Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7578/2021+ 7578-1/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di divorzio contenzioso, iscritto al n. 7578 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 e nel sub procedimento per ricorso ex art. 709 c.p.c e seg. c.c., iscritto al n. 7578-1 del Ruolo Generale dell'anno 2021, riservati congiuntamente in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Napoli (NA) alla via Pessina n. 5, presso lo studio dell'avvocato Natalia Lamiel
Giulia Nannolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Napoli (NA) alla via Vittorio Veneto n. 130/D, presso lo studio dell'avvocato
Giuseppe Carrino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con comparsa conclusionale depositata in data 26.09.2024, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Confermare il provvedimento con il quale è stato disposto l'affido esclusivo dei minori e , al padre, R_ Persona_2
e in ogni caso, ammonire la IGa e Parte_1 Controparte_1
condannarla al risarcimento dei danni morali ed esistenziali per lesioni di interessi costituzionalmente garantiti, al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa, nei confronti dei figli minori e , disponendo R_ Persona_2
che la relativa somma sia versata su libretto bancario intestato ai minori, con amministrazione come regolata per legge.
2. Confermare l'obbligo, a carico della resistente di corrispondere mensilmente a favore del IG Parte_1
l'assegno minimale di euro 400,00 per il mantenimento dei due figli minori, da rivalutare ogni anno mediante l'applicazione degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese.
3. Accertare e Dichiarare che la IGa è Parte_2
soggetto autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per
l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella ordinanza presidenziale del
06.06.2022 - revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta l'obbligazione di pagamento gravante sul IG , quale contributo al mantenimento Parte_1
della figlia maggiorenne, .
4. In denegata ipotesi – per le medesime Parte_2
ragioni – dovrà quanto meno essere disposta la riduzione del contributo di mantenimento gravante sul IG nella misura che sarà ritenuta Parte_1
di giustizia.
5. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione per tutti e tre i giudizi
(ricorso per lo scioglimento del matrimonio, ricorso ex art 709 ter c.p.c., ricorso ex art. 700 c.p.c.).”.
Il Pubblico Ministero, in data 02.07.2024 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.07.2021, il ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio con la resistente in Napoli in data 27.04.1992 e che dalla loro unione erano nati quattro figli – (nato a [...] il [...]), Per_3 Pt_2
2 (nata a [...] il [...]), e (nati a Napoli il 12.05.2009) - Per_2 R_
sulla scorta della pronunciata separazione consensuale tra i coniugi, adiva il
Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio con l'assunzione dei provvedimenti accessori.
In particolare, il ricorrente deduceva che: a) quattro anni prima, la resistente aveva lasciato l'abitazione materna per seguire il proprio compagno, disinteressandosi totalmente dei figli;
b) il ricorrente, non avendo la possibilità di locare un appartamento per sé e per i minori, provvedeva al mantenimento dei medesimi che continuavano a vivere presso l'abitazione della nonna;
c) la resistente, ritornata presso l'abitazione materna, alla richiesta di ospitare il proprio compagno riceveva un netto rifiuto da parte della genitrice, sicché decideva di portare con sé i minori e e la figlia presso l'abitazione del compagno sita in Per_2 R_ Pt_2
Giugliano in Campania (NA); d) i figli minori, in seguito al ricongiungimento con la madre, manifestavano un forte disagio e la conseguente volontà di andare a vivere con il padre.
Per tutti questi motivi, il ricorrente chiedeva: “1) Affido esclusivo dei figli minori
e al padre IGe;
2) Autorizzare i minori a Per_2 R_ Parte_1 vivere presso l'abitazione del padre e della compagna in San Giorgio a Cremano alla Via Capuozzo, n. 7; assegnare la causa al Giudice Istruttore perché al termine dell'istruttoria, rimessa la causa al collegio, sentito il P.M., l'Ill.mo Tribunale
Adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. Parte_1
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
Napoli dell'anno 1992, atto N.52 , p.I, s., Sez.XX con tutti gli altri provvedimenti di ragione e di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio.”.
Con atto del 13.01.2022 si costituiva la resistente, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rilevando l'insussistenza dei presupposti necessari alla modifica del regime di affidamento dei minori. In particolare, la resistente concludeva chiedendo: “ - ritenere e dichiarare infondato l'atto introduttivo del corrente giudizio per i motivi sopra esposti;
- conseguentemente, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
- disporre, confermando il contenuto della separazione l'affido congiunto dei figli, con residenza dei minori presso la casa materna;
- conseguentemente ritenere e dichiarare che il Sig. , che ha espresso la richiesta di affido Parte_1
3 esclusivo dei due figli minori, ha la capacità economica necessaria a fronteggiare le spese relative al mantenimento della prole, cui sino ad oggi non ha provveduto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.”
All'esito della comparizione personale dei coniugi all'udienza del 17.01.2022, il
Presidente f.f., con provvedimento reso alla medesima data, disponeva il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del Comune di San Giorgio a Cremano
(NA) e del Comune di Giugliano in Campania (NA) circa le condizioni dei minori e;
disponeva altresì l'audizione dei minori, che si teneva in data Per_2 R_
6.06.2022.
Pertanto, con provvedimento del 05.07.2022, il Presidente f.f., dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente così provvedeva: “1) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli Per_2
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Persona_4
12.05.2009) con collocamento prevalente dei minori presso la residenza del padre ed, attese le dichiarazioni rese dai minori in udienza, diritto di visita da parte della madre ai figli minori per due pomeriggi a settimana esclusivamente alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di San Giorgio a Cremano, in forza della collocazione dei minori con il padre (residente a [...]a Cremano alla via
Gennaro Capuozzo n. 7), secondo orari e modalità da concordarsi con i detti
Servizi Sociali;
2) dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; 3) disporre la prosecuzione del monitoraggio già disposto con ordinanza del 17.01.2022 da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio
(ossia del Comune di San Giorgio a Cremano, ivi risultando residente il ricorrente
con i minori alla via Gennaro Capuozzo n. 7 e del Comune di Parte_1
Giugliano in Campania, essendo ivi residente la resistente, , alla Controparte_1 via Casa d'Agostino n. 23) circa le condizioni di vita dei minori, e Per_2
anche sotto la prospettiva dell'affidamento e dei rapporti Persona_4
genitori-figli; Il personale specializzato dei Servizi Sociali dovrà effettuare tale
4 indagine socio economico ambientale sui nuclei familiari (paterno e materno) previa, se del caso, audizione di entrambi i genitori e dovrà far pervenire una dettagliata relazione entro e non oltre la data del 20.12.2022; in tale relazione i
Servizi Sociali del Comune di San Giorgio a Cremano relazioneranno anche sugli incontri madre-figli minori per come sopra disposti;
4) avuto riguardo agli aspetti economici, avendo la in sede di udienza presidenziale dichiarato di CP_1
aver in passato lavorato a nero come colf ma di essere allo stato disoccupata e percettrice di reddito di cittadinanza, allo stato e salva diversa determinazione, appare equo determinare, a carico della resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore del ricorrente l'assegno minimale di euro 400,00 per il mantenimento dei due figli minori, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
l'assegno dovrà essere corrisposto al ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dal beneficiario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altra modalità concordata tra le parti;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
5) inoltre, non risultando allo stato provata in giudizio la raggiunta autosufficienza economica da parte della secondogenita,
(nata a [...] il [...]), convivente con la resistente, allo Parte_2
stato e salva diversa determinazione, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza in merito alla propria situazione reddituale (lavoro in un calzaturificio a Carinaro: sono stato in disoccupazione sino a qualche mese fa, adesso non ho stipendio ma ho ancora il contratto con il calzaturificio che dovrebbe riaprire tra qualche mese. Adesso ho fatto domanda per reddito di cittadinanza, ma ancora non ho avuto niente. Quando lavoravo percepivo lo stipendio di circa 1000/1100,00 euro al mese), appare equo determinare, a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore della resistente
l'assegno di euro 200,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne, Parte_2
, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al
[...]
50% delle spese straordinarie relative alla figlia;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla resistente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante
5 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altra modalità concordata tra le parti;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
”; dunque, nominava il Giudice Istruttore e fissava per il proseguimento del giudizio l'udienza del 25.01.2023, poi differita al 24.02.2023.
Con memoria integrativa depositata in data 05.08.2022, parte ricorrente reiterava quanto domandato con il ricorso introduttivo.
In data 09.12.2022 perveniva la relazione dei Servizi Sociali del Comune di
Giugliano in Campania (NA) ed in data 21.12.2022 quella dei Servizi Sociali del
Comune di San Giorgio a Cremano (NA).
In data 06.06.2023, il Collegio adito emetteva sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio n. 2591/2023 (pubblicata in data 16.06.2023) e pedissequa ordinanza di rimessione della causa in istruttoria con concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., prodotte esclusivamente dal ricorrente.
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato in data 30.11.2023, il ricorrente, sulla scorta del totale disinteresse della madre nei confronti dei figli minori, chiedeva la modifica dei provvedimenti in vigore, disponendo l'affido esclusivo dei minori al padre, adottando ogni altro provvedimento opportuno, ivi compreso l'ammonimento della resistente, e chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno morale ed esistenziale per le lesione di interessi costituzionalmente garantiti, da determinarsi in via equitativa, nei confronti dei figli minori. Pertanto, veniva aperto sub procedimento R.g. n. 7578-1/2021 per la trattazione dell'istanza.
Nel fascicolo principale, con provvedimento del 22.01.2024, a parziale modifica di quanto stabilito in sede presidenziale, veniva disposto l'affido esclusivo dei minori e al padre;
rigettata la prova testimoniale richiesta da Persona_2 R_
parte ricorrente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; disposto che i
Servizi Sociali del Comune di San Giorgio a Cremano depositassero in atti dettagliata relazione su quanto indicato in parte motiva;
infine, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.06.2024.
6 Nel mentre parte ricorrente, in data 01.02.2024, depositava ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo: “1) In via principale, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra sommarie informazioni, ordinare la consegna immediata da parte della
IGa del documento di identità elettronico del minore Controparte_1 Per_2
rilasciata dal Ministero dell'interno in data 26.09.2019 con scadenza in
[...]
data 12.05.2025 numero e della tessera sanitaria, indicando le Numero_1 specifiche modalità dell'esecuzione. 2) In subordine, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare
l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere quindi ad ordinare quanto richiesto al punto precedente. 3) Con espressa riserva di agire anche in separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore 4) Condannare il Persona_2
convenuto al pagamento di spese, compensi di causa nonché rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. Pertanto, veniva aperto ulteriore sub procedimento, iscritto al R.g. n. 7578-2/2021, nel quale con decreto del 06.02.2024 veniva ordinata, inaudita altera parte, l'immediata consegna al ricorrente da parte della resistente del documento di identità elettronico del minore . A definizione del Persona_2
suddetto procedimento, con ordinanza del 20.02.2024, veniva confermato il provvedimento assunto inaudita altera parte dando atto della avvenuta consegna da parte della resistente della documentazione richiesta.
Nel sub procedimento iscritto al R.g. n. 7578-1/2022 all'udienza del 20.02.2024 compariva il solo ricorrente ed il Giudice istruttore, con ordinanza del 18.03.2024, ritenuto anche tale procedimento maturo per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza già fissata per il medesimo incombente nel fascicolo principale.
Dunque, con provvedimento del 29.06.2024, il Giudice, ritenuta necessaria la definizione congiunta dei procedimenti R.g. nn. 7578/2021 e 7578-1/2021, rimetteva congiuntamente le cause al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al PM il quale, in data
02.07.2024, apponeva il suo visto.
7 2. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciato, con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti in causa in data 27.04.1992 in Napoli (NA) (sentenza n. 2591/2023, pubblicata il
16.06.2023), in questa sede è chiamato ad adottare solo le statuizioni accessorie richieste dalle parti.
3. Sull'affidamento dei figli minori e (nati Persona_2 Persona_4
a Napoli il 12.05.2009), sulla loro collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non affidatario.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli minori e , Per_2 R_
ritiene che debba essere confermato il loro affidamento in via esclusiva al padre, così come stabilito con provvedimento di modifica delle statuizioni presidenziali del
22.01.2024, in quanto ciò risponde pienamente all'interesse dei minori.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Nello specifico la Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori
8 responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”.
(Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244)
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento principale e del sub procedimento R.g. n. 7578-1/2021, sono emersi profili di inidoneità genitoriale della madre tali da legittimare un affidamento esclusivo dei minori e al padre. R_ Per_2
Invero, l'attività istruttoria realizzata nel procedimento principale è rappresentata dall'audizione dei minori all'udienza del 06.06.2022 e dagli esiti delle attività di monitoraggio poste in essere dai Servizi Sociali del Comune di San Giorgio a
Cremano (NA) e di Giugliano in Campania (NA).
Quanto alle dichiarazioni rese dai minori, ha dichiarato: “vivo con Persona_2
mio padre e la sua compagna, a San Giorgio a Cremano. Anche , mio R_
EL vive con noi. Vivo con AP da Natale scorso e mi trovo bene a vivere con
Per_ AP e con la sua compagna. la compagna di AP, è simpatica e mi tratta
9 bene. Io e mio EL abbiamo la nostra cameretta. A scuola ci R_
accompagna e ci viene a prendere AP. Con mio padre facciamo molte cose, giochiamo alla play station, andiamo a trovare zio e giochiamo a pallone Per_6
con lui. Non vedo mamma da Natale. A Natale stavamo ancora con mamma, poi siamo andati a passare il capodanno con AP. Quando AP ci accompagnò per la befana, non trovammo mamma, mia sorella ed il suo compagno in casa. PÀ li chiamò anche, ma loro non risposero e quindi ci ha riportato a casa sua. Da allora mamma non l'ho vista più, mi manda solo dei messaggi di buongiorno ed io non sempre rispondo, perché sono arrabbiato con lei. Io sono arrabbiato con mamma, perché ci ha abbandonato da quando noi avevamo quattro anni. Sono stato a casa con mamma e con il suo compagno per un anno, ma non mi trovo con loro. Mamma ci tratta bene però il compagno no. Lui ha picchiato anche mio EL, . R_
Con me è sempre scontroso ed io con lui non vado d'accordo. Voglio vivere a casa con AP però voglio vedere anche mamma. Non voglio andare a dormire a casa di mamma, perché c'è il suo compagno.”. Parimenti, il minore ha Persona_4 dichiarato: “Adesso vivo con AP a San Giorgio a Cremano. Con AP vive anche Per_ la sua compagna, che è brava con noi. Io e mio EL dormiamo in camera
Per_ insieme e ci troviamo bene da AP. ci tratta bene e AP è attento a noi. A scuola mi porta AP e viene lui a parlare con i professori. PÀ spesso gioca con noi e sta del tempo con me e . Non vedo mamma da febbraio. Io sono Per_2 cresciuto con la nonna materna e AP al Rione Don Guanella, mamma non c'era; poi con AP siamo andati a vivere a San Giorgio a Cremano;
poi mamma è tornata ed a ottobre 2021 io e siamo andati a vivere da lei, ma non ci Per_2
siamo trovati bene. Mamma ci tratta male, ci picchia, ci urla sempre. Non possiamo mai giocare con i nostri amici a pallone nè stare al telefono. Il compagno di mamma è terribile. Picchia sempre mamma ed ha picchiato pure me. Voglio vivere
a casa con AP e non voglio vedere mamma, perchè sono arrabbiato con lei. Sto
Per_ bene con AP e ”.
Inoltre, dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Giugliano in Campania
(NA) si evince la necessità per la resistente di effettuare un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali (cfr. relazione depositata in data
09.12.2022) e nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di San Giorgio a
Cremano si evidenzia la scarsa relazione madre-figli e che l'abitazione e la figura
10 paterna rappresentano elementi di stabilità e di affidabilità per i minori (cfr. relazione depositata in data 21.12.2022).
Orbene, alla luce di quanto sopra indicato, unitamente al sostanziale disinteresse manifestato nei confronti dei figli minori anche in sede processuale dalla resistente - non essendosi costituita nel procedimento iscritto al R.g. 7578-1/2021 nel quale parte ricorrente lamenta l'interruzione degli incontri protetti tra madre e figli e una generale difficoltà nella gestione della genitorialità condivisa con la resistente -, va confermato l'affido esclusivo dei minori e al Persona_2 Persona_4
padre nonchè la collocazione degli stessi presso la residenza del padre.
