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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 680 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS CP_1
98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv. GRAMUGLIA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Si precisa che al presente procedimento sono stati riuniti i procedimenti n.
2609/18 e n. 2590/18.
La signora ha adito questo Tribunale lamentando la cancellazione Parte_1
delle giornate lavorative dall'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli per l'anno
2012 e la conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola. La ricorrente ha sostenuto di aver effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio PAC e ha dedotto la mancata tempestiva comunicazione del provvedimento di disconoscimento da parte dell' . CP_1 L' si è costituito eccependo preliminarmente la decadenza del diritto della CP_1 ricorrente ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970, convertito in L. 83/1970, e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative relative all'anno 2012 è stato notificato mediante pubblicazione telematica sull'apposito sito dell' , come previsto CP_1
dall'art. 38, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011. Tale modalità
è stata ritenuta legittima e conforme al principio di certezza del diritto dalla Corte
Costituzionale (sentenza n. 192/2005).
Ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970, il termine per proporre ricorso avverso il provvedimento era di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del medesimo.
Nel caso di specie, il termine è decorso inutilmente, atteso che il ricorso è stato depositato in data 24 gennaio 2017, ben oltre il termine previsto. La decadenza ha natura sostanziale e non è soggetta a interruzione o sospensione, come chiarito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass. civ., sez. lav., n. 5942/2001).
Pur volendo esaminare il merito, la domanda non risulterebbe accoglibile. Gli accertamenti ispettivi dell' hanno evidenziato elementi oggettivi di CP_1
irregolarità nei rapporti di lavoro denunciati dal Consorzio PAC, come la sproporzione tra le giornate lavorative dichiarate e la reale capacità produttiva dell'azienda. La documentazione prodotta dalla ricorrente, quali buste paga e dichiarazioni del datore di lavoro, non assume valore probatorio decisivo, trattandosi di atti di formazione unilaterale, come ribadito dalla giurisprudenza
(Cass. civ., sez. lav., n. 9290/2000).
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara:
1. Inammissibile la domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' ; CP_1
2. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Patti 24/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo