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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'08 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3421/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Adone ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Roma, alla via Elvia Recina n.
14, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, n virtù di procura generale ad lites per atto Notar Per_1
di Fiumicino, come in atti;
[...]
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 25.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere presentato, in data
14.02.2024, domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 6 Legge 335/1995; che, con missiva datata 04.03.2024 avente ad oggetto “Reiezione domanda di Assegno sociale rif. Domanda n.
9134000058936” l' comunicava che non era stato possibile accogliere la CP_1
domanda in oggetto presentata il 14/02/2024 per il seguente motivo:
“nell'accordo di separazione è stato dichiarato “Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento”, inoltre si precisa che in procedura ANPR risulta coniugata...”; che, con la suddetta lettera di reiezione, nulla veniva contestato in ordine al possesso del requisito anagrafico e della permanenza in
Italia richiesti dalla legge per l'ottenimento dell'assegno sociale in oggetto;
che, in data 13.06.2024, veniva inoltrato ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale . CP_1
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e CP_2
sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare che la ricorrente già al momento della domanda amministrativa di assegno sociale (14/02/2024) era in possesso del requisito reddituale richiesto dalla legge e pertanto non essendo contestati gli altri requisiti di legge, dichiarare che la IG.ra ha diritto all'assegno sociale con Pt_1
decorrenza dal 01/03/2024 che corrisponde al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
conseguentemente, di condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore a CP_1 corrispondere all'istante l'assegno sociale con decorrenza dal 01/03/2024 che corrisponde al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle obbligazioni al saldo. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1
domandava di dichiarare inammissibili o in subordine infondate le domande attoree e perciò rigettarle;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
2 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 08 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di conIGlio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente domanda l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la corresponsione dell'assegno sociale con decorrenza dal 01.03.2024, quale primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (14.02.2024), denegato dall'Istituto previdenziale per dedotta assenza del presupposto dello stato di bisogno.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale, al comma 6, dispone: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli
3 esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Dalla mera interpretazione letterale della richiamata disposizione emerge che il riconoscimento dell'assegno sociale presuppone in capo al richiedente un requisito reddituale ed un requisito anagrafico oltre allo stato di bisogno.
Tanto premesso, e passando all'esame del caso di specie, è circostanza documentata, e non contestata, che la IG.ra , all'atto della Parte_1
domanda amministrativa, avesse il requisito anagrafico e non fosse titolare né percepisse alcun reddito.
L'Istituto previdenziale esclude che la ricorrente versi in stato di bisogno, non avendo domandato al coniuge il mantenimento in sede di separazione.
Si tratta di argomentazione che non può trovare accoglimento, avendo al riguardo la Suprema Corte statuito, con orientamento costante, al quale si ritiene di dare continuità, che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art.
3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 14513 del 09.07.2020, nonché sentenza n. 464/2021 emessa il 27.05.2021 dall'intestato Tribunale, est. Dott.ssa
4 Rosa Maria Verrastro, che si richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione del provvedimento del 04.03.2024, accertata la sussistenza di tutti i requisiti, va dichiarato il diritto della IG.ra ad ottenere l'assegno sociale, Parte_1
con decorrenza dal 01.03.2024, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (14.02.2024) e, per l'effetto, l' in persona del legale rappresentante p.t., va condannato alla CP_1
corresponsione dei relativi ratei, oltre interessi come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 25.11.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) previa disapplicazione del provvedimento del 04.03.2024 ed accertata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, dichiara il diritto della IG.ra ad ottenere l'assegno sociale, con decorrenza dal Parte_1
01.03.2024, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (14.02.2024);
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla corresponsione a favore della parte ricorrente dei ratei a titolo di assegno sociale con decorrenza dal 01.03.2024, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (14.02.2024), oltre interessi come per legge;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
5 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 08 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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