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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/03/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 340 /2020
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.tata e difesa dall'avv. Della Corte Giovanni ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' avv. Rigillo Umberto resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 10.03.2025, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate congiuntamente come riportate in atti.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.01.2020 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Pomigliano d'Arco con il sig. in data 11.03.2000, dalla Controparte_1 cui unione nascevano le figlie ( 29.12.2000) maggiorenne non autonoma Per_1 Per_2 economicamente e ( di Somma, 03.05.2006), al momento del ricorso minorenne, Per_3 Per_4 assumeva che detta unione era fallita a causa di incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole del marito: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito a carico del predetto coniuge, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali, in particolare affidamento esclusivo della minore, assegnazione della casa coniugale, determinazione di un assegno per il mantenimento delle figlie nella misura di € 700,000, oltre la condanna alle spese e restituzione dell'auto Audi A3.
In data 14.09.2020 si costituiva il Sig. che pur non opponendosi alla separazione contestava CP_1
l'avverso dedotto e formulava richiesta di affido condiviso, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente per viverci con la prole, determinazione di contributo al mantenimento non superiore ad €
300,00 per entrambe le figlie.
All'udienza presidenziale del 14.09.2020, comparivano entrambi i coniugi i quali confermavano la volontà di non volersi riconciliare e si riportavano ai rispettivi atti;
in particolare parte resistente a modifica della comparsa chiedeva determinarsi in € 100,00 il contributo al mantenimento atteso il proprio stato di precarietà economica.
Il Presidente esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, per quanto sommario, anche in relazione alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, sentita la minore per il tramite dei SS, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva affido esclusivo della minore con Per_3 domiciliazione presso la madre con facoltà per il padre di vederla due giorni durante della settimana da concordarsi dalle 16.00 alle 18.00, per i primi sei mesi presso i SS nonché sabato / domenica alternati dalle h. 16.00 alle h.18.00; festività natalizie e pasquali alternate (comprese le vigilie),in orari da concordarsi , nonché 7 gg durante le ferie estive sempre previo accordo tra le parti entro il
30.6. di ogni anno;
determinava in euro 500,00 il contributo per il mantenimento delle due figlie e ( 250,00 per ciascuna figlia) da porre a carico del sig. ; invitava parte Per_3 Per_1 CP_1 resistente a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità nonché ad indirizzare la minore ad un percorso psicoterapeutico;
nominava pertanto il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi scritti. Concessi i termini di cui all'art 183 VI comma, le parti articolavano richieste istruttorie.
In particolare , con note del 10.05.2022, parte ricorrente formulava richiesta di ordine al terzo datore dell'obbligato del pagamento del contributo al mantenimento della prole come stabilito in ord. presidenziale 13.2.2021.
Sciolta la riserva per l'udienza figurata del 16.05.2022 il GI rigettava la richiesta di parte ricorrente ex art. 156 VI c cc, ammetteva le richieste di prova testimoniale articolata dalle parti , rinviava alla ud. 18.11.2024 h. 12.45 per escussione testi.
A detta udienza, le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, dichiaravano di rinunciare all'espletamento della prova e chiedevano rinvio per rassegnare conclusioni congiunte.
Precisate le conclusioni congiunte attraverso note telematiche depositate per l'udienza figurata del
10.03.2025, la causa veniva riservata a sentenza.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio, senza i termini di cui all'art 190 cpc..
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Preliminarmente, il Tribunale prende atto con gli accordi in atti le parti rinunciano alle reciproche dichiarazioni di addebito e pretese patrimoniali e che nelle more la figlia minore è divenuta Per_3 maggiorenne. Quanto alle determinazioni accessorie, questo Giudice ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti nell'accordo trasfuso nelle note d'udienza depositate telematicamente in data 06.03.2025, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge, nell'interesse delle parti e delle figlie maggiorenni non autonome.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata Parte_1 CodiceFiscale_1
a ER (Na) il 24/03/1978 e c.f , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Na) il 09/02/1975 che hanno contratto matrimonio in Pomigliano d'Arco l'11.03.2000 ( atto n.
12 P.II, s.A , anno 2000);
2) assegna la casa coniugale sita in Pomigliano d'Arco alla via Masseria Fornaro 22 alla sig.ra che vi vivrà con le figlie maggiorenni non autonome;
Parte_1
3) determina in complessivi euro 500,00 il contributo per il mantenimento delle due figlie Per_3
e ( 250,00 per ciascuna figlia) da porre a carico del sig. e da versare alla Per_1 Controparte_1
sig. entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti Parte_1
con indicizzazione annuale TA , con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore delle figlie ( mediche non coperte dal SSN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
5) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 11/03/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca