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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5445 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3497 del R.G. V.G. dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Salvo D'Acquisto Parte_1 C.F._1
n. 66 presso l'avv. Luisa Cante (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2 allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 146 presso Controparte_1 C.F._3
l'avv. Adolfo Russo (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._4
Email_2
Appellata
NONCHE'
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore necessario
CONCLUSIONI
L'appellante, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha concluso insistendo per la riapertura dell'istruttoria ed in ogni caso per integrale accoglimento dell'appello proposto in quanto ammissibile e fondato, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appellata, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha concluso in via preliminare perché venga pronunciata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., nel merito per l'integrale rigetto dell'appello, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuire al procuratore antistatario anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la manifesta temerarietà della lite intrapresa ed il comportamento processuale tenuto dall'appellante.
Il P.G. non ha formulato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 5.7.2018 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con il 15.11.2015, esponeva che l'unione si era rivelata serena nei primi Controparte_1 anni, avendo egli, medico affermato, contribuito alla crescita professionale della coniuge, che da guardia medica era divenuta nel 2012 medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, ma con il passare del tempo, restando vani i tentativi di avere un figlio, la moglie era divenuta autoritaria ed impositiva, rifiutando di avere rapporti con la di lui figlia, nata da altro matrimonio, ostacolandone la relazione, crisi coniugale acuitasi per le aggressioni morali e mortificazioni anche di carattere sessuale messe in atto dalla donna, che lo avevano messo a dura prova nel tentativo di salvare il matrimonio. Precisava che la definitiva rottura del rapporto si era verificata nel 2016 quando la coniuge, ormai motivata solo da interessi economici, aveva preteso l'attribuzione di una quota maggiore del 50% di un cespite in San Marcellino che egli aveva acquistato ad un'asta con la minaccia quotidiana che si sarebbe separata, che egli aveva accettato nonostante il disagio ed il malessere, contraendo con la coniuge un mutuo che prevedeva il pagamento di una quota pari di rata mensile, pur a fronte della maggiore attribuzione patrimoniale ottenuta dalla . Aggiungeva, inoltre, che quest'ultima gli aveva imposto la concessione di CP_1 un elevato prestito per la ristrutturazione della parte immobiliare ad essa attribuita, adibita poi a prestigioso studio medico. Deduceva, quindi, che l'unione versava in profonda crisi e la convivenza era divenuta infernale, che la moglie dal 2017 si assentava la notte una volta la settimana dicendo di dovere assistere la madre, dormiva in una stanza separata, non preparava i pasti, gridava provocandogli agitazione pur essendo soggetto infatuato ed all'inizio del 2018 aveva sottratto documentazione a sua insaputa e disinvestito investimenti comuni prelevando la somma di circa euro 130.000,00, trasferita su un conto personale.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima e che venisse condannata al pagamento del risarcimento dei danni fisici, biologici e morali e\o esistenziali subiti, quantificati in euro 100.000,00 o in via equitativa.
nel costituirsi allegava che il marito si era rivelato ben presto un uomo maschilista, prevaricatore Controparte_1
e dispotico, allontanandola da amicizie e familiari, era poco dedito al lavoro e trascorreva il tempo nelle sale scommesse on line o a giocare a carte nel bar del fratello, sicché le chiedeva spesso di essere sostituito nello studio medico, che provvedeva senza alcun aiuto alle incombenze domestiche, che aveva preteso di fare confluire tutti i proventi del lavoro su un conto corrente cointestato, del quale era unico depositario (carte di credito, bancomat, libretti di assegno). Aggiungeva che l'uomo, nel tentativo di avere un figlio, le aveva chiesto di sottoporsi a cicli di fecondazione assistita e da ultimo a proporle di ricorrere alla banca del seme all'estero, che ella rifiutò e fu etichettata dal marito come moglie infertile e donna incapace di procreare. Lamentava che il coniuge aveva da allora cominciato a mostrarsi violento anche fisicamente nei propri confronti, mortificandola quotidianamente con l'accusa di non essere una buona moglie, di non essere stata in grado di dargli un figlio, di essere una parassita dipendente da lui al quale doveva il suo successo e di essere ospite sgradita nella sua casa, sebbene ella avesse contribuito all'acquisto degli arredi, tanto che nel novembre 2017 la sua salute ne aveva risentito ed aveva subito un ricovero ospedaliero che l'aveva costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, a seguito del quale il marito le aveva impedito di rientrarvi e di recuperare i propri beni personali.
2 Negava, inoltre, quanto asserito dal coniuge precisando di non avere mai interferito nella relazione con la figlia, di avere effettuato gli investimenti con i propri guadagni e di non avere mai sottratto al somme di denaro o Pt_1 documentazione.
Chiedeva, di conseguenza, in via riconvenzionale che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al con condanna di quest'ultimo al pagamento del risarcimento per danno biologico, morale ed Pt_1 esistenziale subito, quantificato in euro 100.000,00 o in via equitativa, che venissero rigettate le domande di addebito e risarcimento dei danni avanzate dal marito, che venissero ripartiti i beni mobili di comproprietà dei coniugi, oltre alla condanna del alla restituzione immediata dei beni personale illegittimamente trattenuti in Pt_1 dettaglio elencati.
Con ordinanza in data 1.4.2019 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non essendovi ulteriori provvedimenti urgenti da adottare.
Con sentenza non definitiva n. 1789 emessa il 10.9.2020 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata contestuale ordinanza disposta la prosecuzione del processo per le restanti questioni accessorie.
Espletata la prova per testi, all'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2512 emessa il
14.6.2023, così decideva:
a) “rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da ; Parte_1
b) accoglie la domanda di addebito della separazione avanzata da e per l'effetto dichiara, ai sensi dell'art. 151 Controparte_1 comma 2 c.c., l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico di ; Parte_1
c) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti in corso di causa;
d) euro 3.809,00 per compensi, oltre 15% di spese nonché iva e cpa come per legge, in favore condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi di e con attribuzione all'avv. Adolfo Russo dichiaratosi Controparte_1 antistatario”.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva tempestivamente appello con ricorso depositato Parte_1 il 21.7.2023, per i motivi di seguito indicati, dove chiedeva, in via cautelare e preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata relativamente al capo di condanna al pagamento delle spese di lite, mentre nel merito, in riforma della sentenza appellata, domandava che venisse annullata la pronuncia di addebito della separazione emessa nei di lui confronti, il rigetto di tutte le avverse richieste e l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado pronunciando la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo alla con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, chiedeva riaprirsi CP_1 quest'ultima autorizzando l'escussione del teste concedendo alla controparte medesima facoltà di Testimone_1 escussione di altro testimone (da individuarsi nell'elenco dei nomi indicati nella seconda memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.), così da portare a tre la lista dei testimoni escussi.
Nel costituirsi, contestava quanto asserito dalla controparte e chiedeva, previo rigetto dell'istanza Controparte_1 di sospensiva con relativa condanna stante l'evidente temerarietà e infondatezza della richiesta, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
3 Disattesa l'istanza di sospensione avanzata dall'appellante con ordinanza in data 23.10.2024, disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente devono essere esaminate le questioni sollevate dall'appellata in ordine all'inammissibilità dell'appello proposto.
L'appellata, infatti, ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non essendoci una ragionevole probabilità che l'impugnazione venga accolta avendo il Tribunale correttamente valutato le risultanze istruttorie, e dell'art. 342 c.p.c. stante la genericità dell'atto di impugnazione non risultando indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate e rilevanza ai fini della decisione.
Le eccezioni sono infondate.
Per quanto concerne l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, trattandosi di appello introdotto in data anteriore alla entrata in vigore del d.l.vo n. 149\2022, la disposizione in questione non trova applicazione nelle cause di cui all'art. 70 primo comma c.p.c., vale a dire nella cause in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero, fra le quali rientrano le cause matrimoniali, ivi compresa la separazione personale dei coniugi (art. 70 primo comma n. 2) c.p.c.).
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è opportuno sottolineare che anche il giudizio di separazione in appello, che si svolge (sempre secondo le norme in vigore all'epoca in cui è stato instaurato) secondo il rito camerale, benché caratterizzato dalla speditezza ed assenza di formalità, non possa risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate in prime cure, ma debba contenere specifiche censure (cfr Cass. Ordinanza n. 32525\2018; Cass. n. 4719\2008), trattandosi pur sempre di un mezzo di impugnazione ancorché devolutivo (cfr Cass. n. 3924\2012). Ciò che viene richiesto, tuttavia, anche nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. successiva al D.L. n. 83\12, convertito con modificazioni nella legge n. 134\12, è che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr Cass. S.U.
n. 27199\17; da ultimo in generale Cass. ordinanza 36481\2022).
Nell'appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza come si dirà le specifiche critiche al provvedimento impugnato quanto alle statuizioni emesse dal Tribunale in ordine alle domande di addebito rispettivamente proposte dalle parti e le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.
Tanto premesso, con il primo articolato motivo l'appellante si duole della mancata pronuncia di addebito della separazione alla , della mancata ammissione dell'istanza di riapertura dell'istruttoria per l'escussione del CP_1 teste del mancato esame della documentazione ed errata valutazione delle risultanze istruttorie Testimone_1 oltre che dell'omessa motivazione.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale disattese l'istanza di rimessione della causa in istruttoria sollecitata dall'odierno appellante sottolineando che l'istruttoria orale si era svolta secondo quanto disposto dal giudice istruttore con l'ordinanza dell'8.9.2020, dove per ragioni di economia processuale, condivise anche dal collegio, la lista dei testi, indicati da entrambe le parti, era stata limitata all'ascolto di due testi da ciascuna parte scelti tra quelli inseriti in detta lista.
4 Nell'affrontare la questione dell'addebito della separazione, richiesto da entrambi i coniugi reciprocamente, ritenne che la separazione, sulla scorta della complessiva istruttoria espletata, non dovesse essere addebitata alla CP_1
[...]
Reputò al riguardo determinante ed assorbente quanto allegato dallo stesso nei propri scritti difensivi, Pt_1 laddove indicò quale “scintilla” determinante la rottura definitiva del rapporto coniugale i comportamenti tenuti dalla coniuge successivamente all'assegnazione nel 2016 di un immobile in San Marcellino, rilevando che da quel momento le pretese economiche della donna avrebbero reso “infernale” la convivenza, la quale già assente si sarebbe ulteriormente allontanata, non condividendo più il letto con il marito ed assumendo atteggiamenti aggressivi nei di lui confronti, sino ad allontanarsi definitivamente nel 2017 dalla casa coniugale e nel 2018 a sottrarre documentazione e denaro da investimenti comuni. Secondo il primo giudice, il rappresentò nei propri Pt_1 scritti una progressiva involuzione della relazione matrimoniale dovuta a suo dire al carattere autoritario ed impositivo della donna, che rifiutava di avere rapporti con la figlia, ostacolandone la relazione e con i familiari con aggressioni e mortificazioni anche sessuali, benché egli avesse tentato di salvare il matrimonio sino agli eventi del
2017. Negli anni 2016\2017, dunque, osservò il Tribunale, l'unione matrimoniale versava già in una profonda crisi, come riferito dallo stesso nell'atto introduttivo nel ricostruire la vicenda separativa, essendo presente Per_1 unicamente un sodalizio economico e “di facciata”, poi venuto meno anch'esso stante la sopravvenuta mancanza di fiducia reciproca su tale profilo. Rilevò, inoltre, che in ogni caso le condotte ascritte alla moglie relative al periodo
2016\2017 non avessero trovato fondamento alcuno nell'istruttoria espletata, non essendo emersi, dalle dichiarazioni dei testi rese alle udienze del 13.4.2022 e 4.7.2022, elementi probatori a sostegno di condotte dispotiche ed aggressive della donna.
L'appellante sostiene che i testi e avrebbero confermato l'allontanamento Testimone_2 Testimone_3 definitivo della moglie dalla casa coniugale nel mese di settembre 2017 prelevando ciò che poteva e che dagli atti prodotti si evincerebbe ad inizio 2018 la sottrazione di documenti ed il disinvestimento di investimenti comuni con prelievo della somma di euro 130.000,00. La testimonianza della figlia avrebbe confermato che la Tes_3 moglie si rifiutava di avere rapporti con la giovane e ne ostacolava le frequentazioni. Il primo giudice, secondo il non avrebbe considerato tali elementi a supporto dei comportamenti dispotici ed aggressivi della coniuge, Pt_1 né avrebbe consentito di sentire il teste già indicato nella lista, che ella non aveva potuto citare Testimone_1 per le gravi condizioni di salute in cui versava. Quest'ultimo, aggiunge ancora l'appellante, avrebbe potuto riferire circostanze importanti tali da orientare diversamente il convincimento del giudice. In particolare, avrebbe potuto rivelare che il fratello della moglie, (ascoltato come teste indicato dalla controparte), era Testimone_4 stato da sempre contrario al matrimonio della sorella tanto da averla picchiata in sua presenza interrompendone i rapporti, ripresi in seguito grazie al suo intervento, che quando egli seppe del ricovero della moglie nel novembre
2017 ella si era già allontanata da due mesi dalla casa coniugale, che la crisi coniugale era stata “fomentata” dal predetto per motivi economici, che vi erano mai stati episodi di aggressione fisica da parte Testimone_4 sua nei confronti della moglie stante anche la possibile reazione violenta del di lei fratello, che egli aveva trasferito fiduciariamente alla moglie una proprietà in Fiuggi ed una multiproprietà in Ragusa, nonché dietro minaccia una quota maggiore del cespite sito in San Marcellino. Ciò avrebbe limitato il proprio diritto di difesa effettiva per ragioni di celerità processuale.
5 Orbene, per quanto concerne la mancata riapertura dell'istruttoria da parte del primo giudice, questione riproposta dal nel rassegnare le conclusioni all'esito del primo grado di giudizio e qui espressamente reiterata, questa Pt_1
Corte non ha ritenuto di dare seguito a quanto richiesto.
Il Tribunale, con l'ordinanza dell'8.9.2020, si è pronunciato sulle rispettive istanze istruttorie ammettendo in parte le prove orali articolate e riducendo le lista dei testi da entrambe indicate (due per ciascuna parte) per esigenze di speditezza. La riduzione della lista testimoniale rientra fra i poteri tipicamente discrezionali del giudice, che può a tanto procedere anche nel corso dell'istruttoria della causa laddove ritenga evidentemente formatosi il proprio convincimento sulla vicenda esaminata.
Il non ha censurato l'ordinanza predetta nella parte in cui è stata prevista la riduzione della lista dei testimoni Pt_1 essendosi determinato a chiedere l'ampliamento della stessa solo all'esito dell'udienza del 4.7.2022, istanza non accolta essendo stata ritenuta la causa matura per la decisione (le udienze in cui sono stati ascoltati i testi sono state due, quella del 13.4.2022 e del 4.7.2022, dopo diversi rinvii dovuti alla pandemia) e con la successiva istanza del 14.10.2022, allegando documentazione medica in merito alle condizioni precarie di salute del teste Tes_1
che non gli avrebbero consentito di citarlo in precedenza (in realtà la documentazione sanitaria attesta un
[...] ricovero nel periodo 12.5\3.6.2022, anteriore all'udienza del 4.7.2022), richiesta anche questa non accolta.
Il motivo per il quale non è stata ampliata l'istruttoria, pur volendo prescindere dalle considerazioni sopra esposte, si evince con evidenza dalla motivazione della decisione impugnata, dove il Tribunale, con argomentazioni condivisibili, ha ben illustrato le ragioni poste a fondamento delle proprie determinazioni.
Ed infatti, diversamente da quanto rilevato dall'appellante, per quello che concerne la domanda di addebito dal medesimo proposta nei confronti della coniuge, il Tribunale ha ritenuto significative ed anzi assorbenti rispetto a qualsivoglia ulteriore considerazione, le stesse allegazioni sul punto di interesse formulate dal nei propri Pt_1 scritti difensivi e sopra diffusamente riportate. In altri termini, è la stessa ricostruzione della vicenda matrimoniale prospettata dall'appellante, originario ricorrente, ad indicare con chiarezza come la profonda crisi coniugale fosse in atto già da tempo rispetto alle vicende risalenti al periodo 2016\2017 (vale a dire successivamente all'acquisto dell'immobile in San Marcellino), nell'arco del quale si collocherebbero i comportamenti a dire dello stesso aggressivi messi atto dalla . CP_1
Si rammenta, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (cfr Cass. n. 18074\14; Cass. n. 25843\13). Ed inoltre, ricade sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr fra le tante Cass. ordinanza n. 16691\20). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve poi essere effettuata sulla base di una valutazione globale e comparata dei comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, al fine di individuare in che misura abbiano contribuito al verificarsi della crisi matrimoniale (cfr Cass. n. 15101\14; Cass. n. 14162\01).
Nella fattispecie, il vissuto della coppia, come narrato dallo stesso caratterizzato dalle incomprensioni legate Pt_1 alla mancata nascita di un figlio nonostante i tentativi effettuati, anche ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita, dalla non agevole relazione con la figlia nata dal primo matrimonio del residente in [...](la Pt_1
6 giovane riferì al riguardo “ …Io ho vissuto a Milano con mia madre dal 1997 e vedevo mio padre solo nel periodo di Natale ed in rare occasioni quando scendevo a Napoli ed alloggiavo sempre a casa di mio zio Non stavo a casa di mio padre Testimone_1 perché la era sempre fuori casa, mio padre non era in grado di accudirmi e io non ho mai avuto un rapporto con la nuova CP_1 moglie di mio padre”, “…Io non sono mai stata invitata da mio padre a fare vacanza con loro” cfr il verbale del 4.7.2022) hanno determinato il progressivo venir meno della comunione morale e spirituale dell'unione matrimoniale, tanto da aver messo “a dura prova la sopportazione e resistenza psicologica del ricorrente (odierno appellante), il quale tenta in ogni modo di salvare il rapporto” (così riferisce il nell'atto introduttivo del giudizio). La questione relativa Pt_1 all'assegnazione di una quota dell'immobile (un fabbricato con annesso cortile e locale commerciale al piano terra) acquistata dal ad un'asta giudiziaria nel 2016, intestato solo alla sua persona, ma utilizzando per una parte Pt_1 del pagamento somme giacenti sul conto comune dei coniugi e per altra parte richiedendo un mutuo gravante sul medesimo conto, come spiegato e documentato dalla , interviene in un momento in cui la coppia da CP_1 tempo attraversa una profonda crisi, che già ha compromesso in maniera irrimediabile la convivenza dei coniugi, sicché la vicenda (in uno alle ulteriori divergenze sull'utilizzazione del conto comune, per le quali pare pendano ulteriori contenziosi fra le parti) è una conseguenza della disaffezione affettiva reciproca in atto.
D'altro canto, i testi indicati dall'appellante non hanno riferito episodi specifici dai quali desumere che la crisi coniugale sia dipesa dalle condotte aggressive attribuite alla . La teste , figlia del CP_1 Testimone_3
nulla ha riferito sul punto, né peraltro ha dichiarato che la si rifiutava di avere rapporti con lei Pt_1 CP_1
o che le impediva di frequentare il padre. La giovane riferì al riguardo “…Io ho vissuto a Milano con mia madre dal 1997
e vedevo mio padre solo nel periodo di Natale ed in rare occasioni quando scendevo a Napoli ed alloggiavo sempre a casa di mio zio
Non stavo a casa di mio padre perché la era sempre fuori casa, mio padre non era in grado di accudirmi Testimone_1 CP_1
e io non ho mai avuto un rapporto con la nuova moglie di mio padre”, “…Io non sono mai stata invitata da mio padre a fare vacanza con loro” (cfr il verbale del 4.7.2022). Da tali dichiarazioni si evince che la relazione della ragazza con il padre non sia stata agevole a seguito del secondo matrimonio del genitore, ma non già che tanto fosse da ascrivere a specifiche condotte ostative attribuibili alla . Il teste nipote dell'appellante e commercialista CP_1 Testimone_2 della coppia all'epoca della convivenza matrimoniale, ha dichiarato di non essere a conoscenza di come fosse il rapporto tra i coniugi, essendosi limitato ad affermare “…che in alcune occasioni la mi ha detto che il marito CP_1 era un buono a nulla” (cfr il verbale del 13.4.2022), ma ciò di per sé non supporta quanto allegato dal Pt_1
Con il secondo motivo, il l'erronea pronuncia di addebito della separazione emessa nei propri confronti. Pt_1
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, a fondamento della pronuncia emessa, evidenziò che gli episodi di violenza fisica perpetrati dal Pt_1 nei riguardi della moglie in costanza di convivenza matrimoniale avessero trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi fratello dell'odierna appellata, e paziente nonché amica di Testimone_4 Testimone_5 quest'ultima.
I testi, si legge in sentenza, confermarono, per avervi assistito in presenza in più occasioni, sia espressioni offensive indirizzate dal alla moglie (non era buona a fare i figli, non sapeva cucinare), che strattonamenti nel corso Pt_1 dei quali l'uomo le girava il braccio dietro alla schiena così forte da provocarle lividi o le tirava i capelli. Ritenne, quindi, sulla scorta della giurisprudenza ivi richiamata, che la rottura dell'affectio coniugalis fosse eziologicamente riconducibile ai comportamenti di violenza fisica posti in essere dal nei riguardi della coniuge. Pt_1
7 L'appellante sostiene che le risultanze istruttorie siano state erroneamente valutate, trattandosi di dichiarazioni rese da testi inattendibili, in quanto il fratello della moglie sarebbe stato da sempre ostile alla sua persona per motivi economici e la teste non avrebbe mai frequentato la coppia o avuto accesso alla casa. Inoltre, la Tes_5 CP_1 avrebbe riferito nei suoi scritti in maniera marginale di atteggiamenti aggressivi del marito consistenti in violenze e vessazioni, indicando quale causa principale dell'addebito l'incauta e prevaricatrice gestione economica effettuata dal né avrebbe rappresentato, nel corso dell'udienza presidenziale, di avere subito violenze, peraltro non Pt_1 attestate da referti sanitari, ma di essere stata umiliata come donna e medico costretta a subire un fallimento patrimoniale, mentre egli affermò di essere stato colpito con un pugno dalla moglie. Il teste Testimone_2 aggiunge, dichiarò che lo zio (odierno appellante) non sarebbe stato mai capace di commettere atti violenti ai danni della moglie e che quest'ultima si allontanò dalla casa coniugale dal mese di settembre 2017 e di conseguenza non vi fu alcun impedimento da parte dello stesso a che ella rientrasse a casa dopo il ricovero del novembre 2017, essendosi già allontanata a quella data. La teste avrebbe poi confermato che il padre aveva un rapporto Tes_3 di amore esclusivo con la , con la quale condivideva viaggi in località prestigiose anche con i componenti CP_1 della di lei famiglia. Dalla documentazione, inoltre, emergerebbe che la coniuge aveva piena disponibilità dei conti correnti a firma disgiunta e che non vi erano carte di credito collegate al conto.
L'appellata, invero, contrariamente a quanto asserito dal nei propri scritti difensivi ha ripercorso la storia Pt_1 della vicenda matrimoniale, il susseguirsi degli eventi verificatisi nel corso degli anni attribuendo al marito comportamenti aggressivi e violenti, sia moralmente (consistenti in offese ed umiliazioni indirizzate alla sua persona) che fisicamente, in particolare successivamente al suo rifiuto di rivolgersi ad una banca del seme per potere avere un figlio (punto m) della comparsa di costituzione), oltre che lamentare un atteggiamento prevaricatore dell'uomo nella gestione economica delle risorse familiari (in particolare nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
Gli atteggiamenti aggressivi del nei riguardi della moglie sono stati riferiti non solo dal fratello della donna, Pt_1
ma anche dalla teste sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Testimone_4 Testimone_5
La teste riferì di essersi rivolta spesso alla per le visite dei figli, la mattina o il pomeriggio nello studio CP_1 del marito non fidandosi della pediatra di base ed in tali circostanze, oltre ad avere raccolto le confidenze della sulle pratiche medicalmente assistite alle quali si era dovuta sottoporre (circostanza questa documentata CP_1 in atti), ha dichiarato di avere visto il allo studio medico urlare “come un pazzo contro la moglie…” e che in sua Pt_1 presenza circa tre o quattro volte “…è successo che la strattonava, le prendeva il braccio così forte da farle lividi e le tirava anche
i capelli. Lo faceva con tono scherzoso ma la Della Corte diceva “ahi, mi fai male”. Del tutto irrilevante è la circostanza che la teste si sia potuta confondere nel dichiarare che la la mattina svolgesse la propria attività medica (in CP_1 luogo del pomeriggio) ed il pomeriggio quella del marito (che invece avveniva la mattina), avendo ella spiegato di essersi rivolta alla la mattina o il pomeriggio presso lo studio medico dove la in quel CP_1 CP_1 momento si trovava. Quanto ai testi indicati dall'originario ricorrente, gli stessi si sono limitati ad affermare di non avere assistito ad episodi del genere esprimendo al contempo valutazioni personali sul conto del alle quali Pt_1 non può essere data alcuna rilevanza.
La giurisprudenza, peraltro, ha più volte evidenziato che laddove i fatti costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili e si traducano in aggressioni a beni o diritti fondamentali della persona, come
8 l'incolumità e integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto “comunque necessaria e doverosa per la personalità del patner”, essi si sottraggono al giudizio di comparazione (cfr Cass. n. n. 22294\2024 fra le tante).
La sentenza, pertanto, anche su tale punto deve essere confermata.
Infondato è il terzo motivo di gravame, dove il si duole della statuizione riguardante la condanna al Pt_1 pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, che è al contrario corretta in virtù del principio della soccombenza.
Infine, alcun valore probatorio può essere attribuito nel presente processo alla pec in atti allegata dove il Pt_1 ripercorre nuovamente la propria vicenda matrimoniale e di avere tentato una riappacificazione, oltre che riferire di minacce subite ad opera di rispetto alle quali ultime potrà se lo ritenga adire l'autorità Testimone_4 competente.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a norma del
DM n. 55\14, come aggiornato dal DM n. 147\2022 in considerazione del valore indeterminabile della causa
(scaglione compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), nei valori medi e delle questioni non particolarmente complesse trattate.
Non ricorrono, invece, i presupposti per condannare l'appellante, come richiesto dall'appellata, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che non è emersa nel caso la prova della mala fede o della colpa grave.
Infine, trattandosi di appello proposto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 2512 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_1 Controparte_1
Nord il 14.6.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di Controparte_1 che liquida in euro per compensi professionali, oltre iva e cpa e spese generali, da distrarre in favore del procuratore anticipatario avv. avv. Adolfo Russo che ne ha fatto richiesta;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dpr n.
115\2002.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
9
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3497 del R.G. V.G. dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Salvo D'Acquisto Parte_1 C.F._1
n. 66 presso l'avv. Luisa Cante (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2 allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 146 presso Controparte_1 C.F._3
l'avv. Adolfo Russo (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._4
Email_2
Appellata
NONCHE'
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore necessario
CONCLUSIONI
L'appellante, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha concluso insistendo per la riapertura dell'istruttoria ed in ogni caso per integrale accoglimento dell'appello proposto in quanto ammissibile e fondato, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appellata, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha concluso in via preliminare perché venga pronunciata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., nel merito per l'integrale rigetto dell'appello, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuire al procuratore antistatario anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la manifesta temerarietà della lite intrapresa ed il comportamento processuale tenuto dall'appellante.
Il P.G. non ha formulato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 5.7.2018 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con il 15.11.2015, esponeva che l'unione si era rivelata serena nei primi Controparte_1 anni, avendo egli, medico affermato, contribuito alla crescita professionale della coniuge, che da guardia medica era divenuta nel 2012 medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, ma con il passare del tempo, restando vani i tentativi di avere un figlio, la moglie era divenuta autoritaria ed impositiva, rifiutando di avere rapporti con la di lui figlia, nata da altro matrimonio, ostacolandone la relazione, crisi coniugale acuitasi per le aggressioni morali e mortificazioni anche di carattere sessuale messe in atto dalla donna, che lo avevano messo a dura prova nel tentativo di salvare il matrimonio. Precisava che la definitiva rottura del rapporto si era verificata nel 2016 quando la coniuge, ormai motivata solo da interessi economici, aveva preteso l'attribuzione di una quota maggiore del 50% di un cespite in San Marcellino che egli aveva acquistato ad un'asta con la minaccia quotidiana che si sarebbe separata, che egli aveva accettato nonostante il disagio ed il malessere, contraendo con la coniuge un mutuo che prevedeva il pagamento di una quota pari di rata mensile, pur a fronte della maggiore attribuzione patrimoniale ottenuta dalla . Aggiungeva, inoltre, che quest'ultima gli aveva imposto la concessione di CP_1 un elevato prestito per la ristrutturazione della parte immobiliare ad essa attribuita, adibita poi a prestigioso studio medico. Deduceva, quindi, che l'unione versava in profonda crisi e la convivenza era divenuta infernale, che la moglie dal 2017 si assentava la notte una volta la settimana dicendo di dovere assistere la madre, dormiva in una stanza separata, non preparava i pasti, gridava provocandogli agitazione pur essendo soggetto infatuato ed all'inizio del 2018 aveva sottratto documentazione a sua insaputa e disinvestito investimenti comuni prelevando la somma di circa euro 130.000,00, trasferita su un conto personale.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima e che venisse condannata al pagamento del risarcimento dei danni fisici, biologici e morali e\o esistenziali subiti, quantificati in euro 100.000,00 o in via equitativa.
nel costituirsi allegava che il marito si era rivelato ben presto un uomo maschilista, prevaricatore Controparte_1
e dispotico, allontanandola da amicizie e familiari, era poco dedito al lavoro e trascorreva il tempo nelle sale scommesse on line o a giocare a carte nel bar del fratello, sicché le chiedeva spesso di essere sostituito nello studio medico, che provvedeva senza alcun aiuto alle incombenze domestiche, che aveva preteso di fare confluire tutti i proventi del lavoro su un conto corrente cointestato, del quale era unico depositario (carte di credito, bancomat, libretti di assegno). Aggiungeva che l'uomo, nel tentativo di avere un figlio, le aveva chiesto di sottoporsi a cicli di fecondazione assistita e da ultimo a proporle di ricorrere alla banca del seme all'estero, che ella rifiutò e fu etichettata dal marito come moglie infertile e donna incapace di procreare. Lamentava che il coniuge aveva da allora cominciato a mostrarsi violento anche fisicamente nei propri confronti, mortificandola quotidianamente con l'accusa di non essere una buona moglie, di non essere stata in grado di dargli un figlio, di essere una parassita dipendente da lui al quale doveva il suo successo e di essere ospite sgradita nella sua casa, sebbene ella avesse contribuito all'acquisto degli arredi, tanto che nel novembre 2017 la sua salute ne aveva risentito ed aveva subito un ricovero ospedaliero che l'aveva costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, a seguito del quale il marito le aveva impedito di rientrarvi e di recuperare i propri beni personali.
2 Negava, inoltre, quanto asserito dal coniuge precisando di non avere mai interferito nella relazione con la figlia, di avere effettuato gli investimenti con i propri guadagni e di non avere mai sottratto al somme di denaro o Pt_1 documentazione.
Chiedeva, di conseguenza, in via riconvenzionale che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al con condanna di quest'ultimo al pagamento del risarcimento per danno biologico, morale ed Pt_1 esistenziale subito, quantificato in euro 100.000,00 o in via equitativa, che venissero rigettate le domande di addebito e risarcimento dei danni avanzate dal marito, che venissero ripartiti i beni mobili di comproprietà dei coniugi, oltre alla condanna del alla restituzione immediata dei beni personale illegittimamente trattenuti in Pt_1 dettaglio elencati.
Con ordinanza in data 1.4.2019 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non essendovi ulteriori provvedimenti urgenti da adottare.
Con sentenza non definitiva n. 1789 emessa il 10.9.2020 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata contestuale ordinanza disposta la prosecuzione del processo per le restanti questioni accessorie.
Espletata la prova per testi, all'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2512 emessa il
14.6.2023, così decideva:
a) “rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da ; Parte_1
b) accoglie la domanda di addebito della separazione avanzata da e per l'effetto dichiara, ai sensi dell'art. 151 Controparte_1 comma 2 c.c., l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico di ; Parte_1
c) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti in corso di causa;
d) euro 3.809,00 per compensi, oltre 15% di spese nonché iva e cpa come per legge, in favore condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi di e con attribuzione all'avv. Adolfo Russo dichiaratosi Controparte_1 antistatario”.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva tempestivamente appello con ricorso depositato Parte_1 il 21.7.2023, per i motivi di seguito indicati, dove chiedeva, in via cautelare e preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata relativamente al capo di condanna al pagamento delle spese di lite, mentre nel merito, in riforma della sentenza appellata, domandava che venisse annullata la pronuncia di addebito della separazione emessa nei di lui confronti, il rigetto di tutte le avverse richieste e l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado pronunciando la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo alla con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, chiedeva riaprirsi CP_1 quest'ultima autorizzando l'escussione del teste concedendo alla controparte medesima facoltà di Testimone_1 escussione di altro testimone (da individuarsi nell'elenco dei nomi indicati nella seconda memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.), così da portare a tre la lista dei testimoni escussi.
Nel costituirsi, contestava quanto asserito dalla controparte e chiedeva, previo rigetto dell'istanza Controparte_1 di sospensiva con relativa condanna stante l'evidente temerarietà e infondatezza della richiesta, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
3 Disattesa l'istanza di sospensione avanzata dall'appellante con ordinanza in data 23.10.2024, disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente devono essere esaminate le questioni sollevate dall'appellata in ordine all'inammissibilità dell'appello proposto.
L'appellata, infatti, ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non essendoci una ragionevole probabilità che l'impugnazione venga accolta avendo il Tribunale correttamente valutato le risultanze istruttorie, e dell'art. 342 c.p.c. stante la genericità dell'atto di impugnazione non risultando indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate e rilevanza ai fini della decisione.
Le eccezioni sono infondate.
Per quanto concerne l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, trattandosi di appello introdotto in data anteriore alla entrata in vigore del d.l.vo n. 149\2022, la disposizione in questione non trova applicazione nelle cause di cui all'art. 70 primo comma c.p.c., vale a dire nella cause in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero, fra le quali rientrano le cause matrimoniali, ivi compresa la separazione personale dei coniugi (art. 70 primo comma n. 2) c.p.c.).
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è opportuno sottolineare che anche il giudizio di separazione in appello, che si svolge (sempre secondo le norme in vigore all'epoca in cui è stato instaurato) secondo il rito camerale, benché caratterizzato dalla speditezza ed assenza di formalità, non possa risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate in prime cure, ma debba contenere specifiche censure (cfr Cass. Ordinanza n. 32525\2018; Cass. n. 4719\2008), trattandosi pur sempre di un mezzo di impugnazione ancorché devolutivo (cfr Cass. n. 3924\2012). Ciò che viene richiesto, tuttavia, anche nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. successiva al D.L. n. 83\12, convertito con modificazioni nella legge n. 134\12, è che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr Cass. S.U.
n. 27199\17; da ultimo in generale Cass. ordinanza 36481\2022).
Nell'appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza come si dirà le specifiche critiche al provvedimento impugnato quanto alle statuizioni emesse dal Tribunale in ordine alle domande di addebito rispettivamente proposte dalle parti e le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.
Tanto premesso, con il primo articolato motivo l'appellante si duole della mancata pronuncia di addebito della separazione alla , della mancata ammissione dell'istanza di riapertura dell'istruttoria per l'escussione del CP_1 teste del mancato esame della documentazione ed errata valutazione delle risultanze istruttorie Testimone_1 oltre che dell'omessa motivazione.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale disattese l'istanza di rimessione della causa in istruttoria sollecitata dall'odierno appellante sottolineando che l'istruttoria orale si era svolta secondo quanto disposto dal giudice istruttore con l'ordinanza dell'8.9.2020, dove per ragioni di economia processuale, condivise anche dal collegio, la lista dei testi, indicati da entrambe le parti, era stata limitata all'ascolto di due testi da ciascuna parte scelti tra quelli inseriti in detta lista.
4 Nell'affrontare la questione dell'addebito della separazione, richiesto da entrambi i coniugi reciprocamente, ritenne che la separazione, sulla scorta della complessiva istruttoria espletata, non dovesse essere addebitata alla CP_1
[...]
Reputò al riguardo determinante ed assorbente quanto allegato dallo stesso nei propri scritti difensivi, Pt_1 laddove indicò quale “scintilla” determinante la rottura definitiva del rapporto coniugale i comportamenti tenuti dalla coniuge successivamente all'assegnazione nel 2016 di un immobile in San Marcellino, rilevando che da quel momento le pretese economiche della donna avrebbero reso “infernale” la convivenza, la quale già assente si sarebbe ulteriormente allontanata, non condividendo più il letto con il marito ed assumendo atteggiamenti aggressivi nei di lui confronti, sino ad allontanarsi definitivamente nel 2017 dalla casa coniugale e nel 2018 a sottrarre documentazione e denaro da investimenti comuni. Secondo il primo giudice, il rappresentò nei propri Pt_1 scritti una progressiva involuzione della relazione matrimoniale dovuta a suo dire al carattere autoritario ed impositivo della donna, che rifiutava di avere rapporti con la figlia, ostacolandone la relazione e con i familiari con aggressioni e mortificazioni anche sessuali, benché egli avesse tentato di salvare il matrimonio sino agli eventi del
2017. Negli anni 2016\2017, dunque, osservò il Tribunale, l'unione matrimoniale versava già in una profonda crisi, come riferito dallo stesso nell'atto introduttivo nel ricostruire la vicenda separativa, essendo presente Per_1 unicamente un sodalizio economico e “di facciata”, poi venuto meno anch'esso stante la sopravvenuta mancanza di fiducia reciproca su tale profilo. Rilevò, inoltre, che in ogni caso le condotte ascritte alla moglie relative al periodo
2016\2017 non avessero trovato fondamento alcuno nell'istruttoria espletata, non essendo emersi, dalle dichiarazioni dei testi rese alle udienze del 13.4.2022 e 4.7.2022, elementi probatori a sostegno di condotte dispotiche ed aggressive della donna.
L'appellante sostiene che i testi e avrebbero confermato l'allontanamento Testimone_2 Testimone_3 definitivo della moglie dalla casa coniugale nel mese di settembre 2017 prelevando ciò che poteva e che dagli atti prodotti si evincerebbe ad inizio 2018 la sottrazione di documenti ed il disinvestimento di investimenti comuni con prelievo della somma di euro 130.000,00. La testimonianza della figlia avrebbe confermato che la Tes_3 moglie si rifiutava di avere rapporti con la giovane e ne ostacolava le frequentazioni. Il primo giudice, secondo il non avrebbe considerato tali elementi a supporto dei comportamenti dispotici ed aggressivi della coniuge, Pt_1 né avrebbe consentito di sentire il teste già indicato nella lista, che ella non aveva potuto citare Testimone_1 per le gravi condizioni di salute in cui versava. Quest'ultimo, aggiunge ancora l'appellante, avrebbe potuto riferire circostanze importanti tali da orientare diversamente il convincimento del giudice. In particolare, avrebbe potuto rivelare che il fratello della moglie, (ascoltato come teste indicato dalla controparte), era Testimone_4 stato da sempre contrario al matrimonio della sorella tanto da averla picchiata in sua presenza interrompendone i rapporti, ripresi in seguito grazie al suo intervento, che quando egli seppe del ricovero della moglie nel novembre
2017 ella si era già allontanata da due mesi dalla casa coniugale, che la crisi coniugale era stata “fomentata” dal predetto per motivi economici, che vi erano mai stati episodi di aggressione fisica da parte Testimone_4 sua nei confronti della moglie stante anche la possibile reazione violenta del di lei fratello, che egli aveva trasferito fiduciariamente alla moglie una proprietà in Fiuggi ed una multiproprietà in Ragusa, nonché dietro minaccia una quota maggiore del cespite sito in San Marcellino. Ciò avrebbe limitato il proprio diritto di difesa effettiva per ragioni di celerità processuale.
