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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 11570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11570 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PALUMBO DIEGO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giovanni Porzio n.4
E
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e difeso, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. COCCO ANTONIETTA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Caio Duilio n.8
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024 e premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio a Napoli il 24.04.1999; che dalla loro unione erano nate tre figlie:
e entrambe maggiorenni ed minorenne, nata a [...] il [...]; che si Per_1 Per_2 Per_3
pag. 1 di 4 erano separate in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 22.12.2022 e che da quando furono autorizzati dal Presidente a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 24.09.2024 la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione e successivamente rimessa sul ruolo per acquisire i necessari chiarimenti in ordine alle condizioni economiche delle figlie maggiorenni per le quali le parti non avevano pattuito alcun contributo al mantenimento, All'udienza del 21.03.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente integrate che di seguito si riportano:
Disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della legge n. 54, dell'8 febbraio 2006, della GL
[...]
nata il [...] a [...], con collocamento prevalente presso la madre. Disporre che la Per_4
GL può abitare presso le abitazioni di entrambi i genitori, previo accordo fra loro, così come, liberamente, ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività. Il padre, signor conserva il diritto di vedere e Parte_1
frequentare la GL, nel rispetto del suo preminente interesse e delle sue prioritarie esigenze, la quale resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese e un pomeriggio a settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nei rimanenti periodi;
durante il periodo estivo, la GL trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre, nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto di ogni anno, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno, la minore sarà con un genitore dal 23 al 27 dicembre e con l'altro 30 dicembre al 3 gennaio, alternando ogni anno i periodi ed, infine, durante quelle pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà col padre il periodo dal
Giovedì santo al Martedì in Albis, con equa divisione dei cd. "ponti" e, comunque concordandoli di volta in volta tra i genitori ed alternandoli, il tutto nel rispetto del prioritario interesse della minore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la GL, nonché le date di partenza e ritorno;
Disporre l'erogazione dell'assegno a titolo di mantenimento della GL minore in favore della madre collocataria, per la somma di euro 300,00 da pagarsi entro il giorno
5 di ogni mese, a carico del padre, essendo la madre disoccupata (in attuazione del principio di proporzionalità stabilito dall'articolo 337ter, c.p.c., introdotto con il d.lgs. 154/2013), da rivalutarsi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il pagamento delle spese straordinarie mediche al 50% fra le parti.
3bis. Disporre l'erogazione dell'assegno a titolo di mantenimento della GL , maggiore d'età, Per_2
studentessa universitaria, in favore della madre collocataria, per la somma di euro 200,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a carico del padre, essendo la madre disoccupata (in attuazione del principio di proporzionalità stabilito dall'articolo 277ter, c.p.c., introdotto con il d.lgs. 154/2013), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il pagamento delle spese straordinarie mediche al 50% fra le parti.
3ter. Dichiarare che la GL , maggiore d'età, risulta essere economicamente autosufficiente in Per_1 quanto impiegata presso il Ristorante “La Lasagna” di Casavatore (NA), con un reddito di euro
6.000,00 annui. Pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti e successivamente integrati, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della GL minore e della GL maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli il 24.04. 1999 (atto n.42, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno Parte_2
1999);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso come successivamente integrate e riportate in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11570 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PALUMBO DIEGO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giovanni Porzio n.4
E
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e difeso, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. COCCO ANTONIETTA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Caio Duilio n.8
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024 e premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio a Napoli il 24.04.1999; che dalla loro unione erano nate tre figlie:
e entrambe maggiorenni ed minorenne, nata a [...] il [...]; che si Per_1 Per_2 Per_3
pag. 1 di 4 erano separate in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 22.12.2022 e che da quando furono autorizzati dal Presidente a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 24.09.2024 la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione e successivamente rimessa sul ruolo per acquisire i necessari chiarimenti in ordine alle condizioni economiche delle figlie maggiorenni per le quali le parti non avevano pattuito alcun contributo al mantenimento, All'udienza del 21.03.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente integrate che di seguito si riportano:
Disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della legge n. 54, dell'8 febbraio 2006, della GL
[...]
nata il [...] a [...], con collocamento prevalente presso la madre. Disporre che la Per_4
GL può abitare presso le abitazioni di entrambi i genitori, previo accordo fra loro, così come, liberamente, ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività. Il padre, signor conserva il diritto di vedere e Parte_1
frequentare la GL, nel rispetto del suo preminente interesse e delle sue prioritarie esigenze, la quale resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese e un pomeriggio a settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nei rimanenti periodi;
durante il periodo estivo, la GL trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre, nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto di ogni anno, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno, la minore sarà con un genitore dal 23 al 27 dicembre e con l'altro 30 dicembre al 3 gennaio, alternando ogni anno i periodi ed, infine, durante quelle pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà col padre il periodo dal
Giovedì santo al Martedì in Albis, con equa divisione dei cd. "ponti" e, comunque concordandoli di volta in volta tra i genitori ed alternandoli, il tutto nel rispetto del prioritario interesse della minore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la GL, nonché le date di partenza e ritorno;
Disporre l'erogazione dell'assegno a titolo di mantenimento della GL minore in favore della madre collocataria, per la somma di euro 300,00 da pagarsi entro il giorno
5 di ogni mese, a carico del padre, essendo la madre disoccupata (in attuazione del principio di proporzionalità stabilito dall'articolo 337ter, c.p.c., introdotto con il d.lgs. 154/2013), da rivalutarsi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il pagamento delle spese straordinarie mediche al 50% fra le parti.
3bis. Disporre l'erogazione dell'assegno a titolo di mantenimento della GL , maggiore d'età, Per_2
studentessa universitaria, in favore della madre collocataria, per la somma di euro 200,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a carico del padre, essendo la madre disoccupata (in attuazione del principio di proporzionalità stabilito dall'articolo 277ter, c.p.c., introdotto con il d.lgs. 154/2013), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il pagamento delle spese straordinarie mediche al 50% fra le parti.
3ter. Dichiarare che la GL , maggiore d'età, risulta essere economicamente autosufficiente in Per_1 quanto impiegata presso il Ristorante “La Lasagna” di Casavatore (NA), con un reddito di euro
6.000,00 annui. Pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti e successivamente integrati, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della GL minore e della GL maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli il 24.04. 1999 (atto n.42, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno Parte_2
1999);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso come successivamente integrate e riportate in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4