CA
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/10/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 385/2023 promossa da:
(nata in [...] il [...]) e i figli , (nato in [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
da nubile (nata in [...] il [...]) con l'avv. GIUSEPPE DELLORUSSO Parte_3 Pt_1 APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. CONSOLO GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CONSOLO GIUSEPPE APPELLATI
e Controparte_2 CP_3 APPELLATI CONTUMACI
Avverso la sentenza 2028 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue: Condannare gli appellati , e , all'integrale e solidale CP_1 CP_3 Controparte_2 pagamento in favore degli appellantidelle seguenti somme:
€. 250.000,00 in favore di (coniuge convivente); Parte_1
€. 250.000,00 in favore di (figlio convivente); Parte_2
€. 250.000,00 in favore di (figlia); Parte_3
€. 80.000,00 ciascuno in favore di e (nipoti conviventi e figli di ); Parte_4 Parte_5 Pt_2
Si chiede che vengano ammessi i seguenti mezzi di prova: Si chiede sin d'ora nomina di tecnico per procedere a consulenza cinematica pagina 1 di 6 PROVA PER TESTI Sulle circostanza già articolate con memoria ex art. 183 VI comma n. 2, a mezzo dell'escussione della sig.ra . Parte_6
L'appellata ha concluso come segue: Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza: a) in linea pregiudiziale: disporre, con onere a carico degli appellanti, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sig.ri e in qualità di litisconsorti Parte_7 Parte_8 necessari;
b) in linea preliminare: dichiarare, per i motivi esposti nella premessa, l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza n. 2028/2022 pronunciata dal Tribunale di Bologna;
con vittoria di spese, competenze e onorari oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;
c) in linea principale e nel merito: i) accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del Sig. e, per l'effetto, respingere l'appello CP_4 proposto dai Sig.ri ed in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà sui figli minori e nonché dalla Sig.ra perché irrituale ed Pt_4 Parte_5 Persona_1 infondato sia in fatto che in diritto;
ii) respingere ogni domanda ed istanza proposta nei confronti della società CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
rispettivamente moglie e figli (anche nell'interesse dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 minori e nipoti) unitamente a e poi usciti di Pt_4 Parte_5 Parte_8 Parte_1 scena, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna e nonchè CP_3 Controparte_2
nelle rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia Controparte_5 assicurativa del veicolo targato CG740KP, domandando il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti, a seguito del decesso del proprio congiunto, rimasto coinvolto in un sinistro mortale.
Esponevano infatti che in data 07.11.2018, intorno alle ore 18.25 circa, nel Comune di Policoro (MT), il loro congiunto veniva investito dalla autovettura Mercedes, targata DX067XK, CP_4 assicurata di proprietà del Sig. e condotta dal Sig. Controparte_5 Controparte_2
, che ne cagionava la morte immediata. CP_3
In tesi attorea i motivi dell'investimento erano da ricercare in una distrazione del conducente sig. che, pur tenendo una velocità moderata, (che “non superava i 50 km orari”, vedi pag.3 della CP_3 citazione), non si era reso conto della presenza del sig. sulla corsia di sinistra della complanare e Pt_1 non aveva adottato le opportune manovre per evitare l'evento dannoso oggetto di causa, come, tra l'altro, da dovere di legge ex art. 141, c.2 CdS.
Si costituì l'Assicurazione chiedendo il rigetto della domanda, ritenendo la responsabilità esclusiva in capo al Sig. per aver posto in essere un comportamento abnorme, eccezionale e imprevedibile e Pt_1 di conseguenza rigettare tutte le richieste risarcitorie avanzate da parte attrice poiché infondate e non provate sia in fatto che in diritto;
in subordine quantificare i danni effettivamente connessi all'evento.
La causa in primo grado veniva istruita documentalmente, e definita con la sentenza 2028 del 2022, pubblicata il 25 luglio 2022, che respingeva la domanda, ritenendo abnorme il comportamento del pedone, che camminava nella corsia della strada complanare, non illuminata, e buia per l'ora serale e la stagione (dopo le 18 del 7 novembre), e complessivamente prudente la condotta dell'automobilista, che per fatto non contestato teneva una velocità moderata, che inoltre aveva senz'altro frenato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attrice, che giungeva a tale conclusione solo in ragione del mancato rilievo di segni di frenata sull'asfalto. pagina 2 di 6 Hanno proposto tempestivo, assistiti da un diverso difensore, anche per i Parte_1 Parte_2 figli minori, e deducendo che la sentenza è frutto di un errore di valutazione, Parte_3 conseguente alla decisione di non disporre una consulenza tecnica per la ricostruzione del sinistro mortale, e di avvalersi esclusivamente della relazione del consulente incaricato dal Pubblico Ministero in sede penale;
rilevano che sul luogo del sinistro non sono state rilevate tracce di frenata, e che il complesso delle risultanze depone per una colpevole distrazione del conducente, che non ha visto per questo in tempo il malcapitato pedone, travolgendolo.
Si è costituita chiedendo in via pregiudiziale la estensione del Controparte_5 contraddittorio, a cura degli appellanti, ai sensi dell'art.331 c.p.c., anche nei confronti dei Sig.ri Pt_7 e , parti del giudizio di primo grado, e quindi litisconsorti necessari;
ha eccepito in
[...] Parte_8 via preliminare l'inammissibilità dell'azione di gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e comunque ne ha chiesto il rigetto, nel merito.
La Corte ha assegnato all'appellante termine per l'integrazione del contraddittorio;
in esito al primo tentativo di notifica è emerso dalla relata che era deceduto, in effetti da molti anni;
Parte_8 veniva concesso quindi ulteriore termine per notificare ad parte del giudizio di primo Parte_7 grado, in ragione della positiva dimostrazione, da parte degli appellanti, dell'espletamento di un tentativo di notifica, entro il termine assegnato, nei confronti della parte irreperibile;
alla successiva udienza del 21.01.25 la richiesta del difensore degli appellanti di concedere nuovo termine per consentire un ulteriore tentativo di notifica, è stata respinta.
Quindi la causa, senza ulteriore istruttoria è stata rinviata per la decisione alla udienza del 1° luglio 2025, sostituita con il deposito di note ex art.127 ter cpc.
*
Preliminarmente si rileva che, nel richiedere un nuovo termine per la notifica, la difesa delle parti appellanti ha unicamente depositato il modello F23 contenente l'avviso di mancata consegna della raccomandata per irreperibilità del destinatario, così dimostrando di non aver adempiuto all'onere, posto a suo carico, di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio;
è stata quindi necessariamente disattesa la richiesta di rinnovazione nella notifica.
Peraltro, la pluralità di danneggiati, che dà luogo a cause scindibili, di cui all'art. 332 c.p.c., non integra una fattispecie di litisconsorzio necessario sostanziale, bensì solo processuale, atteso che la difformità di giudicati che può eventualmente insorgere per la mancata partecipazione al giudizio di appello di taluno di questi resta relegata sul piano della mera contraddittorietà logica tra decisioni in ordine ad una parte della causa petendi, ovvero al fatto storico che ha cagionato il danno, e non determina un conflitto pratico di giudicati (Cass. 42073/2021).
Né sussiste il litisconsorzio previsto dall'art. 140, comma quarto, primo periodo, codice delle assicurazioni, che si riscontra solo qualora sia proposta, da alcuna delle parti, domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo, mai formulata nel caso di specie.
Conclusivamente, l'impugnazione proposta deve ritenersi regolata dall'art.332 cpc, e non dall'art.331 cpc;
i termini previsti per l'impugnazione e richiamati dall'art.332 cpc sono ampiamente decorsi, cosicchè va dichiarata l'improcedibilità dell'appello nei soli confronti di , ed esaminato il Parte_7 merito del gravame proposto dagli appellanti.
**
Ora, il motivo di appello formulato, che deduce una erronea valutazione del compendio istruttorio da parte del giudice di primo grado, è solo in strettissima misura fondato: non è certamente meritevole di accoglimento la richiesta di disporre una ctu, atteso che questa non potrebbe aggiungere elementi di pagina 3 di 6 valutazione significativi, rispetto a quelli già acquisiti: la polizia stradale ha infatti rilevato i pochi segni oggettivi rinvenuti, per ricostruire il sinistro, e le due consulenze di parte svolte (rispettivamente disposte dal PM e dalla Assicurazione) hanno offerto ricostruzioni di massima simili, e comunque compatibili con le dichiarazioni rese dal conducente e dal testimone trasportato, differendo tra loro solo nella indicazione della velocità dell'auto. Quanto alla velocità, la stessa difesa attrice, odierna appellante, in citazione l'ha indicata come non superiore a 50 km orari, attribuendo al conducente esclusivamente una condotta colposa per distrazione, in nesso causale con l'investimento e le sue conseguenze.
Il parziale accoglimento del motivo di appello, nell'ambito del nuovo giudizio di fatto delle risultanze istruttorie richiesto, consegue invece alla doverosa applicazione del criterio dettato dall'art.2054 cc primo comma: la presunzione di responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone può ritenersi invero totalmente superata solo nel caso in cui l'investitore dia prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, o quando dalle modalità del fatto si evinca con certezza che in alcun modo egli, anche comportandosi come il conducente esemplare, avrebbe potuto evitare il sinistro, e le sue conseguenze.
La presunzione del 100% di colpa del conducente del veicolo investitore, che discende dal disposto dell'art. 2054, c. 1, c.c., (ed è correlata alla pericolosità intrinseca della circolazione dei veicoli, ed al dovere di chi pone in essere tale attività di evitarne le conseguenze dannose, anche per le prevedibili imprudenze dei pedoni, entro il limite della ragionevolezza), non forma invero contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va valutata e apprezzata ai fini dell'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., nell'ambito di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito: si tratta di principi consolidati e affermati costantemente dalla Suprema Corte, per cui vedi, tra le altre, Cass.842 del 2020, 2241 del 2019, 20204 del 2014.
In concreto, quindi, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. 8663 del 2017, 3964 e 24472 del 2014). Non sono dunque, gli attori, nel caso di specie, a dovere dimostrare positivamente la colpa del conducente, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento (Cass. 24472/14).
Ora, nella fattispecie in decisione, fermo restando il contegno gravissimamente colposo posto in essere dal pedone - pacificamente ammesso anche dagli stessi appellanti - resta un margine di dubbio in ordine all'esclusività del suo apporto nella causazione dell'evento, e deve di conseguenza addebitarsi e all'automobilista una limitata percentuale di responsabilità, per la presunzione di legge.
Non è infatti contestato che il pedone si trovasse in mezzo alla carreggiata che l'automobilista aveva iniziato a percorrere dopo avere lasciato la SS 106, in uscita dallo svincolo con la SS Sinnica e che fosse buio, sia per l'ora e la stagione (le 18 passate del 7.11.2018), che per la mancanza di illuminazione pubblica.
Tuttavia, è altresì vero che lo disponeva di un impianto di illuminazione idoneo ad avvistare un CP_3 pedone alla distanza di 30 metri, attivando gli anabbaglianti, ed anche maggiore, attivando i proiettori di profondità; il trasportato poi ha dichiarato di avere veduto improvvisamente il pedone, “con le braccia allargate come se volesse fermarci”, dunque con un atteggiamento dimostrativo della pagina 4 di 6 intenzione di farsi notare, ed attirare l'attenzione.
Seppure, quindi, la causa più rilevante debba rinvenirsi nella sconsiderata condotta del pedone, si può ritenere, quanto meno in termini di dubbio, che il sinistro non si sarebbe verificato (come osserva lo stesso consulente della assicurazione) o avrebbe avuto conseguenze meno gravi se il conducente dell'auto avesse tenuto una condotta di guida esemplare, prestando la massima attenzione alla strada, e tenendo una velocità, davvero ed in concreto, correlata alle condizioni di visibilità, così da percepire un eventuale ostacolo con l'anticipo indispensabile a porre in essere una manovra di arresto.
Si tratta di una responsabilità oggettivamente marginale, che consegue alla presunzione di legge, ex art.2054 cc 1° comma, e alla impossibilità di escludere, anche tenendo conto della testimonianza del trasportato, che nel determinare il ritardo nell'avvistamento e nella frenata abbia concorso una pur breve distrazione, o una mancata attenzione, del conducente, come ipotizzato dalla difesa attrice, qui appellante. Ciò che conta, in effetti, è la presunzione di responsabilità imposta dall'art. 2054, 1 comma, c.c., che impone di volgere l'incertezza circa l'effettiva incidenza della condotta del conducente nella verificazione del sinistro a danno del conducente, conservando così una quota di responsabilità dell'evento.
Tuttavia, la assoluta gravità della comportamento del pedone, che di notte si trovava sulla carreggiata di una strada statale extraurbana, priva di illuminazione propria, impone di ridurre progressivamente il concorso del conducente sino ad una percentuale pari al 10%, restando il residuo a carico della vittima.
