Articolo 10 della Legge 29 settembre 1980, n. 579
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 ottobre 1980
Art. 10.
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, e 9 dicembre 1977, n. 956 , e' aumentata di 630 milioni di unita' di conto in conformita' alla decisione adottata il 19 giugno 1978 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.
Tale quota, da versarsi per il 10 per cento pari a 63 milioni di unita' di conto, sara' corrisposta in otto rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadente il 30 aprile 1980.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1980