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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 750 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE RI, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 13/02/2024 ed iscritto al n 750 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Bovalino al vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo ( che la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in RE RI, Viale RI 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso e con l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. Valeria Grandizio C.F._3
( ), dai quali è rappresentato e difeso, sia C.F._4 congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1 raccolta 7313).
- , c.f. , con Controparte_2 P.IVA_3 sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica per questi come da procura del Controparte_3
Notaio dott. -Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 Persona_2
1 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava (c.f.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Cosenza alla via Nicola Serra 96; resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 13.02.2024 il ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420239002876848/000 notificata da in Controparte_4 data 26.06.2023, espressamente limitando la domanda ai sottesi avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 39420130000730650000, notificato in data 15.04.2013 e recante un ammontare pari ad euro 5.450,68;
- avviso di addebito n. 39420130004149414000, notificato in data 12.02.2014 e recante un ammontare pari ad euro 4.862,73 entrambi a titolo di contributi IVS operai a tempo determinato. Chiede accertare come illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 09420239002876848/000 per i predetti avvisi di addebito, poiché già dichiarate prescritte le somme da essi portate a mezzo Sentenza N. 14/2023 Trib. Civ. Di R.C. – Sez. Lav. Proc. N. 513/2022 del 10.01.2023, sicchè non potevano essere sottesi all'intimazione di pagamento.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituivano i convenuti come in epigrafe indicato. L'INPS eccepisce la carenza di legittimazione essendo l'intimazione di pagamento atto del concessionario e nel merito l'inammissibilità del ricorso stante l'inesistenza dei crediti già coperta dal giudicato.
chiede dichiararsi cessata la materia del Controparte_4 contendere e “rileva che, per come risulta dall'allegato estratto ruolo, il residuo corrente relativo agli avvisi di addebito n. 39420130000730650000 e n. 39420130004149414000 è pari a zero, e quindi è evidente che l'ente di riscossione ha tenuto conto dell'esistenza della sentenza avente ad oggetto i suddetti atti e non potrà procedere esecutivamente per la riscossione degli stessi, che risultano sospesi”.
§ 3. In primo luogo deve darsi atto che i convenuti erano parti costituite nel giudizio definito con la sentenza n.14/2023 emessa dal Tribunale di RE RI (che dichiarava la prescrizione degli avvisi di addebito n. 39420130000730650000 e n. 39420130004149414000 ).
2 E' pacifico che il carico contributivo di cui agli avvisi di addebito nn. 39420130000730650000 e 39420130004149414000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420239002876848/000 qui impugnata, è stato già giudizialmente dichiarato estinto per prescrizione con la sentenza n. 14/2023, pubblicata in data 10.01.2023 e passata in giudicato per mancata impugnazione (come da attestazione dalla Corte d'Appello di RE RI, allegata al ricorso). Pertanto i suddetti avvisi di addebito non possono più essere azionati ed ne prende atto e chiede dichiararsi cessata Controparte_4 la materia del contendere. Ne consegue che è venuto meno l'interesse ad agire e resistere e deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Le spese legali vengono regolate seguono il principio della soccombenza virtuale, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2024 - al minimo in considerazione della semplicità della questione di diritto - e poste a carico del concessionario in quanto è alla stesso imputabile l'illegittima formazione dell'intimazione di pagamento;
vengono invece compensate con l'INPS.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2.695,50 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese legali 15% cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Gianpaolo, dichiaratosi procuratore antistatario;
-compensa le spese legali tra il ricorrente e l'INPS.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Così deciso in RE RI, 27/06/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 750 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE RI, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 13/02/2024 ed iscritto al n 750 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Bovalino al vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo ( che la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in RE RI, Viale RI 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso e con l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. Valeria Grandizio C.F._3
( ), dai quali è rappresentato e difeso, sia C.F._4 congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1 raccolta 7313).
- , c.f. , con Controparte_2 P.IVA_3 sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica per questi come da procura del Controparte_3
Notaio dott. -Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 Persona_2
1 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava (c.f.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Cosenza alla via Nicola Serra 96; resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 13.02.2024 il ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420239002876848/000 notificata da in Controparte_4 data 26.06.2023, espressamente limitando la domanda ai sottesi avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 39420130000730650000, notificato in data 15.04.2013 e recante un ammontare pari ad euro 5.450,68;
- avviso di addebito n. 39420130004149414000, notificato in data 12.02.2014 e recante un ammontare pari ad euro 4.862,73 entrambi a titolo di contributi IVS operai a tempo determinato. Chiede accertare come illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 09420239002876848/000 per i predetti avvisi di addebito, poiché già dichiarate prescritte le somme da essi portate a mezzo Sentenza N. 14/2023 Trib. Civ. Di R.C. – Sez. Lav. Proc. N. 513/2022 del 10.01.2023, sicchè non potevano essere sottesi all'intimazione di pagamento.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituivano i convenuti come in epigrafe indicato. L'INPS eccepisce la carenza di legittimazione essendo l'intimazione di pagamento atto del concessionario e nel merito l'inammissibilità del ricorso stante l'inesistenza dei crediti già coperta dal giudicato.
chiede dichiararsi cessata la materia del Controparte_4 contendere e “rileva che, per come risulta dall'allegato estratto ruolo, il residuo corrente relativo agli avvisi di addebito n. 39420130000730650000 e n. 39420130004149414000 è pari a zero, e quindi è evidente che l'ente di riscossione ha tenuto conto dell'esistenza della sentenza avente ad oggetto i suddetti atti e non potrà procedere esecutivamente per la riscossione degli stessi, che risultano sospesi”.
§ 3. In primo luogo deve darsi atto che i convenuti erano parti costituite nel giudizio definito con la sentenza n.14/2023 emessa dal Tribunale di RE RI (che dichiarava la prescrizione degli avvisi di addebito n. 39420130000730650000 e n. 39420130004149414000 ).
2 E' pacifico che il carico contributivo di cui agli avvisi di addebito nn. 39420130000730650000 e 39420130004149414000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420239002876848/000 qui impugnata, è stato già giudizialmente dichiarato estinto per prescrizione con la sentenza n. 14/2023, pubblicata in data 10.01.2023 e passata in giudicato per mancata impugnazione (come da attestazione dalla Corte d'Appello di RE RI, allegata al ricorso). Pertanto i suddetti avvisi di addebito non possono più essere azionati ed ne prende atto e chiede dichiararsi cessata Controparte_4 la materia del contendere. Ne consegue che è venuto meno l'interesse ad agire e resistere e deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Le spese legali vengono regolate seguono il principio della soccombenza virtuale, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2024 - al minimo in considerazione della semplicità della questione di diritto - e poste a carico del concessionario in quanto è alla stesso imputabile l'illegittima formazione dell'intimazione di pagamento;
vengono invece compensate con l'INPS.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2.695,50 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese legali 15% cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Gianpaolo, dichiaratosi procuratore antistatario;
-compensa le spese legali tra il ricorrente e l'INPS.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Così deciso in RE RI, 27/06/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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