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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 2398/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (pensione anticipata di vecchiaia)” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Arianna Mazzone, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Atanasio Maurizio Greco in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/12/2019 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti da verbale sanitario e dopo l'esperimento del ricorso amministrativo, adiva a questo tribunale (quale giudice del lavoro) al fine di: 1) “dichiarare la ricorrente invalida con una percentuale pari o superiore all'80% e per l'effetto dichiarare che la stessa, ricorrendone tutti i presupposti di legge, ha diritto a percepire la pensione di vecchiaia, maggiorata di
interessi e rivalutazione come per legge, dalla data della presentazione della domanda (03.05.2017) o, in subordine, dalla data che stabilirà il C.T.U.”; 2)
“condannare l' al pagamento della pensione di vecchiaia a far data dalla CP_1 proposizione della domanda (03.05.2017) o, in subordine, dalla data che stabilirà il
C.T.U.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta TU (dott. , all'odierna udienza la causa è stata Persona_2
decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
16/03/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Artrosi polidistrettuale con grave limitazione funzionale. Insufficienza cardiaca cronica II-
III classe Nyha in paz. con ipertensione arteriosa e cardiopatia ipertensiva.
Broncopatia cronica ostruttiva. Obesità di 1° grado. Gozzo tiroideo eumetabolico.
Stato depressivo.”
Il TU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente
“All'epoca della presentazione della domanda amministrativa ed a tutt'oggi: aveva
SI ed ha SI una invalidità in misura pari o superiore all'80%”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in Per_2
quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.3 D'altro canto parte ricorrente ha sollevato, invece, contestazioni in merito al mancato raggiungimento del requisito contributivo. Ritenuta l'eccezione rilevante ai fini dell'accertamento delle condizioni legittimanti il beneficio (pur essendo il giudizio iniziato sulla scorta del mancato riconoscimento del requisito sanitario), tale requisito è stato successivamente provato con integrazione documentale da parte ricorrente. La documentazione prodotta, in assenza di specifiche contestazioni rispetto al contenuto da parte dell , evidenzia pertanto il raggiungimento di tale CP_1
Pag. 2 di 3 requisito, riportando la storia contributiva della ricorrente dal 1974.
3.1 Atteso che le condizioni sanitarie utili per l'accesso al beneficio erano presenti alla data della domanda, le spese di giudizio, ivi incluse le spese di TU, vengono poste in capo alla parte soccombente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell , così Parte_1 Controparte_2
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara che è invalida all'80% Parte_2 con decorrenza dal maggio 2017; b) dichiara l'obbligo dell alla CP_1
corresponsione, in favore della ricorrente, della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dal maggio 2017 ovvero dalla prima finestra utile di uscita;
c) condanna l al pagamento, in CP_1
favore della della relativa prestazione dalla data su indicata ovvero dalla Pt_3
prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre gli accessori di legge su detti ratei);
2) Condanna l al pagamento delle spese in favore della ricorrente, spese CP_1 liquidate in Euro 1.200,00, oltre IVA, CA e 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
Arianna Mazzone per dichiarato anticipo;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 20/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 2398/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (pensione anticipata di vecchiaia)” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Arianna Mazzone, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Atanasio Maurizio Greco in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/12/2019 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti da verbale sanitario e dopo l'esperimento del ricorso amministrativo, adiva a questo tribunale (quale giudice del lavoro) al fine di: 1) “dichiarare la ricorrente invalida con una percentuale pari o superiore all'80% e per l'effetto dichiarare che la stessa, ricorrendone tutti i presupposti di legge, ha diritto a percepire la pensione di vecchiaia, maggiorata di
interessi e rivalutazione come per legge, dalla data della presentazione della domanda (03.05.2017) o, in subordine, dalla data che stabilirà il C.T.U.”; 2)
“condannare l' al pagamento della pensione di vecchiaia a far data dalla CP_1 proposizione della domanda (03.05.2017) o, in subordine, dalla data che stabilirà il
C.T.U.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta TU (dott. , all'odierna udienza la causa è stata Persona_2
decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
16/03/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Artrosi polidistrettuale con grave limitazione funzionale. Insufficienza cardiaca cronica II-
III classe Nyha in paz. con ipertensione arteriosa e cardiopatia ipertensiva.
Broncopatia cronica ostruttiva. Obesità di 1° grado. Gozzo tiroideo eumetabolico.
Stato depressivo.”
Il TU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente
“All'epoca della presentazione della domanda amministrativa ed a tutt'oggi: aveva
SI ed ha SI una invalidità in misura pari o superiore all'80%”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in Per_2
quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.3 D'altro canto parte ricorrente ha sollevato, invece, contestazioni in merito al mancato raggiungimento del requisito contributivo. Ritenuta l'eccezione rilevante ai fini dell'accertamento delle condizioni legittimanti il beneficio (pur essendo il giudizio iniziato sulla scorta del mancato riconoscimento del requisito sanitario), tale requisito è stato successivamente provato con integrazione documentale da parte ricorrente. La documentazione prodotta, in assenza di specifiche contestazioni rispetto al contenuto da parte dell , evidenzia pertanto il raggiungimento di tale CP_1
Pag. 2 di 3 requisito, riportando la storia contributiva della ricorrente dal 1974.
3.1 Atteso che le condizioni sanitarie utili per l'accesso al beneficio erano presenti alla data della domanda, le spese di giudizio, ivi incluse le spese di TU, vengono poste in capo alla parte soccombente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell , così Parte_1 Controparte_2
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara che è invalida all'80% Parte_2 con decorrenza dal maggio 2017; b) dichiara l'obbligo dell alla CP_1
corresponsione, in favore della ricorrente, della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dal maggio 2017 ovvero dalla prima finestra utile di uscita;
c) condanna l al pagamento, in CP_1
favore della della relativa prestazione dalla data su indicata ovvero dalla Pt_3
prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre gli accessori di legge su detti ratei);
2) Condanna l al pagamento delle spese in favore della ricorrente, spese CP_1 liquidate in Euro 1.200,00, oltre IVA, CA e 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
Arianna Mazzone per dichiarato anticipo;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 20/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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