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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10642/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...], in Parte_1
Piazzale Castronovo, n.
3 - C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata in Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/A, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Walter Gulotta dal quale è rappresentata e difesa
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Mediante lettura – ai sensi dell'art. 429 cpc - all'udienza del 20.05.2025 del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della ctu medico-legale relative CP_1
sia alla fase cautelare che al giudizio di merito attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cpc.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.09.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa dell'1.7.2022, almeno limitatamente al periodo di trattamento chemioterapico. Contestava le valutazione compiute dal consulente della fase cautelare e chiedeva il rinnovo della ctu.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
Attesi i motivi di contestazione, veniva disposta la rinnovazione della ctu medico- legale ed affidato l'incarico alla Dott.ssa . Persona_1
All'esito, all'udienza di oggi, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va rigettato.
La relazione di consulenza agli atti ha descritto in maniera puntuale le condizioni fisiche della periziata. Da esse si evince che mancano i presupposti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La consulente infatti così relazionava: “La signora nel 2022 in seguito a Pt_1
diagnosi di carcinoma duttale infiltrante veniva inizialmente sottoposta a chemioterapia neoadiuvante. A gennaio 2023 si praticava terapia chirurgica con quadrantectomia alla mammella sinistra e successivamente veniva trattata con radioterapia fino a maggio dello stesso anno. Infine praticava terapia ormonale, sospesa dopo 7/8 mesi per comparsa di dolori osteoarticolari severi. Da allora la paziente si sottopone a controlli semestrali in atto negativi per segni di ritorno di malattia. Soffre anche di insufficienza mitralica di grado lieve-moderato, in atto in apparente buon compenso in assenza di documentazione in atti.
All'odierno accertamento la Sig.ra si presenta orientata nel tempo e nello Pt_1
spazio, con intatte facoltà intellettive superiori. Tutti i movimenti delle grosse articolazioni sono stati possibili in autonomia e nei limiti funzionali. La deambulazione è stata autonoma, così come le variazioni posturali.
Da quanto finora argomentato appare evidente che la signora , Parte_1
presenti discrete condizioni generali di salute risultando ancora autonoma negli spostamenti e nella esecuzione dei comuni atti della vita quotidiana, non necessitando della continua assistenza da parte di terzi, pertanto non presenti i requisiti sanitari per usufruire dell'indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda il periodo di trattamento chemioterapico dalla documentazione in atti non sono emerse particolari criticità che determinavano necessità di assistenza continua”.
Ha pertanto concluso ritenendo che “il soggetto non presenti in atto e non abbia presentato durante il periodo di cure chemioterapiche i requisiti sanitari per usufruire dell'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono supportata da corretta motivazione e coerenti con gli accertamenti espletati, anche tenuto conto dell'equivalente giudizio espresso dal CTu della fase cautelare;
di talchè il giudizio espresso dal consulente è pienamente condiviso da questo giudice.
*
Conclusivamente deve ritenersi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per il riconoscimento della dell'indennità di accompagnamento.
Attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, queste si dichiarano irripetibili.
Analogamente le spese di ctu di entrambe le fasi vanno poste a carico dell' e CP_1
liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 20.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
firmata digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10642/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...], in Parte_1
Piazzale Castronovo, n.
3 - C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata in Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/A, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Walter Gulotta dal quale è rappresentata e difesa
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Mediante lettura – ai sensi dell'art. 429 cpc - all'udienza del 20.05.2025 del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della ctu medico-legale relative CP_1
sia alla fase cautelare che al giudizio di merito attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cpc.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.09.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa dell'1.7.2022, almeno limitatamente al periodo di trattamento chemioterapico. Contestava le valutazione compiute dal consulente della fase cautelare e chiedeva il rinnovo della ctu.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
Attesi i motivi di contestazione, veniva disposta la rinnovazione della ctu medico- legale ed affidato l'incarico alla Dott.ssa . Persona_1
All'esito, all'udienza di oggi, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va rigettato.
La relazione di consulenza agli atti ha descritto in maniera puntuale le condizioni fisiche della periziata. Da esse si evince che mancano i presupposti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La consulente infatti così relazionava: “La signora nel 2022 in seguito a Pt_1
diagnosi di carcinoma duttale infiltrante veniva inizialmente sottoposta a chemioterapia neoadiuvante. A gennaio 2023 si praticava terapia chirurgica con quadrantectomia alla mammella sinistra e successivamente veniva trattata con radioterapia fino a maggio dello stesso anno. Infine praticava terapia ormonale, sospesa dopo 7/8 mesi per comparsa di dolori osteoarticolari severi. Da allora la paziente si sottopone a controlli semestrali in atto negativi per segni di ritorno di malattia. Soffre anche di insufficienza mitralica di grado lieve-moderato, in atto in apparente buon compenso in assenza di documentazione in atti.
All'odierno accertamento la Sig.ra si presenta orientata nel tempo e nello Pt_1
spazio, con intatte facoltà intellettive superiori. Tutti i movimenti delle grosse articolazioni sono stati possibili in autonomia e nei limiti funzionali. La deambulazione è stata autonoma, così come le variazioni posturali.
Da quanto finora argomentato appare evidente che la signora , Parte_1
presenti discrete condizioni generali di salute risultando ancora autonoma negli spostamenti e nella esecuzione dei comuni atti della vita quotidiana, non necessitando della continua assistenza da parte di terzi, pertanto non presenti i requisiti sanitari per usufruire dell'indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda il periodo di trattamento chemioterapico dalla documentazione in atti non sono emerse particolari criticità che determinavano necessità di assistenza continua”.
Ha pertanto concluso ritenendo che “il soggetto non presenti in atto e non abbia presentato durante il periodo di cure chemioterapiche i requisiti sanitari per usufruire dell'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono supportata da corretta motivazione e coerenti con gli accertamenti espletati, anche tenuto conto dell'equivalente giudizio espresso dal CTu della fase cautelare;
di talchè il giudizio espresso dal consulente è pienamente condiviso da questo giudice.
*
Conclusivamente deve ritenersi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per il riconoscimento della dell'indennità di accompagnamento.
Attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, queste si dichiarano irripetibili.
Analogamente le spese di ctu di entrambe le fasi vanno poste a carico dell' e CP_1
liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 20.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
firmata digitalmente