Articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 274
Articolo 5Articolo 7
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10 settembre 1991
Art. 6. (Bilanci tecnici e commissioni di studio) 1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono compilati ogni due anni a cura del servizio statistico-attuariale di cui all'articolo 25. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, vengono nominate commissioni per l'esame delle risultanze di detti bilanci tecnici e per le eventuali proposte di variazione degli ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto predetto stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle commissioni.
Entrata in vigore il 10 settembre 1991
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