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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/11/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1249/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1249/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Nicola Babini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), Via Manfredi
n. 46, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Stradone CP_1
Bentivoglio n. 16/1, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Baracca, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo, Via Bruno n.3, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate in data
21/10/2025, già rassegnate in data 17/10/2025, come segue:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12/07/2003 in Castel San
TR RM (BO) dai Sig.ri e e registrato presso l'Ufficio di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Castel San TR RM al n 25 p.1 dell'anno 2003;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel San TR RM (BO) l'annotazione dell'emananda sentenza, mandando la Cancelleria per la trasmissione della sentenza;
3. Dichiarare che non è dovuto alcunché a titolo di concorso nel mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. Disporre a carico della Sig.ra un contributo di concorso nel mantenimento dei figli Pt_1 [...]
e , ora maggiorenni, di € 150,00 complessivi mensili, Persona_1 Persona_2 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso l'adito Tribunale, fino alla loro autosufficienza economica, come peraltro già stabilito nella sentenza di separazione personale dei coniugi n. 2343/2019, da versarsi direttamente ai figli
e entro il giorno 10 di ogni mese. Persona_1 Persona_2
Compensate le spese di causa.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/06/2025 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , celebrato con rito civile in Castel San CP_1
TR RM (BO) in data 12/07/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, al n. 25, p. I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fossero nati i figli Persona_1 nato il [...], e , nata il [...], entrambi maggiorenni. Persona_2
Con decreto emesso in data 06/06/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
22/10/2025 per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna. Nel giudizio interveniva ritualmente il P.M. in data
14/07/2025.
Con comparsa depositata in data 24/09/2025 si costituiva in giudizio , il quale aderiva CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente alle condizioni indicate nel ricorso.
Vista l'istanza congiunta depositata dai difensori delle parti in data 17.10.2025, con decreto emesso il 20.10.2025 il Giudice relatore delegato disponeva la trattazione cartolare dell'udienza. Nei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate.
Preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, il Giudice relatore delegato, con ordinanza depositata il 23.10.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni.
In data 29/10/2025 il P.M. concludeva come in atti, per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza n.898/2019, pubblicata il
02/09/2019 (n. 2343/2016 R.G.) il Tribunale di Ravenna ha pronunciato la separazione personale tra le parti. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione giudiziale.
2. Il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite che verranno compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1249/2025 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1
ER LE (Filippine) il 26/10/1968, c.f. e , nato a C.F._1 CP_1
DK (Germania) il 11/03/1963, c.f. , celebrato con rito civile in Castel C.F._2
San TR RM (BO) in data 12/07/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, al n. 25, p. I, alle condizioni da loro concordate e qui da intendersi integralmente richiamate;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel San
TR RM (BO) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) compensa tra le parti le spese di lite, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 19/11/2025 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1249/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Nicola Babini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), Via Manfredi
n. 46, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Stradone CP_1
Bentivoglio n. 16/1, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Baracca, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo, Via Bruno n.3, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate in data
21/10/2025, già rassegnate in data 17/10/2025, come segue:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12/07/2003 in Castel San
TR RM (BO) dai Sig.ri e e registrato presso l'Ufficio di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Castel San TR RM al n 25 p.1 dell'anno 2003;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel San TR RM (BO) l'annotazione dell'emananda sentenza, mandando la Cancelleria per la trasmissione della sentenza;
3. Dichiarare che non è dovuto alcunché a titolo di concorso nel mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. Disporre a carico della Sig.ra un contributo di concorso nel mantenimento dei figli Pt_1 [...]
e , ora maggiorenni, di € 150,00 complessivi mensili, Persona_1 Persona_2 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso l'adito Tribunale, fino alla loro autosufficienza economica, come peraltro già stabilito nella sentenza di separazione personale dei coniugi n. 2343/2019, da versarsi direttamente ai figli
e entro il giorno 10 di ogni mese. Persona_1 Persona_2
Compensate le spese di causa.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/06/2025 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , celebrato con rito civile in Castel San CP_1
TR RM (BO) in data 12/07/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, al n. 25, p. I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fossero nati i figli Persona_1 nato il [...], e , nata il [...], entrambi maggiorenni. Persona_2
Con decreto emesso in data 06/06/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
22/10/2025 per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna. Nel giudizio interveniva ritualmente il P.M. in data
14/07/2025.
Con comparsa depositata in data 24/09/2025 si costituiva in giudizio , il quale aderiva CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente alle condizioni indicate nel ricorso.
Vista l'istanza congiunta depositata dai difensori delle parti in data 17.10.2025, con decreto emesso il 20.10.2025 il Giudice relatore delegato disponeva la trattazione cartolare dell'udienza. Nei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate.
Preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, il Giudice relatore delegato, con ordinanza depositata il 23.10.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni.
In data 29/10/2025 il P.M. concludeva come in atti, per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza n.898/2019, pubblicata il
02/09/2019 (n. 2343/2016 R.G.) il Tribunale di Ravenna ha pronunciato la separazione personale tra le parti. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione giudiziale.
2. Il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite che verranno compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1249/2025 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1
ER LE (Filippine) il 26/10/1968, c.f. e , nato a C.F._1 CP_1
DK (Germania) il 11/03/1963, c.f. , celebrato con rito civile in Castel C.F._2
San TR RM (BO) in data 12/07/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, al n. 25, p. I, alle condizioni da loro concordate e qui da intendersi integralmente richiamate;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel San
TR RM (BO) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) compensa tra le parti le spese di lite, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 19/11/2025 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè