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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Ramacca (CT), Strada Statale 288 – CT – Aidone KM 21, S.N.C., con il patrocinio dell'avv. IRACI SARERI MARCO
PARTE ATTRICE-opponente
E
(C.F. con il patrocinio dell'avv. NAPOLI SALVATORE, CP_1 C.F._1 titolare dell'omonima azienda agricola, con sede in Enna, C.da Vianese, snc
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato incardinato dalla società er opporre il decreto ingiuntivo Parte_1
Decreto Ingiuntivo N.42/2024 reso dal Tribunale di Enna in data 16.2.2024 nell'ambito del proc. n.
93/2024 R.G con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 19.145,64, oltre interessi come da domanda e spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge, € 145,50 per esborsi ed oltre alle successive occorrende.
L'ingiunzione è stata emessa in forza della richiesta di pagamento della di una fornitura Parte_2 di grano che ha affermato essere solo in parte pagata dalla società Parte_1
1 A fronte di 2 contratti di moltiplicazione distinti dai nn. 02F e 03F dell'1/12/2022 sottoscritti dalle parti per l'annata agraria 2022-2023, secondo la ricostruzione meglio dettagliata anche dalla società convenuta-opposta in seno alla comparsa di costituzione (vfr. P. 8):
“Ceduto il prodotto al momento del raccolto “sottotrebbia”, in gergo, cioè immediatamente al passaggio delle macchine di raccolta c.d. mietitrebbia o mietitrebbiatrice, caricato sui rimorchi e trasportato con i trattori dagli appezzamenti dell'agricoltore verso i lontani magazzini/silos della
(a rischio, costi e spese dell'impresa agricola) si provvedeva ad emettere una prima fattura Pt_1 di acconto generico – senza addirittura neppure l'indicazione delle quantità caricate/consegnate – regolarmente anticipato dalla ditta sementiera, ….
Nel mese di Novembre 2023, avendo bisogno di ulteriore liquidità, per affrontare i costi delle operazioni di preparazione del terreno per la semina della nuova campagna agraria 2023/2024, si richiedeva il pagamento di un secondo acconto, venendo così emessa la fattura N° 3 del 8.11.2023.
Il saldo della vendita è poi avvenuto al momento della emissione della fattura N° 4 in data
28.12.2023, appunto a saldo, come stabilito tra l'altro dall'accordo di moltiplicazione intervenuto tra le parti, che tiene conto della quotazione media dei valori espressi in Euro del frumento duro
BIO – cosi come dal Listino Borsa Merci Camera di Commercio di Foggia dalla data di apertura della campagna agraria, cioè dalla data del raccolto Giugno/Luglio 2023 fino alla data della emissione della medesima”.
Nello specifico, per come chiarito anche dalla controparte (p.2.):
- il grano raccolto veniva consegnato nei giorni 23-26-27-28/06/2023 e 04/07/2023;
- in corso di consegna, emetteva la fattura n. 1 del 29/06/2023, di importo pari ad € Pt_2
10.400,00, comprensiva di i.v.a. al 4%, la quale riporta quale descrizione: “Acconto fornitura grano duro bio 2 riproduzione varietà furio camillo consegna in natura”;
- successivamente, in data 7/11/2023, il Sig. Avv. nella qualità di titolare CP_1 dell'omonima azienda agricola, emetteva una seconda fattura, la n. 3, di importo pari ad €
39.640,73 indicando quale “Prezzo Totale” € 48.116,09, dal quale ha poi detratto l'acconto già corrisposto di € 10.000,00 oltre i.v.a. al 4%, fatturando, quindi, il saldo di € 39.640,73;
- infine, con fattura n. 4 del 28/12/2023 chiedeva per la medesima quantità, il pagamento di €
19.222,17 (a saldo) della fornitura.
Sin qui non v'è contestazione fra le parti in ordine: a) all'esistenza del rapporto contrattuale;
b) alla circostanza che la quantità e qualità di grano indicata nel contratto e nei DDT sia stato effettivamente consegnato nelle predette date;
c) che le prime due fatture siano state pagate;
d) che i prezzi unitari per chilogrammo di grano siano differenti in ragione della prassi, quantomeno non smentita dall'opponente, secondo cui “trattandosi, quindi, di consegna del frumento a Giugno/Luglio e
2 “prezzo da determinare”, è lasciato all'agricoltore la facoltà di decidere quando effettuare la fatturazione a saldo del prodotto consegnato al sementificio” e quindi che non è errata l'avvenuta fatturazione postuma da parte dell'agricoltore con applicazione di un diverso valore unitario.
Infatti, la contestazione dell'opponente riguarda solo l'emissione dell'ultima fattura, riportante in causale “saldo”, ritenuta contraria alle pattuizioni intervenute. La in particolare, afferma Parte_1 che con la terza fattura la ditta ha modificato il prezzo totale della vendita che, per la Pt_2 medesima quantità, lievitava da € 48,116,09 ad € 66.525,36, pretendendo, così, il contestato ulteriore pagamento di € 19.222,17. L'illegittima emissione della fattura deriverebbe anche dalle circostanze che: a) alla data di emissione delle fatture sopra citate, il prezzo corrispondeva all'incirca al prezzo medio stabilito in seno all'accordo di moltiplicazione, secondo il listino di riferimento adottato alla data del 7/11/2023; b) secondo l'art. 1 del D.M. 15/11/1975, “Per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali,
è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato” e dunque l'unica valida fattura sarebbe quella del 7.11.2023 e il prezzo di riferimento non poteva che essere quello medio indicato nel listino 39 dell'8/11/2023, in quanto comprensivo del periodo che va dal 25/10/2023 all'8/11/2023.
Nello specifico parte opponente ha rilevato:
Anche a voler considerare i prezzi massimi si giungerebbe alla seguente conclusione, espressa in
[...]
Parte_3
€ 405,00/T € 385,00 € 370,00 € 335,00 = € 1.495,00 € 373,75
Detraendo, inoltre, l'importo del trasporto di € 40,00/T (espresso in seno ai prodotti contratti di cui agli allegati n.2 e n.3 in € 0,04/Kg) e l'i.v.a. al 4%, come da contratto (€ 373,75 - € 40,00 - € 12,84), il risultato della quotazione al 7/11/2023 su Catania ammonta ad € 320,91/ T.
Ancor più bassa, invece, è la quotazione di cui al listino 25 del 5/07/2023, per il periodo afferente alla prima fattura emessa a titolo di acconto, che va da 28/06/2023 al 5/07/2023, come si evince dall'allegato (all.11.)
Invero, il listino di Catania non è stato allegato, non risultando neanche un allegato 11, ma sono stati allegati i listini del Mercato di Foggia, a cui peraltro i contratti di moltiplicazione fanno riferimento per la determinazione del prezzo del grano duro1. A parte tale precisazione, la contestazione di parte opponente è chiara: con la seconda fattura il prezzo
è stato interamente pagato.
Parte opposta invece ritiene che le contestazioni siano avulse dal contratto e non tengano conto della qualità di grano oggetto della compravendita. In particolare, viene evidenziato come la controparte pretenda di mediare il prezzo del grano tratto dai listini considerando diverse qualità di grano, mentre quello venduto è grano duro “biologico”; che dunque la media tratta dai listini di cui alla perizia allegata in atti non è idonea a supportare la tesi avversaria, anzi, confermando il prezzo più alto per il grano duro biologico, di fatto, finisce per avvalorare la legittimità della fattura emessa a saldo in quanto il prezzo pagato in virtù delle due fatture non è interamente satisfattivo.
Ed infatti, tale precisazione appare dirimente ai fini del giudizio.
L'opponente, pur implicitamente confermando che la fatturazione può avvenire in un momento successivo a quello della consegna del grano, ancora il prezzo a valori che non si comprendono.
Precisa parte opponente in comparsa che “i contratti non prevedevano in alcun modo la sotto tipologia specifica di grano oggetto della vendita, ossia se biologico o meno (la infatti, non Pt_1
- Il grano duro raccolto: il prezzo verrà calcolato al prezzo medio di mercato Foggia compreso i.v.a. meno trasporto € 0,04 al Kg – con bianconato al 20% senza premio perché concordato pagamento al prezzo di grano da seme 2° ripr.”;
con riferimento all'accordo di moltiplicazione n.03F venivano individuate le condizioni di pagamento, come segue:
- “Il grano da seme furio camillo I ripr. Verrà pagato al prezzo del grano da seme 2° di € 0,76 compresa i.v.a. (al Kg)
- Il grano duro raccolto: il prezzo verrà calcolato al prezzo medio di mercato Foggia compreso i.v.a. meno trasporto € 0,04 al Kg – con bianconato 20% senza premio perché concordato pagamento al prezzo di grano da seme 2° ripr.”.
4 contesta né ha contestato che il grano fosse biologico, purché si trattasse di grano duro
[...]
, dal biologico al mercantile. Per_1
Di conseguenza, proprio in ragione di detta indifferenza e/o aleatorietà, avevano pattuito espressamente, senza possibilità di fraintendimenti, che il prezzo sarebbe stato quello medio di
TUTTE le sottocategorie di grano . Quindi, a prescindere dalla circostanza che quello Persona_1 effettivamente venduto fosse biologico o meno, non essendo stato richiesto, né pattuito né prevedibile, comunque le parti avevano pattuito di fare riferimento al prezzo medio del grano (ancora una volta, senza specificare se fosse biologico o meno), così come calcolato e così come confermato mediante la prodotta relazione da parte della competente società…”.
Da ciò vorrebbe affermare la correttezza del calcolo proposto. Tuttavia, tale conclusione contrasta con il principio di buona fede nell'interpretazione del contratto (1366 c.c.), perché a fronte di un listino di riferimento a cui è stata rimessa la determinazione del prezzo e nel quale è specificatamente prevista una quotazione per il tipo di grano oggetto di compravendita – e non v'è contestazione sul tipo di grano duro “biologico” acquistato dalla – non si comprende perché l'acquirente Parte_1 intenda mediare il prezzo a ribasso, includendo altre tipologie di grano di qualità inferiore, per poi rivenderlo ad un prezzo superiore. Non essendo affatto evidente e chiaro che le parti abbiano voluto prevedere il prezzo medio di tutte le tipologie di grano ivi indicate ed essendo molto più logico prevedere che il prezzo sia riferito al tipo di grano oggetto di compravendita (art. 1362 e 1369 c.c.).
Essendo quindi tutt'altro che “indifferente” il tipo di grano a cui riferirsi per la determinazione del prezzo e riferendosi la “aleatorietà” del contratto certamente alle variazioni di prezzo e alle previsioni di raccolto ma non anche ai criteri per la determinazione del prezzo.
Secondo la tesi di parte opponente, in concreto, il pagamento delle due fatture (per complessivi euro
48.116,00, oltre iva al 4% per euro 1.924,64) coprirebbe il prezzo del grano acquistato. Dividendo tale importo per i chilogrammi totali ricevuti (pari ad euro 147.180,00) si otterrebbero 0,326 euro al chilogrammo: prezzo che è stato preso a base di riferimento nella fattura del 7.11.2023 ma che non corrisponde al prezzo al valore del grano duro biologico le cui quotazioni non sono state inferiori ad euro 0,355 (cfr. tabella elaborata sulla scorta dei listini del mercato all'ingrosso della Borsa Merci di
Foggia allegato alla comparsa).
5 Alla data del 7.11.2023 il grano duro biologico veniva quotato al Borsino dei cereali tenuto dalla
CCIAA di Foggia ad un valore che oscillava tra un minimo di 400,00 Euro/Ton. ed un massimo di
405,00 Euro/Ton. risultando quindi un valore medio-medio pari ad 402,50 Euro/Ton., cioè euro 0,402 per Kg.
A tale prezzo occorre aggiungere l'IVA (al 4%) sul prezzo unitario e le spese di trasporto, pattuite in euro 0,04 per KG, risultando corretto – ed anzi inferiore - il prezzo di euro 0,452 Kg.
Infatti, prendendo come riferimento la quotazione più bassa, il prezzo unitario sarebbe addirittura superiore (0,400 + 0,04 +4% = 0,457 x 147.180,00 kg = 67.349,56), di gran lunga superiore al prezzo pagato, pari ad euro 50.040,00 (inclusa IVA).
Corretta quindi l'emissione della fattura a saldo per euro 18.409,27 oltre IVA per euro 736,37 a fronte del pagamento di euro 48.116,00, oltre iva al 4% per euro 1.924,64.
L'opposizione deve essere dunque rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del credito ingiunto e sui valori minimi, dovendosi escludere l'aumento richiesto ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, non rinvenendosene i presupposti in ragione delle modalità in cui sono stati redatti gli atti (privi di collegamenti ipertestuali o di altre tecniche che agevolano la consultazione degli atti e degli allegati).
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria, questa deve invece essere rigettata, non essendo stati provati gli elementi costitutivi della pretesa.
6 La liquidazione giudiziale in via equitativa del danno richiesto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., infatti, può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova - gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria - in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a rifondere le spese di lite a parte opposta liquidate in euro 2.540,00 oltre Iva, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali
Enna, 02/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riferimento alle condizioni di pagamento del contratto n. 2F:
- “Il grano da seme furio camillo I ripr. Verrà pagato al prezzo del grano da seme 2° di € 0,76 compresa i.v.a. (al kg)
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Ramacca (CT), Strada Statale 288 – CT – Aidone KM 21, S.N.C., con il patrocinio dell'avv. IRACI SARERI MARCO
PARTE ATTRICE-opponente
E
(C.F. con il patrocinio dell'avv. NAPOLI SALVATORE, CP_1 C.F._1 titolare dell'omonima azienda agricola, con sede in Enna, C.da Vianese, snc
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato incardinato dalla società er opporre il decreto ingiuntivo Parte_1
Decreto Ingiuntivo N.42/2024 reso dal Tribunale di Enna in data 16.2.2024 nell'ambito del proc. n.
93/2024 R.G con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 19.145,64, oltre interessi come da domanda e spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge, € 145,50 per esborsi ed oltre alle successive occorrende.
L'ingiunzione è stata emessa in forza della richiesta di pagamento della di una fornitura Parte_2 di grano che ha affermato essere solo in parte pagata dalla società Parte_1
1 A fronte di 2 contratti di moltiplicazione distinti dai nn. 02F e 03F dell'1/12/2022 sottoscritti dalle parti per l'annata agraria 2022-2023, secondo la ricostruzione meglio dettagliata anche dalla società convenuta-opposta in seno alla comparsa di costituzione (vfr. P. 8):
“Ceduto il prodotto al momento del raccolto “sottotrebbia”, in gergo, cioè immediatamente al passaggio delle macchine di raccolta c.d. mietitrebbia o mietitrebbiatrice, caricato sui rimorchi e trasportato con i trattori dagli appezzamenti dell'agricoltore verso i lontani magazzini/silos della
(a rischio, costi e spese dell'impresa agricola) si provvedeva ad emettere una prima fattura Pt_1 di acconto generico – senza addirittura neppure l'indicazione delle quantità caricate/consegnate – regolarmente anticipato dalla ditta sementiera, ….
Nel mese di Novembre 2023, avendo bisogno di ulteriore liquidità, per affrontare i costi delle operazioni di preparazione del terreno per la semina della nuova campagna agraria 2023/2024, si richiedeva il pagamento di un secondo acconto, venendo così emessa la fattura N° 3 del 8.11.2023.
Il saldo della vendita è poi avvenuto al momento della emissione della fattura N° 4 in data
28.12.2023, appunto a saldo, come stabilito tra l'altro dall'accordo di moltiplicazione intervenuto tra le parti, che tiene conto della quotazione media dei valori espressi in Euro del frumento duro
BIO – cosi come dal Listino Borsa Merci Camera di Commercio di Foggia dalla data di apertura della campagna agraria, cioè dalla data del raccolto Giugno/Luglio 2023 fino alla data della emissione della medesima”.
Nello specifico, per come chiarito anche dalla controparte (p.2.):
- il grano raccolto veniva consegnato nei giorni 23-26-27-28/06/2023 e 04/07/2023;
- in corso di consegna, emetteva la fattura n. 1 del 29/06/2023, di importo pari ad € Pt_2
10.400,00, comprensiva di i.v.a. al 4%, la quale riporta quale descrizione: “Acconto fornitura grano duro bio 2 riproduzione varietà furio camillo consegna in natura”;
- successivamente, in data 7/11/2023, il Sig. Avv. nella qualità di titolare CP_1 dell'omonima azienda agricola, emetteva una seconda fattura, la n. 3, di importo pari ad €
39.640,73 indicando quale “Prezzo Totale” € 48.116,09, dal quale ha poi detratto l'acconto già corrisposto di € 10.000,00 oltre i.v.a. al 4%, fatturando, quindi, il saldo di € 39.640,73;
- infine, con fattura n. 4 del 28/12/2023 chiedeva per la medesima quantità, il pagamento di €
19.222,17 (a saldo) della fornitura.
Sin qui non v'è contestazione fra le parti in ordine: a) all'esistenza del rapporto contrattuale;
b) alla circostanza che la quantità e qualità di grano indicata nel contratto e nei DDT sia stato effettivamente consegnato nelle predette date;
c) che le prime due fatture siano state pagate;
d) che i prezzi unitari per chilogrammo di grano siano differenti in ragione della prassi, quantomeno non smentita dall'opponente, secondo cui “trattandosi, quindi, di consegna del frumento a Giugno/Luglio e
2 “prezzo da determinare”, è lasciato all'agricoltore la facoltà di decidere quando effettuare la fatturazione a saldo del prodotto consegnato al sementificio” e quindi che non è errata l'avvenuta fatturazione postuma da parte dell'agricoltore con applicazione di un diverso valore unitario.
Infatti, la contestazione dell'opponente riguarda solo l'emissione dell'ultima fattura, riportante in causale “saldo”, ritenuta contraria alle pattuizioni intervenute. La in particolare, afferma Parte_1 che con la terza fattura la ditta ha modificato il prezzo totale della vendita che, per la Pt_2 medesima quantità, lievitava da € 48,116,09 ad € 66.525,36, pretendendo, così, il contestato ulteriore pagamento di € 19.222,17. L'illegittima emissione della fattura deriverebbe anche dalle circostanze che: a) alla data di emissione delle fatture sopra citate, il prezzo corrispondeva all'incirca al prezzo medio stabilito in seno all'accordo di moltiplicazione, secondo il listino di riferimento adottato alla data del 7/11/2023; b) secondo l'art. 1 del D.M. 15/11/1975, “Per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali,
è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato” e dunque l'unica valida fattura sarebbe quella del 7.11.2023 e il prezzo di riferimento non poteva che essere quello medio indicato nel listino 39 dell'8/11/2023, in quanto comprensivo del periodo che va dal 25/10/2023 all'8/11/2023.
Nello specifico parte opponente ha rilevato:
Anche a voler considerare i prezzi massimi si giungerebbe alla seguente conclusione, espressa in
[...]
Parte_3
€ 405,00/T € 385,00 € 370,00 € 335,00 = € 1.495,00 € 373,75
Detraendo, inoltre, l'importo del trasporto di € 40,00/T (espresso in seno ai prodotti contratti di cui agli allegati n.2 e n.3 in € 0,04/Kg) e l'i.v.a. al 4%, come da contratto (€ 373,75 - € 40,00 - € 12,84), il risultato della quotazione al 7/11/2023 su Catania ammonta ad € 320,91/ T.
Ancor più bassa, invece, è la quotazione di cui al listino 25 del 5/07/2023, per il periodo afferente alla prima fattura emessa a titolo di acconto, che va da 28/06/2023 al 5/07/2023, come si evince dall'allegato (all.11.)
Invero, il listino di Catania non è stato allegato, non risultando neanche un allegato 11, ma sono stati allegati i listini del Mercato di Foggia, a cui peraltro i contratti di moltiplicazione fanno riferimento per la determinazione del prezzo del grano duro1. A parte tale precisazione, la contestazione di parte opponente è chiara: con la seconda fattura il prezzo
è stato interamente pagato.
Parte opposta invece ritiene che le contestazioni siano avulse dal contratto e non tengano conto della qualità di grano oggetto della compravendita. In particolare, viene evidenziato come la controparte pretenda di mediare il prezzo del grano tratto dai listini considerando diverse qualità di grano, mentre quello venduto è grano duro “biologico”; che dunque la media tratta dai listini di cui alla perizia allegata in atti non è idonea a supportare la tesi avversaria, anzi, confermando il prezzo più alto per il grano duro biologico, di fatto, finisce per avvalorare la legittimità della fattura emessa a saldo in quanto il prezzo pagato in virtù delle due fatture non è interamente satisfattivo.
Ed infatti, tale precisazione appare dirimente ai fini del giudizio.
L'opponente, pur implicitamente confermando che la fatturazione può avvenire in un momento successivo a quello della consegna del grano, ancora il prezzo a valori che non si comprendono.
Precisa parte opponente in comparsa che “i contratti non prevedevano in alcun modo la sotto tipologia specifica di grano oggetto della vendita, ossia se biologico o meno (la infatti, non Pt_1
- Il grano duro raccolto: il prezzo verrà calcolato al prezzo medio di mercato Foggia compreso i.v.a. meno trasporto € 0,04 al Kg – con bianconato al 20% senza premio perché concordato pagamento al prezzo di grano da seme 2° ripr.”;
con riferimento all'accordo di moltiplicazione n.03F venivano individuate le condizioni di pagamento, come segue:
- “Il grano da seme furio camillo I ripr. Verrà pagato al prezzo del grano da seme 2° di € 0,76 compresa i.v.a. (al Kg)
- Il grano duro raccolto: il prezzo verrà calcolato al prezzo medio di mercato Foggia compreso i.v.a. meno trasporto € 0,04 al Kg – con bianconato 20% senza premio perché concordato pagamento al prezzo di grano da seme 2° ripr.”.
4 contesta né ha contestato che il grano fosse biologico, purché si trattasse di grano duro
[...]
, dal biologico al mercantile. Per_1
Di conseguenza, proprio in ragione di detta indifferenza e/o aleatorietà, avevano pattuito espressamente, senza possibilità di fraintendimenti, che il prezzo sarebbe stato quello medio di
TUTTE le sottocategorie di grano . Quindi, a prescindere dalla circostanza che quello Persona_1 effettivamente venduto fosse biologico o meno, non essendo stato richiesto, né pattuito né prevedibile, comunque le parti avevano pattuito di fare riferimento al prezzo medio del grano (ancora una volta, senza specificare se fosse biologico o meno), così come calcolato e così come confermato mediante la prodotta relazione da parte della competente società…”.
Da ciò vorrebbe affermare la correttezza del calcolo proposto. Tuttavia, tale conclusione contrasta con il principio di buona fede nell'interpretazione del contratto (1366 c.c.), perché a fronte di un listino di riferimento a cui è stata rimessa la determinazione del prezzo e nel quale è specificatamente prevista una quotazione per il tipo di grano oggetto di compravendita – e non v'è contestazione sul tipo di grano duro “biologico” acquistato dalla – non si comprende perché l'acquirente Parte_1 intenda mediare il prezzo a ribasso, includendo altre tipologie di grano di qualità inferiore, per poi rivenderlo ad un prezzo superiore. Non essendo affatto evidente e chiaro che le parti abbiano voluto prevedere il prezzo medio di tutte le tipologie di grano ivi indicate ed essendo molto più logico prevedere che il prezzo sia riferito al tipo di grano oggetto di compravendita (art. 1362 e 1369 c.c.).
Essendo quindi tutt'altro che “indifferente” il tipo di grano a cui riferirsi per la determinazione del prezzo e riferendosi la “aleatorietà” del contratto certamente alle variazioni di prezzo e alle previsioni di raccolto ma non anche ai criteri per la determinazione del prezzo.
Secondo la tesi di parte opponente, in concreto, il pagamento delle due fatture (per complessivi euro
48.116,00, oltre iva al 4% per euro 1.924,64) coprirebbe il prezzo del grano acquistato. Dividendo tale importo per i chilogrammi totali ricevuti (pari ad euro 147.180,00) si otterrebbero 0,326 euro al chilogrammo: prezzo che è stato preso a base di riferimento nella fattura del 7.11.2023 ma che non corrisponde al prezzo al valore del grano duro biologico le cui quotazioni non sono state inferiori ad euro 0,355 (cfr. tabella elaborata sulla scorta dei listini del mercato all'ingrosso della Borsa Merci di
Foggia allegato alla comparsa).
5 Alla data del 7.11.2023 il grano duro biologico veniva quotato al Borsino dei cereali tenuto dalla
CCIAA di Foggia ad un valore che oscillava tra un minimo di 400,00 Euro/Ton. ed un massimo di
405,00 Euro/Ton. risultando quindi un valore medio-medio pari ad 402,50 Euro/Ton., cioè euro 0,402 per Kg.
A tale prezzo occorre aggiungere l'IVA (al 4%) sul prezzo unitario e le spese di trasporto, pattuite in euro 0,04 per KG, risultando corretto – ed anzi inferiore - il prezzo di euro 0,452 Kg.
Infatti, prendendo come riferimento la quotazione più bassa, il prezzo unitario sarebbe addirittura superiore (0,400 + 0,04 +4% = 0,457 x 147.180,00 kg = 67.349,56), di gran lunga superiore al prezzo pagato, pari ad euro 50.040,00 (inclusa IVA).
Corretta quindi l'emissione della fattura a saldo per euro 18.409,27 oltre IVA per euro 736,37 a fronte del pagamento di euro 48.116,00, oltre iva al 4% per euro 1.924,64.
L'opposizione deve essere dunque rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del credito ingiunto e sui valori minimi, dovendosi escludere l'aumento richiesto ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, non rinvenendosene i presupposti in ragione delle modalità in cui sono stati redatti gli atti (privi di collegamenti ipertestuali o di altre tecniche che agevolano la consultazione degli atti e degli allegati).
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria, questa deve invece essere rigettata, non essendo stati provati gli elementi costitutivi della pretesa.
6 La liquidazione giudiziale in via equitativa del danno richiesto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., infatti, può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova - gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria - in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente a rifondere le spese di lite a parte opposta liquidate in euro 2.540,00 oltre Iva, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali
Enna, 02/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riferimento alle condizioni di pagamento del contratto n. 2F:
- “Il grano da seme furio camillo I ripr. Verrà pagato al prezzo del grano da seme 2° di € 0,76 compresa i.v.a. (al kg)
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