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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Caudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1567 del 2021 R. G., promossa
DA
nato in [...] il [...], (cod. fisc. ), residente in Parte_1 C.F._1
Olbia, in Via Maltana,40, ed elettivamente domiciliato in Arzachena viale Costa Smeralda 41, presso e nello studio dell'avv. Dorotea Fiori, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
, nata in [...] il [...], residente in [...]loc. Costa Controparte_1
Corallina, rappresentata e difesa, in forza della procura in calce al presente atto, dall'avv. Maurizio
Careddu, presso il cui studio in Tempio Pausania via Piave n. 16, è elettivamente domiciliata,
Parte resistente
Con l' intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
1 All'udienza del 20.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da note in atti e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2021 premesso che in data 3.1.2025 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Olbia con che dall'unione non erano nati figli, che il rapporto Controparte_1 tra i coniugi si era deteriorato a causa dell'insorgere di una situazione di insanabile contrasto ed incompatibilità caratteriale, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale.
La resistente si costituiva in giudizio e negava la propria responsabilità circa il fallimento del matrimonio, essendone invece responsabile il stante la sua condotta vessatoria e violenta. Pt_1
Riferiva che il ricorrente era sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter e 572 c.p., (fatti accertati nel territorio del comune di Olbia dal 2006 al 2009, e per il reato di cui all'art. 572 c.p. (per fatti accertati nel territorio del comune di Olbia dal 2006 al 2017, commessi nei confronti suoi e della figlia e concludeva come in atti. Persona_1
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti davanti al Giudice istruttore.
Stante la concorde richiesta delle parti, il Tribunale emetteva sentenza parziale con cui si pronunciava la separazione dei coniugi e si disponeva la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Successivamente la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui alle note in atti.
Essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi, l'oggetto della presente decisione è limitato alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Deve in primo luogo respingersi la domanda di addebito al ricorrente della responsabilità del venire meno dell'affectio coniugalis.
Osserva infatti il Collegio che tale domanda si fonda esclusivamente sulle allegazioni della ricorrente in ordine alla condotta violenta e prevaricatrice tenuta dal che tuttavia, in difetto di istanze Pt_1 istruttorie, non hanno trovato alcuna conferma nel corso del giudizio, neppure nelle trascrizioni delle dichiarazioni rese dai testi nel corso del procedimento penale pendente a carico del e del cui Pt_1 esito peraltro le parti non hanno informato il Tribunale.
Considerati poi lo stato di disoccupazione e di pressoché totale impossidenza del ricorrente, e la circostanza che la resistente svolge attività lavorativa di addetta alle pulizie, con una retribuzione pari ad €. 646,00 circa mensili, appare opportuno imporre al ricorrente, l'obbligo di versare alla resistente,
a titolo di contribuzione al suo mantenimento, la somma di €. 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Sussistono giusti motivi, stante la natura della controversia e la parziale reciproca soccombenza, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
2
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
respinge la domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente;
pone a carico di l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contribuzione al suo Parte_1 mantenimento, la somma di €. 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 2.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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