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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15592 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ET DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 31433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 31 marzo 2025 e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, p.zza di Pietra, presso lo studio dell'Avv. Alice
GL EZ, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
in persona del l.r. p.t rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata
convenuta OGGETTO: risarcimento dei danni
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 31 marzo 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio l' , chiedendone la condanna al pagamento di € Controparte_1
49.577,64 a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione – e conseguente prescrizione- degli importi dei crediti contributivi iscritti nei ruoli 2000,
2001, 2002 e 2003 originariamente vantati nei confronti dell'Avv. Riccardo Furnò.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: di essere l'ente preposto alla formazione dei ruoli relativi ai crediti insoluti dei propri iscritti, ai sensi dell'art. 28 l.
576/1980; che per il perseguimento della propria finalità istituzionale richiedeva, annualmente, i contributi previsti per legge agli iscritti alla gestione previdenziale,
affidando al concessionario l'eventuale recupero attraverso ruoli;
che a CP_1
seguito della verifica della posizione contributiva dell'Avv. Riccardo Furnò, aveva tempestivamente iscritto i predetti crediti contributivi nei ruoli degli anni di riferimento;
che, a seguito dell'eccezione di prescrizione di detti crediti sollevata dal contribuente, aveva richiesto all' di rendicontare Controparte_1
le attività esecutive svolte, e di trasmettere la copia degli atti interruttivi eventualmente posti in essere;
che, non avendo imostrato l'interruzione della CP_1
prescrizione, la era stata costretta a riconoscere l'inesigibilità dei crediti iscritti Pt_1 a ruolo;
che tale circostanza aveva comportato un danno patrimoniale per l'ente impositore.
Si è costituita in giudizio l' , la quale in via Controparte_2
preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello contabile. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito sollevata dalla convenuta è infondata e deve essere respinta.
La ha, infatti, natura di ente Parte_2
privatizzato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 509/1994 (recante norme in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e ha perciò personalità giuridica di diritto privato.
Sul punto, con le ordinanze nn. 10132, 10133 e 10134 del 20.6.2012, le Sezioni Unite
hanno affermato che, affinché la giurisdizione possa essere attribuita alla Corte dei
Conti è necessaria la qualità pubblica del soggetto gestore del danaro;
circostanza che, nel caso della Cassa Forense, non sussiste, in quanto ente privatizzato.
Le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che la controversia tra la
[...]
, e l'agente della riscossione dei contributi degli Parte_2
iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei Conti,
poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la e il proprio Pt_1
iscritto. Infine, giova aggiungere quanto ulteriormente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “a norma degli artt. 103, comma secondo, della Costituzione, 13 e 44
del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, e 127 del d.P.R.
15 maggio 1963, n. 858, alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione
tendenzialmente generale (...) in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente la gestione di denaro di spettanza dello Stato o
di ente pubblico, da parte di un agente contabile”, e quindi richiede necessariamente la qualità pubblica del titolare del denaro gestito.”(ord. del 7 maggio 2003 n. 6956).
La normativa richiamata dalla convenuta, (articoli 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999) non incide sulla possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
Tali disposizioni, infatti, disciplinano esclusivamente la procedura amministrativa di discarico per inesigibilità, finalizzata a liberare l'agente della riscossione dall'obbligo di riversare le somme non recuperate, senza tuttavia precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria.
Sul punto la Corte di Cassazione, affermando la diversità tra la procedura amministrativa e quella ordinaria, ha precisato che “Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla P.A., nel caso in cui il
giudice contabile non dichiari l'improponibilità del giudizio di responsabilità nei confronti dell'agente di riscossione, in pendenza della procedura di discarico per
inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, così come modificati dalla l. n. 190 del 2014, tenuto conto che le nuove norme non hanno cambiato il rapporto tra il giudizio sul danno e il procedimento amministrativo appena menzionato, i quali restano del tutto indipendenti e autonomi” (Sez. U., n.
8568/2018).
Esaminando il merito della controversia, si evidenzia che, a fronte della prova del credito da parte dell'attrice, l' non abbia provato di aver Controparte_3
posto in essere atti interruttivi della prescrizione dei crediti in oggetto.
L'estinzione del credito nei confronti dell'Avv. Furnò per intervenuta prescrizione, in difetto di prova diversa, è quindi addebitabile alla responsabilità di avendo CP_1
la tempestivamente adempiuto agli incombenti su di essa gravanti Parte_2
per la riscossione del credito oggetto di causa, come da documenti in atti (doc. nn.
1-11 allegati al fascicolo di parte attrice).
Pertanto la domanda di parte attrice deve essere accolta, l' deve essere CP_1
condannata al risarcimento del danno che viene liquidato nella somma pari al credito non riscosso di € 49.577,64, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Condannal' al pagamento di euro € 49.577,64 Controparte_1
in favore della a titolo di Parte_3
risarcimento del danno oltre interessi legali dalla domanda;
2) Condanna l' al rimborso delle spese di lite Controparte_1
sostenute da che liquida in Parte_1 complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice
ET DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ET DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 31433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 31 marzo 2025 e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, p.zza di Pietra, presso lo studio dell'Avv. Alice
GL EZ, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
in persona del l.r. p.t rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata
convenuta OGGETTO: risarcimento dei danni
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 31 marzo 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio l' , chiedendone la condanna al pagamento di € Controparte_1
49.577,64 a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione – e conseguente prescrizione- degli importi dei crediti contributivi iscritti nei ruoli 2000,
2001, 2002 e 2003 originariamente vantati nei confronti dell'Avv. Riccardo Furnò.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: di essere l'ente preposto alla formazione dei ruoli relativi ai crediti insoluti dei propri iscritti, ai sensi dell'art. 28 l.
576/1980; che per il perseguimento della propria finalità istituzionale richiedeva, annualmente, i contributi previsti per legge agli iscritti alla gestione previdenziale,
affidando al concessionario l'eventuale recupero attraverso ruoli;
che a CP_1
seguito della verifica della posizione contributiva dell'Avv. Riccardo Furnò, aveva tempestivamente iscritto i predetti crediti contributivi nei ruoli degli anni di riferimento;
che, a seguito dell'eccezione di prescrizione di detti crediti sollevata dal contribuente, aveva richiesto all' di rendicontare Controparte_1
le attività esecutive svolte, e di trasmettere la copia degli atti interruttivi eventualmente posti in essere;
che, non avendo imostrato l'interruzione della CP_1
prescrizione, la era stata costretta a riconoscere l'inesigibilità dei crediti iscritti Pt_1 a ruolo;
che tale circostanza aveva comportato un danno patrimoniale per l'ente impositore.
Si è costituita in giudizio l' , la quale in via Controparte_2
preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello contabile. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito sollevata dalla convenuta è infondata e deve essere respinta.
La ha, infatti, natura di ente Parte_2
privatizzato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 509/1994 (recante norme in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e ha perciò personalità giuridica di diritto privato.
Sul punto, con le ordinanze nn. 10132, 10133 e 10134 del 20.6.2012, le Sezioni Unite
hanno affermato che, affinché la giurisdizione possa essere attribuita alla Corte dei
Conti è necessaria la qualità pubblica del soggetto gestore del danaro;
circostanza che, nel caso della Cassa Forense, non sussiste, in quanto ente privatizzato.
Le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che la controversia tra la
[...]
, e l'agente della riscossione dei contributi degli Parte_2
iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei Conti,
poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la e il proprio Pt_1
iscritto. Infine, giova aggiungere quanto ulteriormente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “a norma degli artt. 103, comma secondo, della Costituzione, 13 e 44
del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, e 127 del d.P.R.
15 maggio 1963, n. 858, alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione
tendenzialmente generale (...) in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente la gestione di denaro di spettanza dello Stato o
di ente pubblico, da parte di un agente contabile”, e quindi richiede necessariamente la qualità pubblica del titolare del denaro gestito.”(ord. del 7 maggio 2003 n. 6956).
La normativa richiamata dalla convenuta, (articoli 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999) non incide sulla possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
Tali disposizioni, infatti, disciplinano esclusivamente la procedura amministrativa di discarico per inesigibilità, finalizzata a liberare l'agente della riscossione dall'obbligo di riversare le somme non recuperate, senza tuttavia precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria.
Sul punto la Corte di Cassazione, affermando la diversità tra la procedura amministrativa e quella ordinaria, ha precisato che “Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla P.A., nel caso in cui il
giudice contabile non dichiari l'improponibilità del giudizio di responsabilità nei confronti dell'agente di riscossione, in pendenza della procedura di discarico per
inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, così come modificati dalla l. n. 190 del 2014, tenuto conto che le nuove norme non hanno cambiato il rapporto tra il giudizio sul danno e il procedimento amministrativo appena menzionato, i quali restano del tutto indipendenti e autonomi” (Sez. U., n.
8568/2018).
Esaminando il merito della controversia, si evidenzia che, a fronte della prova del credito da parte dell'attrice, l' non abbia provato di aver Controparte_3
posto in essere atti interruttivi della prescrizione dei crediti in oggetto.
L'estinzione del credito nei confronti dell'Avv. Furnò per intervenuta prescrizione, in difetto di prova diversa, è quindi addebitabile alla responsabilità di avendo CP_1
la tempestivamente adempiuto agli incombenti su di essa gravanti Parte_2
per la riscossione del credito oggetto di causa, come da documenti in atti (doc. nn.
1-11 allegati al fascicolo di parte attrice).
Pertanto la domanda di parte attrice deve essere accolta, l' deve essere CP_1
condannata al risarcimento del danno che viene liquidato nella somma pari al credito non riscosso di € 49.577,64, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Condannal' al pagamento di euro € 49.577,64 Controparte_1
in favore della a titolo di Parte_3
risarcimento del danno oltre interessi legali dalla domanda;
2) Condanna l' al rimborso delle spese di lite Controparte_1
sostenute da che liquida in Parte_1 complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice
ET DI