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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4109/2022 R.G., promossa da:
, C.F. nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in località Atena n. 90, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Mattei, in virtù di procura speciale rilasciata il 27 agosto 2022 su foglio separato allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello, Piazza Matteotti n. 2;
ATTORE contro
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del titolare e legale rappresentante, con sede in Roma, Via Palestro n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Contartese, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Tirso n. 90;
CONVENUTO
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del pro-tempore, con sede in Roma, Via XX Settembre, domiciliata per legge presso CP_3
gli uffici della Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
CONVENUTO CONTUMACE
e nei confronti di
, C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante, con sede in Torino, Via Corte d'Appello n. 11;
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva che venisse dichiarato nullo Parte_1
e/o annullato e/o disapplicato il provvedimento “dell' Controparte_1
, emesso in data 4 marzo 2014 (Prot. n. UCCU. ) dal dirigente dell'Ufficio
[...] P.IVA_4 del Contenzioso Comunitario dell'Organismo Pagatore della stessa
[...] dr. nei confronti del sig. , per tutte le Controparte_1 CP_5 Parte_1 ragioni esposte nel ricorso al TAR del Lazio ribadite e precisate nel presente giudizio”. Chiedeva inoltre che venisse accertata e dichiarata “la infondatezza dell'accertamento del presunto credito contenuto nel provvedimento della in Controparte_1
data 4 marzo 2014 (Prot. n. UCCU.2014.1151) e della relativa intimazione di restituzione della somma di € 12.253,33, oltre interessi per le ragioni esposte nel ricorso al TAR del lazio, come ribadite
e precisate nell'atto di quotazione, accertando e dichiarando l'infondatezza degli addebiti e delle pretese di pagamento formulate dalla stessa . CP_1
L'attore riferiva che con ricorso al TAR del Lazio aveva chiesto la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del provvedimento dell' del 4 Controparte_1
marzo 2014 (Prot. n. UCCU.2014.1151), emesso dal dirigente dell'Ufficio del Contenzioso
Comunitario dell'Organismo Pagatore della stessa , Controparte_1
adottato nei suoi confronti e che venisse emesso ogni ulteriore provvedimento premesso e/o conseguente e/o presupposto.
riferiva che con il provvedimento del 4 marzo 2014 l'Ufficio del Contenzioso Parte_1
Comunitario dell' Organismo Pagatore dell' aveva Controparte_1
ingiustamente ed illegittimamente ritenuto che avesse indebitamente percepito la somma complessiva di € 9.715,05 a titolo di premi comunitari relativi al settore del tabacco per il raccolto dell'anno 2002, basandosi sul capo di imputazione elevato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia nei suoi confronti nell'ambito del procedimento penale n. 3101/2055 RGNR.
Riferiva che il capo di imputazione riguardava le ipotesi di reato di cui all'art. 640 bis cp.
Riferiva che ritenendo infondato il provvedimento aveva proposto ricorso al TAR del Lazio.
L'attore esponeva che il TAR del Lazio con sentenza n. 04412/2022 Reg. Provv. Coll., emessa il 22 marzo 2022 e pubblicata il 12 aprile 2022, decidendo in merito al ricorso proposto da Parte_1
aveva affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice
[...]
ordinario.
Deduceva che con quella sentenza il Giudice amministrativo aveva statuito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario perché “qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o sulla decadenza dal medesimo, o sulla ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario”.
Riferiva che detta sentenza era passata in giudicato e che è proprio interesse riassumere e proseguire il giudizio innanzi il giudice ordinario per fare accertare la illegittimità e la infondatezza del provvedimento della del 4 marzo 2014 prot. n. UCCU.2014.1151, nonché delle pretese della CP_1
medesima convenuta.
In punto di fatto e di diritto deduceva: Parte_2
- che il provvedimento del 4 marzo 2014 (Prot. n. UCCU.2014.1151), è illegittimo ai sensi dell'art. 21 septies della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione e, comunque, per violazione dell'art. 5 ter del regolamento CE n. 885/2006 del 21.6.2006, introdotto dal regolamento ce n.
1034/2008 del 21.10.2008, nonché per violazione dell'art. 32 del reg. ce n. 1290/05 e dello stesso art. 33 del d.lgs. n. 228/2001.
A tale proposito evidenziava che nel caso in cui l' rilevava che vi erano delle irregolarità nella CP_1 percezione dei contributi comunitari poteva agire al fine di recuperare tali somme, ma l'azione per il recupero delle eventuali somme, irregolarmente percepite, deve uniformarsi alla legislazione vigente.
A conferma di ciò, faceva presente che l'art. 5 ter del regolamento CE n. 1034/2008 del 21.10.2008 stabilisce espressamente che gli Stati membri “deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale”. In tale contesto evidenziava che né l'art. 32 del reg. CE n. 1290/05, né l'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 indicati in detto provvedimento consentono alla convenuta di emettere provvedimenti di accertamento autonomo di ipotetiche CP_1
indebite percezioni. Ritiene che non vi sia alcuna norma dell'ordinamento nazionale che attribuisca alla tale potere. CP_1
- Che il suddetto provvedimento è illegittimo, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990, per eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di istruttoria, nonché per violazione e/o errata applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e per violazione del disposto di cui all'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990.
A tale proposito l'attore evidenzia che la convenuta si è limitata a citare in modo generico CP_1
alcuni atti riguardanti il procedimento penale n. 3101/05 presso il Tribunale di Perugia che si è concluso con la declaratoria di non doversi procedere nei confronti dello stesso e senza alcuna motivazione ha dichiarato di avere accertato “la sussistenza del credito di questa Agenzia, pari ad €
9.715,05, oltre interessi pari a € 2.538,28 per indebita percezione del contributo erogato per il settore tabacco, campagna 2002”, intimando, poi, la restituzione del suindicato importo di € 12.253,33.
Ritiene per quanto sopra detto che la convenuta non ha proceduto ad alcun reale accertamento CP_1
e non ha spiegato quali sarebbero state le ragioni e gli elementi di prova idonei a dimostrare che l'attore avrebbe indebitamente percepito l'importo complessivo di € 12.253,33, a titolo di contributi comunitari erogati per il settore tabacco nell'anno 2002. Ritiene che non abbia precisato da quali documenti risulterebbe che l'attore avrebbe fatto CP_1 figurare dei presunti “falsi trasporti” ed avrebbe fatto inserire nei tagliandi di pesa delle consegne di tabacco dei dati non conformi alla realtà.
Ritiene che l' si è anche basata su atti che non possono essere utilizzati quali presupposti per CP_1
affermare la responsabilità a carico di , essendo gli stessi relativi al procedimento Parte_1
che si è concluso con una sentenza assolutoria per l'odierno ricorrente.
Aggiungeva che la convenuta non si è degnata di valutare e di verificare quanto esposto dall'attore nelle memorie difensive ed ha invitato il Comando dei Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari a pronunciarsi in ordine alle contestazioni elevate nei confronti degli indagati senza attendere le
“controdeduzioni” richieste all'odierno attore e dal medesimo tempestivamente inviate.
- Che il provvedimento suddetto è ulteriormente illegittimo, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n.
241/1990, per eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, sviamento di potere, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifeste, contraddittorietà, difetto di istruttoria.
evidenzia che il provvedimento impugnato si basa essenzialmente sulla Parte_1 enunciazione dei capi di imputazione formulati nella richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito procedimento penale n. 3101/2005, riguardante due presunte ipotesi di reato ex art. 640 bis cp. Rileva che le ipotesi di reato contestate sono venute a cadere perché il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 910/10, ha pronunciato il non luogo a procedere.
In tale contesto, ritiene illegittimo che pretenda di accertare la sussistenza di una presunta CP_1
“indebita percezione” del contributo erogato per il settore tabacco campagna 2002 facendo riferimento alla sentenza assolutoria del G.U.P. di Perugia n. 910/10.
Così come ritiene illegittimo che la convenuta abbia tentato di estrapolare “passi” dalla sentenza di proscioglimento, per cercare di sostenere che il giudice avrebbe accertato la sussistenza dei reati oggetto del medesimo procedimento.
Ritiene di non avere effettuato falsi trasporti di tabacco non prodotto al C.T.S. S.r.l., e ribadisce che l'ipotesi accusatoria riguardante il trasporto del 7 novembre 2002, si basa su una presunta incongruenza in ordine agli orari di consegna del tabacco da parte dell'attore presso il C.T.S. S.r.l.
Sostiene che tale incongruenza consisterebbe nel fatto che la trattrice agricola targata PG 42599 ed il rimorchio agricolo targato AB 969 erano stati pesati “a vuoto” alle ore 10,42, presso il Consorzio
Tabacchicoltori San Giustino, ai fini del conferimento di n. 32 cartoni di tabacco “bright” raccolto
2002 dell'odierno attore e che gli stessi mezzi erano stati pesati, sempre “a vuoto”, nel medesimo orario anche in relazione alla consegna di tabacco del produttore . Parte_3
Evidenzia che secondo “l'accusa” non sarebbe stato possibile che gli stessi mezzi fossero stati pesati
“a vuoto” nel medesimo orario per due consegne di due produttori diversi. Sottolinea che secondo l' tale presunta incongruenza dimostrerebbe che l'attore avrebbe CP_1 effettuato un “falso trasporto di tabacco”, dal quale avrebbe tratto un “ingiusto profitto” costituito dall'avere beneficiato indebitamente del premio comunitario pari ad € 9.715,05.
Evidenzia che l'ipotesi accusatoria su cui si basa il provvedimento della Prot. CP_1
UCCU.2014.1151 del 4 marzo 2014 è assolutamente infondata e smentita dalla documentazione in atti.
Sottolinea che come è stato confermato ai Carabinieri del Nucleo Antifrodi anche dal Dr. NA
, tecnico incaricato della società S.G.S. S.r.l., delegata ai controlli in ordine alle consegne di
[...]
tabacco da parte della stessa , non ha effettuato alcun falso trasporto di CP_1 Parte_1 tabacco e gli orari delle “pesate a vuoto” dei due mezzi sopra indicati sono pienamente conformi e compatibili rispetto alle concrete modalità di consegna dei carichi di tabacco dell'attore e di Pt_3
.
[...]
Sottolinea che l'attore e al fine di consegnare in data 7 novembre 2002 i cartoni Parte_3 contenenti il tabacco “bright raccolto 2002” dagli stessi prodotto presso il Consorzio Tabacchicoltori di San Giustino, hanno provveduto ad effettuare un unico trasporto sul rimorchio AB 969, trainato dalla trattrice agricola targata PG 42599.
A dire dell'attore con avevano preventivamente portato i propri cartoni di tabacco presso Parte_3 il magazzino e presso il deposito della società cooperativa CO.A.A.T. a r.l., ubicati nell'ambito dello stesso complesso aziendale del Consorzio Tabacchicoltori e la mattina del 7 Parte_4
novembre 2002 hanno provveduto a portare il loro prodotto presso il luogo dove si svolgevano le operazioni di pesata e di controllo del tabacco nell'ambito del medesimo Consorzio Tabacchicoltori di San Giustino.
Rileva che ciò risulta provato anche dal documento di trasporto n. 7 del 7 novembre 2002 dal quale si evince che il trasporto del tabacco la mattina del 7 novembre 2002 è avvenuto portando i 32 cartoni di tabacco dalla CO.A.A.T. a r.l. a San Giustino (PG), via Po n.6, sino al C.T.S. sempre a San Giustino
(PG), via Po n.6.
Riferisce che al momento delle operazioni di pesata dei suddetti cartoni di tabacco, il rimorchio è stato completamente scaricato ed è stato pesato “a vuoto” unitamente alla trattrice targata PG 42599.
Ritiene che trattandosi di una unica operazione avvenuta nel medesimo orario e riguardante i suddetti produttori in entrambi i documenti di pesata è stato indicato il medesimo orario di pesata “a vuoto”.
Riferisce che successivamente, sul rimorchio sopra indicato sono stati caricati i cartoni di tabacco di ed è stato stabilito il peso netto della consegna relativa a tale produttore (“ore Parte_1
11,00”), mentre in un secondo momento sono stati caricati e pesati i cartoni di tabacco di Parte_3
al fine di determinare il peso netto. Ritiene che giustamente sui documenti di pesata di entrambi i coltivatori è stato indicato il medesimo orario di pesata “a vuoto” dei mezzi utilizzati per il trasporto dei loro cartoni di tabacco.
Rammenta che quanto esposto è stato confermato dal Dr. , incaricato della società NA
di controllo SGS srl, interrogato in data 7 maggio 2008 dai Carabinieri del Nucleo Antifrodi di Roma, nell'ambito del suddetto procedimento penale n. 3101/05, il quale ha chiarito come sono avvenute le operazioni di consegna del tabacco dopo aver dichiarato che i vari produttori erano soliti depositare preventivamente i propri cartoni di tabacco presso il magazzino e deposito della cooperativa
CO.A.A.T., posti nell'ambito del complesso aziendale del , Parte_5
per poi avere i prodotti la mattina stessa delle operazioni di verifica del tabacco presso il luogo di pesata e di controllo ubicato nell'ambito del medesimo . Parte_5
L'attore riferisce che dopo l'operazione di pesata il tabacco contenuto nei cartoni è stato controllato e certificato ai fini della ammissibilità del premio comunitario, come risulta dalla “Check List” ed è stato anche concordato il prezzo di acquisto del medesimo prodotto da parte della società acquirente
“di prima trasformazione” CTS srl, come risulta dal bollettino di perizia.
Riferisce che quanto esposto è stato anche confermato dal proprio cugino , Persona_2
proprietario del rimorchio agricolo targato AB969B dinanzi i Carabinieri Antifrodi.
Ritiene che l'ipotesi accusatoria sostenuta dalla AGEA sia smentita anche dalla certificazione da parte dei tecnici della società S.G.S. Srl, attestante la effettiva consegna del tabacco dell'attore presso il
C.T.S. Srl di San Giustino in data 7.11.2002.
Ritiene che debba considerarsi che per legge, tutte le operazioni di consegna e di verifica del peso e della qualità del tabacco da parte dei singoli produttori sono state sempre controllate e certificate dalla stessa tramite i tecnici dalla stessa incaricati, e cioè, nel caso di specie, tramite i tecnici CP_1
della società S.G.S. S.r.l. che agiva per conto della convenuta CP_1
Riferisce che anche la consegna dei quantitativi di tabacco “secco sciolto” di qualità “Bright”, raccolto 2002, è stata certificata dalla società S.G.S. S.r.l., e, in particolare, dal tecnico incaricato Per_ Dott. di , il quale ha verificato, controllato e certificato sia la consegna, sia il peso, sia Per_1
la qualità di tale prodotto, come risulta dalla “check list” n. 22320300225 del 7 novembre 2002.
Ritiene che la certificazione rilasciata dalla escluda, di per sé l'ipotesi di illecito a carico CP_1
dell'attore in quanto dimostra che non vi è stata alcuna operazione commerciale “inesistente”, oltre ad attestare che il tabacco in questione era ammissibile a premio e, quindi, che si trattava effettivamente di tabacco “bright” raccolto 2002. Evidenzia che la consegna del tabacco è ulteriormente provata dal bollettino di perizia, redatto il 7 novembre 2002 in contraddittorio con la
CTS srl e con l'associazione di appartenenza dell'attore, A.T.I.C. Scarl. Evidenzia poi che la documentazione agli atti riguarda l'addebito dei costi pagati dall'attore per il personale distaccato presso la propria Azienda Agricola nell'anno 2002; l'acquisto delle piantine di tabacco nell'anno 2002; -l servizio di cura del tabacco “bright” campagna 2002; i verbali di sopralluogo per l'assistenza tecnica ai fini del miglioramento qualitativo della produzione di tabacco nell'anno 2002; il servizio confezionamento cestoni campagna 2002; il servizio trattamento su tabacco con trampolo da q.li 15 “campagna 2002” .
Ad ulteriore conferma della illegittimità del provvedimento rileva che il
[...]
con provvedimento in data 27 settembre 2012 ha archiviato il Controparte_6
procedimento amministrativo di cui era titolare, concernente le sanzioni amministrative da applicare all'attore.
Aggiunge inoltre che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia ha richiesto in data 7 novembre 2008 l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di tutti i tecnici della S.G.S.
S.r.l. che hanno curato le operazioni di tabacco “Bright” presso il Consorzio Tabacchicoltori San
Giustino. Archiviazione che è stata disposta in data 9 marzo 2009.
- Che il provvedimento sopra indicato è anche illegittimo, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n.
241/1990, nonché per eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e, in particolare, per contrasto con quanto stabilito dalla polizza n. n. 2008/50/2020843 del 23.07.2008 rilasciata dalla società A suo dire la richiesta di di escutere la fidejussione è Controparte_4 CP_1 illegittima in quanto la società si era obbligata in solido con l'attore al Controparte_4
pagamento in favore della convenuta nel caso in cui fosse stata accertata in modo definitivo la indebita percezione di erogazioni inerenti al settore tabacco per la campagna 2002 di € 9.715,05. Circostanza che non si è verificata.
- Che il provvedimento suddetto risulta essere illegittimo per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria della Amministrazione ai sensi dell'art. 2947 cc., nonché considerando il tempo di prescrizione previsto per il reato di cui all'art. 640 bis cc.
Insisteva nelle proprie richieste e chiedeva che ogni domanda venisse rigettata.
Si costituiva in giudizio l' (da ora innanzi Controparte_1 Controparte_7
la quale riproponeva tutte le eccezioni e le difese formulate con la memoria difensiva depositata innanzi al TAR. Rilevava poi che in data 11 aprile 2008 le era pervenuta la segnalazione 19/14-1 redatta dal Comando Carabinieri Politiche Agricole ed Alimentari di Roma relativa a presunte irregolarità nella erogazione di aiuti comunitari nel settore del tabacco e che successivamente in data
13 maggio 2008 le era pervenuta la notifica di conclusione delle indagini preliminari nel procedimento R.G. 3101/2005 emesso dalla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale, relativo ad ipotesi di indebita percezione di contributi per il tabacco campagna 2002 anche da parte di . Parte_1
Riferiva che in data 19 giugno 2008 era stato emesso il provvedimento di sospensione della erogazione nei confronti dell'attore per i premi del settore tabacco per l'importo di € 9.715,04.
Riferiva di avere informato l'attore e di avere ricevuto in data 27 agosto 2008 la memoria difensiva dell'attore e in data 12 settembre 2008 la convenuta trasmetteva all'attore la revoca del provvedimento di sospensione delle erogazioni disposto a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria, rilasciata da a favore della . CP_4 CP_1
Riferiva che in data 15 giugno 2009 aveva messo in mora l'attore ai fini della restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di aiuti comunitari nel settore tabacco.
Deduceva di avere poi ricevuto in data 12 gennaio 2012 da parte del Comando Carabinieri
[...]
di Roma con il quale veniva comunicato che non ci fossero elementi per Controparte_6
modificare le contestazioni amministrative mosse.
Riferiva che il procedimento amministrativo era stato chiuso con la notifica dell'atto di accertamento del credito vantato, provvedimento che poi veniva impugnato dall'attore.
nel costituirsi dinanzi al TAR aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in CP_1
favore del giudice ordinario.
La convenuta ritiene provato che il provvedimento di sospensione della erogazione di aiuti CP_1
comunitari nel settore tabacco sia stato emesso correttamente a fronte di gravi irregolarità ipotizzate dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari di Roma, in quanto detta sospensione trova la propria fonte nell'art. 33 del Decreto legislativo 228/2001 che prevede che i procedimenti per le erogazioni da parte degli organismi pagatori sono sospese riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano prevenute da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale fino a quando non siano accertati in modo definitivo. Ritiene che detta condotta sia vincolata a seguito di notizie di indebita percezione di erogazioni a carico del bilancio comunitario fino a quando non siano accertati i fatti in via definitiva.
sostiene di avere agito correttamente nel corso del procedimento amministrativo volto alla CP_1 valutazione dei requisiti per l'ottenimento del premio nel settore tabacco, sia nella fase successiva di recupero dell'indebito percepito da parte di in base alle circostanze emerse nel Controparte_8
procedimento penale.
Ritiene anche che nessuna buona condotta possa emergere dalla sentenza penale n. 910/2010 di non luogo a provvedere perché il fatto non sussiste in ordine al reato di associazione a delinquere e per intervenuta prescrizione perché l'intervenuta prescrizione non ha consentito al giudice di accertare il merito della questione.
Deduce poi che il provvedimento impugnato costituisce il definitivo accertamento da parte dell' e quindi risultano rispettate le condizioni contrattuali previste nella polizza fideiussoria CP_1
Ritiene infine infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 2947 cc.
Insisteva quindi nelle conclusioni rassegnate.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia del Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, e della i quali seppur
[...] Controparte_4
ritualmente convenuti in giudizio non hanno inteso costituirsi. Venivano concessi i termini ex art. 183 sesto co cpc e veniva fissata per la discussione sulle richieste istruttorie l'udienza del 7 giugno 2023.
A detta udienza le parti insistevano nelle proprie richieste e la causa veniva trattenuta in riserva.
Con provvedimento del 20 giugno 2023 venivano ammesse le prove e veniva fissata per il loro espletamento l'udienza del 21 febbraio 2024.
Espletata tutta l'attività istruttoria all'udienza del 20 novembre 2024, udienza sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e di memorie in replica conclusionali.
Motivi della decisione
Va innanzitutto confermata la competenza a decidere la presente causa da parte del giudice ordinario adito in quanto la controversia verte su diritti soggettivi avendo ad oggetto l'attribuzione del contributo comunitario nel settore tabacchi previo accertamento della sussistenza o meno dei presupposti di legge.
Passando al merito va rilevato che l'attore ha chiesto che venga accertata la nullità o l'annullamento del provvedimento emesso il 4 marzo 2014 con ogni provvedimento consequenziale. CP_1
La domanda ha quindi ad oggetto l'accertamento o meno del diritto al conseguimento del contributo erogato dalla convenuta per la campagna tabacco del 2002 esercitata da . CP_1 Parte_1
La prima ipotesi accusatoria mossa dalla convenuta relativamente al trasporto del 7 novembre 2002 risulta infondata.
