa da:
1) ato in Cuiabà (MT/Brasile) in data 14 febbraio 1988, Parte_1
2) nata a [...]/Brasile) il 5 febbraio 1990, in nome proprio e Parte_2 unitamente al marito nato a [...]-Brasile) in data 1 Parte_3 marzo 1989, in qualità di genitori ed esercenti la rappresentanza legale nei confronti del figlio minore 3)
, nato a [...]/Brasile) il 2 febbraio 2023 Persona_1 Tutti con il patrocinio dell'avv. LAZZAROTTO STEFANIA e dell'avv. FERAZZOLI LUCA ed elettivamente domiciliati in VIA PIAVE, 1 BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore avv. LAZZAROTTO STEFANIA
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna pagina 1 di 4 INTERVENUTO EX LEGE CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 282 decies cpc depositato il 5/09/2023 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza del figlio minore, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato il [...], nel Comune di Novi Persona_2 di Modena (MO), emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.3 e 6). Con decreto del 2/11/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/12/2025prima con collegamento da remoto poi con decreto del 2/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 4.11.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_2 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 3/11/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 18.12.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: in data 28 luglio 1894 nel Municipio di Serra Azul (SP-Brasile), il signor si univa in matrimonio Persona_2 con la signora e dal loro matrimonio nasceva in data 18 ottobre 1905 in Serra Azul (SP - Brasile) il Persona_3 figlio , (doc. 8) Per_4
. In data 18 novembre 1937 in Londrina (PR - Brasile), si univa in matrimonio con Persona_5 CP_3
, (doc. 9) e dalla loro unione nasceva il 26 maggio 1938 in Londrina (PR -Brasile), il figlio
[...] [...]
, (doc. 10) Persona_6
. In data 26 luglio 1962 in Londrina (PR-Brasile) il signor si univa in matrimonio con Persona_6 [...] (doc. 11) e dalla loro unione nasceva in Londrina (PR-Brasile) in data 23 aprile 1963 il CP_4 figlio (doc.12) Persona_7 In data 14 luglio 1984 a Cuiabà (MT-Brasile), si univa in matrimonio con Persona_7 [...]
(doc.13) e dalla loro unione nascevano: Persona_8
• in Cuiabà (MT-Brasile) in data 14 febbraio 1988 il figlio (odierno Parte_1 ricorrente), (doc.14)
. in Cuiabà (MT-Brasile) in data 5 febbraio 1990 la figlia (odierna Parte_2 ricorrente), (doc.15)
In data 19 ottobre 2019 in Brasilia (DF- Brasile), la ricorrente si univa in matrimonio con
[...]
(doc. 16) Dall'unione coniugale nasceva il 10 febbraio 2023 in Brasilia (DF- Parte_3 Brasile), il figlio (odierno ricorrente) , (doc.17) Persona_1
2. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Novi di Modena, in provincia di Modena.
pagina 2 di 4 Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente.
3. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_2 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
4. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. B.NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il Persona_2 quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
pagina 3 di 4 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). C.SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1) ato in Cuiabà (MT/Brasile) in data 14 febbraio 1988, Parte_1
2) nata a [...]/Brasile) il 5 febbraio 1990, Parte_2 Parte_1
3) , nato a [...]/Brasile) il 2 febbraio 2023 Persona_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 23/12/2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 22.12.2025
Il gop Patrizia Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 29.10.2025,
letti gli atti del procedimento,
visto il decreto del 2.12.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 18/12/2025 rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, rilevato che il resistente non si è costituito e non sono state depositate note da parte delle altre parti
IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11196/2023 promossa da:
1) ato in Cuiabà (MT/Brasile) in data 14 febbraio 1988, Parte_1
2) nata a [...]/Brasile) il 5 febbraio 1990, in nome proprio e Parte_2 unitamente al marito nato a [...]-Brasile) in data 1 Parte_3 marzo 1989, in qualità di genitori ed esercenti la rappresentanza legale nei confronti del figlio minore 3)
, nato a [...]/Brasile) il 2 febbraio 2023 Persona_1 Tutti con il patrocinio dell'avv. LAZZAROTTO STEFANIA e dell'avv. FERAZZOLI LUCA ed elettivamente domiciliati in VIA PIAVE, 1 BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore avv. LAZZAROTTO STEFANIA
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna pagina 1 di 4 INTERVENUTO EX LEGE CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 282 decies cpc depositato il 5/09/2023 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza del figlio minore, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato il [...], nel Comune di Novi Persona_2 di Modena (MO), emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.3 e 6). Con decreto del 2/11/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/12/2025prima con collegamento da remoto poi con decreto del 2/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 4.11.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_2 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 3/11/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 18.12.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: in data 28 luglio 1894 nel Municipio di Serra Azul (SP-Brasile), il signor si univa in matrimonio Persona_2 con la signora e dal loro matrimonio nasceva in data 18 ottobre 1905 in Serra Azul (SP - Brasile) il Persona_3 figlio , (doc. 8) Per_4
. In data 18 novembre 1937 in Londrina (PR - Brasile), si univa in matrimonio con Persona_5 CP_3
, (doc. 9) e dalla loro unione nasceva il 26 maggio 1938 in Londrina (PR -Brasile), il figlio
[...] [...]
, (doc. 10) Persona_6
. In data 26 luglio 1962 in Londrina (PR-Brasile) il signor si univa in matrimonio con Persona_6 [...] (doc. 11) e dalla loro unione nasceva in Londrina (PR-Brasile) in data 23 aprile 1963 il CP_4 figlio (doc.12) Persona_7 In data 14 luglio 1984 a Cuiabà (MT-Brasile), si univa in matrimonio con Persona_7 [...]
(doc.13) e dalla loro unione nascevano: Persona_8
• in Cuiabà (MT-Brasile) in data 14 febbraio 1988 il figlio (odierno Parte_1 ricorrente), (doc.14)
. in Cuiabà (MT-Brasile) in data 5 febbraio 1990 la figlia (odierna Parte_2 ricorrente), (doc.15)
In data 19 ottobre 2019 in Brasilia (DF- Brasile), la ricorrente si univa in matrimonio con
[...]
(doc. 16) Dall'unione coniugale nasceva il 10 febbraio 2023 in Brasilia (DF- Parte_3 Brasile), il figlio (odierno ricorrente) , (doc.17) Persona_1
2. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Novi di Modena, in provincia di Modena.
pagina 2 di 4 Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente.
3. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_2 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
4. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. B.NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il Persona_2 quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
pagina 3 di 4 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). C.SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1) ato in Cuiabà (MT/Brasile) in data 14 febbraio 1988, Parte_1
2) nata a [...]/Brasile) il 5 febbraio 1990, Parte_2 Parte_1
3) , nato a [...]/Brasile) il 2 febbraio 2023 Persona_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 23/12/2025
dott. Patrizia Bellettati
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