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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1278 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
, nato ad [...], il [...] Parte_1
E
, nata ad [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sciarrotta Giuseppe, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 27 maggio 2025;
CONCLUSIONI DELLE PM.: cfr. visto del 26 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 22 luglio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 130 resa da questo Tribunale il 15-23 ottobre 2024, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi (all'udienza dell'8 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta).
Decorso il suddetto termine, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 27 maggio
2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il difensore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non
- 2 - può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice relatore e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 130 resa da questo Tribunale il 15-23 ottobre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, rilevato che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e considerato che non vi sono domande accessorie, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza parziale n. 130 resa da questo Tribunale il 15-23 ottobre 2024: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento, il
30 aprile 1981, da e , trascritto nei registri degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 163, parte II, serie A, dell'anno 1981; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
- 3 - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1278 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
, nato ad [...], il [...] Parte_1
E
, nata ad [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sciarrotta Giuseppe, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 27 maggio 2025;
CONCLUSIONI DELLE PM.: cfr. visto del 26 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 22 luglio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 130 resa da questo Tribunale il 15-23 ottobre 2024, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi (all'udienza dell'8 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta).
Decorso il suddetto termine, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 27 maggio
2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il difensore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non
- 2 - può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice relatore e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 130 resa da questo Tribunale il 15-23 ottobre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, rilevato che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e considerato che non vi sono domande accessorie, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza parziale n. 130 resa da questo Tribunale il 15-23 ottobre 2024: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento, il
30 aprile 1981, da e , trascritto nei registri degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 163, parte II, serie A, dell'anno 1981; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
- 3 - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -