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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pisa
UDIENZA del 17/07/2025
tenuta dal giudice dr.ssa Laura Pastacaldi
Alle ore 10:00 compaiono, collegati da remoto mediante Teams dai rispettivi studi professionali:
⎯ L'avv. Stefani Pulidori per le attrici, creditrici procedenti, e CP_1 CP_2
;
[...]
⎯ L'avv. Luca Ciampi per , convenuto;
CP_3
⎯ Nessuno compare per le comproprietarie non esecutate, per le quali sono state, tuttavia depositate note conclusive nel termine assegnato dal giudice;
L'avv. Pulidori precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note conclusive depistate in atti, insistendo per il riconoscimento delle spese per come precisate e opponendosi al riconoscimento delle spese dell'avversario. Aggiunge che fin da ora si riserva di impugnare con i mezzi consentiti il provvedimento di liquidazione del compenso del
Notaio Delegato, posto che ritiene erroneamente applicato al caso in esame il d.m.
227/2015, non trattandosi di attività rese in seno all'esecuzione immobiliare, ma nella divisione endo – esecutiva.
L'avv. Ciampi precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note conclusive depositate e chiede la restituzione della somma accantonata di € 1.230,00 secondo quanto disposto all'udienza del 5/12/2023, pari a 2/9 della somma ricavata in attesa della definizione del giudizio di riduzione RG 2894/2020 pendente innanzi il Tribunale di Pisa.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato nell'aula virtuale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi Repubblica Italiana
Tribunale di Pisa Sezione Unica
In nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi nella causa n° 1101/2023 tra le parti: attrici: (C.F. ), nata a [...], il CP_1 C.F._1
09/04/1941, con l'avv. PULIDORI STEFANO, creditrici procedenti nella esecuzione R.G.E: n. 114/2021; convenuto: (cfd. ), nato a [...] il [...], CP_3 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno G.Galiei 1, presso lo studio dell'Avv. Luca Ciampi (fax 050 3137376 – email o Pec - dal quale è Email_1 Email_2 rappresentato e difeso;
convenuto (C.F. ), nato a [...] , il CP_4 C.F._3
07/01/1941 convenute , nata ad [...] il [...] (c.f.: Controparte_5
) e , nata ad [...] il C.F._4 Parte_1
6/4/1964 (c.f.: ), elettivamente domiciliate in C.F._5
Ancona, alla Via Leopardi n. 2, nello studio dell'Avv. Paolo Coppari(C.F.
; fax 071.2110565; pec: C.F._6 Ema_3 [...]
, che le difende in giudizio unitamente all'Avv. Email_4
Angelo Borrelli (C.F. fax 071203902; pec: C.F._7
Email_5
- Comproprietarie non esecutate - e nei confronti di (Già ) cf. e p. Controparte_6 Controparte_7 iva;
P.IVA_1
cf. e p. iva Controparte_8
P.IVA_2
- Creditori intervenuti nella procedura esecutiva R.G.E: n. 114/2021-
all'udienza del 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Va premesso che con provvedimento del 12/1/2023, reso in seno alla esecuzione immobiliare R.G.E. n. 114/2023 instaurata da e contro CP_1 CP_2 [...]
, il G.E., dott. , dopo aver rilevato che le creditrici procedenti, avevano CP_4 Per_1 chiesto la vendita del compendio pignorato e che risultava pignorata nei confronti di tra l'altro, la quota di proprietà pari a 1/2 del magazzino ubicato a Pisa, CP_4 via del Capannone, n. 37, bene iscritto al Catasto Fabbricati, Fg. 15, Part. 541, Sub. 3,
Zc. 1, Categoria C3, Cl.2, Cons. 18mq, che per la restante quota apparteneva a
[...]
(C.F.: ), ha disposto la divisione del bene staggito. CP_3 C.F._8
Nella presente divisione, iscritta al n. R.G. 1101/2023, il sig. ha chiesto CP_3
l'assegnazione della quota appartenente a , offrendo il pagamento del CP_4 prezzo pari al valore già stimato in sede esecutiva, pari a € 5.512,00; il Giudice istruttore ha accolto la richiesta di , delegando le operazioni al Notaio CP_3 [...]
. Versato il prezzo da parte del condividente, è stato emesso il decreto di Per_2 trasferimento in data 22/10/2024. Il Notaio ha dunque depositato istanza liquidazione per le spese della parte “aggiudicataria” ed ha invitato le parti a precisare i crediti, fissando davanti a sé l'udienza per la comparizione del 16/4/2025 per la discussione del progetto divisionale;
infine, il Notaio ha depositato altra notula in data 12/3/2025, chiedendone la liquidazione.
Il condividente , con istanza del 3/3/2025, ha chiesto la liquidazione delle CP_3 spese legali in proprio favore e le attrici si sono opposte alla richiesta.
All'udienza del 16/4/2025 le attrici hanno contestato la liquidazione del compenso del
Notaio Delegato secondo i parametri di cui al d.m. 227/2015 come richiesta dal Notaio
e concessa dal Giudice, e comunque in quanto le attività per le quali è stato chiesto il compenso non corrispondono a quelle effettivamente espletate, non essendovi stata vendita alcuna, riservandosi di impugnare il provvedimento di liquidazione. Inoltre, per quanto interessa in questa sede, le attrici hanno chiesto che alle creditrici procedenti siano liquidate le spese, riportandosi alle note difensive depositate in data 5 marzo
2025, opponendosi al riconoscimento delle spese legali a favore di e CP_3 rilevando che la liquidazione è stata chiesta, peraltro, con riguardo al procedimento r.g.
n. 243/18, estinto. Infine, le attrici hanno contestato la mancanza di prova dell'esborso per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli di € 1.764,00 in quanto non depositati i relativi giustificativi da parte del Delegato.
Il comproprietario non esecutato , a supporto della richiesta, ha dedotto che CP_3 le sorelle creditrici del solo , hanno “aggredito, … omissis … beni CP_1 CP_4 non di sua esclusiva proprietà” ovvero “in comproprietà con il fratello , che è CP_3 stato quindi costretto ad intervenire nella procedura e presentare opposizione” e che dunque l'intervento del comproprietario non esecutato , è stato causato “da CP_3 un equivoco in cui è caduto il creditore procedente”, ciò che giustifica la richiesta di liquidazione delle spese di lite in suo favore. Quanto al riferimento alla esecuzione
243/18, ha dedotto che trattasi di un mero refuso. CP_3
All'udienza di discussione del progetto divisionale le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e il Delegato, non essendo possibile superare le osservazioni proposte, ha rimesso gli atti al Giudice.
*****
E' principio consolidato nella giurisprudenza che ove la divisione sia stata introdotta ex art. 601 cpc e ss. su iniziativa del creditore procedente, quest'ultimo non debba essere gravato, neppure in parte, delle relative spese, non trattandosi di un comproprietario portatore di un interesse alla divisione analogo a quello legato alla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti. Ne consegue che nei suoi confronti non è applicabile il principio di ripartizione “a carico della massa”.
Infatti, il creditore-attore ha interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito – ben potendo legittimamente aggredire beni che appartengano all'esecutato solo pro quota - e per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali all'esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenerne l'integrale rimborso.
Sul punto si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità. Nella recente pronuncia Ord. 12/9/2024 n. 24550, la Suprema Corte in particolare, pur riconoscendo che il procedimento di divisione endo-esecutivo è un procedimento autonomo, distinto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, dalla esecuzione dalla quale origina, ha sottolineato come “detto giudizio, come già precisato da questa corte, costituisce una parentesi di cognizione incidentale alla procedura espropriativa avente ad oggetto la mera quota sui beni indivisi (ed anzi lo sviluppo normale di essa) che, per un verso, si pone – proprio per evidenziato scopo in correlazione funzionale con il procedimento esecutivo (il quale, non a caso, resta sospeso in attesa degli esiti della divisione)”. La Corte ha evidenziato che nella divisione endo-esecutiva. “lo scioglimento della comunione sul bene staggito è un elemento necessario alla prosecuzione dell'espropriazione forzata: è dunque un'attività strumentale ed essenziale alla soddisfazione della pretesa creditoria azionata dai creditori procedenti o intervenuti”.
Pertanto, la Suprema Corte, conclude che “al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contradittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione”.
In questo contesto, dunque, secondo la Corte, la deroga al principio della soccombenza non trova più ragione d'esservi e, di conseguenza, il debitore esecutato, essendo soccombente, sarà condannato a coprire le spese sostenute dal creditore nel corso del procedimento.
In ossequio a tale indirizzo, va dunque disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese di lite del creditore procedente, da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.
Ritiene questo giudice, secondo l'orientamento invalso in numerose pronunce di merito, che quanto agli esborsi sostenuti e da sostenere per lo scioglimento della comunione, debba tuttavia essere dato rilievo alla circostanza che anche nel giudizio divisorio endo
– esecutivo vi è un interesse comune allo scioglimento della comunione, a prescindere da chi lo abbia introdotto e che esse debbano, dunque, essere ripartite pro quota fra i condividenti, secondo il principio valevole nello scioglimento della comunione ordinaria.
Trattasi, in particolare, delle spese notifica atto introduttivo, marca iscrizione a ruolo;
contributo unificato;
trascrizione; ispezione ipotecaria;
notifica verbale di udienza;
spese certificazione ex art. 567 cpc;
spese per perizia;
spese bancarie conto corrente;
spese per custodia giudiziaria;
spese per il professionista delegato alla vendita”, cioè
“devono essere poste a carico della debitrice esecutata e della comproprietaria in misura pari alla loro quota di partecipazione alla comunione, trattandosi di spese sostenute nell'interesse di tutti i comproprietari e necessarie per giungere alla divisione.
Coerentemente a tale impostazione, il pagamento del compenso liquidato in favore del
Professionista delegato è stato posto, nel provvedimento di liquidazione, a carico dei condividenti.
Nessun riconoscimento può farsi, invece, delle spese di lite del comproprietario non esecutato, che ha beneficiato dell'iniziativa del creditore procedente per ottenere lo scioglimento della comunione. Per la stessa ragione non possono riconoscersi le spese di lite in favore delle comproprietarie non esecutate e . Controparte_5 Parte_1
Deve, infine, procedersi alla liquidazione delle spese di lite delle creditrici procedenti.
Considerato il valore della causa, appare congrua la precisazione delle spese dell'avv.
Pulidori. Il debitore esecutato va quindi condannato a pagare le spese di CP_4 lite delle creditrici procedenti, da liquidarsi in € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Quanto alle spese vive anticipate dalle procedenti, pari a € 330,35, da ripartire pro quota fra i condividenti, e vanno condannati alla refusione. Va CP_4 CP_3 precisato, al riguardo, che tali spese non possono gravare sulla massa.
La causa va rimessa in istruttoria per l'approvazione del progetto di distribuzione, che dovrà attenersi a quanto precede e per decidere sull'istanza di restituzione dell'accantonamento, chiesta da . Il Notaio Delegato dovrà inoltre produrre CP_3 nel fascicolo i giustificativi della spesa allegata per cancellazioni, indicata in € 1.764,00 secondo la prescrizione del decreto di trasferimento.
P.Q.M.
Accogliendo le osservazioni delle attrici, creditrici procedenti, condanna a CP_4 pagare le spese di lite della presente divisione in favore delle attrici, liquidate in €
2.540,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con diritto alla collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.; condanna e , in solido fra loro, alla rifusione in favore delle CP_4 CP_3 attrici delle spese vive anticipate per la divisione, liquidate in € 330,35, stabilendo, nei rapporti interni dal lato passivo, la suddivisone pro quota al 50% fra i due condividenti, con diritto alla collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c..
Rimette la causa in istruttoria per l'approvazione del progetto di distribuzione secondo quanto disposto nella presente decisione, e per l'esame dell'istanza di restituzione della somma accantonata in ossequio a quanto previsto all'udienza del 5/12/2023.
Fissa a tal fine l'udienza del 9/9/2025 e ne dispone la sostituzione con il deposito di note scritte, per le quali assegna alle parti termine fino al giorno prima dell'udienza.
Pisa, 17/07/2025
Il giudice Dr.ssa Laura Pastacaldi
UDIENZA del 17/07/2025
tenuta dal giudice dr.ssa Laura Pastacaldi
Alle ore 10:00 compaiono, collegati da remoto mediante Teams dai rispettivi studi professionali:
⎯ L'avv. Stefani Pulidori per le attrici, creditrici procedenti, e CP_1 CP_2
;
[...]
⎯ L'avv. Luca Ciampi per , convenuto;
CP_3
⎯ Nessuno compare per le comproprietarie non esecutate, per le quali sono state, tuttavia depositate note conclusive nel termine assegnato dal giudice;
L'avv. Pulidori precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note conclusive depistate in atti, insistendo per il riconoscimento delle spese per come precisate e opponendosi al riconoscimento delle spese dell'avversario. Aggiunge che fin da ora si riserva di impugnare con i mezzi consentiti il provvedimento di liquidazione del compenso del
Notaio Delegato, posto che ritiene erroneamente applicato al caso in esame il d.m.
227/2015, non trattandosi di attività rese in seno all'esecuzione immobiliare, ma nella divisione endo – esecutiva.
L'avv. Ciampi precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note conclusive depositate e chiede la restituzione della somma accantonata di € 1.230,00 secondo quanto disposto all'udienza del 5/12/2023, pari a 2/9 della somma ricavata in attesa della definizione del giudizio di riduzione RG 2894/2020 pendente innanzi il Tribunale di Pisa.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato nell'aula virtuale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi Repubblica Italiana
Tribunale di Pisa Sezione Unica
In nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi nella causa n° 1101/2023 tra le parti: attrici: (C.F. ), nata a [...], il CP_1 C.F._1
09/04/1941, con l'avv. PULIDORI STEFANO, creditrici procedenti nella esecuzione R.G.E: n. 114/2021; convenuto: (cfd. ), nato a [...] il [...], CP_3 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno G.Galiei 1, presso lo studio dell'Avv. Luca Ciampi (fax 050 3137376 – email o Pec - dal quale è Email_1 Email_2 rappresentato e difeso;
convenuto (C.F. ), nato a [...] , il CP_4 C.F._3
07/01/1941 convenute , nata ad [...] il [...] (c.f.: Controparte_5
) e , nata ad [...] il C.F._4 Parte_1
6/4/1964 (c.f.: ), elettivamente domiciliate in C.F._5
Ancona, alla Via Leopardi n. 2, nello studio dell'Avv. Paolo Coppari(C.F.
; fax 071.2110565; pec: C.F._6 Ema_3 [...]
, che le difende in giudizio unitamente all'Avv. Email_4
Angelo Borrelli (C.F. fax 071203902; pec: C.F._7
Email_5
- Comproprietarie non esecutate - e nei confronti di (Già ) cf. e p. Controparte_6 Controparte_7 iva;
P.IVA_1
cf. e p. iva Controparte_8
P.IVA_2
- Creditori intervenuti nella procedura esecutiva R.G.E: n. 114/2021-
all'udienza del 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Va premesso che con provvedimento del 12/1/2023, reso in seno alla esecuzione immobiliare R.G.E. n. 114/2023 instaurata da e contro CP_1 CP_2 [...]
, il G.E., dott. , dopo aver rilevato che le creditrici procedenti, avevano CP_4 Per_1 chiesto la vendita del compendio pignorato e che risultava pignorata nei confronti di tra l'altro, la quota di proprietà pari a 1/2 del magazzino ubicato a Pisa, CP_4 via del Capannone, n. 37, bene iscritto al Catasto Fabbricati, Fg. 15, Part. 541, Sub. 3,
Zc. 1, Categoria C3, Cl.2, Cons. 18mq, che per la restante quota apparteneva a
[...]
(C.F.: ), ha disposto la divisione del bene staggito. CP_3 C.F._8
Nella presente divisione, iscritta al n. R.G. 1101/2023, il sig. ha chiesto CP_3
l'assegnazione della quota appartenente a , offrendo il pagamento del CP_4 prezzo pari al valore già stimato in sede esecutiva, pari a € 5.512,00; il Giudice istruttore ha accolto la richiesta di , delegando le operazioni al Notaio CP_3 [...]
. Versato il prezzo da parte del condividente, è stato emesso il decreto di Per_2 trasferimento in data 22/10/2024. Il Notaio ha dunque depositato istanza liquidazione per le spese della parte “aggiudicataria” ed ha invitato le parti a precisare i crediti, fissando davanti a sé l'udienza per la comparizione del 16/4/2025 per la discussione del progetto divisionale;
infine, il Notaio ha depositato altra notula in data 12/3/2025, chiedendone la liquidazione.
Il condividente , con istanza del 3/3/2025, ha chiesto la liquidazione delle CP_3 spese legali in proprio favore e le attrici si sono opposte alla richiesta.
All'udienza del 16/4/2025 le attrici hanno contestato la liquidazione del compenso del
Notaio Delegato secondo i parametri di cui al d.m. 227/2015 come richiesta dal Notaio
e concessa dal Giudice, e comunque in quanto le attività per le quali è stato chiesto il compenso non corrispondono a quelle effettivamente espletate, non essendovi stata vendita alcuna, riservandosi di impugnare il provvedimento di liquidazione. Inoltre, per quanto interessa in questa sede, le attrici hanno chiesto che alle creditrici procedenti siano liquidate le spese, riportandosi alle note difensive depositate in data 5 marzo
2025, opponendosi al riconoscimento delle spese legali a favore di e CP_3 rilevando che la liquidazione è stata chiesta, peraltro, con riguardo al procedimento r.g.
n. 243/18, estinto. Infine, le attrici hanno contestato la mancanza di prova dell'esborso per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli di € 1.764,00 in quanto non depositati i relativi giustificativi da parte del Delegato.
Il comproprietario non esecutato , a supporto della richiesta, ha dedotto che CP_3 le sorelle creditrici del solo , hanno “aggredito, … omissis … beni CP_1 CP_4 non di sua esclusiva proprietà” ovvero “in comproprietà con il fratello , che è CP_3 stato quindi costretto ad intervenire nella procedura e presentare opposizione” e che dunque l'intervento del comproprietario non esecutato , è stato causato “da CP_3 un equivoco in cui è caduto il creditore procedente”, ciò che giustifica la richiesta di liquidazione delle spese di lite in suo favore. Quanto al riferimento alla esecuzione
243/18, ha dedotto che trattasi di un mero refuso. CP_3
All'udienza di discussione del progetto divisionale le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e il Delegato, non essendo possibile superare le osservazioni proposte, ha rimesso gli atti al Giudice.
*****
E' principio consolidato nella giurisprudenza che ove la divisione sia stata introdotta ex art. 601 cpc e ss. su iniziativa del creditore procedente, quest'ultimo non debba essere gravato, neppure in parte, delle relative spese, non trattandosi di un comproprietario portatore di un interesse alla divisione analogo a quello legato alla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti. Ne consegue che nei suoi confronti non è applicabile il principio di ripartizione “a carico della massa”.
Infatti, il creditore-attore ha interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito – ben potendo legittimamente aggredire beni che appartengano all'esecutato solo pro quota - e per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali all'esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenerne l'integrale rimborso.
Sul punto si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità. Nella recente pronuncia Ord. 12/9/2024 n. 24550, la Suprema Corte in particolare, pur riconoscendo che il procedimento di divisione endo-esecutivo è un procedimento autonomo, distinto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, dalla esecuzione dalla quale origina, ha sottolineato come “detto giudizio, come già precisato da questa corte, costituisce una parentesi di cognizione incidentale alla procedura espropriativa avente ad oggetto la mera quota sui beni indivisi (ed anzi lo sviluppo normale di essa) che, per un verso, si pone – proprio per evidenziato scopo in correlazione funzionale con il procedimento esecutivo (il quale, non a caso, resta sospeso in attesa degli esiti della divisione)”. La Corte ha evidenziato che nella divisione endo-esecutiva. “lo scioglimento della comunione sul bene staggito è un elemento necessario alla prosecuzione dell'espropriazione forzata: è dunque un'attività strumentale ed essenziale alla soddisfazione della pretesa creditoria azionata dai creditori procedenti o intervenuti”.
Pertanto, la Suprema Corte, conclude che “al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contradittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione”.
In questo contesto, dunque, secondo la Corte, la deroga al principio della soccombenza non trova più ragione d'esservi e, di conseguenza, il debitore esecutato, essendo soccombente, sarà condannato a coprire le spese sostenute dal creditore nel corso del procedimento.
In ossequio a tale indirizzo, va dunque disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese di lite del creditore procedente, da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.
Ritiene questo giudice, secondo l'orientamento invalso in numerose pronunce di merito, che quanto agli esborsi sostenuti e da sostenere per lo scioglimento della comunione, debba tuttavia essere dato rilievo alla circostanza che anche nel giudizio divisorio endo
– esecutivo vi è un interesse comune allo scioglimento della comunione, a prescindere da chi lo abbia introdotto e che esse debbano, dunque, essere ripartite pro quota fra i condividenti, secondo il principio valevole nello scioglimento della comunione ordinaria.
Trattasi, in particolare, delle spese notifica atto introduttivo, marca iscrizione a ruolo;
contributo unificato;
trascrizione; ispezione ipotecaria;
notifica verbale di udienza;
spese certificazione ex art. 567 cpc;
spese per perizia;
spese bancarie conto corrente;
spese per custodia giudiziaria;
spese per il professionista delegato alla vendita”, cioè
“devono essere poste a carico della debitrice esecutata e della comproprietaria in misura pari alla loro quota di partecipazione alla comunione, trattandosi di spese sostenute nell'interesse di tutti i comproprietari e necessarie per giungere alla divisione.
Coerentemente a tale impostazione, il pagamento del compenso liquidato in favore del
Professionista delegato è stato posto, nel provvedimento di liquidazione, a carico dei condividenti.
Nessun riconoscimento può farsi, invece, delle spese di lite del comproprietario non esecutato, che ha beneficiato dell'iniziativa del creditore procedente per ottenere lo scioglimento della comunione. Per la stessa ragione non possono riconoscersi le spese di lite in favore delle comproprietarie non esecutate e . Controparte_5 Parte_1
Deve, infine, procedersi alla liquidazione delle spese di lite delle creditrici procedenti.
Considerato il valore della causa, appare congrua la precisazione delle spese dell'avv.
Pulidori. Il debitore esecutato va quindi condannato a pagare le spese di CP_4 lite delle creditrici procedenti, da liquidarsi in € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Quanto alle spese vive anticipate dalle procedenti, pari a € 330,35, da ripartire pro quota fra i condividenti, e vanno condannati alla refusione. Va CP_4 CP_3 precisato, al riguardo, che tali spese non possono gravare sulla massa.
La causa va rimessa in istruttoria per l'approvazione del progetto di distribuzione, che dovrà attenersi a quanto precede e per decidere sull'istanza di restituzione dell'accantonamento, chiesta da . Il Notaio Delegato dovrà inoltre produrre CP_3 nel fascicolo i giustificativi della spesa allegata per cancellazioni, indicata in € 1.764,00 secondo la prescrizione del decreto di trasferimento.
P.Q.M.
Accogliendo le osservazioni delle attrici, creditrici procedenti, condanna a CP_4 pagare le spese di lite della presente divisione in favore delle attrici, liquidate in €
2.540,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con diritto alla collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.; condanna e , in solido fra loro, alla rifusione in favore delle CP_4 CP_3 attrici delle spese vive anticipate per la divisione, liquidate in € 330,35, stabilendo, nei rapporti interni dal lato passivo, la suddivisone pro quota al 50% fra i due condividenti, con diritto alla collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c..
Rimette la causa in istruttoria per l'approvazione del progetto di distribuzione secondo quanto disposto nella presente decisione, e per l'esame dell'istanza di restituzione della somma accantonata in ossequio a quanto previsto all'udienza del 5/12/2023.
Fissa a tal fine l'udienza del 9/9/2025 e ne dispone la sostituzione con il deposito di note scritte, per le quali assegna alle parti termine fino al giorno prima dell'udienza.
Pisa, 17/07/2025
Il giudice Dr.ssa Laura Pastacaldi