Dunque, la domanda va accolta, nel limite del 10 %: la liquidazione del danno da perdita parentale viene qui richiesta con evidente riferimento alle tabelle milanesi in uso fino al 2021, prima che venisse ritenuto preferibile, a seguito di una specifica indicazione della Suprema Corte, la tabella “a punto” anche per la liquidazione di questi danni. Nel caso di specie, tuttavia, la liquidazione richiesta, prossima ai due terzi del massimo, può essere condivisa, e fatta propria dalla Corte, tenendo conto del fatto che la moglie e i due figli componevano lo stretto nucleo famigliare, in cui il danno conseguente alla perdita è presunto, e i due nipoti per quanto pacifico in atti convivevano con i nonni, oltre che con i propri genitori.
La percentuale di danno ascrivibile al conducente dell'auto, e liquidabile a titolo di risarcimento dell'illecito, del 10 %, diviene pari a 25.000 euro ciascuno per la moglie e i figli, 8.000,00 euro ciascuno per i nipoti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata, dalla data del fatto (7.11.2018) al saldo.
Le spese del giudizio, nei due gradi, seguono la soccombenza, e vengono liquidate sul parametro del danno maggiore, ossia 25.000 euro, tenendo conto della pluralità degli assistiti, e della identità delle questioni di fatto e di diritto: il valore base viene quindi ridotto del 30 % ed in seguito aumentato in pari misura per ciascun assistito successivo al primo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità dell'appello nei confronti di;
Parte_7
- dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, , e , CP_1 CP_3 Controparte_2 all'integrale e solidale pagamento in favore degli appellanti delle seguenti somme: € 25.000,00 (venticinquemila) per ciascuno in favore di (coniuge), (figlio) e Parte_1 Parte_2 (figlia); € 8.000,00 (ottomila) ciascuno in favore dei nipoti e Parte_3 Parte_4
oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata Parte_5 dalla data del fatto alla pubblicazione della presente sentenza, interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna altresì la parte gli appellati in solido a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, pagina 5 di 6 che si liquidano in € 6.160,00 per il primo grado ed € 4.980,00 per il secondo grado, a titolo di compensi, oltre esborsi documentati, i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 385/2023 promossa da:
(nata in [...] il [...]) e i figli , (nato in [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
da nubile (nata in [...] il [...]) con l'avv. GIUSEPPE DELLORUSSO Parte_3 Pt_1 APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. CONSOLO GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CONSOLO GIUSEPPE APPELLATI
e Controparte_2 CP_3 APPELLATI CONTUMACI
Avverso la sentenza 2028 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue: Condannare gli appellati , e , all'integrale e solidale CP_1 CP_3 Controparte_2 pagamento in favore degli appellantidelle seguenti somme:
€. 250.000,00 in favore di (coniuge convivente); Parte_1
€. 250.000,00 in favore di (figlio convivente); Parte_2
€. 250.000,00 in favore di (figlia); Parte_3
€. 80.000,00 ciascuno in favore di e (nipoti conviventi e figli di ); Parte_4 Parte_5 Pt_2
Si chiede che vengano ammessi i seguenti mezzi di prova: Si chiede sin d'ora nomina di tecnico per procedere a consulenza cinematica pagina 1 di 6 PROVA PER TESTI Sulle circostanza già articolate con memoria ex art. 183 VI comma n. 2, a mezzo dell'escussione della sig.ra . Parte_6
L'appellata ha concluso come segue: Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza: a) in linea pregiudiziale: disporre, con onere a carico degli appellanti, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sig.ri e in qualità di litisconsorti Parte_7 Parte_8 necessari;
b) in linea preliminare: dichiarare, per i motivi esposti nella premessa, l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza n. 2028/2022 pronunciata dal Tribunale di Bologna;
con vittoria di spese, competenze e onorari oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;
c) in linea principale e nel merito: i) accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del Sig. e, per l'effetto, respingere l'appello CP_4 proposto dai Sig.ri ed in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà sui figli minori e nonché dalla Sig.ra perché irrituale ed Pt_4 Parte_5 Persona_1 infondato sia in fatto che in diritto;
ii) respingere ogni domanda ed istanza proposta nei confronti della società CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
rispettivamente moglie e figli (anche nell'interesse dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 minori e nipoti) unitamente a e poi usciti di Pt_4 Parte_5 Parte_8 Parte_1 scena, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna e nonchè CP_3 Controparte_2
nelle rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia Controparte_5 assicurativa del veicolo targato CG740KP, domandando il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti, a seguito del decesso del proprio congiunto, rimasto coinvolto in un sinistro mortale.
Esponevano infatti che in data 07.11.2018, intorno alle ore 18.25 circa, nel Comune di Policoro (MT), il loro congiunto veniva investito dalla autovettura Mercedes, targata DX067XK, CP_4 assicurata di proprietà del Sig. e condotta dal Sig. Controparte_5 Controparte_2
, che ne cagionava la morte immediata. CP_3
In tesi attorea i motivi dell'investimento erano da ricercare in una distrazione del conducente sig. che, pur tenendo una velocità moderata, (che “non superava i 50 km orari”, vedi pag.3 della CP_3 citazione), non si era reso conto della presenza del sig. sulla corsia di sinistra della complanare e Pt_1 non aveva adottato le opportune manovre per evitare l'evento dannoso oggetto di causa, come, tra l'altro, da dovere di legge ex art. 141, c.2 CdS.
Si costituì l'Assicurazione chiedendo il rigetto della domanda, ritenendo la responsabilità esclusiva in capo al Sig. per aver posto in essere un comportamento abnorme, eccezionale e imprevedibile e Pt_1 di conseguenza rigettare tutte le richieste risarcitorie avanzate da parte attrice poiché infondate e non provate sia in fatto che in diritto;
in subordine quantificare i danni effettivamente connessi all'evento.
La causa in primo grado veniva istruita documentalmente, e definita con la sentenza 2028 del 2022, pubblicata il 25 luglio 2022, che respingeva la domanda, ritenendo abnorme il comportamento del pedone, che camminava nella corsia della strada complanare, non illuminata, e buia per l'ora serale e la stagione (dopo le 18 del 7 novembre), e complessivamente prudente la condotta dell'automobilista, che per fatto non contestato teneva una velocità moderata, che inoltre aveva senz'altro frenato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attrice, che giungeva a tale conclusione solo in ragione del mancato rilievo di segni di frenata sull'asfalto. pagina 2 di 6 Hanno proposto tempestivo, assistiti da un diverso difensore, anche per i Parte_1 Parte_2 figli minori, e deducendo che la sentenza è frutto di un errore di valutazione, Parte_3 conseguente alla decisione di non disporre una consulenza tecnica per la ricostruzione del sinistro mortale, e di avvalersi esclusivamente della relazione del consulente incaricato dal Pubblico Ministero in sede penale;
rilevano che sul luogo del sinistro non sono state rilevate tracce di frenata, e che il complesso delle risultanze depone per una colpevole distrazione del conducente, che non ha visto per questo in tempo il malcapitato pedone, travolgendolo.
Si è costituita chiedendo in via pregiudiziale la estensione del Controparte_5 contraddittorio, a cura degli appellanti, ai sensi dell'art.331 c.p.c., anche nei confronti dei Sig.ri Pt_7 e , parti del giudizio di primo grado, e quindi litisconsorti necessari;
ha eccepito in
[...] Parte_8 via preliminare l'inammissibilità dell'azione di gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e comunque ne ha chiesto il rigetto, nel merito.
La Corte ha assegnato all'appellante termine per l'integrazione del contraddittorio;
in esito al primo tentativo di notifica è emerso dalla relata che era deceduto, in effetti da molti anni;
Parte_8 veniva concesso quindi ulteriore termine per notificare ad parte del giudizio di primo Parte_7 grado, in ragione della positiva dimostrazione, da parte degli appellanti, dell'espletamento di un tentativo di notifica, entro il termine assegnato, nei confronti della parte irreperibile;
alla successiva udienza del 21.01.25 la richiesta del difensore degli appellanti di concedere nuovo termine per consentire un ulteriore tentativo di notifica, è stata respinta.
Quindi la causa, senza ulteriore istruttoria è stata rinviata per la decisione alla udienza del 1° luglio 2025, sostituita con il deposito di note ex art.127 ter cpc.
*
Preliminarmente si rileva che, nel richiedere un nuovo termine per la notifica, la difesa delle parti appellanti ha unicamente depositato il modello F23 contenente l'avviso di mancata consegna della raccomandata per irreperibilità del destinatario, così dimostrando di non aver adempiuto all'onere, posto a suo carico, di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio;
è stata quindi necessariamente disattesa la richiesta di rinnovazione nella notifica.