Quanto al regime di visite della madre, ritiene il Tribunale che, allo stato, nell'interesse dei minori, sia opportuno disporne l'esercizio in modalità protetta dinanzi ai Servizi Sociali del Comune di San Giorgio a Cremano (NA).
Va pertanto disposto che la madre potrà incontrare i figli, soltanto dopo la concreta e seria manifestazione di interesse – da indirizzare ai Servizi Sociali competenti per territorio – ad instaurare con gli stessi una relazione affettiva significativa e soltanto se i figli intenderanno incontrarla. Sul punto, i Servizi Sociali, allorquando tale manifestazione di interesse dovesse intervenire, avranno cura di predisporre un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali della resistente, all'esito della quale, nel caso in cui non emergessero criticità, potrà essere attivato un regime di incontri protetti, secondo il calendario di incontri che gli stessi Servizi Sociali disporranno.
4. Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
e (nati a Napoli il 12.05.2009) avanzata da Persona_2 Persona_4
. Parte_1
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni e . R_ Per_2
Pertanto, il padre, convivendo con gli stessi, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il loro mantenimento.
Ai fini di stabilire il quantum, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 15) dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013,
11 n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
Va poi tenuto conto che i tempi di permanenza dei figli presso il genitore non affidatario risultano nel caso di specie esigui, atteso il regime di visite previsto.
Va poi valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda il ricorrente, il Collegio rileva che lo stesso, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di lavorare in un calzaturificio, di essere stato in disoccupazione sino a qualche mese prima e di dover riprendere a breve l'attività lavorativa con stipendio mensile pari a circa 1.100,00 euro. La resistente, invece, in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza e di aver svolto l'attività di colf in passato.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene equo stabilire, all'attualità, a carico della resistente, quale contributo per il mantenimento dei due figli minorenni e la somma mensile di euro 400,00 R_ Per_2
(quattrocento/00), in misura di euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto dalla resistente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dal ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
5. Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento della figlia
(nata a [...] il [...]) avanzata da . Parte_2 Controparte_1
Tale domanda va rigettata atteso che parte resistente nulla ha provato in merito alla persistenza dei presupposti per ottenere il contributo da parte del ricorrente al mantenimento della figlia ampiamente maggiorenne. Pt_2
Invero, in merito alla persistenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore del figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il Collegio aderisce al recente orientamento della Corte di legittimità secondo cui il raggiungimento della maggiore età del figlio determina la presunzione che lo stesso sia idoneo a produrre
12 reddito;
presunzione che, per essere vinta, necessita da parte del richiedente l'onere di provare una delle possibili evenienze che giustificano la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, tra cui: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali del figlio, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Quindi, ai fini dell'accoglimento della domanda, il richiedente deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica del figlio ma anche l'impegno profuso da quest'ultimo nel raggiungere una preparazione professionale o tecnica e nel ricercare un lavoro, anche se non affine ai propri studi. L'onere della prova risulterà particolarmente lieve nel caso in cui il figlio abbia da poco raggiunto la maggiore età o quando sia seriamente impegnato negli studi universitari negli anni immediatamente successivi;
diverrà invece sempre più gravoso con il passare degli anni, in ragione del principio dell'autoresponsabilità che permea il nostro ordinamento giuridico, in forza del quale il figlio “non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento del supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali” (cfr. Cass. sent. n. 16327/2023 e ord. n. 17183/2020). Pertanto, l'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli che compromettono irrimediabilmente il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne
(cfr. Cass. sent. n. 12952/2016).
13 Passando alla disamina del caso di specie, il Collegio osserva che parte resistente non ha assolto al proprio onere, particolarmente gravoso tenuto conto dell'età della figlia (27 anni), di provare la mancanza di indipendenza economica di e Pt_2
l'impegno profuso da quest'ultima nel raggiungere una preparazione professionale o tecnica e nella ricerca di un lavoro anche se non affine ai propri studi, nulla deducendo e allegando in merito.
Ne discende che la domanda avanzata da parte resistente di corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per la figlia deve Parte_2
essere rigettata.
