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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/07/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo al numero 253/2025 tra
(C.F.: ) residente in [...]con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Butto del Foro di Udine
Attrice
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...]con l'Avv. CP_1 C.F._2
Roberto Accetta di Gorizia
Convenuto
*
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
* * * * *
Conclusioni della parte attrice: come da verbale odierno.
Con atto di citazione del 19.8.2024, notificato il 5.9.2025, la signora
[...]
(di seguito anche: e/o intimante e/o locatrice e/o attrice) Pt_1 Pt_1
proprietaria e locatrice dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Aquileia
(UD) Via Annia n. 23, identificata al N.C.E.U. del Comune di Aquileia, Sez. A, foglio 6, particella 146, Sub. 4, ha intimato al conduttore (di CP_1
seguito anche: e/o intimato e/o conduttore e/o convenuto) lo sfratto CP_1
per morosità non avendo quest'ultimo provveduto a corrispondere interamente i canoni di locazione da gennaio ad agosto 2024 per l'importo complessivo di
€.1.680,00, avendo versato mensilmente solo la minor somma di €.250,00 anziché di €.460,00.
L'attrice ha chiesto, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento del suddetto importo, oltre ai canoni a scadere fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile in oggetto, agli interessi, alle spese e competenze professionali.
All'udienza del 21 ottobre 2024, fissata per la convalida, l'intimante ha dato atto che la morosità persisteva ed ha insistito per la richiesta di convalida dello sfratto con contestuale emissione del decreto ingiuntivo, mentre l'intimato si è costituito affermando:
➢ che in data 29.3.2023 le parti hanno stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sopra descritto per un canone annuo di €.5.520,00;
➢ che le parti hanno voluto concludere una locazione speciale ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 per soddisfare le esigenze transitorie del conduttore, prevedendo una durata contrattuale di due anni nonostante la disposizione normativa prevedesse una durata massima di mesi diciotto e altre disposizioni incompatibili con il dettato normativo;
➢ che, pertanto, trattasi di un contratto di locazione ordinario;
➢ che dopo pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto l'immobile ha presentato problemi e difetti, per lo più occulti, immediatamente segnalati alla locatrice;
➢ che le problematiche hanno interessato:
• l'impianto elettrico, risultante fuori norma;
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 • l'impianto antenna TV, che non ha funzionato per oltre un mese e mezzo;
• l'impianto idraulico, che presentava problemi di funzionamento al sistema di pompaggio;
• la lavatrice, che non ha mai funzionato;
• gli scarichi delle acque del lavandino, che si sono ostruiti più volte;
• macchie di umidità derivanti da difetti strutturali dell'immobile;
• presenza di manufatti con amianto sulla copertura del patio esterno;
• assenza del certificato di prestazione energetica;
• l'impianto del gas, che ha subito perdite nel corso del 2024.
➢ che tali problemi e difetti hanno pregiudicato il godimento dell'immobile e per tale ragione ha autoridotto l'importo del canone mensile ad
€.250,00 dagli originari €.460,00.
Il convenuto si è, quindi, opposto all'intimazione di sfratto ed alla concessione del provvedimento di rilascio in quanto gravemente malato in attesa di trapianto di rene.
L'attrice ha evidenziato che i vizi indicati sono stati tutti sanati dalla proprietà già da diversi mesi e che se vi sono stati ulteriori vizi quest'ultimi non sono stati denunciati alla proprietà, quanto, invece, alla presenza di eternit riferisce che il conduttore ne era a conoscenza sin dall'inizio del rapporto contrattuale.
Il giudice della procedura di convalida, sciolta la riserva assunta alla suddetta udienza, rilevato che i vizi e difetti lamentati dal convenuto appaiono risolti, circostanza non contestata dallo stesso convenuto e che l'autoriduzione del canone di locazione è ammissibile solo quando la cosa locata diventa completamente inutilizzabile e che, sul punto, il conduttore non ha fornito prova scritta, con provvedimento del 3.2.2025 ha ordinato ad il rilascio CP_1
a favore di dell'immobile oggetto del contratto di locazione fissando a Pt_1
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 tale scopo termine del 28.2.2025, disponendo, inoltre, il mutamento del rito, assegnando alle parti il termine di giorni quindici per l'introduzione del procedimento di mediazione, fissando per la discussione l'udienza del
24.6.2025 e concedendo alle parti i termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, la sola locatrice ha depositato nel termine perentorio assegnato memoria integrativa nella quale ha dato atto:
➢ che la procedura di mediazione si è conclusa negativamente e che in data
1.3.2025 il convenuto ha rilasciato l'immobile consegnando le chiavi;
➢ di aver effettuato sin dall'inizio della locazione fino alla data di rilascio i seguenti interventi:
• riparato il tubo di scarico della cucina;
• installato una nuova caldaia a gas a condensazione;
• sostituito la vaschetta del wc quanto ai presunti vizi e/o problemi dell'immobile l'attrice ha esposto:
➢ che l'impianto elettrico è a norma e dotato di salvavita e non risulta provato che il conduttore dovesse svitare ed avvitare la lampadina per accendere e spegnere la luce del bagno;
➢ che l'impianto antenna TV è stato riparato immediatamente e non ha funzionato che solo per pochi giorni e non per un mese e mezzo;
➢ che l'intervento di un idraulico ha accertato che l'impianto idraulico non ha evidenziato problemi di funzionamento al sistema di pompaggio;
➢ che la lavatrice ha sempre funzionato;
➢ quanto allo scarico delle acque del lavandino, a seguito di intervento, è stato rinvenuto nel tubo un cucchiaino immediatamente rimosso;
➢ che non corrisponde al vero che all'interno dell'immobile vi fossero macchie di umidità derivanti da difetti strutturali dell'immobile;
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 ➢ come previsto dall'art. 12 del contratto di locazione il certificato di prestazione energetica è stato consegnato al conduttore;
➢ che non vi è mai stata una perdita di gas all'interno dell'abitazione, ma si è verificato un solo episodio nel 2024 di una piccola fuoriuscita di gas dal contattore posto all'esterno dall'abitazione, problematica immediatamente risolta da Italgas chiamata dall'attrice che ha provveduto a sostituire una valvola;
➢ quanto alla presenza di eternit, che quest'ultimo si trova sopra un ripostiglio posto nel giardino dell'abitazione e tale vizio non può essere considerato occulto poiché il convenuto conosceva della sua esistenza avendo ex art. 7 del contratto visitato la casa e trovata adatta all'uso convenuto.
