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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/12/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo RE IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3516/2022 R.G.A.C.
TRA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
07/04/59 rapp. e dif. dagli Avv.ti Pier Luigi Cappello e
EP CO
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Gianluca de Lima Souza
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione del Parte_1
09/12/2022 proponeva opposizione avverso il
1 decreto ingiuntivo n. 913/2022 emesso da questo
Tribunale il 11/10/2022 in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
20.309,11 oltre interessi e spese della procedura monitoria, convenendo in giudizio l'ingiungente con la quale aveva intrattenuto Controparte_1
un rapporto bancario deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta da quest'ultima tenuta nel corso del contratto di finanziamento stipulato inter partes. Deduceva l'opponente che l'istituto di credito oggi opposto aveva nell'ambito della pattuizione che regolava i rapporti tra gli odierni contendenti intercorsi inserito clausole che dovevano ritenersi prive di giuridica efficacia.
Concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Nel costituirsi,
l'ingiungente contestava il Controparte_1
fondamento delle avverse pretese instando al fine di sentir respingere l'opposizione e confermare l'impugnata ingiunzione. Celebrata l'istruzione con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, all'udienza del 22/09/2025, sulle conclusioni
2 rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace in primo luogo ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei
3 quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria.
La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura
4 impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure
5 «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe
6 la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della
Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Nel merito l'opposizione è fondata seppur nei limiti appresso evidenziati. A commento della prima doglianza espressa dall'opponente occorre ricordare come in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, vada distinto l'estratto ex art. 50 TUB dichiarazione unilaterale di un funzionario della
7 banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito dall'ordinario estratto conto funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca poiché l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla mentre l'estratto conto, trascorso il CP_2
debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed
è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. In ordine in secundis alle questioni relative alla determinazione del tasso di interesse applicato nella pattuizione oggetto di lite, va osservato che la valenza probatoria ricollegabile all'approvazione tacita degli estratti conto periodicamente trasmessi dalla banca deve ritenersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche degli addebiti di conto, senza quindi che tale preclusione possa incidere sulla facoltà per
8 l'attore di contestare, anche oltre i termini contrattuali, l'esistenza, la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto. In sostanza,
l'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto esonera la dalla necessità di documentare CP_2
l'effettiva esistenza e correttezza delle singole partite, residuando al correntista esclusivamente la possibilità di contestare la sussistenza del titolo in base al quale la singola partita è stata iscritta. In tema di contratti bancari di mutuo vige, infatti, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto, non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c.). L'accettazione del conto in linea generale non esclude, invero, che possa essere oggetto di contestazione la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto. E' necessaria tuttavia una specifica contestazione da parte del cliente. Orbene, alla luce di tale principi, va
9 innanzitutto dichiarata l'ammissibilità alla luce del disposto dell'art. 1832 c.c. delle lagnanze di parte attrice in quanto con le contestazioni relative all'applicazione di interessi a tasso ultralegale in forza di un rinvio generico e non determinato ed alla capitalizzazione trimestrale non ci si limita ad una contestazione relativa alle risultanze numeriche degli addebiti di conto bensì si contesta la validità del rapporto giuridico (clausola che prevede il rinvio agli usi per la determinazione del tasso d'interesse o clausola che prevede l'applicazione della capitalizzazione trimestrale) che costituisce il fondamento delle singole rimesse. Con specifico riferimento alla lamentata invalidità della clausola di determinazione degli interessi, va ora osservato che la giurisprudenza ormai prevalente ritiene che le clausole di rinvio agli usi su piazza siano nulle. Avendo avuto inizio il contratto di mutuo tra le parti il 19/10/2010 (v. anche CTU) e quindi successivamente al 09/07/92 (data di entrata in vigore della legge 154/92, data coincidente con il 135° giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella G.U. del 24/02/92
10 n. 45, termine che si ricava dal combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e 11, comma 4, L. 154/92) le clausole uso piazza sono nulle ex art. 117 T.U.L.B.
(d.lgs. 385/93). In proposito è noto che la materia
è disciplinata attualmente dall'art. 4, comma 3, L.
154/92 e dall'art. 117, commi 4-7, d.lgs. 385/93, prescrivendo che l'indicazione scritta attiene espressamente, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., anche al tasso d'interesse e a
“ogni altro prezzo e condizione praticato, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (art. 117, comma 4, d.leg.
385/93). Inoltre, “la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente” (art. 117, comma 5). Infine, in applicazione dell'art. 4 L.