A tale proposito va rammentato che sostiene che avrebbe fatto figurare un CP_1 Parte_1
falso trasporto di tabacco in quanto la trattrice agricola targata Pg 42599 ed il rimorchio agricolo tg.
AB 969 erano stati pesati a vuoto alle ore 10.42 presso il Consorzio Tabacchicoltori di San Giustino ai fini del conferimento di 32 cartoni di tabacco Bright raccolto 2002 e gli stessi mezzi erano stati pesati a vuoto nel medesimo orario anche in relazione alla consegna di tabacco del produttore Pt_3 . Ritiene quindi che sia impossibile che gli stessi mezzi fossero stati pesati a vuoto nel
[...] CP_1
medesimo orario per due produttori diversi.
Sul punto , tecnico SGS srl, delegata per le consegne del tabacco, ai NA CP_1
Carabinieri del Nucleo Antifrodi di Roma ha confermato che l'attore non ha effettuato alcun falso trasporto di tabacco e che gli orari delle pesate a vuoto dei produttori e sono conformi Pt_1 Pt_3
alle modalità di consegna del tabacco dagli stessi produttori effettuato. Il tecnico SGS dopo avere precisato che era consuetudine pesare il mezzo a vuoto una sola volta e stampare due diversi tagliandi di pesa con numeri progressivi diversi “al fine di determinare la tara dei due diversi produttori”, ha confermato che immediatamente dopo veniva caricato il prodotto di uno dei due produttori che veniva pesato per “determinare il peso lordo ed avviare la procedura del conferimento”. Il tecnico ha poi aggiunto che scaricato il mezzo veniva caricato di nuovo - “immediatamente “- con i cartoni dell'altro produttore senza fare la tara, aggiungendo che il mezzo veniva nuovamente pesato per determinare il peso lordo del secondo produttore per poi proseguire con le procedure solite. Il tecnico ha anche riferito che veniva utilizzato questo metodo per velocizzare le operazioni di conferimento. Sul punto, pertanto, può sostenersi che non sussiste alcuna incongruenza.
Dai documenti versati in atti e segnatamente dalle certificazioni dei tecnici della società SGS srl risultano attestate le consegne del tabacco da parte di presso il CTS di San Parte_1
Giustino sia in data 7 novembre 2002.
L'attore ha poi depositato documentazione dalla quale risulta che i cartoni di tabacco oggetto di contestazione sono stati pesati e periziati per conto di dal tecnico controllore S.G.S. srl come CP_1
risulta dalla check list n. 22320300225 del 7 novembre 2002. La consegna del tabacco da parte dell'attore risulta poi confermata anche dal bollettino di perizia redatto il 7 novembre 2002 con l'azienda CTS e con l'associazione di appartenenza del produttore.
Di contro dalla documentazione versata in atti dalla convenuta non risulta la prova della CP_1
falsità dei trasporti di tabacco effettuati da non essendo stato fornito alcun Parte_1
elemento idoneo ad attestare il carattere fittizio o fraudolento del trasporto.
Anche i testi escussi hanno confermato dette circostanze.
Il teste ha confermato che la pesata del tabacco riferibile a è stata Testimone_1 Parte_6
effettuata da lui stesso personalmente in data 7 novembre 2002. Il teste ha riconosciuto il certificato redatto da lui stesso. Il teste ha anche riferito che i contenitori di tabacco di e di Parte_1
sono stati pesati separatamente. Parte_3
Anche gli altri testi escussi hanno confermato le circostanze. In particolare, il teste Tes_2
ha riferito che il trasporto del 7 novembre 2002 l'aveva organizzato personalmente, anche se
[...] quel giorno non era presente. Ha poi riconosciuto i certificati precisando di avere visionato personalmente tutti i colli.
Il teste invece ha riferito di occuparsi solo di perizie e non della “pesata” e che nel caso Testimone_3 di specie ha “fatto la perizia insieme ai tecnici SGS” e poi ha riferito che è stato stabilito il prezzo.
Va poi osservato che risulta documentalmente provato che ha coltivato il tabacco Parte_1
sciolto Bright.
Alla luce di quanto dimostrato in corso di causa deve ritenersi che i fatti per cui è causa non sono stati accertati dalla convenuta, apparendo rilevante anche la circostanza che neppure nell'ambito penale hanno trovato conferma le contestazioni mosse a , atteso che il procedimento si è Parte_1
concluso con sentenza di non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione della ipotesi di reato di cui all'art. 640 cp, e di non doversi procedere perché il fatto non sussiste per le altre ipotesi di reato, con la conseguenza che il credito restitutorio non risulta in alcun modo accertato.
Infatti contrariamente a quanto affermato da il Giudice per le Indagini Preliminari presso il CP_1
Tribunale di Perugia, nella sentenza n. 910/10, non ha accertato né dichiarato alcuna ipotesi di responsabilità e, in particolare, non ha assolutamente accertato né ha dichiarato che CP_9
sia colpevole in ordine alla ipotesi accusatoria avanzata dal P.M., ma, al contrario, ha
[...]
pronunciato nei confronti di una declaratoria di non doversi procedere perché il Parte_1
fatto non sussiste in merito al reato di associazione a delinquere finalizzata alla percezione degli aiuti comunitari e di non luogo a provvedere per prescrizione per l'ipotesi di reato di cui all'art. 640 cp.
A tale proposito va rilevato che l'efficacia vincolante del giudicato penale è propria delle sole sentenze irrevocabili di condanna o di assoluzione e non anche per le sentenze di proscioglimento per prescrizione o in esito ad altra causa di estinzione del reato. Negli altri casi il giudice civile al di fuori dei casi tassativi è tenuto a valutare in via autonoma il fatto oggetto di contestazione.
L'ipotesi contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di non ha, Parte_1
quindi, avuto alcun riscontro né ha avuto alcun seguito, e non può, conseguentemente, essere posta a base di alcuna pronuncia di accertamento.
Nel caso di specie, di contro, gli elementi raccolti e sopra indicati inducono all'accoglimento della domanda attorea non essendo emerso in alcun modo la falsità dei trasporti effettuati dalla parte attrice.
La domanda formulata da in via principale va quindi accolta e, conseguentemente, Parte_1
il provvedimento del 4 marzo 2014 protocollo n. UCCU.2014.1151 deve essere annullato. CP_1
Conseguentemente la somma di € 12.253,33, oltre gli interessi, non dovrà essere restituita da parte dell'attore. Le spese tra la parte attrice ed seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in CP_1 misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, considerata l'attività professionale svolta e l'oggetto della causa.
Tra le altre parti del giudizio le spese devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4109/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda di;
Parte_1
-conseguentemente annulla il provvedimento della del 4 marzo 2014 protocollo n. CP_1
UCCU.2014.1151 emesso nei confronti di;
Parte_1
- per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell' Controparte_1
a richiedere la restituzione del contributo erogato a per il settore tabacco inerente Parte_1 alla campagna 2002 nella misura di € 12.253,33, oltre gli interessi;
- condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, € 237,00 per
[...]
contributo unificato, oltre rimborso spese generali, Cap ed Iva come per legge sulle voci soggette;
- compensa le spese tra le altre parti di giudizio.
