Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati digitalmente presso gli indirizzi pec degli C.F._2
Avv.ti Loris Mattrella e Antonella Dello Stritto con Studio in Terni alla Via Alunno n. 1, che li rappresentano e difendono come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario in data 02.06.2007 in Parte_1 Parte_2
Contigliano (RI), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, (anno 2007, n.
12 P. II S.B), optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 31.03.2009). Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 07.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto: la SI.ra continuerà ad abitare unitamente al Parte_1 proprio figlio nella casa coniugale sita in Rieti alla Via Tullio Formichetti n. 13 di proprietà della medesima;
Per_1 mentre il SI. ha già provveduto a trasferire la propria residenza in Via Vignaletti Ginestra Sabina Parte_2 nel Comune di MonteLeone Sabina (RI), portando con sé i propri beni ed effetti personali;
1
3) il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in ottemperanza della Legge Persona_1
54/2006 relativa all'affidamento condiviso, con collocazione dello stesso presso la predetta casa coniugale ove risiederà ed abiterà con la madre , secondo il piano genitoriale che si allega in uno al presente ricorso, da intendersi Parte_1 parte integrante del presente atto;
4) per contribuire al mantenimento del figlio minore il padre si impegna a versare entro il giorno 27 di Parte_2 ogni mese la somma pari ad Euro 450,00, somma questa che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) I coniugi convengono altresì che gli assegni familiari verranno percepiti dalla
SI.ra in quanto genitore collocatario;
Parte_1
6) i coniugi provvederanno, previo accordo, alle spese scolastiche (tassa di iscrizione, assicurazione, acquisto libri e materiale scolastico di inizio anno, gite ed eventi scolastici, eventuali ripetizioni ecc), mediche (farmaci, analisi, esami, terapie, visite specialistiche, vaccini, cure ed apparecchi ortodontici ecc), sportive (tassa di iscrizione, assicurazione, quota mensile, abbigliamento) e ludiche ricreative (feste, ricorrenze, ricariche telefoniche) e per ogni altra spesa di natura eccezionale che si dovesse rendere necessaria per il suddetto minore in proporzione del 50%, ciascuno, previa esibizione dei relativi documenti fiscali, ove possibile;
7) le eventuali altri spese straordinarie di rilevante entità riguardanti i minori anche per il futuro (viaggi di istruzione all'estero, canone di locazione di appartamento per gli studi universitari, abbonamenti e/o biglietti treni o mezzi pubblici per recarsi in facoltà, computer, sport e/o attività particolari etc.) saranno concordate preventivamente dai coniugi e, normalmente, ripartite in parti uguali tra loro;
8) la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte previo comune accordo, tenendo conto delle capacita, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
9) in virtù del predetto affidamento congiunto il minore starà con il padre almeno due pomeriggi alla settimana, con possibilità di rimanere per il pranzo e/o per la cena, compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio e lavorative di entrambi i genitori;
10) il minore, inoltre, trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre due fine settimana al mese, dal pranzo del sabato al dopocena della domenica;
11) ciascun genitore avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé il figlio in occasione delle ferie natalizie (per massimo sette giorni) e pasquali (per massimo tre giorni), ad anni alterni, in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio le festività natalizie, possa trascorrere con esso quelle pasquali e viceversa ed, altresì, alternando il giorno di Natale con il Capodanno e la domenica di Pasqua con il Lunedì in Albis:
12) durante il periodo estivo i coniugi programmeranno le vacanze, in modo tale che entrambi i genitori possano trascorrere un periodo di ferie con il figlio a tal riguardo i coniugi concordano che potranno tenere il minore per due settimane Per_1
2 anche non consecutive durante l'estate.
I coniugi si impegnano, inoltre, a concordare tali vacanze previa reciproca comunicazione del periodo, da pervenire entro il
31 maggio di ogni anno e successivamente previa indicazione del luogo e della struttura di soggiorno;
13) i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni afferenti l'educazione e lo studio del figlio minore Per_1
14) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di non aver nulla a che richiedere e pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e ragione avendo raggiunto una intesa bonaria in tal senso:
15) il riconosce la piena ed esclusiva proprietà in capo alla sola Parte_2
dell'immobile, sito nel Comune di Micigliano (RI) Loc. Monte Terminillo, alla Strada Provinciale Parte_1
Vallonica snc e contraddistinto al Foglio 5 Particella 102 Sub 40, intestato formalmente al con rogito Parte_2 notarile del 14.02.2014 per motivi di convenienza familiare;
16) il si impegna sin d'ora a rendersi disponibile a partecipare e sottoscrivere l'atto di trasferimento del Parte_2 prefato immobile sotto qualsiasi natura venga operato (liberalità o oneroso) in ipotesi che la , effettiva Parte_1 proprietaria ne faccia espressa richiesta, e quindi il si impegna a riconoscere la piena ed esclusiva titolarità Parte_2 dell'eventuale prezzo di vendita dell'immobile in favore esclusivo di;
Parte_1
17) il si impegna sin d'ora a non procedere ad alcun trasferimento di proprietà dell'immobile de quo, Parte_2 senza il preventivo assenzo della SI.ra nei confronti della quale si impegna a rispondere per ciò che Parte_1 concerne l'uso ed il godimento e la fruizione dell'immobile di effettiva, reale e concreta spettanza della;
Parte_1
18) le vetture, reciprocamente intestate ai rispettivi comparenti, resteranno nel godimento, fruizione e disponibilità integrale ed esclusiva di ciascuno di essi;
19) eventuali situazioni debitorie (banche e/o finanziarie) occorse tra le parti, con conti correnti separati, dovranno essere risolte individualmente.
All'udienza del 17 aprile 2025, le parti sono comparse davanti al giudice ed hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il giudice ha trasmesso al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, dopo un periodo di normale convivenza, sono sopravvenute incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale e da determinare l'intollerabilità della convivenza, stante la totale incompatibilità caratteriale dei coniugi, che accresciutasi nel corso del rapporto ha determinato gli stessi alla concorde ed indefettibile decisione di porre fine alla convivenza matrimoniale e, quindi, di procedere alla separazione ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Contigliano (RI) il 02.06.2007, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune (anno 2007, n. 12 P. II S.B.);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Contigliano (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4