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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8012/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 27 dicembre 1990, residente in [...], Corso Pietro Pisani, 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Moncada (PEC
Email_1
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, C.F./P.IVA , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_2 P.IVA_1
Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Samantha Luponio (PEC
) Email_2
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistenti
Oggetto: Opposizione comunicazione preventiva di ipoteca
ALL'UDIENZA DEL 20.05.2025 - AI SENSI Controparte_4
DELL'ART. 429 CPC – E SUCCESSIVO DEPOSITO NEL FASCICOLO
TELEMATICO DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento del ricorso, annulla gli avvisi di addebito nn.
5962016000409120300, 59620160004388904000, 59620160009466300000,
59620170000473983000, 59620170002799286000, 59620170006066624000, 59620170006659089000, 5962018000431952000, 59620180004319621000,
59620180004363891000, 59620220000118773000 e 59620220000740560000; dichiara la debenza dei contributi previdenziali portati dai seguenti avvisi nn.
59620180005605546000, 59620190001154667000, 59620190004447069000,
5962019000600704500, 59620190008828581000, 59620200000155510000,
59620210001374189000 e 59620220002070460000.
Annulla, per l'effetto, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificata da al ricorrente in data 10.05.2024, limitatamente ai suindicati CP_5 avvisi annullati, e dispone che dalla somma totale venga detratto l'importo di cui agli avvisi nn. 5962016000409120300, 59620160004388904000,
5962016000946630000059620170000473983000, 59620170002799286000,
59620170006066624000, 59620170006659089000, 5962018000431952000,
59620180004319621000, 59620180004363891000 e 59620220000118773000 e
59620220000740560000.
Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.04.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676202400000984000 recapitata - ad istanza di il 10.05.2024, relativamente agli avvisi di addebito CP_5 nn. 59620160004091203000, 59620160004388904000, 59620160009466300000,
59620170000473983000, 59620170002799286000, 59620170006066624000,
59620170006659089000, 59620180004319520000, 59620180004319621000,
59620180004363891000, 59620180005605546000, 59620190001154667000,
59620190004447069000, 59620190006007045000, 59620190008828581000,
59620200000155510000, 59620210001374189000, 59620220000118773000,
59620220000740560000, 59620220002070460000, deducendo la decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 e la prescrizione dei contributi assumendo di non avere mai ricevuto la notifica dei suddetti avvisi nonché la nullità della comunicazione per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, per invalidità della notifica, per difetto di motivazione. Stesse eccezione ha sollevato in ordine agli avvisi di addebito.
Ha pertanto chiesto: “nel merito: annullare con ogni miglior formula gli atti impugnati ed ogni atto ad esso presupposto o comunque collegato, in particolare gli avvisi di addebito (mai notificati), nonché il ruolo esattoriale sotteso;
(v) ancora nel merito: accertare e dichiarare in ogni caso l'insussistenza, illegittimità, prescrizione, decadenza e –comunque con ogni miglior formula– la non debenza delle somme richieste all'istante a titolo di contributi, tributi, sanzioni, interessi e/o iva e per l'effetto, revocarla con contestuale declaratoria di nullità di tutta la procedura coatta di recupero del credito. (vi) Ordinare la restituzione delle somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio anche in forma rateale.
(vii) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita che preliminarmente ha eccepito Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative alla notifica degli avvisi di addebito e più in generale in ordine alla legittimità dei carichi iscritti a ruolo e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda stante l'infondatezza e la regolare notifica degli atti esattoriali non contestati tempestivamente.
Ha allegato di avere notificato due intimazioni di pagamento che hanno interrotto la prescrizione dei crediti contributivi e che nel computo dei termini deve tenersi conto della sospensione per il periodo Covid 19.
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto l'incontestabilità del credito ai sensi CP_3 dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, ha contestato la genericità delle doglianze sugli avvisi di addebito dei quali si nega la notifica e la mancanza di difesa in ordine alle somme richieste. Ha allegato e prodotto tutti gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione impugnata con i documenti asseritamente comprovanti la notifica.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
La causa, acquisiti i documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa.
* * *
Il ricorso va parzialmente accolto.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalle parti convenute avente ad oggetto l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5°, del D. Lgs. n. 46/99, decorrenti dalla notifica degli avvisi di addebito.
Ed invero, giova rammentare come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo. È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica dell'avviso di addebito e questo non sia stato tempestivamente opposto, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617
c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso.