5 Orbene, per quanto concerne la mancata riapertura dell'istruttoria da parte del primo giudice, questione riproposta dal nel rassegnare le conclusioni all'esito del primo grado di giudizio e qui espressamente reiterata, questa Pt_1
Corte non ha ritenuto di dare seguito a quanto richiesto.
Il Tribunale, con l'ordinanza dell'8.9.2020, si è pronunciato sulle rispettive istanze istruttorie ammettendo in parte le prove orali articolate e riducendo le lista dei testi da entrambe indicate (due per ciascuna parte) per esigenze di speditezza. La riduzione della lista testimoniale rientra fra i poteri tipicamente discrezionali del giudice, che può a tanto procedere anche nel corso dell'istruttoria della causa laddove ritenga evidentemente formatosi il proprio convincimento sulla vicenda esaminata.
Il non ha censurato l'ordinanza predetta nella parte in cui è stata prevista la riduzione della lista dei testimoni Pt_1 essendosi determinato a chiedere l'ampliamento della stessa solo all'esito dell'udienza del 4.7.2022, istanza non accolta essendo stata ritenuta la causa matura per la decisione (le udienze in cui sono stati ascoltati i testi sono state due, quella del 13.4.2022 e del 4.7.2022, dopo diversi rinvii dovuti alla pandemia) e con la successiva istanza del 14.10.2022, allegando documentazione medica in merito alle condizioni precarie di salute del teste Tes_1
che non gli avrebbero consentito di citarlo in precedenza (in realtà la documentazione sanitaria attesta un
[...] ricovero nel periodo 12.5\3.6.2022, anteriore all'udienza del 4.7.2022), richiesta anche questa non accolta.
Il motivo per il quale non è stata ampliata l'istruttoria, pur volendo prescindere dalle considerazioni sopra esposte, si evince con evidenza dalla motivazione della decisione impugnata, dove il Tribunale, con argomentazioni condivisibili, ha ben illustrato le ragioni poste a fondamento delle proprie determinazioni.
Ed infatti, diversamente da quanto rilevato dall'appellante, per quello che concerne la domanda di addebito dal medesimo proposta nei confronti della coniuge, il Tribunale ha ritenuto significative ed anzi assorbenti rispetto a qualsivoglia ulteriore considerazione, le stesse allegazioni sul punto di interesse formulate dal nei propri Pt_1 scritti difensivi e sopra diffusamente riportate. In altri termini, è la stessa ricostruzione della vicenda matrimoniale prospettata dall'appellante, originario ricorrente, ad indicare con chiarezza come la profonda crisi coniugale fosse in atto già da tempo rispetto alle vicende risalenti al periodo 2016\2017 (vale a dire successivamente all'acquisto dell'immobile in San Marcellino), nell'arco del quale si collocherebbero i comportamenti a dire dello stesso aggressivi messi atto dalla . CP_1
Si rammenta, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (cfr Cass. n. 18074\14; Cass. n. 25843\13). Ed inoltre, ricade sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr fra le tante Cass. ordinanza n. 16691\20). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve poi essere effettuata sulla base di una valutazione globale e comparata dei comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, al fine di individuare in che misura abbiano contribuito al verificarsi della crisi matrimoniale (cfr Cass. n. 15101\14; Cass. n. 14162\01).
Nella fattispecie, il vissuto della coppia, come narrato dallo stesso caratterizzato dalle incomprensioni legate Pt_1 alla mancata nascita di un figlio nonostante i tentativi effettuati, anche ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita, dalla non agevole relazione con la figlia nata dal primo matrimonio del residente in [...](la Pt_1
6 giovane riferì al riguardo “ …Io ho vissuto a Milano con mia madre dal 1997 e vedevo mio padre solo nel periodo di Natale ed in rare occasioni quando scendevo a Napoli ed alloggiavo sempre a casa di mio zio Non stavo a casa di mio padre Testimone_1 perché la era sempre fuori casa, mio padre non era in grado di accudirmi e io non ho mai avuto un rapporto con la nuova CP_1 moglie di mio padre”, “…Io non sono mai stata invitata da mio padre a fare vacanza con loro” cfr il verbale del 4.7.2022) hanno determinato il progressivo venir meno della comunione morale e spirituale dell'unione matrimoniale, tanto da aver messo “a dura prova la sopportazione e resistenza psicologica del ricorrente (odierno appellante), il quale tenta in ogni modo di salvare il rapporto” (così riferisce il nell'atto introduttivo del giudizio). La questione relativa Pt_1 all'assegnazione di una quota dell'immobile (un fabbricato con annesso cortile e locale commerciale al piano terra) acquistata dal ad un'asta giudiziaria nel 2016, intestato solo alla sua persona, ma utilizzando per una parte Pt_1 del pagamento somme giacenti sul conto comune dei coniugi e per altra parte richiedendo un mutuo gravante sul medesimo conto, come spiegato e documentato dalla , interviene in un momento in cui la coppia da CP_1 tempo attraversa una profonda crisi, che già ha compromesso in maniera irrimediabile la convivenza dei coniugi, sicché la vicenda (in uno alle ulteriori divergenze sull'utilizzazione del conto comune, per le quali pare pendano ulteriori contenziosi fra le parti) è una conseguenza della disaffezione affettiva reciproca in atto.
D'altro canto, i testi indicati dall'appellante non hanno riferito episodi specifici dai quali desumere che la crisi coniugale sia dipesa dalle condotte aggressive attribuite alla . La teste , figlia del CP_1 Testimone_3
nulla ha riferito sul punto, né peraltro ha dichiarato che la si rifiutava di avere rapporti con lei Pt_1 CP_1
o che le impediva di frequentare il padre. La giovane riferì al riguardo “…Io ho vissuto a Milano con mia madre dal 1997
e vedevo mio padre solo nel periodo di Natale ed in rare occasioni quando scendevo a Napoli ed alloggiavo sempre a casa di mio zio
Non stavo a casa di mio padre perché la era sempre fuori casa, mio padre non era in grado di accudirmi Testimone_1 CP_1
e io non ho mai avuto un rapporto con la nuova moglie di mio padre”, “…Io non sono mai stata invitata da mio padre a fare vacanza con loro” (cfr il verbale del 4.7.2022). Da tali dichiarazioni si evince che la relazione della ragazza con il padre non sia stata agevole a seguito del secondo matrimonio del genitore, ma non già che tanto fosse da ascrivere a specifiche condotte ostative attribuibili alla . Il teste nipote dell'appellante e commercialista CP_1 Testimone_2 della coppia all'epoca della convivenza matrimoniale, ha dichiarato di non essere a conoscenza di come fosse il rapporto tra i coniugi, essendosi limitato ad affermare “…che in alcune occasioni la mi ha detto che il marito CP_1 era un buono a nulla” (cfr il verbale del 13.4.2022), ma ciò di per sé non supporta quanto allegato dal Pt_1
Con il secondo motivo, il l'erronea pronuncia di addebito della separazione emessa nei propri confronti. Pt_1
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, a fondamento della pronuncia emessa, evidenziò che gli episodi di violenza fisica perpetrati dal Pt_1 nei riguardi della moglie in costanza di convivenza matrimoniale avessero trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi fratello dell'odierna appellata, e paziente nonché amica di Testimone_4 Testimone_5 quest'ultima.
I testi, si legge in sentenza, confermarono, per avervi assistito in presenza in più occasioni, sia espressioni offensive indirizzate dal alla moglie (non era buona a fare i figli, non sapeva cucinare), che strattonamenti nel corso Pt_1 dei quali l'uomo le girava il braccio dietro alla schiena così forte da provocarle lividi o le tirava i capelli. Ritenne, quindi, sulla scorta della giurisprudenza ivi richiamata, che la rottura dell'affectio coniugalis fosse eziologicamente riconducibile ai comportamenti di violenza fisica posti in essere dal nei riguardi della coniuge. Pt_1
7 L'appellante sostiene che le risultanze istruttorie siano state erroneamente valutate, trattandosi di dichiarazioni rese da testi inattendibili, in quanto il fratello della moglie sarebbe stato da sempre ostile alla sua persona per motivi economici e la teste non avrebbe mai frequentato la coppia o avuto accesso alla casa. Inoltre, la Tes_5 CP_1 avrebbe riferito nei suoi scritti in maniera marginale di atteggiamenti aggressivi del marito consistenti in violenze e vessazioni, indicando quale causa principale dell'addebito l'incauta e prevaricatrice gestione economica effettuata dal né avrebbe rappresentato, nel corso dell'udienza presidenziale, di avere subito violenze, peraltro non Pt_1 attestate da referti sanitari, ma di essere stata umiliata come donna e medico costretta a subire un fallimento patrimoniale, mentre egli affermò di essere stato colpito con un pugno dalla moglie. Il teste Testimone_2 aggiunge, dichiarò che lo zio (odierno appellante) non sarebbe stato mai capace di commettere atti violenti ai danni della moglie e che quest'ultima si allontanò dalla casa coniugale dal mese di settembre 2017 e di conseguenza non vi fu alcun impedimento da parte dello stesso a che ella rientrasse a casa dopo il ricovero del novembre 2017, essendosi già allontanata a quella data. La teste avrebbe poi confermato che il padre aveva un rapporto Tes_3 di amore esclusivo con la , con la quale condivideva viaggi in località prestigiose anche con i componenti CP_1 della di lei famiglia. Dalla documentazione, inoltre, emergerebbe che la coniuge aveva piena disponibilità dei conti correnti a firma disgiunta e che non vi erano carte di credito collegate al conto.
L'appellata, invero, contrariamente a quanto asserito dal nei propri scritti difensivi ha ripercorso la storia Pt_1 della vicenda matrimoniale, il susseguirsi degli eventi verificatisi nel corso degli anni attribuendo al marito comportamenti aggressivi e violenti, sia moralmente (consistenti in offese ed umiliazioni indirizzate alla sua persona) che fisicamente, in particolare successivamente al suo rifiuto di rivolgersi ad una banca del seme per potere avere un figlio (punto m) della comparsa di costituzione), oltre che lamentare un atteggiamento prevaricatore dell'uomo nella gestione economica delle risorse familiari (in particolare nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
Gli atteggiamenti aggressivi del nei riguardi della moglie sono stati riferiti non solo dal fratello della donna, Pt_1
ma anche dalla teste sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Testimone_4 Testimone_5
La teste riferì di essersi rivolta spesso alla per le visite dei figli, la mattina o il pomeriggio nello studio CP_1 del marito non fidandosi della pediatra di base ed in tali circostanze, oltre ad avere raccolto le confidenze della sulle pratiche medicalmente assistite alle quali si era dovuta sottoporre (circostanza questa documentata CP_1 in atti), ha dichiarato di avere visto il allo studio medico urlare “come un pazzo contro la moglie…” e che in sua Pt_1 presenza circa tre o quattro volte “…è successo che la strattonava, le prendeva il braccio così forte da farle lividi e le tirava anche
i capelli. Lo faceva con tono scherzoso ma la Della Corte diceva “ahi, mi fai male”. Del tutto irrilevante è la circostanza che la teste si sia potuta confondere nel dichiarare che la la mattina svolgesse la propria attività medica (in CP_1 luogo del pomeriggio) ed il pomeriggio quella del marito (che invece avveniva la mattina), avendo ella spiegato di essersi rivolta alla la mattina o il pomeriggio presso lo studio medico dove la in quel CP_1 CP_1 momento si trovava. Quanto ai testi indicati dall'originario ricorrente, gli stessi si sono limitati ad affermare di non avere assistito ad episodi del genere esprimendo al contempo valutazioni personali sul conto del alle quali Pt_1 non può essere data alcuna rilevanza.
La giurisprudenza, peraltro, ha più volte evidenziato che laddove i fatti costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili e si traducano in aggressioni a beni o diritti fondamentali della persona, come
8 l'incolumità e integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto “comunque necessaria e doverosa per la personalità del patner”, essi si sottraggono al giudizio di comparazione (cfr Cass. n. n. 22294\2024 fra le tante).
La sentenza, pertanto, anche su tale punto deve essere confermata.
Infondato è il terzo motivo di gravame, dove il si duole della statuizione riguardante la condanna al Pt_1 pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, che è al contrario corretta in virtù del principio della soccombenza.
Infine, alcun valore probatorio può essere attribuito nel presente processo alla pec in atti allegata dove il Pt_1 ripercorre nuovamente la propria vicenda matrimoniale e di avere tentato una riappacificazione, oltre che riferire di minacce subite ad opera di rispetto alle quali ultime potrà se lo ritenga adire l'autorità Testimone_4 competente.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a norma del
DM n. 55\14, come aggiornato dal DM n. 147\2022 in considerazione del valore indeterminabile della causa
(scaglione compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), nei valori medi e delle questioni non particolarmente complesse trattate.
Non ricorrono, invece, i presupposti per condannare l'appellante, come richiesto dall'appellata, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che non è emersa nel caso la prova della mala fede o della colpa grave.
Infine, trattandosi di appello proposto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 2512 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_1 Controparte_1
Nord il 14.6.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di Controparte_1 che liquida in euro per compensi professionali, oltre iva e cpa e spese generali, da distrarre in favore del procuratore anticipatario avv. avv. Adolfo Russo che ne ha fatto richiesta;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dpr n.
115\2002.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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