L'attrice ha, infine, evidenziato che:
➢ il convenuto non ha fornito prova dell'esistenza degli asseriti vizi presenti nell'immobile, non ha eseguito riparazioni, né presentato preventivi;
➢ non è lecita la sospensione o riduzione del canone di locazione quando non viene provato un inadempimento da parte del locatore o quando l'inadempimento non sia tale da impedire o limitare in maniera rilevante il godimento dell'immobile;
➢ si è arbitrariamente autoridotto il canone di locazione solo perché CP_1
non aveva le disponibilità economiche per provvedere al pagamento del canone;
➢ il conduttore non ha versato nemmeno il deposito cauzionale come previsto dall'art.10 del contratto, anche se poi all'odierna udienza l'attrice ha affermato che il deposito cauzionale è stato versato dal conduttore ed imputato a pagamento dei canoni di ottobre e novembre 2023;
➢ che da dicembre 2023 (mensilità corretta con la memoria integrativa e con la precisazione all'odierna udienza che l'atto di intimazione conteneva un
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 mero errore materiale nel riportare la data di gennaio 2024, in quanto gli ultimi canoni pagati da sono stati quelli di ottobre e novembre 2023 CP_1
utilizzando il deposito cauzionale) a febbraio 2025, deve la CP_1
complessiva somma di €.3.150,00 (15*210,00) oltre interessi.
L'attrice ha, quindi, chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 29.3.2023 regolarmente registrato in pari data nonché di respingere le domande avversarie, con condanna di a corrispondere la CP_1
somma complessiva di €.3.150,00 oltre interessi, con vittoria di spese di lite.
Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore e rinviata all'udienza del
26.6.2025 nel corso della quale sono state ammesse le istanze istruttorie, all'udienza odierna si è dato corso all'escussione testimoniale, alla precisazione delle conclusioni nonché alla discussione della causa.
*
E' pacifico, non contestato ed ammesso dallo stesso convenuto che quest'ultimo da dicembre 2023 fino al 1.3.2025 (data del rilascio dell'immobile) non ha corrisposto all'attrice il canone mensile di locazione di
€.460,00, ma la minor somma di €.250,00, omettendo, quindi, di pagare l'importo mensile di €.210,00 e ciò sull'asserito presupposto che l'immobile sin dalla locazione avrebbe presentato una serie di problemi e/o vizi.
Di tali asseriti problemi e/o vizi il convenuto non ha fornito la prova, tant'è che con la comparsa di costituzione dimessa nella procedura di convalida si è limitato ad allegare: i) la foto di una presa elettrica leggermente staccata, ma non è possibile sapere se la stessa fosse così sin dall'inizio del rapporto contrattuale o se lo sia diventata per il normale uso;
ii) n. 6 foto dell'abitazione con presenza di muffa, ma non si comprende a quali stanze e/o punti si riferiscano le fotografie, né ha fornito la prova se la muffa fosse presente dall'inizio della locazione o se sia emersa a seguito dell'uso
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 quotidiano dell'immobile; iii) ha allegato un video in cui risulterebbe un mal funzionamento di una lampadina del bagno, ma anche per tale problematica non vi è prova se tale difetto fosse presente dall'inizio o se si sia verificato nel corso della locazione per il normale uso. nella suddetta comparsa non ha avanzato istanze di prove orali, né lo CP_1
ha fatto nel termine assegnato dal giudice della procedura di sfratto con l'ordinanza del 3.2.2025, in quanto non ha ritenuto di depositare la memoria integrativa degli atti introduttivi.
A ciò si aggiunga che all'udienza del 21.10.2024 il conduttore non ha contestato quanto dichiarato dall'attrice in merito alla circostanza che le problematiche emerse e dal medesimo evidenziate sono state tutte sanate.
L'attrice ha, invece, comprovato gli interventi dedotti ed eseguiti.
La stessa ha dimesso la fattura n.188 del 8.7.2023 della ditta RA
AR di AR RA (doc.11) relativa all'intervento per la perdita dell'acqua del tubo della cucina, la fattura n.12 del 22.1.2024 della ditta PU
AM AN IC (doc.12) per l'installazione della caldaia a condensazione presso l'immobile di Aquileia, Via Annia n. 23.
Il teste che, nonostante sia la figlia dell'attrice, risulta attendibile Tes_1
avendo riferito di essere il punto di riferimento della madre anziana e di averla aiutata e di aiutarla tuttora nella gestione dell'immobile, ha dichiarato di aver seguito insieme a quest'ultima le problematiche dell'immobile locato.
La teste ha, pertanto, confermato che l'impianto elettrico è dotato di salva vita e risulta a norma, che l'idraulico chiamato in urgenza durante il fine settimana non ha riscontrato problemi all'impianto idraulico, che a seguito dell'intervento della ditta RA AR di AR RA è stata scoperta la presenza di un cucchiaino all'interno del tubo dello scarico del lavandino immediatamente rimosso, che l'elettricista amico di famiglia, Per_1
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 , è intervenuto per risolvere il problema all'antenna e che la televisione Pt_2
non ha funzionato se non per lo stretto tempo necessario per eseguire l'intervento, che nell'appartamento è stata installata una nuova caldaia.
Il teste ha, inoltre, precisato che è stato richiesto l'intervento di Italgas per la fuga di gas dal contatore esterno non appena la problematica è stata segnalata dai vicini di casa e che la luce del bagno funzionava correttamente avendo provveduto personalmente ad accenderla nel corso di una visita di un soggetto terzo interessato all'immobile.
La teste ha, altresì, confermato che nel corso della suddetta visita CP_1
aveva riferito a tale persona di trovarsi bene nell'appartamento preso in locazione e che quest'ultimo, dopo aver riconsegnato l'immobile, le ha fatto visita nel negozio di Aquileia per chiederle, non sapendo dove andare, se la madre fosse disponibile riaffittargli l'immobile visto che lì si trovava bene.
La teste ha, infine, confermato che il conduttore versava la minor somma di
€.250,00 avendo appurato personalmente la circostanza esaminando insieme alla madre gli estratti del conto corrente o accedendo per conto di quest'ultima tramite home banking al suo conto corrente.
Quanto, infine, alla contestazione relativa alla mancata consegna del certificato di prestazione energetica, come ricordato dall'attrice, all'art.12 del contratto di locazione risulta scritto: “il conduttore dà atto che, all'atto della sottoscrizione del presente atto, gli viene consegnata copia dell'attestato di prestazione energetica dell'unità immobiliare oggetto dell'atto stesso (classe neergetica F)….”, di contro il conduttore si è genericamente limitato ad affermare di non aver ricevuto il suddetto documento, e non ha svolto difese in merito al fatto che nel contratto di locazione vi era espressamente indicata l'avvenuta consegna della certificazione.
Analogamente, con riferimento alla problematica dell'eternit posto sopra ad un
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 ripostiglio del giardino dell'abitazione, sorprende innanzitutto che il convenuto non abbia sentito l'esigenza di dimettere delle fotografie considerata l'importanza della problematica evidenziata, dall'altro ancora una volta l'attrice ha ricordato che all'art. 7 del contratto ha dichiarato “di aver visitato la CP_1
casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e – così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi…..”, pertanto, non risulta fornita la prova che la presenza di eternit fosse occulta e non conosciuta al convenuto all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione.
Ad ogni modo dalla lettura del contratto (art.12) il convenuto ha dato atto di aver trovato la casa adatta all'uso convenuto ed all'art.8 non risultano inserite particolari esigenze di interventi o migliorie agli impianti che, pertanto, non risultavano necessitanti di lavori.
Va, pertanto, accolta la domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore ex art. 5 della L. n.392/1978 che, derogando all'art. 1455 cod. civ., introduce una presunzione assoluta dell'elemento oggettivo dell'inadempimento fondata su due elementi, l'uno temporale – il protrarsi del ritardo nella corresponsione dei canoni – l'altro quantitativo – il mancato parziale pagamento di una rata del canone.
All'art.5 del contratto le parti hanno stabilito che “il pagamento del canone di qualunque altro importo dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rate del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392”.
Nella fattispecie in esame il conduttore ha unilateralmente ridotto il canone di locazione all'importo di €.250,00 mensile, omettendo il versamento mensile
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 della maggior somma di €.210,00 tenuto conto che il canone è pari ad
€.460,00.
A ciò si aggiunga che in tema di sospensione o riduzione del canone di locazione la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “«l'art.
1460 cod. civ. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva
e non genetica del rapporto e consente al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere liberamente la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art. 1578 cod. civ.» (Cass. 25/06/2019, n. 16917), con la precisazione che «in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare
l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede»
(Cass. 25/06/2019, n. 16918; v. anche Cass., ord., 22/09/2017, n. 22039). È stato pure da ultimo ribadito che «in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva) proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 all'interesse della controparte. (Nella specie, in applicazione del principio, la
S.C. ha accolto il ricorso proposto dal conduttore, che aveva lamentato
l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la sospensione, da parte sua, del pagamento dei canoni, a fronte dell'inadempimento del locatore all'obbligo assunto di ottenere dalla pubblica amministrazione il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da
"magazzino" a "locale commerciale", nonché per le infiltrazioni d'acqua e gli allagamenti verificatisi)» (Cass. 26/07/2019, n. 20322). Come precisato dalla sentenza di questa Corte n. 16918/2019, già citata (v. in motivazione),
«L'importanza della prestazione, per così dire, permanente del locatore, ovvero la detenzione dell'immobile da parte del conduttore che è derivata dalla consegna, non è sufficiente ... per compiere e cristallizzare la realizzazione esecutiva del sinallagma, ovvero per escludere definitivamente la sussistenza di buona fede oggettiva nella reazione sospensiva del conduttore alle inadempienze del locatore rispetto alle ulteriori sue obbligazioni. E se, allora, la permanenza della detenzione della cosa locata è compatibile con la sospensione totale del canone nel caso in cui l'inutilizzabilità di detta detenzione renda totale anche l'inadempimento del locatore, qualora invece sussista ancora un grado di utilizzabilità dell'immobile locato, ovvero una
"quota" di adempimento del locatore, il conduttore potrà sospendere in proporzione il versamento del canone, applicandosi quindi integralmente
l'articolo 1460 e seguendo, per effettuarne nel concreto la corretta applicazione, il parametro posto nel secondo comma dell'articolo, ove lo si evince a contrario: se non corrisponde alla buona fede oggettiva sospendere
l'adempimento nel caso in cui l'inadempimento o l'adempimento inesatto di controparte "avuto riguardo alle circostanze" non giustifichi la sospensione, viceversa la sospensione è corrispondente alla buona fede oggettiva quando
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 "avuto riguardo alle circostanze" l'inadempimento o l'adempimento inesatto del locatore è tale da giustificare il rifiuto di adempimento del conduttore. E in questo raffronto sintonizzante non può non venire inclusa pure la sospensione parziale - quindi la determinazione proporzionale del quantum del canone sospeso -, proprio perché (cfr. articolo 1218 c. c.) si tratta di una reazione che deve essere il consequenziale riverbero non solo di un inadempimento, ma - come il più delle volte è configurabile nel contratto locatizio quando
l'eccipiente è il conduttore che permanga nella detenzione dell'immobile - anche di un adempimento inesatto (exceptio non rite adimpleti contractus)»”
(Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12103 del 22.6.2020).
Nella fattispecie in esame le problematiche genericamente evidenziate dal conduttore e comunque sanate e/o risolte dalla locatrice nel corso del rapporto
– circostanza che come si è già detto non è stata contestata dall' – non CP_1
hanno impedito a quest'ultimo di godere e di abitare nell'immobile, né un tanto ha dedotto in atti, con la conseguenza che la permanenza della detenzione dell'immobile locata da parte di è incompatibile con la CP_1
sospensione parziale del pagamento del canone da quest'ultimo operata poiché l'immobile locato aveva un pieno grado di utilizzabilità, mai contestato a tal punto di aver riferito in più occasioni, anche dopo il rilascio come dichiarato dalla teste, di trovarsi bene nell'immobile locato.
Va, inoltre, ricordato che in tema di locazione di immobili, sebbene il pagamento del canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 con riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22039 del
22.9.2017, vedi anche Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13887 del
23.6.2011 “Il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede”).
Nella fattispecie in esame la parziale sospensione del pagamento del canone mensile con autoriduzione da parte di dell'importo versato, per quanto CP_1
sopra evidenziato, non appare giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, tenuto conto che le problematiche evidenziate da sono state risolte e CP_1
quest'ultimo ha sempre continuato a godere e detenere l'immobile locato, con la conseguenza che l'operata parziale sospensione costituisce un'alterazione del sinallagma contrattuale che ha determinato uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (il conduttore ha continuato a godere e ad usare l'immobile, mentre la proprietà si è vista operare una indebita riduzione del canone).
Sussiste, quindi, un inadempimento colpevole da parte del conduttore e riconosciuta di fatto l'importanza per la locatrice di un adempimento completo e puntuale nell'economia dell'affare, si ritiene sussistente il presupposto della
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 gravità dell'inadempimento in quanto la violazione degli obblighi assunti da hanno indubbiamente menomato la fiducia e la funzionalità del rapporto CP_1
sinallagmatico, giustificando così la risoluzione del contratto.
Alla risoluzione del contratto nella fattispecie in esame non consegue la condanna del conduttore al rilascio dell'immobile avendo quest'ultimo già provveduto a rilasciare l'immobile in data 1.3.2025 in esecuzione dell'ordinanza di rilascio emessa dal giudice della procedura di convalida.
Va, quindi ed infine, accolta la domanda di condanna di al pagamento CP_1
della somma di euro 3.150,00 oltre interessi per il mancato parziale pagamento dei canoni di locazione dal dicembre 2023 a febbraio 2025.
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QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 5, comma 6, CP_1
del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022, considerando lo scaglione da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00 per le sole fasi di attivazione e di negoziazione della procedura di mediazione, di studio, introduttiva e conclusiva della procedura di convalida, introduttiva, di trattazione e conclusiva del giudizio di merito (la fase di studio può ritenersi assorbita con quanto svolto nella procedura di convalida) con riduzione al 50% per le fasi del giudizio di merito in quanto il convenuto non si è costituito e non ha svolto attività difensiva e la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione per grave inadempimento del conduttore del contratto di locazione del 29.3.2023, regolarmente
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 registrato in pari data, avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Aquileia (UD) Via Annia n. 23, identificata al N.C.E.U. del
Comune di Aquileia, Sez. A, foglio 6, particella 146, Sub. 4,;
- condanna a pagare a la somma di euro 3.150,00 CP_1 Parte_1
oltre interessi per il mancato parziale pagamento dei canoni di locazione dal dicembre 2023 a febbraio 2025;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. Pt_1
37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro 3.363,50 (di cui euro
284,00 per la fase di attivazione ed euro 567,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione, euro 530,00 per la fase di studio della controversia, euro 494,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro
425,00 per la fase decisionale della procedura di convalida, euro 212,50 per la fase introduttiva, euro 425,50 per la fase di trattazione, euro 425,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre ai contributi unificati della procedura di convalida e della fase di merito, anticipazioni forfettarie, spese di notifica e spese della procedura di mediazione.
Così deciso in Udine il 22.7.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo al numero 253/2025 tra
(C.F.: ) residente in [...]con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Butto del Foro di Udine
Attrice
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...]con l'Avv. CP_1 C.F._2
Roberto Accetta di Gorizia
Convenuto
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Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
* * * * *
Conclusioni della parte attrice: come da verbale odierno.
Con atto di citazione del 19.8.2024, notificato il 5.9.2025, la signora
[...]
(di seguito anche: e/o intimante e/o locatrice e/o attrice) Pt_1 Pt_1
proprietaria e locatrice dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Aquileia
(UD) Via Annia n. 23, identificata al N.C.E.U. del Comune di Aquileia, Sez. A, foglio 6, particella 146, Sub. 4, ha intimato al conduttore (di CP_1
seguito anche: e/o intimato e/o conduttore e/o convenuto) lo sfratto CP_1
per morosità non avendo quest'ultimo provveduto a corrispondere interamente i canoni di locazione da gennaio ad agosto 2024 per l'importo complessivo di
€.1.680,00, avendo versato mensilmente solo la minor somma di €.250,00 anziché di €.460,00.
L'attrice ha chiesto, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento del suddetto importo, oltre ai canoni a scadere fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile in oggetto, agli interessi, alle spese e competenze professionali.
All'udienza del 21 ottobre 2024, fissata per la convalida, l'intimante ha dato atto che la morosità persisteva ed ha insistito per la richiesta di convalida dello sfratto con contestuale emissione del decreto ingiuntivo, mentre l'intimato si è costituito affermando:
➢ che in data 29.3.2023 le parti hanno stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sopra descritto per un canone annuo di €.5.520,00;
➢ che le parti hanno voluto concludere una locazione speciale ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 per soddisfare le esigenze transitorie del conduttore, prevedendo una durata contrattuale di due anni nonostante la disposizione normativa prevedesse una durata massima di mesi diciotto e altre disposizioni incompatibili con il dettato normativo;
➢ che, pertanto, trattasi di un contratto di locazione ordinario;
➢ che dopo pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto l'immobile ha presentato problemi e difetti, per lo più occulti, immediatamente segnalati alla locatrice;
➢ che le problematiche hanno interessato:
• l'impianto elettrico, risultante fuori norma;
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 • l'impianto antenna TV, che non ha funzionato per oltre un mese e mezzo;
• l'impianto idraulico, che presentava problemi di funzionamento al sistema di pompaggio;
• la lavatrice, che non ha mai funzionato;
• gli scarichi delle acque del lavandino, che si sono ostruiti più volte;
• macchie di umidità derivanti da difetti strutturali dell'immobile;
• presenza di manufatti con amianto sulla copertura del patio esterno;
• assenza del certificato di prestazione energetica;
• l'impianto del gas, che ha subito perdite nel corso del 2024.
➢ che tali problemi e difetti hanno pregiudicato il godimento dell'immobile e per tale ragione ha autoridotto l'importo del canone mensile ad
€.250,00 dagli originari €.460,00.
Il convenuto si è, quindi, opposto all'intimazione di sfratto ed alla concessione del provvedimento di rilascio in quanto gravemente malato in attesa di trapianto di rene.
L'attrice ha evidenziato che i vizi indicati sono stati tutti sanati dalla proprietà già da diversi mesi e che se vi sono stati ulteriori vizi quest'ultimi non sono stati denunciati alla proprietà, quanto, invece, alla presenza di eternit riferisce che il conduttore ne era a conoscenza sin dall'inizio del rapporto contrattuale.
Il giudice della procedura di convalida, sciolta la riserva assunta alla suddetta udienza, rilevato che i vizi e difetti lamentati dal convenuto appaiono risolti, circostanza non contestata dallo stesso convenuto e che l'autoriduzione del canone di locazione è ammissibile solo quando la cosa locata diventa completamente inutilizzabile e che, sul punto, il conduttore non ha fornito prova scritta, con provvedimento del 3.2.2025 ha ordinato ad il rilascio CP_1
a favore di dell'immobile oggetto del contratto di locazione fissando a Pt_1
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 tale scopo termine del 28.2.2025, disponendo, inoltre, il mutamento del rito, assegnando alle parti il termine di giorni quindici per l'introduzione del procedimento di mediazione, fissando per la discussione l'udienza del
24.6.2025 e concedendo alle parti i termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, la sola locatrice ha depositato nel termine perentorio assegnato memoria integrativa nella quale ha dato atto:
➢ che la procedura di mediazione si è conclusa negativamente e che in data
1.3.2025 il convenuto ha rilasciato l'immobile consegnando le chiavi;
➢ di aver effettuato sin dall'inizio della locazione fino alla data di rilascio i seguenti interventi:
• riparato il tubo di scarico della cucina;
• installato una nuova caldaia a gas a condensazione;
• sostituito la vaschetta del wc quanto ai presunti vizi e/o problemi dell'immobile l'attrice ha esposto:
➢ che l'impianto elettrico è a norma e dotato di salvavita e non risulta provato che il conduttore dovesse svitare ed avvitare la lampadina per accendere e spegnere la luce del bagno;
➢ che l'impianto antenna TV è stato riparato immediatamente e non ha funzionato che solo per pochi giorni e non per un mese e mezzo;
➢ che l'intervento di un idraulico ha accertato che l'impianto idraulico non ha evidenziato problemi di funzionamento al sistema di pompaggio;
➢ che la lavatrice ha sempre funzionato;
➢ quanto allo scarico delle acque del lavandino, a seguito di intervento, è stato rinvenuto nel tubo un cucchiaino immediatamente rimosso;
➢ che non corrisponde al vero che all'interno dell'immobile vi fossero macchie di umidità derivanti da difetti strutturali dell'immobile;
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 ➢ come previsto dall'art. 12 del contratto di locazione il certificato di prestazione energetica è stato consegnato al conduttore;
➢ che non vi è mai stata una perdita di gas all'interno dell'abitazione, ma si è verificato un solo episodio nel 2024 di una piccola fuoriuscita di gas dal contattore posto all'esterno dall'abitazione, problematica immediatamente risolta da Italgas chiamata dall'attrice che ha provveduto a sostituire una valvola;
➢ quanto alla presenza di eternit, che quest'ultimo si trova sopra un ripostiglio posto nel giardino dell'abitazione e tale vizio non può essere considerato occulto poiché il convenuto conosceva della sua esistenza avendo ex art. 7 del contratto visitato la casa e trovata adatta all'uso convenuto.
L'attrice ha, infine, evidenziato che:
➢ il convenuto non ha fornito prova dell'esistenza degli asseriti vizi presenti nell'immobile, non ha eseguito riparazioni, né presentato preventivi;
➢ non è lecita la sospensione o riduzione del canone di locazione quando non viene provato un inadempimento da parte del locatore o quando l'inadempimento non sia tale da impedire o limitare in maniera rilevante il godimento dell'immobile;
➢ si è arbitrariamente autoridotto il canone di locazione solo perché CP_1
non aveva le disponibilità economiche per provvedere al pagamento del canone;
➢ il conduttore non ha versato nemmeno il deposito cauzionale come previsto dall'art.10 del contratto, anche se poi all'odierna udienza l'attrice ha affermato che il deposito cauzionale è stato versato dal conduttore ed imputato a pagamento dei canoni di ottobre e novembre 2023;
➢ che da dicembre 2023 (mensilità corretta con la memoria integrativa e con la precisazione all'odierna udienza che l'atto di intimazione conteneva un
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 mero errore materiale nel riportare la data di gennaio 2024, in quanto gli ultimi canoni pagati da sono stati quelli di ottobre e novembre 2023 CP_1
utilizzando il deposito cauzionale) a febbraio 2025, deve la CP_1
complessiva somma di €.3.150,00 (15*210,00) oltre interessi.
L'attrice ha, quindi, chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 29.3.2023 regolarmente registrato in pari data nonché di respingere le domande avversarie, con condanna di a corrispondere la CP_1
somma complessiva di €.3.150,00 oltre interessi, con vittoria di spese di lite.
Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore e rinviata all'udienza del
26.6.2025 nel corso della quale sono state ammesse le istanze istruttorie, all'udienza odierna si è dato corso all'escussione testimoniale, alla precisazione delle conclusioni nonché alla discussione della causa.
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E' pacifico, non contestato ed ammesso dallo stesso convenuto che quest'ultimo da dicembre 2023 fino al 1.3.2025 (data del rilascio dell'immobile) non ha corrisposto all'attrice il canone mensile di locazione di
€.460,00, ma la minor somma di €.250,00, omettendo, quindi, di pagare l'importo mensile di €.210,00 e ciò sull'asserito presupposto che l'immobile sin dalla locazione avrebbe presentato una serie di problemi e/o vizi.
Di tali asseriti problemi e/o vizi il convenuto non ha fornito la prova, tant'è che con la comparsa di costituzione dimessa nella procedura di convalida si è limitato ad allegare: i) la foto di una presa elettrica leggermente staccata, ma non è possibile sapere se la stessa fosse così sin dall'inizio del rapporto contrattuale o se lo sia diventata per il normale uso;
ii) n. 6 foto dell'abitazione con presenza di muffa, ma non si comprende a quali stanze e/o punti si riferiscano le fotografie, né ha fornito la prova se la muffa fosse presente dall'inizio della locazione o se sia emersa a seguito dell'uso
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 quotidiano dell'immobile; iii) ha allegato un video in cui risulterebbe un mal funzionamento di una lampadina del bagno, ma anche per tale problematica non vi è prova se tale difetto fosse presente dall'inizio o se si sia verificato nel corso della locazione per il normale uso. nella suddetta comparsa non ha avanzato istanze di prove orali, né lo CP_1
ha fatto nel termine assegnato dal giudice della procedura di sfratto con l'ordinanza del 3.2.2025, in quanto non ha ritenuto di depositare la memoria integrativa degli atti introduttivi.
A ciò si aggiunga che all'udienza del 21.10.2024 il conduttore non ha contestato quanto dichiarato dall'attrice in merito alla circostanza che le problematiche emerse e dal medesimo evidenziate sono state tutte sanate.
L'attrice ha, invece, comprovato gli interventi dedotti ed eseguiti.
La stessa ha dimesso la fattura n.188 del 8.7.2023 della ditta RA
AR di AR RA (doc.11) relativa all'intervento per la perdita dell'acqua del tubo della cucina, la fattura n.12 del 22.1.2024 della ditta PU
AM AN IC (doc.12) per l'installazione della caldaia a condensazione presso l'immobile di Aquileia, Via Annia n. 23.
Il teste che, nonostante sia la figlia dell'attrice, risulta attendibile Tes_1
avendo riferito di essere il punto di riferimento della madre anziana e di averla aiutata e di aiutarla tuttora nella gestione dell'immobile, ha dichiarato di aver seguito insieme a quest'ultima le problematiche dell'immobile locato.
La teste ha, pertanto, confermato che l'impianto elettrico è dotato di salva vita e risulta a norma, che l'idraulico chiamato in urgenza durante il fine settimana non ha riscontrato problemi all'impianto idraulico, che a seguito dell'intervento della ditta RA AR di AR RA è stata scoperta la presenza di un cucchiaino all'interno del tubo dello scarico del lavandino immediatamente rimosso, che l'elettricista amico di famiglia, Per_1
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 , è intervenuto per risolvere il problema all'antenna e che la televisione Pt_2
non ha funzionato se non per lo stretto tempo necessario per eseguire l'intervento, che nell'appartamento è stata installata una nuova caldaia.
Il teste ha, inoltre, precisato che è stato richiesto l'intervento di Italgas per la fuga di gas dal contatore esterno non appena la problematica è stata segnalata dai vicini di casa e che la luce del bagno funzionava correttamente avendo provveduto personalmente ad accenderla nel corso di una visita di un soggetto terzo interessato all'immobile.
La teste ha, altresì, confermato che nel corso della suddetta visita CP_1
aveva riferito a tale persona di trovarsi bene nell'appartamento preso in locazione e che quest'ultimo, dopo aver riconsegnato l'immobile, le ha fatto visita nel negozio di Aquileia per chiederle, non sapendo dove andare, se la madre fosse disponibile riaffittargli l'immobile visto che lì si trovava bene.
La teste ha, infine, confermato che il conduttore versava la minor somma di
€.250,00 avendo appurato personalmente la circostanza esaminando insieme alla madre gli estratti del conto corrente o accedendo per conto di quest'ultima tramite home banking al suo conto corrente.
Quanto, infine, alla contestazione relativa alla mancata consegna del certificato di prestazione energetica, come ricordato dall'attrice, all'art.12 del contratto di locazione risulta scritto: “il conduttore dà atto che, all'atto della sottoscrizione del presente atto, gli viene consegnata copia dell'attestato di prestazione energetica dell'unità immobiliare oggetto dell'atto stesso (classe neergetica F)….”, di contro il conduttore si è genericamente limitato ad affermare di non aver ricevuto il suddetto documento, e non ha svolto difese in merito al fatto che nel contratto di locazione vi era espressamente indicata l'avvenuta consegna della certificazione.
Analogamente, con riferimento alla problematica dell'eternit posto sopra ad un
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 ripostiglio del giardino dell'abitazione, sorprende innanzitutto che il convenuto non abbia sentito l'esigenza di dimettere delle fotografie considerata l'importanza della problematica evidenziata, dall'altro ancora una volta l'attrice ha ricordato che all'art. 7 del contratto ha dichiarato “di aver visitato la CP_1
casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e – così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi…..”, pertanto, non risulta fornita la prova che la presenza di eternit fosse occulta e non conosciuta al convenuto all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione.
Ad ogni modo dalla lettura del contratto (art.12) il convenuto ha dato atto di aver trovato la casa adatta all'uso convenuto ed all'art.8 non risultano inserite particolari esigenze di interventi o migliorie agli impianti che, pertanto, non risultavano necessitanti di lavori.
Va, pertanto, accolta la domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore ex art. 5 della L. n.392/1978 che, derogando all'art. 1455 cod. civ., introduce una presunzione assoluta dell'elemento oggettivo dell'inadempimento fondata su due elementi, l'uno temporale – il protrarsi del ritardo nella corresponsione dei canoni – l'altro quantitativo – il mancato parziale pagamento di una rata del canone.
All'art.5 del contratto le parti hanno stabilito che “il pagamento del canone di qualunque altro importo dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rate del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392”.
Nella fattispecie in esame il conduttore ha unilateralmente ridotto il canone di locazione all'importo di €.250,00 mensile, omettendo il versamento mensile
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 della maggior somma di €.210,00 tenuto conto che il canone è pari ad
€.460,00.
A ciò si aggiunga che in tema di sospensione o riduzione del canone di locazione la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “«l'art.
1460 cod. civ. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva
e non genetica del rapporto e consente al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere liberamente la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art. 1578 cod. civ.» (Cass. 25/06/2019, n. 16917), con la precisazione che «in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare
l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede»
(Cass. 25/06/2019, n. 16918; v. anche Cass., ord., 22/09/2017, n. 22039). È stato pure da ultimo ribadito che «in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva) proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 all'interesse della controparte. (Nella specie, in applicazione del principio, la
S.C. ha accolto il ricorso proposto dal conduttore, che aveva lamentato
l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la sospensione, da parte sua, del pagamento dei canoni, a fronte dell'inadempimento del locatore all'obbligo assunto di ottenere dalla pubblica amministrazione il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da
"magazzino" a "locale commerciale", nonché per le infiltrazioni d'acqua e gli allagamenti verificatisi)» (Cass. 26/07/2019, n. 20322). Come precisato dalla sentenza di questa Corte n. 16918/2019, già citata (v. in motivazione),
«L'importanza della prestazione, per così dire, permanente del locatore, ovvero la detenzione dell'immobile da parte del conduttore che è derivata dalla consegna, non è sufficiente ... per compiere e cristallizzare la realizzazione esecutiva del sinallagma, ovvero per escludere definitivamente la sussistenza di buona fede oggettiva nella reazione sospensiva del conduttore alle inadempienze del locatore rispetto alle ulteriori sue obbligazioni. E se, allora, la permanenza della detenzione della cosa locata è compatibile con la sospensione totale del canone nel caso in cui l'inutilizzabilità di detta detenzione renda totale anche l'inadempimento del locatore, qualora invece sussista ancora un grado di utilizzabilità dell'immobile locato, ovvero una
"quota" di adempimento del locatore, il conduttore potrà sospendere in proporzione il versamento del canone, applicandosi quindi integralmente
l'articolo 1460 e seguendo, per effettuarne nel concreto la corretta applicazione, il parametro posto nel secondo comma dell'articolo, ove lo si evince a contrario: se non corrisponde alla buona fede oggettiva sospendere
l'adempimento nel caso in cui l'inadempimento o l'adempimento inesatto di controparte "avuto riguardo alle circostanze" non giustifichi la sospensione, viceversa la sospensione è corrispondente alla buona fede oggettiva quando
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 "avuto riguardo alle circostanze" l'inadempimento o l'adempimento inesatto del locatore è tale da giustificare il rifiuto di adempimento del conduttore. E in questo raffronto sintonizzante non può non venire inclusa pure la sospensione parziale - quindi la determinazione proporzionale del quantum del canone sospeso -, proprio perché (cfr. articolo 1218 c. c.) si tratta di una reazione che deve essere il consequenziale riverbero non solo di un inadempimento, ma - come il più delle volte è configurabile nel contratto locatizio quando
l'eccipiente è il conduttore che permanga nella detenzione dell'immobile - anche di un adempimento inesatto (exceptio non rite adimpleti contractus)»”
(Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12103 del 22.6.2020).
Nella fattispecie in esame le problematiche genericamente evidenziate dal conduttore e comunque sanate e/o risolte dalla locatrice nel corso del rapporto
– circostanza che come si è già detto non è stata contestata dall' – non CP_1
hanno impedito a quest'ultimo di godere e di abitare nell'immobile, né un tanto ha dedotto in atti, con la conseguenza che la permanenza della detenzione dell'immobile locata da parte di è incompatibile con la CP_1
sospensione parziale del pagamento del canone da quest'ultimo operata poiché l'immobile locato aveva un pieno grado di utilizzabilità, mai contestato a tal punto di aver riferito in più occasioni, anche dopo il rilascio come dichiarato dalla teste, di trovarsi bene nell'immobile locato.
Va, inoltre, ricordato che in tema di locazione di immobili, sebbene il pagamento del canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 con riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22039 del
22.9.2017, vedi anche Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13887 del
23.6.2011 “Il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede”).
Nella fattispecie in esame la parziale sospensione del pagamento del canone mensile con autoriduzione da parte di dell'importo versato, per quanto CP_1
sopra evidenziato, non appare giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, tenuto conto che le problematiche evidenziate da sono state risolte e CP_1
quest'ultimo ha sempre continuato a godere e detenere l'immobile locato, con la conseguenza che l'operata parziale sospensione costituisce un'alterazione del sinallagma contrattuale che ha determinato uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (il conduttore ha continuato a godere e ad usare l'immobile, mentre la proprietà si è vista operare una indebita riduzione del canone).
Sussiste, quindi, un inadempimento colpevole da parte del conduttore e riconosciuta di fatto l'importanza per la locatrice di un adempimento completo e puntuale nell'economia dell'affare, si ritiene sussistente il presupposto della
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 gravità dell'inadempimento in quanto la violazione degli obblighi assunti da hanno indubbiamente menomato la fiducia e la funzionalità del rapporto CP_1
sinallagmatico, giustificando così la risoluzione del contratto.
Alla risoluzione del contratto nella fattispecie in esame non consegue la condanna del conduttore al rilascio dell'immobile avendo quest'ultimo già provveduto a rilasciare l'immobile in data 1.3.2025 in esecuzione dell'ordinanza di rilascio emessa dal giudice della procedura di convalida.
Va, quindi ed infine, accolta la domanda di condanna di al pagamento CP_1
della somma di euro 3.150,00 oltre interessi per il mancato parziale pagamento dei canoni di locazione dal dicembre 2023 a febbraio 2025.
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QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 5, comma 6, CP_1
del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022, considerando lo scaglione da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00 per le sole fasi di attivazione e di negoziazione della procedura di mediazione, di studio, introduttiva e conclusiva della procedura di convalida, introduttiva, di trattazione e conclusiva del giudizio di merito (la fase di studio può ritenersi assorbita con quanto svolto nella procedura di convalida) con riduzione al 50% per le fasi del giudizio di merito in quanto il convenuto non si è costituito e non ha svolto attività difensiva e la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione per grave inadempimento del conduttore del contratto di locazione del 29.3.2023, regolarmente
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025 registrato in pari data, avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Aquileia (UD) Via Annia n. 23, identificata al N.C.E.U. del
Comune di Aquileia, Sez. A, foglio 6, particella 146, Sub. 4,;
- condanna a pagare a la somma di euro 3.150,00 CP_1 Parte_1
oltre interessi per il mancato parziale pagamento dei canoni di locazione dal dicembre 2023 a febbraio 2025;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. Pt_1
37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro 3.363,50 (di cui euro
284,00 per la fase di attivazione ed euro 567,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione, euro 530,00 per la fase di studio della controversia, euro 494,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro
425,00 per la fase decisionale della procedura di convalida, euro 212,50 per la fase introduttiva, euro 425,50 per la fase di trattazione, euro 425,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre ai contributi unificati della procedura di convalida e della fase di merito, anticipazioni forfettarie, spese di notifica e spese della procedura di mediazione.
Così deciso in Udine il 22.7.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 253/2025