154/92, “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse” (art. 117, comma 6). Il legislatore è quindi intervenuto per sanzionare per i contratti stipulati successivamente
11 all'entrata in vigore della legge 154/92 e del T.U. bancario la nullità ex artt. 1415, 1346 c.c. delle clausole che avessero fatto rinvio agli interessi praticati sulla piazza per mancanza della determinatezza dell'oggetto del tasso di interesse.
Peraltro, la giurisprudenza, ormai consolidata, sia di merito che di legittimità, nega validità anche alle clausole uso piazza stipulate in occasione dei contratti conclusi anteriormente al 09/07/92.
Risulta quindi applicabile il meccanismo di eterointegrazione previsto per i contratti successivi a tale data stabilito dall'art. 117, comma 7, d.lgs.
385/93 a manutenzione del contratto (art. 117, comma 7: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive…”). Il criterio di cui all'art. 117 c. 7 lett. a) va invero applicato sia nei casi in cui i contratti
12 bancari non prevedano specificamente un tasso d'interesse art. 117 c. 4 sia se il tasso sia stato individuato per relationem, con rinvio agli usi su piazza art. 117 comma 6. Gran parte della recente giurisprudenza di merito si è poi orientata anche per l'applicazione della norma in questione art. 117
c. 7 d.lgs. 385/93 pure ai rapporti instauratisi prima della sua entrata in vigore (limitando, ovviamente, il calcolo degli interessi col criterio di cui all'art. 117 in maniera esclusiva al periodo successivo all'entrata in vigore della norma stessa,
o più esattamente al periodo successivo all'entrata in vigore della L. 154/92, visto che proprio nell'art. 117 t.u. 1 settembre 1993 n. 385 è stato trasfuso il preesistente art. 4 L. 17 febbraio 1992 n. 154, di contenuto sostanzialmente analogo. La convenzione relativa alla determinazione degli interessi deve ritenersi, pertanto, validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. In altri termini, il requisito della forma scritta per la
13 determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso cioè il richiamo
(sempre per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato. Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni effettuate dall'opponente, era onere dell'istituto di credito convenuto opposto dar prova della presenza di richiami scritti a criteri prestabiliti o di elementi estrinseci alla clausola che fossero obiettivamente individuabili e che consentissero la concreta determinazione del tasso d'interesse e che, comunque, ponessero un limite
14 allo ius variandi, altrimenti del tutto discrezionale ed insuscettibile di controllo, da parte della banca.
Nessuna prova in tal senso è stata però fornita.
Deve pertanto ritenersi non soddisfatto il precetto dettato dall'art. 1284, c. 3, c.c. Peraltro posto che la determinazione del tasso di interesse ultralegale richiede ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. una specifica pattuizione per iscritto, non sostituibile né da un riconoscimento successivo, né da una convalida da parte del debitore l'approvazione degli estratti conto periodici, per effetto della mancata opposizione da parte del cliente nel termine di legge decorrente dalla ricezione degli estratti medesimi, non vale a sanare il difetto di forma scritta del tasso ultralegale, difetto rilevabile anche d'ufficio, in quanto derivante dalla violazione di una norma imperativa. Poiché lo scritto è richiesto ad substantiam ed è quindi costitutivo della relativa obbligazione, risulta privo di rilevanza giuridica l'eventuale riconoscimento che il debitore faccia ex post della misura ultralegale degli interessi. Tale approvazione degli estratti conto con conteggio di interessi superiori al tasso legale non può supplire
15 alla mancanza dello scritto perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto e non può essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti ad substantiam. Infatti, il criterio di cui all'art. 117 c. 7 lett. A) d.lgs.
385/93 va applicato (oltre al caso in cui il tasso sia stato individuato per relationem, con rinvio agli usi su piazza art. 117 comma 6) anche nei casi in cui il contratto bancario non preveda specificamente un tasso d'interesse (art. 117 c. 4). Il comma 7 dell'art. 117 prevede, infatti, accanto al caso delle nullità indicate nel comma 6 (“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”) anche l'ipotesi dell'inosservanza del comma 4 (“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
16 caso di mora”). D'altra parte, gran parte della giurisprudenza di merito si è orientata nel senso dell'applicazione della norma in questione l'art. 117
c. 7° lett. A d.lgs. 385/93 anche ai rapporti instauratisi prima della sua entrata in vigore
(limitando, ovviamente, il calcolo degli interessi col criterio di cui all'art. 117 in maniera esclusiva al periodo successivo all'entrata in vigore della norma stessa, o più esattamente al periodo successivo all'entrata in vigore della l. 154/92, visto che proprio nell'art. 117 t.u. 1 settembre 1993 n. 385 è stato trasfuso il preesistente art. 4 L. 17 febbraio
1992 n. 154, di contenuto sostanzialmente analogo. Piace a questo punto ricordare come sia indiscusso che l'azione di accertamento del dare- avere debba qualificarsi come tipico giudizio di accertamento delle nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti, attinenti la determinazione degli interessi ultralegali. In ordine all'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, la Suprema Corte ha esplicitamente affermato che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione
17 indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo con la conseguenza che anche in tale situazione la prova deve gravare sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento. Quanto all'art. 2697 c.c.,
l'affermazione secondo cui la dizione dallo stesso utilizzata "chi vuol far valere un diritto in giudizio" implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere” di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrasta, innanzi tutto, con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo (il correntista) non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto (banca) che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Conclusivamente, in materia di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali sull'onere
18 della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa. Per le considerazioni sopra svolte,
l'opponente è risultato debitore della convenuta opposta all'esito dell'indagine peritale appositamente espletata (v. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Dott.