6. Sulle domande di ammonimento e di risarcimento dei danni morali ed esistenziali per la lesione di interessi costituzionalmente garantiti proposta da
con ricorso ex art. 709 c.p.c. nel procedimento iscritto al R.g. Parte_1
n. 7578-1/2021.
Invero, la previsione di cui al comma 3 dell'art. 709 ter c.p.c. sancisce che il giudice “In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di
5.000 euro a favore della ammende”. L'ampia portata della norma Parte_3
risponde all'esigenza avvertita dal legislatore di non tralasciare nulla al fine di intervenire con risolutezza nella conflittualità familiare, prevedendo un ventaglio di misure dalla diversa natura: precisamente tre misure preventive e punitive (ovvero la possibilità di modificare i provvedimenti in vigore;
l'ammonimento ed il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria) e due misure di tipo risarcitorio.
Nel caso di specie, atteso che, a fronte del dedotto inadempimento rispetto ai disposti incontri protetti con i figli ed alla corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito per i minori, nulla ha provato in senso Controparte_1
contrario il Collegio ritiene che vada accolta la domanda avanzata dal ricorrente
14 di ammonimento della resistente a non perseverare in futuro in tale comportamento e, dunque, ad essere rispettosa delle statuizioni inerenti l'affido ed il mantenimento stabilite dal Tribunale nell'interesse dei figli minori.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata.
Sul punto, giova precisare che in merito all'onere probatorio, la parte che chiede il risarcimento ha l'obbligo di provare - anche con testimoni - che la conseguente condizione di afflizione indotta dal danneggiante superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale, provando altresì il nesso tra il comportamento illegittimo e doloso ed il danno da risarcire (Cass. civ. 26383/2020).
Non va infatti dimenticato che il danno endo-familiare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043, cod. civ. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato (Cass.civ. 6518/2020).
Ebbene, nel caso di specie, nulla risulta provato sicché la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
7. Sulle spese di giudizio.
Le spese di lite inerenti i sub procedimenti aperti in corso di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, atteso l'accoglimento parziale delle domande avanzate da parte ricorrente nel sub procedimento iscritto al R.g. n. 7578-1/2021 e il comportamento sostanzialmente conciliativo tenuto dalla resistente nel sub procedimento iscritto al R.g. n. 7578-2/2021.
Le spese del giudizio principale vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3
e per il restante 2/3 poste a carico di parte resistente secondo soccombenza e liquidate in favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, sulla scorta dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
26.0001,00 fino ad € 52.000,00), con attribuzione all'avv. Natalia Lamiel Giulia
Nannolo, dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta ed, in particolare, sulle domande accessorie allo scioglimento del matrimonio pronunciato con sentenza non definitiva n. 2591/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a) dispone l'affidamento esclusivo dei minori ( nato a Persona_4
Napoli il 12.04.2009) e ( nato a [...] il [...]) al Persona_2
padre ( nato a [...] il [...]), con collocazione dei Parte_1
minori presso il padre e diritto-dovere di visita della madre CP_1
ai minori, come disciplinato in parte motiva;
[...]
b) dispone che versi mensilmente a , entro e Controparte_1 Parte_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 400,00
(quattrocento/00), in misura di euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni e R_
, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli Per_2
indici ISTAT;
c) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte Controparte_1
dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli e nella R_ Per_2
misura del 50 %, purché debitamente documentate;
d) rigetta la domanda avanzata da di corresponsione di Controparte_1
assegno per il mantenimento della figlia ( nata a [...] il Parte_2
18.02.1998);
e) ammonisce ex art 709 ter c.p.c. per come indicato in Controparte_1
parte motiva;
f) rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
g) Compensa tra le parti in causa le spese relative ai sub procedimenti aperti in corso di giudizio ( R.g. n. 7578-1/2021 e n. 7578-2/2021);
h) Compensa nella misura di un terzo le spese di lite inerenti il procedimento principale e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dei restanti due terzi, che liquida nella somma di complessivi euro
[...]
2.539,34 per compenso professionale, oltre spese generali come per legge ed
16 IVA e CPA se dovute, con attribuzione all'avv. Natalia Lamiel Giulia
Nannolo;
i) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, Camera di Consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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