Peraltro, la pluralità di danneggiati, che dà luogo a cause scindibili, di cui all'art. 332 c.p.c., non integra una fattispecie di litisconsorzio necessario sostanziale, bensì solo processuale, atteso che la difformità di giudicati che può eventualmente insorgere per la mancata partecipazione al giudizio di appello di taluno di questi resta relegata sul piano della mera contraddittorietà logica tra decisioni in ordine ad una parte della causa petendi, ovvero al fatto storico che ha cagionato il danno, e non determina un conflitto pratico di giudicati (Cass. 42073/2021).
Né sussiste il litisconsorzio previsto dall'art. 140, comma quarto, primo periodo, codice delle assicurazioni, che si riscontra solo qualora sia proposta, da alcuna delle parti, domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo, mai formulata nel caso di specie.
Conclusivamente, l'impugnazione proposta deve ritenersi regolata dall'art.332 cpc, e non dall'art.331 cpc;
i termini previsti per l'impugnazione e richiamati dall'art.332 cpc sono ampiamente decorsi, cosicchè va dichiarata l'improcedibilità dell'appello nei soli confronti di , ed esaminato il Parte_7 merito del gravame proposto dagli appellanti.
**
Ora, il motivo di appello formulato, che deduce una erronea valutazione del compendio istruttorio da parte del giudice di primo grado, è solo in strettissima misura fondato: non è certamente meritevole di accoglimento la richiesta di disporre una ctu, atteso che questa non potrebbe aggiungere elementi di pagina 3 di 6 valutazione significativi, rispetto a quelli già acquisiti: la polizia stradale ha infatti rilevato i pochi segni oggettivi rinvenuti, per ricostruire il sinistro, e le due consulenze di parte svolte (rispettivamente disposte dal PM e dalla Assicurazione) hanno offerto ricostruzioni di massima simili, e comunque compatibili con le dichiarazioni rese dal conducente e dal testimone trasportato, differendo tra loro solo nella indicazione della velocità dell'auto. Quanto alla velocità, la stessa difesa attrice, odierna appellante, in citazione l'ha indicata come non superiore a 50 km orari, attribuendo al conducente esclusivamente una condotta colposa per distrazione, in nesso causale con l'investimento e le sue conseguenze.
Il parziale accoglimento del motivo di appello, nell'ambito del nuovo giudizio di fatto delle risultanze istruttorie richiesto, consegue invece alla doverosa applicazione del criterio dettato dall'art.2054 cc primo comma: la presunzione di responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone può ritenersi invero totalmente superata solo nel caso in cui l'investitore dia prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, o quando dalle modalità del fatto si evinca con certezza che in alcun modo egli, anche comportandosi come il conducente esemplare, avrebbe potuto evitare il sinistro, e le sue conseguenze.
La presunzione del 100% di colpa del conducente del veicolo investitore, che discende dal disposto dell'art. 2054, c. 1, c.c., (ed è correlata alla pericolosità intrinseca della circolazione dei veicoli, ed al dovere di chi pone in essere tale attività di evitarne le conseguenze dannose, anche per le prevedibili imprudenze dei pedoni, entro il limite della ragionevolezza), non forma invero contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va valutata e apprezzata ai fini dell'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., nell'ambito di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito: si tratta di principi consolidati e affermati costantemente dalla Suprema Corte, per cui vedi, tra le altre, Cass.842 del 2020, 2241 del 2019, 20204 del 2014.
In concreto, quindi, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. 8663 del 2017, 3964 e 24472 del 2014). Non sono dunque, gli attori, nel caso di specie, a dovere dimostrare positivamente la colpa del conducente, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento (Cass. 24472/14).
Ora, nella fattispecie in decisione, fermo restando il contegno gravissimamente colposo posto in essere dal pedone - pacificamente ammesso anche dagli stessi appellanti - resta un margine di dubbio in ordine all'esclusività del suo apporto nella causazione dell'evento, e deve di conseguenza addebitarsi e all'automobilista una limitata percentuale di responsabilità, per la presunzione di legge.
Non è infatti contestato che il pedone si trovasse in mezzo alla carreggiata che l'automobilista aveva iniziato a percorrere dopo avere lasciato la SS 106, in uscita dallo svincolo con la SS Sinnica e che fosse buio, sia per l'ora e la stagione (le 18 passate del 7.11.2018), che per la mancanza di illuminazione pubblica.