Così deciso in Perugia il 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4109/2022 R.G., promossa da:
, C.F. nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in località Atena n. 90, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Mattei, in virtù di procura speciale rilasciata il 27 agosto 2022 su foglio separato allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello, Piazza Matteotti n. 2;
ATTORE contro
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del titolare e legale rappresentante, con sede in Roma, Via Palestro n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Contartese, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Tirso n. 90;
CONVENUTO
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del pro-tempore, con sede in Roma, Via XX Settembre, domiciliata per legge presso CP_3
gli uffici della Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
CONVENUTO CONTUMACE
e nei confronti di
, C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante, con sede in Torino, Via Corte d'Appello n. 11;
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva che venisse dichiarato nullo Parte_1
e/o annullato e/o disapplicato il provvedimento “dell' Controparte_1
, emesso in data 4 marzo 2014 (Prot. n. UCCU. ) dal dirigente dell'Ufficio
[...] P.IVA_4 del Contenzioso Comunitario dell'Organismo Pagatore della stessa
[...] dr. nei confronti del sig. , per tutte le Controparte_1 CP_5 Parte_1 ragioni esposte nel ricorso al TAR del Lazio ribadite e precisate nel presente giudizio”. Chiedeva inoltre che venisse accertata e dichiarata “la infondatezza dell'accertamento del presunto credito contenuto nel provvedimento della in Controparte_1
data 4 marzo 2014 (Prot. n. UCCU.2014.1151) e della relativa intimazione di restituzione della somma di € 12.253,33, oltre interessi per le ragioni esposte nel ricorso al TAR del lazio, come ribadite
e precisate nell'atto di quotazione, accertando e dichiarando l'infondatezza degli addebiti e delle pretese di pagamento formulate dalla stessa . CP_1
L'attore riferiva che con ricorso al TAR del Lazio aveva chiesto la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del provvedimento dell' del 4 Controparte_1
marzo 2014 (Prot. n. UCCU.2014.1151), emesso dal dirigente dell'Ufficio del Contenzioso
Comunitario dell'Organismo Pagatore della stessa , Controparte_1
adottato nei suoi confronti e che venisse emesso ogni ulteriore provvedimento premesso e/o conseguente e/o presupposto.
riferiva che con il provvedimento del 4 marzo 2014 l'Ufficio del Contenzioso Parte_1
Comunitario dell' Organismo Pagatore dell' aveva Controparte_1
ingiustamente ed illegittimamente ritenuto che avesse indebitamente percepito la somma complessiva di € 9.715,05 a titolo di premi comunitari relativi al settore del tabacco per il raccolto dell'anno 2002, basandosi sul capo di imputazione elevato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia nei suoi confronti nell'ambito del procedimento penale n. 3101/2055 RGNR.
Riferiva che il capo di imputazione riguardava le ipotesi di reato di cui all'art. 640 bis cp.
Riferiva che ritenendo infondato il provvedimento aveva proposto ricorso al TAR del Lazio.
L'attore esponeva che il TAR del Lazio con sentenza n. 04412/2022 Reg. Provv. Coll., emessa il 22 marzo 2022 e pubblicata il 12 aprile 2022, decidendo in merito al ricorso proposto da Parte_1
aveva affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice
[...]
ordinario.
Deduceva che con quella sentenza il Giudice amministrativo aveva statuito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario perché “qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o sulla decadenza dal medesimo, o sulla ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario”.
Riferiva che detta sentenza era passata in giudicato e che è proprio interesse riassumere e proseguire il giudizio innanzi il giudice ordinario per fare accertare la illegittimità e la infondatezza del provvedimento della del 4 marzo 2014 prot. n. UCCU.2014.1151, nonché delle pretese della CP_1
medesima convenuta.
In punto di fatto e di diritto deduceva: Parte_2
- che il provvedimento del 4 marzo 2014 (Prot. n. UCCU.2014.1151), è illegittimo ai sensi dell'art. 21 septies della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione e, comunque, per violazione dell'art. 5 ter del regolamento CE n. 885/2006 del 21.6.2006, introdotto dal regolamento ce n.
1034/2008 del 21.10.2008, nonché per violazione dell'art. 32 del reg. ce n. 1290/05 e dello stesso art. 33 del d.lgs. n. 228/2001.
A tale proposito evidenziava che nel caso in cui l' rilevava che vi erano delle irregolarità nella CP_1 percezione dei contributi comunitari poteva agire al fine di recuperare tali somme, ma l'azione per il recupero delle eventuali somme, irregolarmente percepite, deve uniformarsi alla legislazione vigente.
A conferma di ciò, faceva presente che l'art. 5 ter del regolamento CE n. 1034/2008 del 21.10.2008 stabilisce espressamente che gli Stati membri “deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale”. In tale contesto evidenziava che né l'art. 32 del reg. CE n. 1290/05, né l'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 indicati in detto provvedimento consentono alla convenuta di emettere provvedimenti di accertamento autonomo di ipotetiche CP_1
indebite percezioni. Ritiene che non vi sia alcuna norma dell'ordinamento nazionale che attribuisca alla tale potere. CP_1
- Che il suddetto provvedimento è illegittimo, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990, per eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di istruttoria, nonché per violazione e/o errata applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e per violazione del disposto di cui all'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990.
A tale proposito l'attore evidenzia che la convenuta si è limitata a citare in modo generico CP_1
alcuni atti riguardanti il procedimento penale n. 3101/05 presso il Tribunale di Perugia che si è concluso con la declaratoria di non doversi procedere nei confronti dello stesso e senza alcuna motivazione ha dichiarato di avere accertato “la sussistenza del credito di questa Agenzia, pari ad €
9.715,05, oltre interessi pari a € 2.538,28 per indebita percezione del contributo erogato per il settore tabacco, campagna 2002”, intimando, poi, la restituzione del suindicato importo di € 12.253,33.
Ritiene per quanto sopra detto che la convenuta non ha proceduto ad alcun reale accertamento CP_1
e non ha spiegato quali sarebbero state le ragioni e gli elementi di prova idonei a dimostrare che l'attore avrebbe indebitamente percepito l'importo complessivo di € 12.253,33, a titolo di contributi comunitari erogati per il settore tabacco nell'anno 2002. Ritiene che non abbia precisato da quali documenti risulterebbe che l'attore avrebbe fatto CP_1 figurare dei presunti “falsi trasporti” ed avrebbe fatto inserire nei tagliandi di pesa delle consegne di tabacco dei dati non conformi alla realtà.
Ritiene che l' si è anche basata su atti che non possono essere utilizzati quali presupposti per CP_1
affermare la responsabilità a carico di , essendo gli stessi relativi al procedimento Parte_1
che si è concluso con una sentenza assolutoria per l'odierno ricorrente.
Aggiungeva che la convenuta non si è degnata di valutare e di verificare quanto esposto dall'attore nelle memorie difensive ed ha invitato il Comando dei Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari a pronunciarsi in ordine alle contestazioni elevate nei confronti degli indagati senza attendere le
“controdeduzioni” richieste all'odierno attore e dal medesimo tempestivamente inviate.
- Che il provvedimento suddetto è ulteriormente illegittimo, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n.
241/1990, per eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, sviamento di potere, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifeste, contraddittorietà, difetto di istruttoria.
evidenzia che il provvedimento impugnato si basa essenzialmente sulla Parte_1 enunciazione dei capi di imputazione formulati nella richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito procedimento penale n. 3101/2005, riguardante due presunte ipotesi di reato ex art. 640 bis cp. Rileva che le ipotesi di reato contestate sono venute a cadere perché il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 910/10, ha pronunciato il non luogo a procedere.
In tale contesto, ritiene illegittimo che pretenda di accertare la sussistenza di una presunta CP_1
“indebita percezione” del contributo erogato per il settore tabacco campagna 2002 facendo riferimento alla sentenza assolutoria del G.U.P. di Perugia n. 910/10.
Così come ritiene illegittimo che la convenuta abbia tentato di estrapolare “passi” dalla sentenza di proscioglimento, per cercare di sostenere che il giudice avrebbe accertato la sussistenza dei reati oggetto del medesimo procedimento.
Ritiene di non avere effettuato falsi trasporti di tabacco non prodotto al C.T.S. S.r.l., e ribadisce che l'ipotesi accusatoria riguardante il trasporto del 7 novembre 2002, si basa su una presunta incongruenza in ordine agli orari di consegna del tabacco da parte dell'attore presso il C.T.S. S.r.l.
Sostiene che tale incongruenza consisterebbe nel fatto che la trattrice agricola targata PG 42599 ed il rimorchio agricolo targato AB 969 erano stati pesati “a vuoto” alle ore 10,42, presso il Consorzio
Tabacchicoltori San Giustino, ai fini del conferimento di n. 32 cartoni di tabacco “bright” raccolto
2002 dell'odierno attore e che gli stessi mezzi erano stati pesati, sempre “a vuoto”, nel medesimo orario anche in relazione alla consegna di tabacco del produttore . Parte_3
Evidenzia che secondo “l'accusa” non sarebbe stato possibile che gli stessi mezzi fossero stati pesati
“a vuoto” nel medesimo orario per due consegne di due produttori diversi. Sottolinea che secondo l' tale presunta incongruenza dimostrerebbe che l'attore avrebbe CP_1 effettuato un “falso trasporto di tabacco”, dal quale avrebbe tratto un “ingiusto profitto” costituito dall'avere beneficiato indebitamente del premio comunitario pari ad € 9.715,05.
Evidenzia che l'ipotesi accusatoria su cui si basa il provvedimento della Prot. CP_1
UCCU.2014.1151 del 4 marzo 2014 è assolutamente infondata e smentita dalla documentazione in atti.
Sottolinea che come è stato confermato ai Carabinieri del Nucleo Antifrodi anche dal Dr. NA
, tecnico incaricato della società S.G.S. S.r.l., delegata ai controlli in ordine alle consegne di
[...]
tabacco da parte della stessa , non ha effettuato alcun falso trasporto di CP_1 Parte_1 tabacco e gli orari delle “pesate a vuoto” dei due mezzi sopra indicati sono pienamente conformi e compatibili rispetto alle concrete modalità di consegna dei carichi di tabacco dell'attore e di Pt_3
.
[...]
Sottolinea che l'attore e al fine di consegnare in data 7 novembre 2002 i cartoni Parte_3 contenenti il tabacco “bright raccolto 2002” dagli stessi prodotto presso il Consorzio Tabacchicoltori di San Giustino, hanno provveduto ad effettuare un unico trasporto sul rimorchio AB 969, trainato dalla trattrice agricola targata PG 42599.
A dire dell'attore con avevano preventivamente portato i propri cartoni di tabacco presso Parte_3 il magazzino e presso il deposito della società cooperativa CO.A.A.T. a r.l., ubicati nell'ambito dello stesso complesso aziendale del Consorzio Tabacchicoltori e la mattina del 7 Parte_4
novembre 2002 hanno provveduto a portare il loro prodotto presso il luogo dove si svolgevano le operazioni di pesata e di controllo del tabacco nell'ambito del medesimo Consorzio Tabacchicoltori di San Giustino.
Rileva che ciò risulta provato anche dal documento di trasporto n. 7 del 7 novembre 2002 dal quale si evince che il trasporto del tabacco la mattina del 7 novembre 2002 è avvenuto portando i 32 cartoni di tabacco dalla CO.A.A.T. a r.l. a San Giustino (PG), via Po n.6, sino al C.T.S. sempre a San Giustino
(PG), via Po n.6.
Riferisce che al momento delle operazioni di pesata dei suddetti cartoni di tabacco, il rimorchio è stato completamente scaricato ed è stato pesato “a vuoto” unitamente alla trattrice targata PG 42599.
Ritiene che trattandosi di una unica operazione avvenuta nel medesimo orario e riguardante i suddetti produttori in entrambi i documenti di pesata è stato indicato il medesimo orario di pesata “a vuoto”.
Riferisce che successivamente, sul rimorchio sopra indicato sono stati caricati i cartoni di tabacco di ed è stato stabilito il peso netto della consegna relativa a tale produttore (“ore Parte_1
11,00”), mentre in un secondo momento sono stati caricati e pesati i cartoni di tabacco di Parte_3
al fine di determinare il peso netto. Ritiene che giustamente sui documenti di pesata di entrambi i coltivatori è stato indicato il medesimo orario di pesata “a vuoto” dei mezzi utilizzati per il trasporto dei loro cartoni di tabacco.
Rammenta che quanto esposto è stato confermato dal Dr. , incaricato della società NA
di controllo SGS srl, interrogato in data 7 maggio 2008 dai Carabinieri del Nucleo Antifrodi di Roma, nell'ambito del suddetto procedimento penale n. 3101/05, il quale ha chiarito come sono avvenute le operazioni di consegna del tabacco dopo aver dichiarato che i vari produttori erano soliti depositare preventivamente i propri cartoni di tabacco presso il magazzino e deposito della cooperativa
CO.A.A.T., posti nell'ambito del complesso aziendale del , Parte_5
per poi avere i prodotti la mattina stessa delle operazioni di verifica del tabacco presso il luogo di pesata e di controllo ubicato nell'ambito del medesimo . Parte_5
L'attore riferisce che dopo l'operazione di pesata il tabacco contenuto nei cartoni è stato controllato e certificato ai fini della ammissibilità del premio comunitario, come risulta dalla “Check List” ed è stato anche concordato il prezzo di acquisto del medesimo prodotto da parte della società acquirente
“di prima trasformazione” CTS srl, come risulta dal bollettino di perizia.
Riferisce che quanto esposto è stato anche confermato dal proprio cugino , Persona_2
proprietario del rimorchio agricolo targato AB969B dinanzi i Carabinieri Antifrodi.
Ritiene che l'ipotesi accusatoria sostenuta dalla AGEA sia smentita anche dalla certificazione da parte dei tecnici della società S.G.S. Srl, attestante la effettiva consegna del tabacco dell'attore presso il
C.T.S. Srl di San Giustino in data 7.11.2002.
Ritiene che debba considerarsi che per legge, tutte le operazioni di consegna e di verifica del peso e della qualità del tabacco da parte dei singoli produttori sono state sempre controllate e certificate dalla stessa tramite i tecnici dalla stessa incaricati, e cioè, nel caso di specie, tramite i tecnici CP_1
della società S.G.S. S.r.l. che agiva per conto della convenuta CP_1
Riferisce che anche la consegna dei quantitativi di tabacco “secco sciolto” di qualità “Bright”, raccolto 2002, è stata certificata dalla società S.G.S. S.r.l., e, in particolare, dal tecnico incaricato Per_ Dott. di , il quale ha verificato, controllato e certificato sia la consegna, sia il peso, sia Per_1
la qualità di tale prodotto, come risulta dalla “check list” n. 22320300225 del 7 novembre 2002.
Ritiene che la certificazione rilasciata dalla escluda, di per sé l'ipotesi di illecito a carico CP_1
dell'attore in quanto dimostra che non vi è stata alcuna operazione commerciale “inesistente”, oltre ad attestare che il tabacco in questione era ammissibile a premio e, quindi, che si trattava effettivamente di tabacco “bright” raccolto 2002. Evidenzia che la consegna del tabacco è ulteriormente provata dal bollettino di perizia, redatto il 7 novembre 2002 in contraddittorio con la
CTS srl e con l'associazione di appartenenza dell'attore, A.T.I.C. Scarl. Evidenzia poi che la documentazione agli atti riguarda l'addebito dei costi pagati dall'attore per il personale distaccato presso la propria Azienda Agricola nell'anno 2002; l'acquisto delle piantine di tabacco nell'anno 2002; -l servizio di cura del tabacco “bright” campagna 2002; i verbali di sopralluogo per l'assistenza tecnica ai fini del miglioramento qualitativo della produzione di tabacco nell'anno 2002; il servizio confezionamento cestoni campagna 2002; il servizio trattamento su tabacco con trampolo da q.li 15 “campagna 2002” .
Ad ulteriore conferma della illegittimità del provvedimento rileva che il
[...]
con provvedimento in data 27 settembre 2012 ha archiviato il Controparte_6
procedimento amministrativo di cui era titolare, concernente le sanzioni amministrative da applicare all'attore.
Aggiunge inoltre che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia ha richiesto in data 7 novembre 2008 l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di tutti i tecnici della S.G.S.
S.r.l. che hanno curato le operazioni di tabacco “Bright” presso il Consorzio Tabacchicoltori San
Giustino. Archiviazione che è stata disposta in data 9 marzo 2009.
- Che il provvedimento sopra indicato è anche illegittimo, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n.
241/1990, nonché per eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e, in particolare, per contrasto con quanto stabilito dalla polizza n. n. 2008/50/2020843 del 23.07.2008 rilasciata dalla società A suo dire la richiesta di di escutere la fidejussione è Controparte_4 CP_1 illegittima in quanto la società si era obbligata in solido con l'attore al Controparte_4
pagamento in favore della convenuta nel caso in cui fosse stata accertata in modo definitivo la indebita percezione di erogazioni inerenti al settore tabacco per la campagna 2002 di € 9.715,05. Circostanza che non si è verificata.
- Che il provvedimento suddetto risulta essere illegittimo per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria della Amministrazione ai sensi dell'art. 2947 cc., nonché considerando il tempo di prescrizione previsto per il reato di cui all'art. 640 bis cc.
Insisteva nelle proprie richieste e chiedeva che ogni domanda venisse rigettata.
Si costituiva in giudizio l' (da ora innanzi Controparte_1 Controparte_7
la quale riproponeva tutte le eccezioni e le difese formulate con la memoria difensiva depositata innanzi al TAR. Rilevava poi che in data 11 aprile 2008 le era pervenuta la segnalazione 19/14-1 redatta dal Comando Carabinieri Politiche Agricole ed Alimentari di Roma relativa a presunte irregolarità nella erogazione di aiuti comunitari nel settore del tabacco e che successivamente in data
13 maggio 2008 le era pervenuta la notifica di conclusione delle indagini preliminari nel procedimento R.G. 3101/2005 emesso dalla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale, relativo ad ipotesi di indebita percezione di contributi per il tabacco campagna 2002 anche da parte di . Parte_1
Riferiva che in data 19 giugno 2008 era stato emesso il provvedimento di sospensione della erogazione nei confronti dell'attore per i premi del settore tabacco per l'importo di € 9.715,04.
Riferiva di avere informato l'attore e di avere ricevuto in data 27 agosto 2008 la memoria difensiva dell'attore e in data 12 settembre 2008 la convenuta trasmetteva all'attore la revoca del provvedimento di sospensione delle erogazioni disposto a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria, rilasciata da a favore della . CP_4 CP_1
Riferiva che in data 15 giugno 2009 aveva messo in mora l'attore ai fini della restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di aiuti comunitari nel settore tabacco.
Deduceva di avere poi ricevuto in data 12 gennaio 2012 da parte del Comando Carabinieri
[...]
di Roma con il quale veniva comunicato che non ci fossero elementi per Controparte_6
modificare le contestazioni amministrative mosse.
Riferiva che il procedimento amministrativo era stato chiuso con la notifica dell'atto di accertamento del credito vantato, provvedimento che poi veniva impugnato dall'attore.
nel costituirsi dinanzi al TAR aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in CP_1
favore del giudice ordinario.
La convenuta ritiene provato che il provvedimento di sospensione della erogazione di aiuti CP_1
comunitari nel settore tabacco sia stato emesso correttamente a fronte di gravi irregolarità ipotizzate dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari di Roma, in quanto detta sospensione trova la propria fonte nell'art. 33 del Decreto legislativo 228/2001 che prevede che i procedimenti per le erogazioni da parte degli organismi pagatori sono sospese riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano prevenute da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale fino a quando non siano accertati in modo definitivo. Ritiene che detta condotta sia vincolata a seguito di notizie di indebita percezione di erogazioni a carico del bilancio comunitario fino a quando non siano accertati i fatti in via definitiva.
sostiene di avere agito correttamente nel corso del procedimento amministrativo volto alla CP_1 valutazione dei requisiti per l'ottenimento del premio nel settore tabacco, sia nella fase successiva di recupero dell'indebito percepito da parte di in base alle circostanze emerse nel Controparte_8
procedimento penale.
Ritiene anche che nessuna buona condotta possa emergere dalla sentenza penale n. 910/2010 di non luogo a provvedere perché il fatto non sussiste in ordine al reato di associazione a delinquere e per intervenuta prescrizione perché l'intervenuta prescrizione non ha consentito al giudice di accertare il merito della questione.
Deduce poi che il provvedimento impugnato costituisce il definitivo accertamento da parte dell' e quindi risultano rispettate le condizioni contrattuali previste nella polizza fideiussoria CP_1
Ritiene infine infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 2947 cc.
Insisteva quindi nelle conclusioni rassegnate.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia del Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, e della i quali seppur
[...] Controparte_4
ritualmente convenuti in giudizio non hanno inteso costituirsi. Venivano concessi i termini ex art. 183 sesto co cpc e veniva fissata per la discussione sulle richieste istruttorie l'udienza del 7 giugno 2023.
A detta udienza le parti insistevano nelle proprie richieste e la causa veniva trattenuta in riserva.
Con provvedimento del 20 giugno 2023 venivano ammesse le prove e veniva fissata per il loro espletamento l'udienza del 21 febbraio 2024.
Espletata tutta l'attività istruttoria all'udienza del 20 novembre 2024, udienza sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e di memorie in replica conclusionali.
Motivi della decisione
Va innanzitutto confermata la competenza a decidere la presente causa da parte del giudice ordinario adito in quanto la controversia verte su diritti soggettivi avendo ad oggetto l'attribuzione del contributo comunitario nel settore tabacchi previo accertamento della sussistenza o meno dei presupposti di legge.
Passando al merito va rilevato che l'attore ha chiesto che venga accertata la nullità o l'annullamento del provvedimento emesso il 4 marzo 2014 con ogni provvedimento consequenziale. CP_1
La domanda ha quindi ad oggetto l'accertamento o meno del diritto al conseguimento del contributo erogato dalla convenuta per la campagna tabacco del 2002 esercitata da . CP_1 Parte_1
La prima ipotesi accusatoria mossa dalla convenuta relativamente al trasporto del 7 novembre 2002 risulta infondata.
A tale proposito va rammentato che sostiene che avrebbe fatto figurare un CP_1 Parte_1
falso trasporto di tabacco in quanto la trattrice agricola targata Pg 42599 ed il rimorchio agricolo tg.
AB 969 erano stati pesati a vuoto alle ore 10.42 presso il Consorzio Tabacchicoltori di San Giustino ai fini del conferimento di 32 cartoni di tabacco Bright raccolto 2002 e gli stessi mezzi erano stati pesati a vuoto nel medesimo orario anche in relazione alla consegna di tabacco del produttore Pt_3 . Ritiene quindi che sia impossibile che gli stessi mezzi fossero stati pesati a vuoto nel
[...] CP_1
medesimo orario per due produttori diversi.
Sul punto , tecnico SGS srl, delegata per le consegne del tabacco, ai NA CP_1
Carabinieri del Nucleo Antifrodi di Roma ha confermato che l'attore non ha effettuato alcun falso trasporto di tabacco e che gli orari delle pesate a vuoto dei produttori e sono conformi Pt_1 Pt_3
alle modalità di consegna del tabacco dagli stessi produttori effettuato. Il tecnico SGS dopo avere precisato che era consuetudine pesare il mezzo a vuoto una sola volta e stampare due diversi tagliandi di pesa con numeri progressivi diversi “al fine di determinare la tara dei due diversi produttori”, ha confermato che immediatamente dopo veniva caricato il prodotto di uno dei due produttori che veniva pesato per “determinare il peso lordo ed avviare la procedura del conferimento”. Il tecnico ha poi aggiunto che scaricato il mezzo veniva caricato di nuovo - “immediatamente “- con i cartoni dell'altro produttore senza fare la tara, aggiungendo che il mezzo veniva nuovamente pesato per determinare il peso lordo del secondo produttore per poi proseguire con le procedure solite. Il tecnico ha anche riferito che veniva utilizzato questo metodo per velocizzare le operazioni di conferimento. Sul punto, pertanto, può sostenersi che non sussiste alcuna incongruenza.
Dai documenti versati in atti e segnatamente dalle certificazioni dei tecnici della società SGS srl risultano attestate le consegne del tabacco da parte di presso il CTS di San Parte_1
Giustino sia in data 7 novembre 2002.
L'attore ha poi depositato documentazione dalla quale risulta che i cartoni di tabacco oggetto di contestazione sono stati pesati e periziati per conto di dal tecnico controllore S.G.S. srl come CP_1
risulta dalla check list n. 22320300225 del 7 novembre 2002. La consegna del tabacco da parte dell'attore risulta poi confermata anche dal bollettino di perizia redatto il 7 novembre 2002 con l'azienda CTS e con l'associazione di appartenenza del produttore.
Di contro dalla documentazione versata in atti dalla convenuta non risulta la prova della CP_1
falsità dei trasporti di tabacco effettuati da non essendo stato fornito alcun Parte_1
elemento idoneo ad attestare il carattere fittizio o fraudolento del trasporto.
Anche i testi escussi hanno confermato dette circostanze.
Il teste ha confermato che la pesata del tabacco riferibile a è stata Testimone_1 Parte_6
effettuata da lui stesso personalmente in data 7 novembre 2002. Il teste ha riconosciuto il certificato redatto da lui stesso. Il teste ha anche riferito che i contenitori di tabacco di e di Parte_1
sono stati pesati separatamente. Parte_3
Anche gli altri testi escussi hanno confermato le circostanze. In particolare, il teste Tes_2
ha riferito che il trasporto del 7 novembre 2002 l'aveva organizzato personalmente, anche se
[...] quel giorno non era presente. Ha poi riconosciuto i certificati precisando di avere visionato personalmente tutti i colli.
Il teste invece ha riferito di occuparsi solo di perizie e non della “pesata” e che nel caso Testimone_3 di specie ha “fatto la perizia insieme ai tecnici SGS” e poi ha riferito che è stato stabilito il prezzo.
Va poi osservato che risulta documentalmente provato che ha coltivato il tabacco Parte_1
sciolto Bright.
Alla luce di quanto dimostrato in corso di causa deve ritenersi che i fatti per cui è causa non sono stati accertati dalla convenuta, apparendo rilevante anche la circostanza che neppure nell'ambito penale hanno trovato conferma le contestazioni mosse a , atteso che il procedimento si è Parte_1
concluso con sentenza di non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione della ipotesi di reato di cui all'art. 640 cp, e di non doversi procedere perché il fatto non sussiste per le altre ipotesi di reato, con la conseguenza che il credito restitutorio non risulta in alcun modo accertato.
Infatti contrariamente a quanto affermato da il Giudice per le Indagini Preliminari presso il CP_1
Tribunale di Perugia, nella sentenza n. 910/10, non ha accertato né dichiarato alcuna ipotesi di responsabilità e, in particolare, non ha assolutamente accertato né ha dichiarato che CP_9
sia colpevole in ordine alla ipotesi accusatoria avanzata dal P.M., ma, al contrario, ha
[...]
pronunciato nei confronti di una declaratoria di non doversi procedere perché il Parte_1
fatto non sussiste in merito al reato di associazione a delinquere finalizzata alla percezione degli aiuti comunitari e di non luogo a provvedere per prescrizione per l'ipotesi di reato di cui all'art. 640 cp.
A tale proposito va rilevato che l'efficacia vincolante del giudicato penale è propria delle sole sentenze irrevocabili di condanna o di assoluzione e non anche per le sentenze di proscioglimento per prescrizione o in esito ad altra causa di estinzione del reato. Negli altri casi il giudice civile al di fuori dei casi tassativi è tenuto a valutare in via autonoma il fatto oggetto di contestazione.
L'ipotesi contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di non ha, Parte_1
quindi, avuto alcun riscontro né ha avuto alcun seguito, e non può, conseguentemente, essere posta a base di alcuna pronuncia di accertamento.
Nel caso di specie, di contro, gli elementi raccolti e sopra indicati inducono all'accoglimento della domanda attorea non essendo emerso in alcun modo la falsità dei trasporti effettuati dalla parte attrice.
La domanda formulata da in via principale va quindi accolta e, conseguentemente, Parte_1
il provvedimento del 4 marzo 2014 protocollo n. UCCU.2014.1151 deve essere annullato. CP_1
Conseguentemente la somma di € 12.253,33, oltre gli interessi, non dovrà essere restituita da parte dell'attore. Le spese tra la parte attrice ed seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in CP_1 misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, considerata l'attività professionale svolta e l'oggetto della causa.
Tra le altre parti del giudizio le spese devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4109/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda di;
Parte_1
-conseguentemente annulla il provvedimento della del 4 marzo 2014 protocollo n. CP_1
UCCU.2014.1151 emesso nei confronti di;
Parte_1
- per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell' Controparte_1
a richiedere la restituzione del contributo erogato a per il settore tabacco inerente Parte_1 alla campagna 2002 nella misura di € 12.253,33, oltre gli interessi;
- condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, € 237,00 per
[...]
contributo unificato, oltre rimborso spese generali, Cap ed Iva come per legge sulle voci soggette;
- compensa le spese tra le altre parti di giudizio.
Così deciso in Perugia il 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)