CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1703/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5875/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1657/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8969-35608 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, la Resistente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento in atti relativo a Tari 2021 eccependo la carenze di legittimazione attiva della società Ricorrente_1 srl e la carenza di motivazione del provvedimento,
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 1657/2025, resa all'esito dell'udienza del 27 gennaio 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, accoglieva il ricorso del contribuente in quanto la società Ricorrente_1 non era iscritta in apposito albo.
Avverso tale decisione interponeva la società mentre il contribuente chiedeva il rigetto del gravame
La Corte, all'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026; decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento .
La questione della legittimazione attiva di Ricorrente_1 deve ritenersi superata dalla legge 21-2-2025 , come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza 70/25 nella quale si è evidenziato che, nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15di conversione del d. l. 27 dicembre 2024, n.
202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue:
“Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre
2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n.
101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.
446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.
Non sussiste poi alcun vizio di motivazione dal momento che l'atto indica chiaramente le ragioni della pretesa creditoria, l'anno di riferimento, l'immobile a cui si riferisce ed i pagamenti effettuati.
L'appello va accolto anche se le ragioni della decisione con particolare riguardo al mutato quadro normativo giustificano la integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie appello e dichiara interamente compensate le spese del doppio grado
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5875/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1657/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8969-35608 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, la Resistente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento in atti relativo a Tari 2021 eccependo la carenze di legittimazione attiva della società Ricorrente_1 srl e la carenza di motivazione del provvedimento,
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 1657/2025, resa all'esito dell'udienza del 27 gennaio 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, accoglieva il ricorso del contribuente in quanto la società Ricorrente_1 non era iscritta in apposito albo.
Avverso tale decisione interponeva la società mentre il contribuente chiedeva il rigetto del gravame
La Corte, all'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026; decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento .
La questione della legittimazione attiva di Ricorrente_1 deve ritenersi superata dalla legge 21-2-2025 , come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza 70/25 nella quale si è evidenziato che, nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15di conversione del d. l. 27 dicembre 2024, n.
202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue:
“Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre
2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n.
101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.
446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.
Non sussiste poi alcun vizio di motivazione dal momento che l'atto indica chiaramente le ragioni della pretesa creditoria, l'anno di riferimento, l'immobile a cui si riferisce ed i pagamenti effettuati.
L'appello va accolto anche se le ragioni della decisione con particolare riguardo al mutato quadro normativo giustificano la integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie appello e dichiara interamente compensate le spese del doppio grado