[...]
che, sul punto del tutto condivisibile, Per_1
deve qui intendersi integralmente ripetuta e trascritta) della minor somma rispetto al saldo creditore indicato dalla convenuta ed oggetto dell'impugnata ingiunzione pari ad euro 10.261,54.
Ne consegue che l'importo da corrispondere da parte di in favore della Parte_1 [...]
ammonta ad euro 10.261,54. Nel CP_1
complesso, quindi, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va comunque Parte_1
19 condannato a corrispondere, in favore della la minor somma di euro Controparte_1
10.261,54, oltre gli interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo (a tal ultimo proposito si noti che gli interessi sulla somma liquidata in sentenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo decorrono dalla data di notificazione del decreto alla parte cui è ingiunto il pagamento e non dalla data del ricorso) considerato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo occorre in ogni caso entrare nel merito ed esaminare la fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(attore in senso sostanziale). Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta ritenuto il rilevante ridimensionamento della somma ingiunta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
20
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 913/2022; dichiara che Parte_1
è debitore della della
[...] Controparte_1
minor somma di euro 10.261,54 oltre gli interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
condanna pertanto al Parte_1
pagamento in favore della della Controparte_1
somma predetta;
condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre
IVA CPA e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte opponente;
lascia a carico della convenuta opposta le spese relative al procedimento monitorio;
pone definitivamente a carico di parte convenuta opposta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 15/12/2025
IL GIUDICE
AN Lo RE IO
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo RE IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3516/2022 R.G.A.C.
TRA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
07/04/59 rapp. e dif. dagli Avv.ti Pier Luigi Cappello e
EP CO
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Gianluca de Lima Souza
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione del Parte_1
09/12/2022 proponeva opposizione avverso il
1 decreto ingiuntivo n. 913/2022 emesso da questo
Tribunale il 11/10/2022 in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
20.309,11 oltre interessi e spese della procedura monitoria, convenendo in giudizio l'ingiungente con la quale aveva intrattenuto Controparte_1
un rapporto bancario deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta da quest'ultima tenuta nel corso del contratto di finanziamento stipulato inter partes. Deduceva l'opponente che l'istituto di credito oggi opposto aveva nell'ambito della pattuizione che regolava i rapporti tra gli odierni contendenti intercorsi inserito clausole che dovevano ritenersi prive di giuridica efficacia.
Concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Nel costituirsi,
l'ingiungente contestava il Controparte_1
fondamento delle avverse pretese instando al fine di sentir respingere l'opposizione e confermare l'impugnata ingiunzione. Celebrata l'istruzione con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, all'udienza del 22/09/2025, sulle conclusioni
2 rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace in primo luogo ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei
3 quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria.
La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura
4 impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure
5 «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe
6 la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della
Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Nel merito l'opposizione è fondata seppur nei limiti appresso evidenziati. A commento della prima doglianza espressa dall'opponente occorre ricordare come in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, vada distinto l'estratto ex art. 50 TUB dichiarazione unilaterale di un funzionario della
7 banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito dall'ordinario estratto conto funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca poiché l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla mentre l'estratto conto, trascorso il CP_2
debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed
è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. In ordine in secundis alle questioni relative alla determinazione del tasso di interesse applicato nella pattuizione oggetto di lite, va osservato che la valenza probatoria ricollegabile all'approvazione tacita degli estratti conto periodicamente trasmessi dalla banca deve ritenersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche degli addebiti di conto, senza quindi che tale preclusione possa incidere sulla facoltà per
8 l'attore di contestare, anche oltre i termini contrattuali, l'esistenza, la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto. In sostanza,
l'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto esonera la dalla necessità di documentare CP_2
l'effettiva esistenza e correttezza delle singole partite, residuando al correntista esclusivamente la possibilità di contestare la sussistenza del titolo in base al quale la singola partita è stata iscritta. In tema di contratti bancari di mutuo vige, infatti, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto, non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c.). L'accettazione del conto in linea generale non esclude, invero, che possa essere oggetto di contestazione la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto. E' necessaria tuttavia una specifica contestazione da parte del cliente. Orbene, alla luce di tale principi, va
9 innanzitutto dichiarata l'ammissibilità alla luce del disposto dell'art. 1832 c.c. delle lagnanze di parte attrice in quanto con le contestazioni relative all'applicazione di interessi a tasso ultralegale in forza di un rinvio generico e non determinato ed alla capitalizzazione trimestrale non ci si limita ad una contestazione relativa alle risultanze numeriche degli addebiti di conto bensì si contesta la validità del rapporto giuridico (clausola che prevede il rinvio agli usi per la determinazione del tasso d'interesse o clausola che prevede l'applicazione della capitalizzazione trimestrale) che costituisce il fondamento delle singole rimesse. Con specifico riferimento alla lamentata invalidità della clausola di determinazione degli interessi, va ora osservato che la giurisprudenza ormai prevalente ritiene che le clausole di rinvio agli usi su piazza siano nulle. Avendo avuto inizio il contratto di mutuo tra le parti il 19/10/2010 (v. anche CTU) e quindi successivamente al 09/07/92 (data di entrata in vigore della legge 154/92, data coincidente con il 135° giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella G.U. del 24/02/92
10 n. 45, termine che si ricava dal combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e 11, comma 4, L. 154/92) le clausole uso piazza sono nulle ex art. 117 T.U.L.B.
(d.lgs. 385/93). In proposito è noto che la materia
è disciplinata attualmente dall'art. 4, comma 3, L.
154/92 e dall'art. 117, commi 4-7, d.lgs. 385/93, prescrivendo che l'indicazione scritta attiene espressamente, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., anche al tasso d'interesse e a
“ogni altro prezzo e condizione praticato, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (art. 117, comma 4, d.leg.
385/93). Inoltre, “la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente” (art. 117, comma 5). Infine, in applicazione dell'art. 4 L.
154/92, “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse” (art. 117, comma 6). Il legislatore è quindi intervenuto per sanzionare per i contratti stipulati successivamente
11 all'entrata in vigore della legge 154/92 e del T.U. bancario la nullità ex artt. 1415, 1346 c.c. delle clausole che avessero fatto rinvio agli interessi praticati sulla piazza per mancanza della determinatezza dell'oggetto del tasso di interesse.
Peraltro, la giurisprudenza, ormai consolidata, sia di merito che di legittimità, nega validità anche alle clausole uso piazza stipulate in occasione dei contratti conclusi anteriormente al 09/07/92.
Risulta quindi applicabile il meccanismo di eterointegrazione previsto per i contratti successivi a tale data stabilito dall'art. 117, comma 7, d.lgs.
385/93 a manutenzione del contratto (art. 117, comma 7: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive…”). Il criterio di cui all'art. 117 c. 7 lett. a) va invero applicato sia nei casi in cui i contratti
12 bancari non prevedano specificamente un tasso d'interesse art. 117 c. 4 sia se il tasso sia stato individuato per relationem, con rinvio agli usi su piazza art. 117 comma 6. Gran parte della recente giurisprudenza di merito si è poi orientata anche per l'applicazione della norma in questione art. 117
c. 7 d.lgs. 385/93 pure ai rapporti instauratisi prima della sua entrata in vigore (limitando, ovviamente, il calcolo degli interessi col criterio di cui all'art. 117 in maniera esclusiva al periodo successivo all'entrata in vigore della norma stessa,
o più esattamente al periodo successivo all'entrata in vigore della L. 154/92, visto che proprio nell'art. 117 t.u. 1 settembre 1993 n. 385 è stato trasfuso il preesistente art. 4 L. 17 febbraio 1992 n. 154, di contenuto sostanzialmente analogo. La convenzione relativa alla determinazione degli interessi deve ritenersi, pertanto, validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. In altri termini, il requisito della forma scritta per la
13 determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso cioè il richiamo
(sempre per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato. Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni effettuate dall'opponente, era onere dell'istituto di credito convenuto opposto dar prova della presenza di richiami scritti a criteri prestabiliti o di elementi estrinseci alla clausola che fossero obiettivamente individuabili e che consentissero la concreta determinazione del tasso d'interesse e che, comunque, ponessero un limite
14 allo ius variandi, altrimenti del tutto discrezionale ed insuscettibile di controllo, da parte della banca.
Nessuna prova in tal senso è stata però fornita.
Deve pertanto ritenersi non soddisfatto il precetto dettato dall'art. 1284, c. 3, c.c. Peraltro posto che la determinazione del tasso di interesse ultralegale richiede ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. una specifica pattuizione per iscritto, non sostituibile né da un riconoscimento successivo, né da una convalida da parte del debitore l'approvazione degli estratti conto periodici, per effetto della mancata opposizione da parte del cliente nel termine di legge decorrente dalla ricezione degli estratti medesimi, non vale a sanare il difetto di forma scritta del tasso ultralegale, difetto rilevabile anche d'ufficio, in quanto derivante dalla violazione di una norma imperativa. Poiché lo scritto è richiesto ad substantiam ed è quindi costitutivo della relativa obbligazione, risulta privo di rilevanza giuridica l'eventuale riconoscimento che il debitore faccia ex post della misura ultralegale degli interessi. Tale approvazione degli estratti conto con conteggio di interessi superiori al tasso legale non può supplire
15 alla mancanza dello scritto perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto e non può essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti ad substantiam. Infatti, il criterio di cui all'art. 117 c. 7 lett. A) d.lgs.
385/93 va applicato (oltre al caso in cui il tasso sia stato individuato per relationem, con rinvio agli usi su piazza art. 117 comma 6) anche nei casi in cui il contratto bancario non preveda specificamente un tasso d'interesse (art. 117 c. 4). Il comma 7 dell'art. 117 prevede, infatti, accanto al caso delle nullità indicate nel comma 6 (“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”) anche l'ipotesi dell'inosservanza del comma 4 (“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
16 caso di mora”). D'altra parte, gran parte della giurisprudenza di merito si è orientata nel senso dell'applicazione della norma in questione l'art. 117
c. 7° lett. A d.lgs. 385/93 anche ai rapporti instauratisi prima della sua entrata in vigore
(limitando, ovviamente, il calcolo degli interessi col criterio di cui all'art. 117 in maniera esclusiva al periodo successivo all'entrata in vigore della norma stessa, o più esattamente al periodo successivo all'entrata in vigore della l. 154/92, visto che proprio nell'art. 117 t.u. 1 settembre 1993 n. 385 è stato trasfuso il preesistente art. 4 L. 17 febbraio
1992 n. 154, di contenuto sostanzialmente analogo. Piace a questo punto ricordare come sia indiscusso che l'azione di accertamento del dare- avere debba qualificarsi come tipico giudizio di accertamento delle nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti, attinenti la determinazione degli interessi ultralegali. In ordine all'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, la Suprema Corte ha esplicitamente affermato che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione
17 indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo con la conseguenza che anche in tale situazione la prova deve gravare sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento. Quanto all'art. 2697 c.c.,
l'affermazione secondo cui la dizione dallo stesso utilizzata "chi vuol far valere un diritto in giudizio" implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere” di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrasta, innanzi tutto, con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo (il correntista) non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto (banca) che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Conclusivamente, in materia di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali sull'onere
18 della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa. Per le considerazioni sopra svolte,
l'opponente è risultato debitore della convenuta opposta all'esito dell'indagine peritale appositamente espletata (v. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Dott.
[...]
che, sul punto del tutto condivisibile, Per_1
deve qui intendersi integralmente ripetuta e trascritta) della minor somma rispetto al saldo creditore indicato dalla convenuta ed oggetto dell'impugnata ingiunzione pari ad euro 10.261,54.
Ne consegue che l'importo da corrispondere da parte di in favore della Parte_1 [...]
ammonta ad euro 10.261,54. Nel CP_1
complesso, quindi, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va comunque Parte_1
19 condannato a corrispondere, in favore della la minor somma di euro Controparte_1
10.261,54, oltre gli interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo (a tal ultimo proposito si noti che gli interessi sulla somma liquidata in sentenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo decorrono dalla data di notificazione del decreto alla parte cui è ingiunto il pagamento e non dalla data del ricorso) considerato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo occorre in ogni caso entrare nel merito ed esaminare la fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(attore in senso sostanziale). Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta ritenuto il rilevante ridimensionamento della somma ingiunta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 913/2022; dichiara che Parte_1
è debitore della della
[...] Controparte_1
minor somma di euro 10.261,54 oltre gli interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
condanna pertanto al Parte_1
pagamento in favore della della Controparte_1
somma predetta;
condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre
IVA CPA e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte opponente;
lascia a carico della convenuta opposta le spese relative al procedimento monitorio;
pone definitivamente a carico di parte convenuta opposta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 15/12/2025
IL GIUDICE
AN Lo RE IO
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