Tuttavia, è altresì vero che lo disponeva di un impianto di illuminazione idoneo ad avvistare un CP_3 pedone alla distanza di 30 metri, attivando gli anabbaglianti, ed anche maggiore, attivando i proiettori di profondità; il trasportato poi ha dichiarato di avere veduto improvvisamente il pedone, “con le braccia allargate come se volesse fermarci”, dunque con un atteggiamento dimostrativo della pagina 4 di 6 intenzione di farsi notare, ed attirare l'attenzione.
Seppure, quindi, la causa più rilevante debba rinvenirsi nella sconsiderata condotta del pedone, si può ritenere, quanto meno in termini di dubbio, che il sinistro non si sarebbe verificato (come osserva lo stesso consulente della assicurazione) o avrebbe avuto conseguenze meno gravi se il conducente dell'auto avesse tenuto una condotta di guida esemplare, prestando la massima attenzione alla strada, e tenendo una velocità, davvero ed in concreto, correlata alle condizioni di visibilità, così da percepire un eventuale ostacolo con l'anticipo indispensabile a porre in essere una manovra di arresto.
Si tratta di una responsabilità oggettivamente marginale, che consegue alla presunzione di legge, ex art.2054 cc 1° comma, e alla impossibilità di escludere, anche tenendo conto della testimonianza del trasportato, che nel determinare il ritardo nell'avvistamento e nella frenata abbia concorso una pur breve distrazione, o una mancata attenzione, del conducente, come ipotizzato dalla difesa attrice, qui appellante. Ciò che conta, in effetti, è la presunzione di responsabilità imposta dall'art. 2054, 1 comma, c.c., che impone di volgere l'incertezza circa l'effettiva incidenza della condotta del conducente nella verificazione del sinistro a danno del conducente, conservando così una quota di responsabilità dell'evento.
Tuttavia, la assoluta gravità della comportamento del pedone, che di notte si trovava sulla carreggiata di una strada statale extraurbana, priva di illuminazione propria, impone di ridurre progressivamente il concorso del conducente sino ad una percentuale pari al 10%, restando il residuo a carico della vittima.
Dunque, la domanda va accolta, nel limite del 10 %: la liquidazione del danno da perdita parentale viene qui richiesta con evidente riferimento alle tabelle milanesi in uso fino al 2021, prima che venisse ritenuto preferibile, a seguito di una specifica indicazione della Suprema Corte, la tabella “a punto” anche per la liquidazione di questi danni. Nel caso di specie, tuttavia, la liquidazione richiesta, prossima ai due terzi del massimo, può essere condivisa, e fatta propria dalla Corte, tenendo conto del fatto che la moglie e i due figli componevano lo stretto nucleo famigliare, in cui il danno conseguente alla perdita è presunto, e i due nipoti per quanto pacifico in atti convivevano con i nonni, oltre che con i propri genitori.
La percentuale di danno ascrivibile al conducente dell'auto, e liquidabile a titolo di risarcimento dell'illecito, del 10 %, diviene pari a 25.000 euro ciascuno per la moglie e i figli, 8.000,00 euro ciascuno per i nipoti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata, dalla data del fatto (7.11.2018) al saldo.
Le spese del giudizio, nei due gradi, seguono la soccombenza, e vengono liquidate sul parametro del danno maggiore, ossia 25.000 euro, tenendo conto della pluralità degli assistiti, e della identità delle questioni di fatto e di diritto: il valore base viene quindi ridotto del 30 % ed in seguito aumentato in pari misura per ciascun assistito successivo al primo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità dell'appello nei confronti di;
Parte_7
- dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, , e , CP_1 CP_3 Controparte_2 all'integrale e solidale pagamento in favore degli appellanti delle seguenti somme: € 25.000,00 (venticinquemila) per ciascuno in favore di (coniuge), (figlio) e Parte_1 Parte_2 (figlia); € 8.000,00 (ottomila) ciascuno in favore dei nipoti e Parte_3 Parte_4
oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata Parte_5 dalla data del fatto alla pubblicazione della presente sentenza, interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna altresì la parte gli appellati in solido a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, pagina 5 di 6 che si liquidano in € 6.160,00 per il primo grado ed € 4.980,00 per il secondo grado, a titolo di compensi, oltre esborsi documentati, i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6