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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza dell'8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1754/2024 R.G. e vertente tra
Parte_1 nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 1
elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio legale dell'avv. Fabio Sfravara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
nei confronti di
[...]
Controparte_1
,in persona della dott.ssa Loredana
[...]
Bongiovanni (C.F. C.F._2
) domiciliata presso la sede del predetto
Dipartimento, in Palermo, via Praga n. 29 - PEC
Resistente
Controparte_2
[...] in persona dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina presso il Servizio per il Territorio, rappresentato e difeso dal dott. Giovanni Dell'Acqua, giusta delega in atti
Resistente - in persona Controparte_3
dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina
Resistente contumace
Avente ad oggetto: anzianità di servizio
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Parte_1 avendo premesso di essereCon ricorso depositato in data 27/03/2024, inserito nelle graduatorie degli operai forestali a tempo determinato (Otd) di cui all'art. 45 ter
L.R. Sic. 16/96, con la qualifica di bracciante agricolo, chiedeva che il giudice adito dichiarasse il suo diritto al riconoscimento del servizio militare nell'anzianità di servizio, per potere avanzare di posizione nella graduatoria di cui alla L. R. e, per effetto del maggiore punteggio riconosciuto, passare al contingente degli operai a tempo indeterminato.
A tal fine aveva depositato formale istanza di rettifica della graduatoria provvisoria nel gennaio 2024 all'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
la domanda aveva esito negativo.
Il ricorrente rappresentava di aver prestato attività lavorativa per due anni presso l'Ispettorato
e di avere svolto successivamente, dal 28 settembre 1989 sino alControparte_4
19 settembre 1990, il servizio militare, tornando a lavorare presso l'amministrazione forestale nell'anno 1992 fino ad oggi, quale operaio agricolo inserito nelle fasce con garanzia occupazionale a 151 giornate lavorative.
Affermava che il diritto preteso non fosse soggetto a prescrizione, avente natura dichiarativa e che ai lavoratori Oti il periodo relativo al servizio militare sarebbe stato computato;
richiamando la normativa di riferimento per il servizio militare, concludeva che il mancato riconoscimento dell'anno prestato per la lega obbligatoria violava anche un diritto costituzionalmente garantito (art. 52, co. II)
Infine, precisava che il rapporto di lavoro dei lavoratori forestali rientra nell'ambito del pubblico impiego, tutelato dall'art. 20 L. n. 958/1986, secondo cui “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico” e dall'art. 2052 del D. Lgs. n. 66/2010 “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_5
[...] , opponendosi a quanto ex adverso affermato e concludendo che la mancanza di continuità lavorativa da parte del sig. Pt_1, non permette di riconoscergli l'anzianità maturata durante il periodo della leva obbligatoria.
وche eccepiva il proprio difetto di Si costituiva l' Controparte_2
legittimazione passiva e chiedeva il rigetto del ricorso della parte avversa.
Con note del 11/11/2024, il ricorrente chiedeva, nell'ipotesi di soccombenza, che la condanna alle spese tenga conto che la difesa degli Assessorati sia avvenuta da parte di funzionari.
Con note del 20/06/2025 affermava che l'Assessorato regionale all'Agricoltura non è parte in causa non essendo stata spiegata nei confronti della predetta amministrazione alcuna domanda, ma per lealtà processuale veniva indicata in ricorso ai fini della “litis denuntiatio" per l'ipotesi in cui avesse voluto spiegare un intervento "ad adiuvandum" essendo comunque stata il datore di lavoro del ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione sollevata dall' Controparte_1 costituito è
infondata in quanto, sebbene il ricorrente abbia opposto il mancato riconoscimento del diritto nei confronti dell'Assessorato della Famiglia e Politiche sociali, la ricostruzione dell'anzianità coinvolge anche gli enti destinatari del servizio.
Il ricorso è fondato e va riconosciuto il diritto incontestabile dell'operaio agricolo a ricevere il pieno riconoscimento del punteggio del servizio militare nella graduatoria di riferimento, richiamandosi, ex art. 118 disp.att.c.p.c. la sentenza del Tribunale sez. lav. - Termini Imerese, depositata in data 13/09/2024, n. 927, in un caso speculare e analogo al presente. L'art. 2052 del D.Lgs. 66/2010 dispone che "Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
La dizione "settore pubblico" utilizzata dalla norma fa riferimento, ad avviso del decidente, non già alla tipologia di contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro che deve essere pubblico.
La Suprema Corte, con la sentenza della Cassazione Civile n. 5854 del 08/03/2017 la quale, richiamando la sentenza Cass., n. 14482 del 2001, ha affermato: “l'art. 2052 cit., affermando la validità del periodo di servizio militare“... a tutti gli effetti per l'inquadramento economico..." non contiene in sé alcuna limitazione, anzi dichiaratamente obbliga alla valutazione di tale periodo nell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino": espressione quest'ultima da intendere nel senso
-
argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963 (ma vedi anche, recentemente, Cass. 1° settembre 1997 n. 9279) - che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte - legale o contrattuale - che le disciplina, potendo da esso prescindersi soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa".
Avendosi riguardo nel caso in oggetto ad un lavoratore assunto a tempo determinato prima dell'espletamento del servizio militare, come stabilito dal precedente richiamato “... il 66
lavoratore ha diritto al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica regionale, del periodo durante il quale ha prestato il servizio militare, solo quando è intervenuto dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e proseguito anno per anno, non venendo in rilievo, ai fini della attribuzione della posizione in questione, una valutazione di merito del suddetto periodo di servizio". Pertanto, in ragione della disciplina e della giurisprudenza sopra richiamata, il lavoratore ha diritto al riconoscimento, nel computo dell'anzianità di effettivo servizio, del periodo durante il quale, dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro, prestava il servizio di leva.
3. Decisione e spese.
Tanto premesso, il ricorso è accolto.
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell' Controparte_5 e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
La novità della questione giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza e va liquidata a carico dell'Assessorato della Famiglia e Politiche
Sociali e del Lavoro, come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che a Parte_1 venga riconosciuto il periodo di servizio militare (dal 28 settembre 1989 al 19 settembre 1990), ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica regionale;
2) condanna l' Controparte_5 alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 2.314,25, già compensate, oltre i.v.a., spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato se versato, da distrarre nei confronti del procuratore antistatario.
Messina, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza dell'8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1754/2024 R.G. e vertente tra
Parte_1 nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 1
elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio legale dell'avv. Fabio Sfravara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
nei confronti di
[...]
Controparte_1
,in persona della dott.ssa Loredana
[...]
Bongiovanni (C.F. C.F._2
) domiciliata presso la sede del predetto
Dipartimento, in Palermo, via Praga n. 29 - PEC
Resistente
Controparte_2
[...] in persona dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina presso il Servizio per il Territorio, rappresentato e difeso dal dott. Giovanni Dell'Acqua, giusta delega in atti
Resistente - in persona Controparte_3
dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina
Resistente contumace
Avente ad oggetto: anzianità di servizio
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Parte_1 avendo premesso di essereCon ricorso depositato in data 27/03/2024, inserito nelle graduatorie degli operai forestali a tempo determinato (Otd) di cui all'art. 45 ter
L.R. Sic. 16/96, con la qualifica di bracciante agricolo, chiedeva che il giudice adito dichiarasse il suo diritto al riconoscimento del servizio militare nell'anzianità di servizio, per potere avanzare di posizione nella graduatoria di cui alla L. R. e, per effetto del maggiore punteggio riconosciuto, passare al contingente degli operai a tempo indeterminato.
A tal fine aveva depositato formale istanza di rettifica della graduatoria provvisoria nel gennaio 2024 all'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
la domanda aveva esito negativo.
Il ricorrente rappresentava di aver prestato attività lavorativa per due anni presso l'Ispettorato
e di avere svolto successivamente, dal 28 settembre 1989 sino alControparte_4
19 settembre 1990, il servizio militare, tornando a lavorare presso l'amministrazione forestale nell'anno 1992 fino ad oggi, quale operaio agricolo inserito nelle fasce con garanzia occupazionale a 151 giornate lavorative.
Affermava che il diritto preteso non fosse soggetto a prescrizione, avente natura dichiarativa e che ai lavoratori Oti il periodo relativo al servizio militare sarebbe stato computato;
richiamando la normativa di riferimento per il servizio militare, concludeva che il mancato riconoscimento dell'anno prestato per la lega obbligatoria violava anche un diritto costituzionalmente garantito (art. 52, co. II)
Infine, precisava che il rapporto di lavoro dei lavoratori forestali rientra nell'ambito del pubblico impiego, tutelato dall'art. 20 L. n. 958/1986, secondo cui “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico” e dall'art. 2052 del D. Lgs. n. 66/2010 “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_5
[...] , opponendosi a quanto ex adverso affermato e concludendo che la mancanza di continuità lavorativa da parte del sig. Pt_1, non permette di riconoscergli l'anzianità maturata durante il periodo della leva obbligatoria.
وche eccepiva il proprio difetto di Si costituiva l' Controparte_2
legittimazione passiva e chiedeva il rigetto del ricorso della parte avversa.
Con note del 11/11/2024, il ricorrente chiedeva, nell'ipotesi di soccombenza, che la condanna alle spese tenga conto che la difesa degli Assessorati sia avvenuta da parte di funzionari.
Con note del 20/06/2025 affermava che l'Assessorato regionale all'Agricoltura non è parte in causa non essendo stata spiegata nei confronti della predetta amministrazione alcuna domanda, ma per lealtà processuale veniva indicata in ricorso ai fini della “litis denuntiatio" per l'ipotesi in cui avesse voluto spiegare un intervento "ad adiuvandum" essendo comunque stata il datore di lavoro del ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione sollevata dall' Controparte_1 costituito è
infondata in quanto, sebbene il ricorrente abbia opposto il mancato riconoscimento del diritto nei confronti dell'Assessorato della Famiglia e Politiche sociali, la ricostruzione dell'anzianità coinvolge anche gli enti destinatari del servizio.
Il ricorso è fondato e va riconosciuto il diritto incontestabile dell'operaio agricolo a ricevere il pieno riconoscimento del punteggio del servizio militare nella graduatoria di riferimento, richiamandosi, ex art. 118 disp.att.c.p.c. la sentenza del Tribunale sez. lav. - Termini Imerese, depositata in data 13/09/2024, n. 927, in un caso speculare e analogo al presente. L'art. 2052 del D.Lgs. 66/2010 dispone che "Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
La dizione "settore pubblico" utilizzata dalla norma fa riferimento, ad avviso del decidente, non già alla tipologia di contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro che deve essere pubblico.
La Suprema Corte, con la sentenza della Cassazione Civile n. 5854 del 08/03/2017 la quale, richiamando la sentenza Cass., n. 14482 del 2001, ha affermato: “l'art. 2052 cit., affermando la validità del periodo di servizio militare“... a tutti gli effetti per l'inquadramento economico..." non contiene in sé alcuna limitazione, anzi dichiaratamente obbliga alla valutazione di tale periodo nell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino": espressione quest'ultima da intendere nel senso
-
argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963 (ma vedi anche, recentemente, Cass. 1° settembre 1997 n. 9279) - che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte - legale o contrattuale - che le disciplina, potendo da esso prescindersi soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa".
Avendosi riguardo nel caso in oggetto ad un lavoratore assunto a tempo determinato prima dell'espletamento del servizio militare, come stabilito dal precedente richiamato “... il 66
lavoratore ha diritto al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica regionale, del periodo durante il quale ha prestato il servizio militare, solo quando è intervenuto dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e proseguito anno per anno, non venendo in rilievo, ai fini della attribuzione della posizione in questione, una valutazione di merito del suddetto periodo di servizio". Pertanto, in ragione della disciplina e della giurisprudenza sopra richiamata, il lavoratore ha diritto al riconoscimento, nel computo dell'anzianità di effettivo servizio, del periodo durante il quale, dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro, prestava il servizio di leva.
3. Decisione e spese.
Tanto premesso, il ricorso è accolto.
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell' Controparte_5 e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
La novità della questione giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza e va liquidata a carico dell'Assessorato della Famiglia e Politiche
Sociali e del Lavoro, come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che a Parte_1 venga riconosciuto il periodo di servizio militare (dal 28 settembre 1989 al 19 settembre 1990), ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica regionale;
2) condanna l' Controparte_5 alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 2.314,25, già compensate, oltre i.v.a., spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato se versato, da distrarre nei confronti del procuratore antistatario.
Messina, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando