Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 14 aprile
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4962/2023
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Parte_1 C.F._1
Paladina, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione nelle liste del collocamento mirato, assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 23 settembre 2023, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 26 giugno 2020, domanda al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'ottenimento dell'assegno di invalidità, nonché l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, con esito negativo;
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
- il giudizio proposto era stato dichiarato improcedibile in data 3 novembre 2021 in quanto il ricorso era stato notificato tardivamente.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento dello stato di invalidità utile all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato e/o all'assegno di invalidità, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 14 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell' istante relativa al riconoscimento dello stato invalidante utile all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato e all'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 1601/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), veniva dichiarata l'improcedibilità del ricorso per la tardiva notifica del ricorso a controparte.
Con il presente giudizio, introdotto ex art. 445 bis, parte ricorrente chiede il riconoscimento del requisito sanitario utile all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato e all'assegno di invalidità..
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, nel procedimento per atp non è stato svolto l'accertamento medico legale non essendosi neanche instaurato il contraddittorio tra le parti e non è stato dunque neanche assegnato il termine per presentare il dissenso da cui decorre il termine per il ricorso ex art. 445 bis, comma 6,
c.p.c..
Il presente giudizio, introdotto ex art. 445 bis, appare, dunque, inammissibile.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. da parte del ricorrente quest'ultimo viene esonerato dal pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali.
Messina, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga