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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/09/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 30.09.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 697/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: , con sede in Modena, via Scarpa Parte_1 P.IVA_1
n. 21, in persona legale rappresentante pro tempore, dott.ssa rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Cristina Battilega;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ester Cascio, Isabella Patrizia Basile e Giuseppe Basile;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da note autorizzate del 29.09.2025: “Nel merito: dichiarare nullo e/o annullare, revocare o dichiarare l'illegittimità o l'inefficacia del provvedimento impugnato “avviso di addebito n. 370 2023 00001579 09 000”, ovvero in subordine ridurre l'importo delle somme richieste determinando il quantum effettivamente dovuto, decurtando in ogni caso le sanzioni di morosità, le spese di notifica e le somme versate. pagina 1 di 3 Con vittoria di spese e compensi di causa oltre spese generali ed accessori di legge.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 21.03.2024: “Il rigetto, CP_3 per quanto di ragione, del ricorso, perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'avviso di addebito impugnato, nell'importo come rideterminato, con condanna dell'opponente al pagamento di quanto in esso contenuto.
Con condanna alle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. dell'1.06.2023, chiedeva Parte_1
annullarsi l'avviso di addebito n. 370 2023 00001579 09 000 dell'importo di €.
3.346,08 (formato in data 24.04.2023 e notificato il 27.04.2023), relativo a contributi della “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” del periodo 12/2022-01/2023. 1 La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto recante somme già corrisposte in esecuzione della rateizzazione in atto e deduceva la gravosità delle sanzioni civili e delle spese di notifica. Da ultimo, essa denunciava l'irregolarità formale dell'avviso di addebito perché non firmato digitalmente.
L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava le eccezioni e deduzioni CP_3 attoree e instava per il rigetto del ricorso. L'ente chiedeva confermarsi l'avviso di addebito per il minore importo di €. 1.646,86, rideterminato in ragione dei versamenti effettuati dall'attrice dopo la notifica del titolo esecutivo.
2. Sul merito
2.1. Nel corso del giudizio, le parti ha dato atto che, dalla consultazione dell'archivio Gestione AVA dell' , relativamente all'avviso di addebito impugnato, CP_3 risultano sgravati contributi per €. 1.797,18 (relativi al periodo 1/2023 2), indicando un residuo ancora dovuto dalla ricorrente di €. 1.532,04 (importo riferito ai periodi
12/2022 e 1/2023 3). Il credito residuo vantato dall' , attestato dalla CP_3
documentazione versata in atti, non è stato contestato da Parte_1
Pertanto, l'opponente va condannata al pagamento della residua somma di € 1.532,04, importo rideterminato in ragione dei provvedimenti di sgravio emessi dall'ente previdenziale. Spetta all'istituto indicare i periodi e le imputazioni dei versamenti effettuati.
2.2. E' infondata l'eccezione relativa al vizio di forma dell'atto amministrativo, in quanto la Corte di Cassazione ha statuito che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (cfr. Cass. n. 30948/2019).
Nel caso di specie, l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo PEC, con conseguente insussistenza del vizio denunciato.
3. Sulle spese di lite
La particolarità della vicenda esaminata e il comportamento processuale delle parti
(pagamento parziale del dovuto e sgravio delle partite in eccesso) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA che è tenuta a versare i contributi Parte_1 previdenziali oggetto dell'avviso di addebito n. 370 20230000157909000 per il minor importo di €. 1.532,04 e, per l'effetto, condanna l'opponente a versare all' la somma CP_3 di € 1.532,04;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Modena, 01 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.ti 1,2 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc.ti depositati in data 21.05.2025: “Lettera Annullamento”; “Lettera sgravio 26.03.2024”;
“Lettera sgravio 14.02.2025”. 3 Cfr. nota di deposito del 21.05.2025. pagina 2 di 3
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 697/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: , con sede in Modena, via Scarpa Parte_1 P.IVA_1
n. 21, in persona legale rappresentante pro tempore, dott.ssa rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Cristina Battilega;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ester Cascio, Isabella Patrizia Basile e Giuseppe Basile;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da note autorizzate del 29.09.2025: “Nel merito: dichiarare nullo e/o annullare, revocare o dichiarare l'illegittimità o l'inefficacia del provvedimento impugnato “avviso di addebito n. 370 2023 00001579 09 000”, ovvero in subordine ridurre l'importo delle somme richieste determinando il quantum effettivamente dovuto, decurtando in ogni caso le sanzioni di morosità, le spese di notifica e le somme versate. pagina 1 di 3 Con vittoria di spese e compensi di causa oltre spese generali ed accessori di legge.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 21.03.2024: “Il rigetto, CP_3 per quanto di ragione, del ricorso, perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'avviso di addebito impugnato, nell'importo come rideterminato, con condanna dell'opponente al pagamento di quanto in esso contenuto.
Con condanna alle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. dell'1.06.2023, chiedeva Parte_1
annullarsi l'avviso di addebito n. 370 2023 00001579 09 000 dell'importo di €.
3.346,08 (formato in data 24.04.2023 e notificato il 27.04.2023), relativo a contributi della “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” del periodo 12/2022-01/2023. 1 La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto recante somme già corrisposte in esecuzione della rateizzazione in atto e deduceva la gravosità delle sanzioni civili e delle spese di notifica. Da ultimo, essa denunciava l'irregolarità formale dell'avviso di addebito perché non firmato digitalmente.
L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava le eccezioni e deduzioni CP_3 attoree e instava per il rigetto del ricorso. L'ente chiedeva confermarsi l'avviso di addebito per il minore importo di €. 1.646,86, rideterminato in ragione dei versamenti effettuati dall'attrice dopo la notifica del titolo esecutivo.
2. Sul merito
2.1. Nel corso del giudizio, le parti ha dato atto che, dalla consultazione dell'archivio Gestione AVA dell' , relativamente all'avviso di addebito impugnato, CP_3 risultano sgravati contributi per €. 1.797,18 (relativi al periodo 1/2023 2), indicando un residuo ancora dovuto dalla ricorrente di €. 1.532,04 (importo riferito ai periodi
12/2022 e 1/2023 3). Il credito residuo vantato dall' , attestato dalla CP_3
documentazione versata in atti, non è stato contestato da Parte_1
Pertanto, l'opponente va condannata al pagamento della residua somma di € 1.532,04, importo rideterminato in ragione dei provvedimenti di sgravio emessi dall'ente previdenziale. Spetta all'istituto indicare i periodi e le imputazioni dei versamenti effettuati.
2.2. E' infondata l'eccezione relativa al vizio di forma dell'atto amministrativo, in quanto la Corte di Cassazione ha statuito che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (cfr. Cass. n. 30948/2019).
Nel caso di specie, l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo PEC, con conseguente insussistenza del vizio denunciato.
3. Sulle spese di lite
La particolarità della vicenda esaminata e il comportamento processuale delle parti
(pagamento parziale del dovuto e sgravio delle partite in eccesso) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA che è tenuta a versare i contributi Parte_1 previdenziali oggetto dell'avviso di addebito n. 370 20230000157909000 per il minor importo di €. 1.532,04 e, per l'effetto, condanna l'opponente a versare all' la somma CP_3 di € 1.532,04;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Modena, 01 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.ti 1,2 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc.ti depositati in data 21.05.2025: “Lettera Annullamento”; “Lettera sgravio 26.03.2024”;
“Lettera sgravio 14.02.2025”. 3 Cfr. nota di deposito del 21.05.2025. pagina 2 di 3