Laddove, dunque il contribuente faccia valere, come nella specie, i vizi intervenuti successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, vale a dire prescrizione delle pretese creditorie sottese ai titoli, l'opposizione deve ritenersi ammissibile, anche una volta spirato il termine decadenziale di cui sopra.
Ciò detto, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dall' Controparte_1
in data 10 maggio 2024 assumendo in via principale la mancata notifica
[...] degli avvisi di addebito per contributi previdenziali . CP_3
CP_ In ordine ad essi l' ha prodotto gli avvisi di addebito e le ricevute di accettazione e consegna.
Passando ad analizzare singolarmente le ricevute di consegna va osservato quanto segue:
AVA n. 59620160004091203000 e n. 59620160004388904000: non vi è prova che la notifica a mezzo pec sia andata a buon fine.
Detti avvisi infatti risultano trasmessi a mezzo posta certificata ma viene allegata soltanto la ricevuta sintetica nel formato xml.
Come già in più occasione rilevato da questo Tribunale e da questo giudice, la semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non consentono di verificare né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, mancando qualsiasi riferimento numerico all'atto impugnato, diversamente da quanto accade allorchè si depositano le ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg.”
Come infatti di recente statuito dalla Suprema Corte nel caso di trasmissione dell'atto a mezzo posta elettronica certificata la prova dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente Cont il file in formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio
PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni (Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024). Pertanto in relazione ad essi non vi è prova di avvenuta consegna dei suddetti titoli.
Analogamente per gli avvisi nn. 59620170000473983000,
59620170006066624000, 59620170006659089000, 5962018000431952000,
59620180004319621000, 59620180004363891000, 59620190004447069000,
59620220000118783000 e 59620220000740560000, sono stati depositati i titoli in formato pdf e, a prova della regolare notifica, la ricevuta di accettazione e consegna in pdf nella quale manca ogni riferimento all'atto trasmesso, leggendosi in ciascuno ricevuta di consegna “Il giorno ….alle ore …. (+0100) il messaggio "Avvisi Di
Addebito - Aziende Con Lavoratori Dipendenti" proveniente da
INPSComunica@postacert.inps.gov.it ed indirizzato a
è stato consegnato nella casella di Email_3 destinazione. Identificativo messaggio:
[...]
Anche l'oggetto si limita ad indicare CodiceFiscale_2
“CONSEGNA: Avvisi Di Addebito - Aziende Con Lavoratori Dipendenti”. La mancata indicazione del numero di avviso rende impossibile stabilire l'atto notificato. Deve pertanto ritenersi non provata la notifica dei suddetti titoli.
Diversamente invece vi è prova della notifica a mezzo PEC degli avvisi n.
59620160009466300000 avvenuta in data 08.01.2017, n. 50620170002799286000 avvenuta in data 11.10.2017, n. 59620180005605546000 avvenuta in data
06.12.2018, 59620190001154667000 avvenuta in data 14.06.2019,
5962019000600704500 avvenuta in data 28.12.2019, 59620190008828581000 avvenuta in data 22.12.2019, 59620200000155510000 avvenuta in data
27.02.2020, 59620210001374189000 avvenuta in data 08.12.2021 e n.
59620220002070460000 avvenuta a mezzo raccomanda a.r. consegnata il
17.11.2022. ha poi documentato due intimazioni di pagamento e Controparte_1 precisamente la prima n. 29620229012894451 contenente gli avvisi di addebito anni 2016, 2017 e 2018 e la seconda n. 29620239011301912000 contenente gli avvisi anni 2019, 2020,2021 e 2022, ad eccezione dell'avviso n.
59620220002070460000. Tuttavia in ordine alle suddette intimazioni, eventi effetto interruttivo della prescrizione, non vi è prova della corretta notifica atteso che non sono state prodotte le ricevute delle raccomandate ma unicamente un'attestazione proveniente dalla stessa indicante la data di consegna degli Controparte_1 atti che tuttavia non può assurgere a prova.
All'esito della verifica, tenuto conto della sospensione dei termini per effetto della pandemia da Covid 19 (DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 e DL 183/2020 conv. in L.
21/2021, di talchè il termine di prescrizione deve essere prorogato di 311 giorni (dal
23-02-2020 al 30-06-2020 e dal 30-12-2020 al 30.06.2021), alla data della comunicazione dell'iscrizione preventiva di ipoteca, non risultano prescritti i contributi previdenziali, per i quali vige la prescrizione quinquennale, ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, portati dagli ava nn. 59620180005605546000,
59620190001154667000, 59620190004447069000, 5962019000600704500,
59620190008828581000, 59620200000155510000, 59620210001374189000 e
59620220002070460000, mentre devono dichiararsi prescritti i contributi portati dai restanti titoli esecutivi.
Vanno rigettate le eccezioni relative ai vizi formali sia della comunicazione preventiva di ipoteca che degli avvisi di addebito.
Ed invero quanto alla comunicazione preventiva di ipoteca, che sappiamo essere un atto che deve essere inviato almeno trenta giorni prima dell'iscrizione dell'ipoteca, pena l'illegittima della stessa con conseguente annullamento, essa contiene l'elenco dettagliato delle cartelle e degli avvisi di addebito in relazione ai quali, in mancanza di pagamento sarà iscritta ipoteca, l'indicazione del responsabile del procedimento,
l'autorità giudiziaria davanti alla quale può essere proposto ricorso, l'indicazione
“firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 L. 39/93”. Ne deriva la regolarità formale di essa, siccome regolari sono gli avvisi di addebito ad essa sottesi e qui contestati, recanti le prescrizioni di legge.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto parzialmente, annullando gli avvisi di addebito nn. 5962016000409120300,
59620160004388904000, 59620160009466300000, 59620170000473983000,
59620170002799286000, 59620170006066624000, 59620170006659089000,
5962018000431952000, 59620180004319621000, 59620180004363891000,
59620220000118773000 e 59620220000740560000 mentre va dichiarata la debenza dei rimanenti avvisi aventi nn. 59620180005605546000,
59620190001154667000, 59620190004447069000, 5962019000600704500,
59620190008828581000, 59620200000155510000, 59620210001374189000 e
59620220002070460000.
Conseguentemente va annullata, limitatamente ai suindicati avvisi annullati, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificata da al ricorrente CP_5 in data 10.05.2024, detraendo dalla somma ivi indicata l'importo di cui agli avvisi nn. 5962016000409120300, 59620160004388904000,
5962016000946630000059620170000473983000, 59620170002799286000,
59620170006066624000, 59620170006659089000, 5962018000431952000,
59620180004319621000, 59620180004363891000 e 59620220000118773000 e
59620220000740560000.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20.05.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8012/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 27 dicembre 1990, residente in [...], Corso Pietro Pisani, 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Moncada (PEC
Email_1
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, C.F./P.IVA , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_2 P.IVA_1
Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Samantha Luponio (PEC
) Email_2
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistenti
Oggetto: Opposizione comunicazione preventiva di ipoteca
ALL'UDIENZA DEL 20.05.2025 - AI SENSI Controparte_4
DELL'ART. 429 CPC – E SUCCESSIVO DEPOSITO NEL FASCICOLO
TELEMATICO DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento del ricorso, annulla gli avvisi di addebito nn.
5962016000409120300, 59620160004388904000, 59620160009466300000,
59620170000473983000, 59620170002799286000, 59620170006066624000, 59620170006659089000, 5962018000431952000, 59620180004319621000,
59620180004363891000, 59620220000118773000 e 59620220000740560000; dichiara la debenza dei contributi previdenziali portati dai seguenti avvisi nn.
59620180005605546000, 59620190001154667000, 59620190004447069000,
5962019000600704500, 59620190008828581000, 59620200000155510000,
59620210001374189000 e 59620220002070460000.
Annulla, per l'effetto, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificata da al ricorrente in data 10.05.2024, limitatamente ai suindicati CP_5 avvisi annullati, e dispone che dalla somma totale venga detratto l'importo di cui agli avvisi nn. 5962016000409120300, 59620160004388904000,
5962016000946630000059620170000473983000, 59620170002799286000,
59620170006066624000, 59620170006659089000, 5962018000431952000,
59620180004319621000, 59620180004363891000 e 59620220000118773000 e
59620220000740560000.
Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.04.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676202400000984000 recapitata - ad istanza di il 10.05.2024, relativamente agli avvisi di addebito CP_5 nn. 59620160004091203000, 59620160004388904000, 59620160009466300000,
59620170000473983000, 59620170002799286000, 59620170006066624000,
59620170006659089000, 59620180004319520000, 59620180004319621000,
59620180004363891000, 59620180005605546000, 59620190001154667000,
59620190004447069000, 59620190006007045000, 59620190008828581000,
59620200000155510000, 59620210001374189000, 59620220000118773000,
59620220000740560000, 59620220002070460000, deducendo la decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 e la prescrizione dei contributi assumendo di non avere mai ricevuto la notifica dei suddetti avvisi nonché la nullità della comunicazione per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, per invalidità della notifica, per difetto di motivazione. Stesse eccezione ha sollevato in ordine agli avvisi di addebito.
Ha pertanto chiesto: “nel merito: annullare con ogni miglior formula gli atti impugnati ed ogni atto ad esso presupposto o comunque collegato, in particolare gli avvisi di addebito (mai notificati), nonché il ruolo esattoriale sotteso;
(v) ancora nel merito: accertare e dichiarare in ogni caso l'insussistenza, illegittimità, prescrizione, decadenza e –comunque con ogni miglior formula– la non debenza delle somme richieste all'istante a titolo di contributi, tributi, sanzioni, interessi e/o iva e per l'effetto, revocarla con contestuale declaratoria di nullità di tutta la procedura coatta di recupero del credito. (vi) Ordinare la restituzione delle somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio anche in forma rateale.
(vii) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita che preliminarmente ha eccepito Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative alla notifica degli avvisi di addebito e più in generale in ordine alla legittimità dei carichi iscritti a ruolo e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda stante l'infondatezza e la regolare notifica degli atti esattoriali non contestati tempestivamente.
Ha allegato di avere notificato due intimazioni di pagamento che hanno interrotto la prescrizione dei crediti contributivi e che nel computo dei termini deve tenersi conto della sospensione per il periodo Covid 19.
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto l'incontestabilità del credito ai sensi CP_3 dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, ha contestato la genericità delle doglianze sugli avvisi di addebito dei quali si nega la notifica e la mancanza di difesa in ordine alle somme richieste. Ha allegato e prodotto tutti gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione impugnata con i documenti asseritamente comprovanti la notifica.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
La causa, acquisiti i documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa.
* * *
Il ricorso va parzialmente accolto.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalle parti convenute avente ad oggetto l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5°, del D. Lgs. n. 46/99, decorrenti dalla notifica degli avvisi di addebito.
Ed invero, giova rammentare come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo. È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica dell'avviso di addebito e questo non sia stato tempestivamente opposto, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617
c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso.
Laddove, dunque il contribuente faccia valere, come nella specie, i vizi intervenuti successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, vale a dire prescrizione delle pretese creditorie sottese ai titoli, l'opposizione deve ritenersi ammissibile, anche una volta spirato il termine decadenziale di cui sopra.
Ciò detto, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dall' Controparte_1
in data 10 maggio 2024 assumendo in via principale la mancata notifica
[...] degli avvisi di addebito per contributi previdenziali . CP_3
CP_ In ordine ad essi l' ha prodotto gli avvisi di addebito e le ricevute di accettazione e consegna.
Passando ad analizzare singolarmente le ricevute di consegna va osservato quanto segue:
AVA n. 59620160004091203000 e n. 59620160004388904000: non vi è prova che la notifica a mezzo pec sia andata a buon fine.
Detti avvisi infatti risultano trasmessi a mezzo posta certificata ma viene allegata soltanto la ricevuta sintetica nel formato xml.
Come già in più occasione rilevato da questo Tribunale e da questo giudice, la semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non consentono di verificare né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, mancando qualsiasi riferimento numerico all'atto impugnato, diversamente da quanto accade allorchè si depositano le ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg.”
Come infatti di recente statuito dalla Suprema Corte nel caso di trasmissione dell'atto a mezzo posta elettronica certificata la prova dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente Cont il file in formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio
PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni (Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024). Pertanto in relazione ad essi non vi è prova di avvenuta consegna dei suddetti titoli.
Analogamente per gli avvisi nn. 59620170000473983000,
59620170006066624000, 59620170006659089000, 5962018000431952000,
59620180004319621000, 59620180004363891000, 59620190004447069000,
59620220000118783000 e 59620220000740560000, sono stati depositati i titoli in formato pdf e, a prova della regolare notifica, la ricevuta di accettazione e consegna in pdf nella quale manca ogni riferimento all'atto trasmesso, leggendosi in ciascuno ricevuta di consegna “Il giorno ….alle ore …. (+0100) il messaggio "Avvisi Di
Addebito - Aziende Con Lavoratori Dipendenti" proveniente da
INPSComunica@postacert.inps.gov.it ed indirizzato a
è stato consegnato nella casella di Email_3 destinazione. Identificativo messaggio:
[...]
