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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/09/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 1785/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1785/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAGINO Parte_1 C.F._1 LAURA
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. FAMÀ ANTONIO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato il ricorso introduttivo depositato da , la comparsa di Parte_1 costituzione di e ogni altro atto di causa, le parti dopo aver dichiarato l'intenzione Controparte_1 di non volersi riconciliare, hanno domandato congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
“La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido Persona_1 condiviso e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre, in considerazione dell'età ormai prossima alla maggiore età e delle determinazioni della stessa, che ha già manifestato la volontà di mantenere la propria permanenza a Velletri presso il padre. 3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse riguardanti la figlia minore e concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte anche disgiuntamente. 4) La madre potrà vedere la figlia liberamente, accordandosi direttamente con la stessa in conformità alla volontà e agli impegni di quest'ultima; il padre, tuttavia, si impegna a coadiuvare concretamente la ripresa dei rapporti madre / figlia. 5) Il sig. , con decorrenza CP_1 dal mese di ottobre 2025 e per un periodo di dodici mesi, verserà in favore della sig.ra un Pt_1 assegno di mantenimento in misura pari ad € 300,00 mensili (da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico alle seguenti coordinate: [...]), onde consentire alla sig.ra di stabilizzare la propria situazione lavorativa, al momento ancora precaria. A Pt_1 decorrere dal mese di novembre 2026, cesserà automaticamente l'obbligo del sig. di CP_1 versare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra , senza necessità di adire Pt_1 nuovamente l'autorità giudiziaria. 6) La sig.ra verserà, quale contributo al mantenimento Pt_1 della figlia e tenuto conto delle diverse capacità economiche e reddituali delle Parti, la Per_1 somma di € 100,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi con decorrenza ottobre 2025 ed entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico direttamente sul conto della figlia alle seguenti coordinate: [...]. 7) Le spese straordinarie necessarie alla figlia minore saranno a carico del padre al 100%, tenuto conto delle diverse capacità economiche e reddituali delle Parti. 8) L'assegno unico sarà percepito integralmente dal sig. tenuto conto di quanto stabilito al punto precedente. 9) Nulla in CP_1 punto assegnazione della casa coniugale già di esclusiva proprietà del sig. La sig.ra CP_1
provvederà a spostare la propria residenza entro tre mesi dal deposito delle conclusioni Pt_1 congiunte. 10) Le Parti si accorderanno per il ritiro degli effetti personali della sig.ra Pt_1 ancora presenti nella casa coniugale, che andranno in ogni caso prelevati entro sei mesi dal deposito delle conclusioni congiunte. 11) Entrambe le Parti rinunciano espressamente alle domande di addebito formulate in atti ed eventuali pretese connesse. 12) I coniugi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero e a tal fine danno sin da ora reciproco assenso all'espatrio, dichiarando di nulla avere in contrario al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, nonché al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore. 13) I legali delle Parti convengono espressamente di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. Spese di giudizio integralmente compensate”. Sussistono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Roma il 12.10.2020 (atto n. 0095, parte I, serie 24, anno 2020), considerato che è incontestato che il ripristino della convivenza non si più tollerabile. Quanto alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (prossima al compimento della maggiore età), esse vanno senz'altro Persona_1 recepite in quanto conformi all'interesse della ragazza e non contrastanti con norme imperative. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Roma il 12.10.2020 alle condizioni di cui all'accordo ed espressamente riportate in motivazione.
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 0095, parte I, serie 24, anno 2020).
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1785/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAGINO Parte_1 C.F._1 LAURA
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. FAMÀ ANTONIO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato il ricorso introduttivo depositato da , la comparsa di Parte_1 costituzione di e ogni altro atto di causa, le parti dopo aver dichiarato l'intenzione Controparte_1 di non volersi riconciliare, hanno domandato congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
“La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido Persona_1 condiviso e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre, in considerazione dell'età ormai prossima alla maggiore età e delle determinazioni della stessa, che ha già manifestato la volontà di mantenere la propria permanenza a Velletri presso il padre. 3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse riguardanti la figlia minore e concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte anche disgiuntamente. 4) La madre potrà vedere la figlia liberamente, accordandosi direttamente con la stessa in conformità alla volontà e agli impegni di quest'ultima; il padre, tuttavia, si impegna a coadiuvare concretamente la ripresa dei rapporti madre / figlia. 5) Il sig. , con decorrenza CP_1 dal mese di ottobre 2025 e per un periodo di dodici mesi, verserà in favore della sig.ra un Pt_1 assegno di mantenimento in misura pari ad € 300,00 mensili (da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico alle seguenti coordinate: [...]), onde consentire alla sig.ra di stabilizzare la propria situazione lavorativa, al momento ancora precaria. A Pt_1 decorrere dal mese di novembre 2026, cesserà automaticamente l'obbligo del sig. di CP_1 versare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra , senza necessità di adire Pt_1 nuovamente l'autorità giudiziaria. 6) La sig.ra verserà, quale contributo al mantenimento Pt_1 della figlia e tenuto conto delle diverse capacità economiche e reddituali delle Parti, la Per_1 somma di € 100,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi con decorrenza ottobre 2025 ed entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico direttamente sul conto della figlia alle seguenti coordinate: [...]. 7) Le spese straordinarie necessarie alla figlia minore saranno a carico del padre al 100%, tenuto conto delle diverse capacità economiche e reddituali delle Parti. 8) L'assegno unico sarà percepito integralmente dal sig. tenuto conto di quanto stabilito al punto precedente. 9) Nulla in CP_1 punto assegnazione della casa coniugale già di esclusiva proprietà del sig. La sig.ra CP_1
provvederà a spostare la propria residenza entro tre mesi dal deposito delle conclusioni Pt_1 congiunte. 10) Le Parti si accorderanno per il ritiro degli effetti personali della sig.ra Pt_1 ancora presenti nella casa coniugale, che andranno in ogni caso prelevati entro sei mesi dal deposito delle conclusioni congiunte. 11) Entrambe le Parti rinunciano espressamente alle domande di addebito formulate in atti ed eventuali pretese connesse. 12) I coniugi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero e a tal fine danno sin da ora reciproco assenso all'espatrio, dichiarando di nulla avere in contrario al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, nonché al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore. 13) I legali delle Parti convengono espressamente di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. Spese di giudizio integralmente compensate”. Sussistono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Roma il 12.10.2020 (atto n. 0095, parte I, serie 24, anno 2020), considerato che è incontestato che il ripristino della convivenza non si più tollerabile. Quanto alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (prossima al compimento della maggiore età), esse vanno senz'altro Persona_1 recepite in quanto conformi all'interesse della ragazza e non contrastanti con norme imperative. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Roma il 12.10.2020 alle condizioni di cui all'accordo ed espressamente riportate in motivazione.
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 0095, parte I, serie 24, anno 2020).
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera