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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2764/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa congiuntamente
da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia SCARDACI ZAPPALA', presso il cui studio è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia SCARDACI ZAPPALA', presso il cui studio è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta opposizione.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025, con cui le parti e il loro procuratore hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 09/06/2025, i coniugi e Parte_1
, premesso di essersi separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Parte_2
Catania, giusta sentenza n. 5343/2024 resa l'11.11.2024 nel procedimento iscritto al n.
2669/2024 R.G., che da allora i coniugi non si sono più riconciliati, che lo stato di separazione, tutt'ora in atto, si è protratto ininterrottamente fino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i medesimi, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio [rectius: la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti] da loro contratto a Giarre (CT), in data
31/05/2008, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati, a
Catania, i figli (in data 01/11/2008) e (il Persona_1 Persona_2
05/03/2014), entrambi minorenni.
Tanto premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 5343/2024 pronunciata in data 11/10/2024 e pubblicata in pari data con cui il Tribunale di Catania ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, e il
2 protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti,
inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo Pt_2 Pt_1
di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro
250,00 per ciascuno dei figli annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie previste secondo le linee guida del CNF;
2) Darsi atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non
hanno nulla reciprocamente a pretendere.
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli a ciascun genitore, con collocazione
prevalente presso la madre;
4) Con riferimento al diritto di visita dell'altro genitore, per i giorni infrasettimanali,
saranno gli stessi genitori a regolarsi di volta in volta facendo riferimento al preminente
interesse dei figli, non sussistendo mai tra i coniugi conflittualità in tal senso.”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla prole minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
3 Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Giarre
(CT) in data 31/05/2008 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Pt_2
dello Stato Civile del Comune di Giarre (CT) al n.8, parte II, serie A, anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giarre (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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