Anche l'oggetto si limita ad indicare CodiceFiscale_2
“CONSEGNA: Avvisi Di Addebito - Aziende Con Lavoratori Dipendenti”. La mancata indicazione del numero di avviso rende impossibile stabilire l'atto notificato. Deve pertanto ritenersi non provata la notifica dei suddetti titoli.
Diversamente invece vi è prova della notifica a mezzo PEC degli avvisi n.
59620160009466300000 avvenuta in data 08.01.2017, n. 50620170002799286000 avvenuta in data 11.10.2017, n. 59620180005605546000 avvenuta in data
06.12.2018, 59620190001154667000 avvenuta in data 14.06.2019,
5962019000600704500 avvenuta in data 28.12.2019, 59620190008828581000 avvenuta in data 22.12.2019, 59620200000155510000 avvenuta in data
27.02.2020, 59620210001374189000 avvenuta in data 08.12.2021 e n.
59620220002070460000 avvenuta a mezzo raccomanda a.r. consegnata il
17.11.2022. ha poi documentato due intimazioni di pagamento e Controparte_1 precisamente la prima n. 29620229012894451 contenente gli avvisi di addebito anni 2016, 2017 e 2018 e la seconda n. 29620239011301912000 contenente gli avvisi anni 2019, 2020,2021 e 2022, ad eccezione dell'avviso n.
59620220002070460000. Tuttavia in ordine alle suddette intimazioni, eventi effetto interruttivo della prescrizione, non vi è prova della corretta notifica atteso che non sono state prodotte le ricevute delle raccomandate ma unicamente un'attestazione proveniente dalla stessa indicante la data di consegna degli Controparte_1 atti che tuttavia non può assurgere a prova.
All'esito della verifica, tenuto conto della sospensione dei termini per effetto della pandemia da Covid 19 (DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 e DL 183/2020 conv. in L.
21/2021, di talchè il termine di prescrizione deve essere prorogato di 311 giorni (dal
23-02-2020 al 30-06-2020 e dal 30-12-2020 al 30.06.2021), alla data della comunicazione dell'iscrizione preventiva di ipoteca, non risultano prescritti i contributi previdenziali, per i quali vige la prescrizione quinquennale, ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, portati dagli ava nn. 59620180005605546000,
59620190001154667000, 59620190004447069000, 5962019000600704500,
59620190008828581000, 59620200000155510000, 59620210001374189000 e
59620220002070460000, mentre devono dichiararsi prescritti i contributi portati dai restanti titoli esecutivi.
Vanno rigettate le eccezioni relative ai vizi formali sia della comunicazione preventiva di ipoteca che degli avvisi di addebito.
Ed invero quanto alla comunicazione preventiva di ipoteca, che sappiamo essere un atto che deve essere inviato almeno trenta giorni prima dell'iscrizione dell'ipoteca, pena l'illegittima della stessa con conseguente annullamento, essa contiene l'elenco dettagliato delle cartelle e degli avvisi di addebito in relazione ai quali, in mancanza di pagamento sarà iscritta ipoteca, l'indicazione del responsabile del procedimento,
l'autorità giudiziaria davanti alla quale può essere proposto ricorso, l'indicazione
“firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 L. 39/93”. Ne deriva la regolarità formale di essa, siccome regolari sono gli avvisi di addebito ad essa sottesi e qui contestati, recanti le prescrizioni di legge.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto parzialmente, annullando gli avvisi di addebito nn. 5962016000409120300,
59620160004388904000, 59620160009466300000, 59620170000473983000,
59620170002799286000, 59620170006066624000, 59620170006659089000,
5962018000431952000, 59620180004319621000, 59620180004363891000,
59620220000118773000 e 59620220000740560000 mentre va dichiarata la debenza dei rimanenti avvisi aventi nn. 59620180005605546000,
59620190001154667000, 59620190004447069000, 5962019000600704500,
59620190008828581000, 59620200000155510000, 59620210001374189000 e
59620220002070460000.
Conseguentemente va annullata, limitatamente ai suindicati avvisi annullati, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificata da al ricorrente CP_5 in data 10.05.2024, detraendo dalla somma ivi indicata l'importo di cui agli avvisi nn. 5962016000409120300, 59620160004388904000,
5962016000946630000059620170000473983000, 59620170002799286000,
59620170006066624000, 59620170006659089000, 5962018000431952000,
59620180004319621000, 59620180004363891000 e 59620220000118773000 e
59620220000740560000.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20.05.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente