Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3730/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3730/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTINUCCI DANIELE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in BELFIORE 4, 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. ANTINUCCI
DANIELE
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19, 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA
MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. citava in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Bologna, la società al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Voglia il Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejetta,
pagina 1 di 8
accertare che i danni riportati dalla Ferrari 448 Spider tg. FD 869 JD in occasione del sinistro avvenuto il
28.09.2020, alle ore 10,30 circa, in Bologna, Via di Saliceto n.ro 72 (prossimità della succursale della scuola primaria “ “) e di cui preventivo n.ro 4014 in data 26.10.2020 della sono “ … CP_2 Controparte_3
danni materiali e diretti … “ conseguenti a “urto { e/o } collisione [...] verificatosi durante la circolazione”,
pertanto rientranti nella garanzia di cui alla Clausola 32 “Guasti Accidentali kasko Completa” della polizza n.
295105847, , mod. 191500N; e conseguentemente, Controparte_4
dichiarare tenuta e, quindi, condannare in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento dell'indennizzo dovuto in forza della polizza citata detratto lo scoperto del 15% e,
quindi, al pagamento di quanto risulterà dovuto al termine della espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria dal fatto al saldo ed oltre interessi sulla somma così rivalutata calcolati ex sentenza S.U. Corte Cass.
n. 1712/1995”.
In particolare, parte attrice riferiva che:
“1. in data 28.09.2020, alle ore 10,30 circa, alla guida della Ferrari 448 Spider tg. FD 869 Parte_1
JD (che conduceva in locazione in forza del contratto 13011318 -001 STD del 13.11.2018 con Banca IFIS s.p.a.),
dopo essere uscito dal deposito auto del “Centro dell'Auto di Sabino Grossi”, in Bologna, via Jacopo di Paolo, 40,
nel percorrere Via di Saliceto con direzione centro/periferia, in prossimità della succursale della scuola primaria
“ “ sita al civico n.ro 72 della menzionata via, urtava, strisciando con le due ruote laterali destre della CP_2
predetta autovettura, il marciapiede ivi esistente;
2. nell'occorso la Ferrari 448 Spider tg. FD 869 JD riportava danni ai cerchi ed ai portamozzi anteriore e posteriore destri, per €. 11.868,26, giusto preventivo n.ro 4014 in data 26.10.2020 della Controparte_3
3. avendo in essere, alla data del sinistro, con la polizza “ Controparte_1 Controparte_4
modello 191500N n. 295105847 (Incendio/Furto/Altre garanzie) operanti, con riferimento agli ALTRI RISCHI,
le condizioni generali aggiuntive e particolari di cui alla Sez. “Guasti (Kasko)” delle C.G.A.: Persona_1
(Clausola 32: completa), la quale prevede “L'impresa presta l'assicurazione per i Persona_2
danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nella Prima Parte per urto, collisione e ribaltamento verificatisi durante la circolazione;
...” - in data 28.09.2020 denunciava il sinistro chiedendo al contempo il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza della citata polizza”.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito Controparte_1
da parte attrice chiedendo il rigetto della domanda da ritenersi infondata sia in fatto che in diritto. pagina 2 di 8 La compagnia, in particolare:
“contesta la verificazione storica del fatto come descritto in atto di citazione e si contestano espressamente la presunta dinamica descritte da parte attrice.
[…]
senza esonerare parte attrice dall'onere probatorio suddetto, si contesta la riferibilità causale delle asserite avarie alla dinamica come descritta.
Dall'esame effettuato dal perito incaricato dalla comparente, in data 29.09.2020, quindi il giorno successivo al sinistro per cui è causa, e svolta per altro sinistro, è emerso che i danneggiamenti riscontrati sono parzialmente differenti da quelli denunciati.
In particolare, la abrasione rilevata nella fotografia sub. doc. 1, non collima con quella rilevata nella fotografia scattata dal perito.
Inoltre, dalle fotografie emerge chiaramente che le abrasioni sono assai modeste e inidonee a rendere necessaria la sostituzione dei portamozzi, caratterizzati da un'elevata resistenza strutturale. Si contesta,
pertanto, che tali componenti si fossero danneggiati e che fosse necessaria la sostituzione”.
In diritto la compagnia eccepiva che:
“il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla stessa.
È onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un fatto rientrante nell'ambito della garanzia […]”.
In merito alla quantificazione del danno l'assicurazione convenuta contestava:
“[…] la quantificazione dell'indennizzo operata;
[…] l'entità delle riparazioni e il nesso causale […]
l'inopponibilità dei documenti prodotti dall'attore.
Rilevava quindi che “la vettura non risulta essere stata riparata, ed anzi è stata venduta, presumibilmente,
senza aver sostenuto alcun costo” onde per cui “nessun indennizzo potrà essere erogato”.
Infine, la compagnia riferiva che l'utilizzatore, in forza di contratto di leasing, in data 24 maggio aveva estinto il contratto di locazione finanziaria ed aveva venduto il veicolo per il prezzo di €
=72.671,70=. Il valore dichiarato in polizza era pari ad € =146.980,00=.
Quanto alle condizioni di polizza la compagnia convenuta riferiva che valevano “tutti i limiti della denegata obbligazione assicurativa, tra i quali lo scoperto del 15% a carico dell'assicurato. Trattandosi di danni pagina 3 di 8 parziali, dall'indennizzo deve essere dedotto il degrado delle parti sostituite e/o riparate (art. 12 C.G.A. –
Sezione Altre Garanzie). Si applica la regola proporzionale ex art. 12 citato (Assicurazione parziale Se
l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore Assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro)”.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di un testimone, l'espletamento di una c.t.u.
tecnica e la produzione di documenti.
La domanda non può essere accolta.
È ormai principio consolidato quello per cui “nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di indennizzi assicurativi, è onere dell'assicurato dimostrate che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora [come nel caso di specie] il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali,
spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè,
la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. civ., sez. III, ord. n°
6954/2024 in Guida al diritto 2024, 14).
Parte attrice aveva pertanto l'onere di dimostrare la verificazione del sinistro ed i danni subiti dal veicolo.
Il testimone , cugino dell'attore, sentito all'udienza del 28 febbraio 2023 ha Testimone_1
dichiarato: “ero seduto lato passeggero nella Ferrari;
stavamo andando a fare colazione alle ore 10.00/10.30
abbiamo percorso la via saliceto;
ha fatto la curva non si è accorto del marciapiede ed ha sfregato la Pt_1
vettura; abbiamo proseguito e non abbiamo controllato i danni;
ho sentito un botto dal lato destro”.
Se è pur vero che nei giorni precedenti si sono verificati altri sinistri deve rilevarsi che il processo civile si fonda pur sempre sul principio del “più probabile che non” accertamento da compiersi su di un'indagine probabilistica di natura logica o baconiana e non quella pascaliana sulle varie astratte possibili ipotesi. Per orientamento giurisprudenziale consolidato, sia di legittimità che di merito, “in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, il giudice deve applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non" per accertare se un evento è da considerarsi causato da un altro e se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Pertanto, è necessario eliminare le ipotesi meno probabili, analizzare le rimanenti ipotesi più probabili e scegliere quella che abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto. Inoltre, per rilevare il nesso di causalità, occorre che la condotta sia antecedente necessaria dell'evento e che non sia neutralizzata da un fatto successivo idoneo a determinare
CP_ l'evento stesso” (Cass. civ., sez. lav., ord. n° 21714/2024 in Sapient-IA testo creato da generativa e pagina 4 di 8 validato da Cass. civ., sez. III, ord. n° 28722/2024 in Sapient-IA testo creato da Pt_2 [...]
e validato da Trib. Trento, sez. I, sent. n° 94/2024 in Redazione Giuffrè 2025). CP_6 Pt_2
Non solo. L'accertamento del nesso causale “avviene attraverso l'applicazione, da parte del giudice, di una combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e quella della "prevalenza relativa della probabilità". Quanto al principio del "più probabile che non", questo presuppone che, per l'affermazione della verità dell'enunciato, vi siano una o più prove dirette - di cui è sicura la credibilità o l'autenticità - che confermano l'ipotesi, oppure una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La "prevalenza relativa"
della probabilità rileva, invece, nel caso di c.d. "multifattorialità" nella produzione del danno, ossia nel caso in cui esistano diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi e che hanno ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite nel corso del giudizio. In tal caso, l'affermazione della verità va ricercata nel grado relativamente maggiore di conferma di un enunciato rispetto ad un altro sulla base delle prove disponibili. Con riguardo all'efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante a cagionare l'evento di danno lamentato, si viene, quindi, a delineare un modello di certezza probabilistica (c.d. di probabilità logica o baconiana), nel quale l'attendibilità dell'ipotesi si determina sulla base dei relativi elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto, secondo lo schema generale di probabilità intesa come relazione logica” (Cass. civ., sez. III, ord. n° 13872/2020 in
Rass. dir. farmaceutico 2020, 4, 821; v. anche: Cass. civ., sez. III, sent. n° 10978/2023 in Guida al diritto 2023, 32-33; Cass. civ., sez. III, ord. n° 7355/2022 in Foro it. 2022, 5, I, 1664; Cass civ., sez. III,
sent. n° 7554/2012). È stato infatti rilevato come il nesso causale non è un fatto ma una relazione tra fatti e, in quanto tale, tipicamente un giudizio. Mentre i fatti si possono provare i giudizi no. La
causalità, in quanto relazione stabilita dall'uomo a posteriori tra due fatti, non è in sé
oggettivamente accertabile (Cass. civ., Sez. III, ord. 18/12/2017-20/02/2018, n° 4024, Pres. Travaglino,
Rel. Rossetti). Con l'ordinanza n° 4024/2018 la Suprema Corte ha quindi affermato che: “Non v'è
dubbio che quel che comunemente è chiamato “nesso di causa” non sia un fatto materiale, ma un giudizio. La causalità in quanto tale è una relazione stabilita dall'uomo a posteriori tra due fatti, e non una categoria a priori, oggettivamente accertabile. Ne consegue che l'espressione “prova del nesso causale”,
largamente diffusa nel lessico giudiziario e forense, costituisce in realtà una metonimia: il nesso di causa in quanto tale non è provabile, perché costituisce l'oggetto d'un ragionamento deduttivo, non un fatto materiale.
D'una motivazione che accertasse o negasse il nesso di causa potrebbe discutersi se sia logica, non se sia provata
(così già Sez. 3, Sentenza n. 178 del 24/01/1972; più di recente, nello stesso senso si veda Sez. 3, Sentenza n. pagina 5 di 8 21255 del 17/09/2013). Quando dunque si discorre di “prova del nesso di causa” si usa una espressione ellittica per designare la prova dei fatti materiali, sui quali fondare il ragionamento (non rileva qui se logico-
deduttivo, analitico-induttivo, inferenziale, probabilistico) ricostruttivo del nesso o della sua inesistenza”
(Cass. civ., Sez. III, ord. n° 4024/2018). Nell'ordinanza citata la Suprema Corte prosegue e ribadisce i seguenti principi: “(a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
(b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte,
ma in base alle circostanze del caso concreto;
(c) ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più
improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause” (Cass. civ., Sez. III, ord. n° 4024/2018). In
conseguenza di ciò è sufficiente l'esistenza di una sola probabile o possibile causa del danno se questa è astrattamente idonea a procurarlo.
Nel caso di specie nulla è dato sapere circa i sinistri precedenti per cui non è possibile dedurne l'eventuale incidenza sui danni lamentati e/o riconducibilità dei danni agli altri sinistri. La consulenza ha invece espresso un giudizio di compatibilità oggettiva tra i danni ed il sinistro come descritto e confermato dal testimone. Alla luce di ciò, in assenza di conferme contrarie, deve ritenersi che il danno per cui si richiede il risarcimento può essere ricondotto solo al sinistro per cui è causa sulla base del principio del “più probabile che non” sulla base di una prevalenza relativa della probabilità.
La perizia dell'ing. ha infatti permesso di accertare la compatibilità dei danni con il Per_3
sinistro. In particolare, vedasi paragrafo 7 dell'elaborato peritale, il c.t.u. ha accertato che “i danni ai cerchioni sono compatibili con un contatto del veicolo con il cordolo presente all'epoca su via di Saliceto.
L'altezza del cordolo di circa una decina di centimetri è tale da interferire con le ruote senza interessare altri elementi della carrozzeria che si trovano ad una altezza da terra di circa 14 cm, come risulta dalle misurazioni eseguite su sagoma del veicolo condivisa in occasione delle operazioni peritali. Inoltre, il tracciato planimetrico curvilineo, con variazione della sezione trasversale, rende plausibile l'interferenza di traiettoria dell'autovettura con il cordolo a bordo strada”. CP_7
Non si ritiene invece sufficientemente provato che i siano riconducibili al sinistro per Parte_3
cui è causa. Il consulente d'ufficio alla pagina 15 della perizia rileva come non sussista “prova certa che lo smontaggio dei porta-mozzi sia riferibile all'evento in parola, essendo l'autovettura coinvolta in altri numerosi sinistri” precisando inoltre che “in nessun atto si specifica in che cosa consista il pagina 6 di 8 danno ai due né le fotografie consentono di apprezzare la consistenza del danno”. Parte_3
Pertanto, il consulente non è in grado, da un lato, di affermare che i porta-mozzi siano risultati danneggiati e, dall'altro, non può affermare che tale danno sia riconducibile all'evento per cui è causa stante la presenza di numerosi altri sinistri. Il sinistro per cui è causa è pertanto una delle possibili ipotesi in cui i porta-mozzi potrebbero essersi danneggiati (sempre che effettivamente siano stati danneggiati), in quanto eventuali danni ai diversamente agli altri danni, potrebbero Parte_3
essere riconducibili ad altri, comunque certi, sinistri.
Si ritiene pertanto di non dover riconoscere il costo per la sostituzione dei porta-mozzi.
Venendo alla quantificazione del danno deve rilevarsi che non vi è alcuna prova che sia stata emessa fattura e che pertanto l'attore abbia pagato l'I.V.A..
Alla luce di quanto determinato dal c.t.u., espunto il costo di ripristino dei porta-mozzi e l'I.V.A.,
il danno può essere determinato come da tabella sottostante:
Cerchio ant. 9JX20 IS (riduzione 20%) € =1.926,40=
Cerchio post. 11JX20 IS (riduzione 20%) € =1.926,40=
Diagnosi con tester € =150,00=
Montaggio e bilanciatura PN € =50,00=
Pneumatici (riduzione 50%) € =325,00=
Assetto e convergenza € =180,00=
Mat. consumo e smaltimento € =100,00=
Mano d'opera € =560,00=
TOTALE COSTI € =5.217,80=
La polizza assicurativa n° 295105847 prevede infine uno scoperto del =15%= sul totale per un residuo complessivo € =4.435,13=.
La convenuta dovrà pertanto essere condannata pagare all'attore la somma di € =4.435,13= in quanto trattandosi di un esborso patrimoniale e non essendoci la prova dell'avvenuto pagamento,
momento dal quale dovrebbero maturare, non vanno riconosciuti ne gl'interessi ne la rivalutazione monetaria.
Conclusivamente, ndrà condannata a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € =4.435,13= oltre interessi di cui all'art. 1282 c.c. dall'emissione della presente sentenza pagina 7 di 8 al saldo.
Alla soccombenza consegue la condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u. e c.t.p., da compensarsi nella misura del =50%= stante l'enorme riduzione della somma riconosciuta a titolo risarcitorio. Spese di mediazione integralmente compensate stante l'inutilità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
- Condanna a pagare a la somma di € =4.435,13= Controparte_1 Parte_1
oltre interessi di cui all'art. 1282 c.c. dall'emissione della presente sentenza al saldo;
- Condanna a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, da compensarsi nella misura del =50%=, che si liquidano, al =100%=, in €
=264,00= per spese ed € =2.200,00= per onorari oltre I.VA. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali =15%=;
- Condanna a rimborsare a le spese di c.t.u. e c.t.p., Controparte_1 Parte_1
da compensarsi nella misura del =50%=, che si liquidano, al =100%=, in € =1.300,87= per le spese di c.t.u. ed in € =532,00= per le spese di c.t.p..
Bologna, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 8 di 8