Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE GIGLIO C.F._1
MARIA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOGOZZO C.F._2
NICOLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 02/01/2025 i coniugi Parte_2
[...]
[...] Controparte_1
LA (CB) il 17/10/1984, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ROTELLO (CB) il
13/08/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli (25/11/2005), Persona_1
(25/11/2005) e (27/12/2015); Per_2 Per_3
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 4793/2022 del 11/03/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli;
2) La casa familiare rimane nella piena disponibilità della SI.ra e i figli continueranno a convivere Pt_1
con la madre nell'attuale dimora familiare;
3) I comparenti concordano che il padre trascorrere con i propri figli un week-end a settimane alternate.
Inoltre, avrà la facoltà di poter trascorre con i bambini un pomeriggio durante la settimana, il mercoledì pomeriggio, previo accordo con la madre e compatibilmente alle attività quotidiane dei bambini e del genitore convivente. Relativamente alle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre nel mese di agosto, durante le festività
2 natalizie i minori trascorreranno 4 giorni consecutivi con il padre che ricomprenderanno ad anni alterni il Natale o il Capodanno ivi comprese le vigilie, durante le festività pasquali i minori trascorreranno con il padre e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mentre i giorni del compleanno i minori trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni. Salvo diverso accordo tra i genitori. Durante le vacanze in cui i minori saranno con il padre, lo stesso dovrà comunicare alla madre l'indirizzo esatto ove i minori trascorreranno le vacanze e consentirà agli stessi di videochiamare la madre quotidianamente. 4) Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli minori, (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
5) Il SI. si impegna a versare entro il 5 di ogni mese, a titolo di CP_1
mantenimento per i propri figli, anche se maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma di Euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio); 6) Le spese straordinarie per i minori restano a carico di ciascun coniuge in misura pari al 50% se preventivamente concordate e autorizzate, ferma restando la possibilità per uno solo dei genitori di farsi carico dell'intero importo, in caso di mancato accordo, qualora le condizioni economiche glielo permettano;
7) La SI.ra rinuncia espressamente Pt_1
all'assegno divorzile, godendo Ella di redditi propri;
8) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, sia per gli stessi che per i figli minori;
9) Le parti, SIg.ri e la SI.ra dichiarano di avere regolato Controparte_1 Parte_1
con la presente convenzione tutti i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione. 10) I comparenti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di
3 avervi aderito liberamente e coscientemente;
11) Le parti dichiarano di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70, confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al presente ricorso;
12) Le parti reciprocamente rinunciano al deposito giudiziale della documentazione reddituale di cui all'art 473-bis.51, comma 3, c.p.c. 13) I coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice deSInato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
All'udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 4793/2022 del 11/03/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
4 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di conSIlio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di ROTELLO (CB) il 13/08/2016, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 1, parte 1, tra , nata a Parte_1
Milano il 30/05/1983, e , nato a [...] il Controparte_1
17/10/1984, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ROTELLO (CB) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di conSIlio del 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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