Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 1453/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1453/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1576/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
11/2/2020, vertente
TRA
(C.F. ), difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ciro Gagliardi (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
P.I. ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rapp.ti p.t., quale impresa designata per la Campania per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, difesa dall'avv. Mario Piezzi (C.F.
) C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 1/10/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e
127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2002.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, contro la società Parte_1
quale impresa designata per la Campania per il Controparte_2
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, deducendo:
R.G. n. 1453/2020
- che il giorno 22/5/2012, alle ore 18:15 circa, mentre era alla guida della propria moto Honda Transalp tg. DG 88224 in Napoli alla via Gianturco, giunto all'incrocio con la via G. Ferraris, veniva “investito e scaraventato al suolo” da una Fiat Punto di colore nero il cui conducente, nel ripartire dalla posizione di sosta, si immetteva nel flusso veicolare e non si avvedeva del motociclo guidato da esso istante, “scaraventandolo al suolo”, per poi dileguarsi “dopo l'impatto”, omettendo di prestare soccorso ed allontanandosi velocemente;
- che a seguito dell'incidente subiva gravi danni alla persona, per i quali veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli, ove gli diagnosticavano “SLO piede destro, escoriazioni multiple, Frattura
Trimalleolare chiusa collo piede destro con prognosi gg. 30”.
Si costituiva in giudizio la società in qualità di impresa Controparte_1
designata per la Campania per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, chiedendo il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
Nel corso del giudizio si procedeva all'espletamento di prova per testi, nonché di
CTU.
I due testimoni escussi riferivano di aver visto un'autovettura Fiat Punto di colore scuro che tagliava la strada ad un motociclista, precisando però di non ricordare se vi fosse stato impatto fra i due veicoli.
In particolare, il teste (v. verbale udienza del 26/1/2016) Testimone_1 riferiva che un'autovettura di colore scuro, che si trovava in sosta, sul lato destro della strada percorsa dalla motocicletta, nell'immettersi nel flusso veicolare tagliava la strada a quest'ultima, precisando però di non ricordare se vi fosse stata collisione fra i due mezzi, avendo visto il motociclista perdere l'equilibrio e cadere, finendo sotto la moto. Il teste (v. verbale udienza del Tes_2
15/4/2016) dichiarava di “aver visto la moto che, per evitare l'impatto, frenava e scivolava al suolo”, aggiungendo di non sapere se vi fosse stato impatto fra i due veicoli.
Il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta.
La decisione veniva motivata nei seguenti termini:
“Va affermato che, in ossequio al disposto dell'art.2697 c.c., all'attore che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, è posto l'onere non solo di provare 3
R.G. n. 1453/2020 quest'ultimo, ma anche di fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro
e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire.
Questa regola di riparto dell'onere probatorio non è stata seguita dall'attore che non ha fornito la prova che le lesioni riportate dall'attore fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto.
Ed invero le dichiarazioni dei due testi escussi, rappresentano una dinamica del tutto diversa da quella asserita dall'attore nell'atto di citazione: lo stesso infatti dichiara di essere stato investito da un'autovettura non identificata, mentre entrambi i testi dichiarano di non aver visto alcun impatto”.
Il proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, deducendo, Parte_1
quali motivi di doglianza:
- che il primo Giudice aveva errato nel ritenere la domanda infondata per il solo fatto che, come concordemente riferito dai testi, non vi fosse stata collisione fra il veicolo sul quale viaggiava l'attore e quello rimasto non identificato;
- che infatti, come pacificamente affermato dalla Suprema Corte, la responsabilità del Fondo sussiste anche in caso di mancato impatto fra i veicoli, sempre che la condotta del conducente poi dileguatosi abbia comunque avuto un'efficacia causale nella verificazione del sinistro, così come avvenuto nella specie;
- che, del resto, anche la CTU aveva confermato la piena compatibilità fra le lesioni riportate dall'appellante e le modalità del sinistro.
Si costituiva in giudizio la nella indicata qualità, deducendo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame sia in quanto redatto in violazione dei criteri formali prescritti dall'art. 342 c.p.c., sia perché privo di ogni probabilità di accoglimento, nella prospettiva di cui all'art. 348-bis c.p.c., e chiedendo, in via subordinata, il rigetto dello stesso nel merito, in ragione della sua dedotta infondatezza.
Così riassunti i termini della controversia, occorre innanzitutto evidenziare che nel giudizio di primo grado si costituiva in giudizio, per il Fondo di Garanzia, la società pur se in sentenza risulta indicata quale parte Controparte_1
convenuta la società Essendosi tale società Controparte_2
costituitasi nella indicata qualità di impresa designata per la Campania per il
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, e nulla avendo allegato in merito all'eventuale difetto di legittimazione passiva, ne deriva che il rapporto processuale si instaurava regolarmente con la stessa. Ugualmente rituale risulta la 4
R.G. n. 1453/2020 proposizione dell'appello, da parte del , nei confronti della Parte_1 [...]
nella indicata qualità, con la conseguenza che a nulla rileva la CP_1
descritta erronea indicazione nella pronuncia di prime cure, non essendovi alcun dubbio circa l'identità fra la parte convenuta in primo grado e la parte appellata nel presente grado, peraltro difesa dal medesimo procuratore, nei cui confronti risulta notificata l'impugnazione.
Ciò posto, ancora in via preliminare, occorre disattendere l'eccepita inammissibilità dell'appello, sotto entrambi i profili evidenziati dalla
[...]
CP_1
Invero, quanto al primo, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il 5
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giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600;
Cass. 13/12/2023, n. 34969; Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218;
Cass. 13/12/2022, n. 36489; Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560;
Cass. 12/11/2021, n. 33843). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che nella vicenda per cui è causa l'appello formulato dal è certamente idoneo a Parte_1
superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di rigetto della domanda attorea.
Quanto al secondo profilo, va detto che, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021,
n. 37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato, e ciò avuto riguardo alle considerazioni di seguito esposte:
- in primo luogo, va detto che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il
Tribunale di Napoli non ha rigettato la domanda sul presupposto che non sia in generale configurabile la responsabilità del Fondo di Garanzia ove sia mancato l'impatto materiale fra il veicolo rimasto privo di identificazione e quello a bordo del quale viaggiava il danneggiato;
- in particolare, il primo Giudice ha respinto la pretesa risarcitoria del in Parte_1
quanto i testi hanno descritto una dinamica diversa da quella prospettata dall'attore nell'atto introduttivo;
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- ne deriva che l'appello non ha attinto in modo preciso l'effettiva ratio decidendi assunta dal Tribunale di Napoli a fondamento del rigetto della domanda, consistente nell'aver fornito i testi una dinamica del sinistro non conforme al quadro allegatorio prospettato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, dal quale emerge che lo stesso, a bordo della sua moto, sarebbe stato “investito e scaraventato al suolo” dall'auto “pirata”, la quale “dopo l'impatto”, si allontanava repentinamente del luogo dell'incidente;
- occorre al riguardo considerare che il materiale probatorio offerto a sostegno dell'azione risarcitoria esperita nei confronti del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada deve essere valutato con particolare rigore, in quanto, non essendo stato individuato il danneggiante, il Fondo de quo è nella materiale impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione delle modalità concrete dell'incidente ed, inoltre, di espletare un'eventuale azione di rivalsa contro l'investitore rimasto non identificato (cfr. Cass. 18/11/2005, n. 24449);
- ebbene, nella specie, per quanto sopra esposto non può che condividersi la valutazione del primo Giudice, nel senso che non è stata raggiunta in modo adeguato la prova della dinamica del sinistro così come descritta dall'attore in citazione;
- inoltre, la doglianza dell'appellante relativa al presunto accertamento del rapporto di causalità contenuto nella relazione tecnica del CTU è del tutto priva di pregio;
- infatti, è evidente come il giudizio in oggetto sia stato espresso dall'ausiliare in astratto, sicché lo stesso non fornisce in realtà alcun elemento idoneo a supportare la tesi attorea;
- deve poi aggiungersi che l'attore ha omesso di presentare denuncia-querela in relazione ai fatti di causa, i quali hanno una rilevanza penale, anche considerata la dedotta omissione di soccorso;
- ora, pure se la presentazione della querela non rileva in termini di condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro il va detto che la sua omissione CP_3
certamente denota una grave negligenza del danneggiato per non aver posto le autorità competenti nella condizione di operare indagini onde individuare il presunto responsabile;
- va ulteriormente considerato che dal referto del pronto soccorso in atti emerge che il dichiarava di essersi sì infortunato a seguito di un sinistro Parte_1 7
R.G. n. 1453/2020 stradale, escludendo però un'ipotesi di omissione di soccorso (come si desume dalla circostanza che su detto referto risulta barrato lo spazio riservato all'ipotesi dell'esclusione di detta responsabilità).
- come poi allegato e documentato da nel giudizio di prime Controparte_1 cure, in relazione al medesimo sinistro del 22/5/2012, l'INAIL apriva una pratica di indennizzo per il lavoratore , nella quale il sinistro risulta Parte_1 descritto come segue: “MENTRE TORNAVA A CASA DOPO L'ORARIO DI
LAVORO ALLA GUIDA DELLA PROPRIA MOTO SCIVOLAVA SU UN
TOMBINO” (v. produzione del Fondo relativa al giudizio di primo, da cui si rileva, altresì, che l'infortunato cadeva dalla moto per aver “PERSO
L'EQUILIBRIO”);
- ora, non v'è dubbio che, pur non recando il documento in questione la sottoscrizione del , lo stesso, proveniente pacificamente dall'INAIL, Parte_1
recante il numero della denuncia infortunio, nonché le generalità complete del predetto, ivi comprese le mansioni lavorative svolte, può di certo essere liberamente valutato nella presente sede processuale, in uno a tutti gli altri indici di convincimento come in precedenza richiamati.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, va affermato che il complesso di elementi raccolti evidenzia forti criticità in ordine alla sussistenza dello stesso fatto storico dell'incidente così come allegato dall'odierno appellante nell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che l'appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, pur se integrata nella motivazione con le ragioni giuridiche così come sopra esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, occorrendo aggiungere che detta liquidazione viene effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, sulla base dello scaglione delle cause di valore indeterminato.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data Parte_1 8
R.G. n. 1453/2020
30/4/2020, nei confronti della quale impresa designata per la Controparte_1
Campania per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, avverso la sentenza n. 1576/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 11/2/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza, integrandone le ragioni giuridiche nei termini di cui in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
nella indicata qualità, delle spese di lite del presente grado, che liquida in €
[...]
7.000,00 per compensi professionali ed € 1.050,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante , di Parte_1
un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 11/2/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.