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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11524/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.10.2025 da 1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina italiana codice fiscale C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessia Pasquali presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato il [...] in [...] cittadino italiano codice fiscale C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessia Pasquali presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Valencia (Spagna) il 5.6.2021, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2022 R. 02 N. 0052 P. 2 S. C1;
In separazione dei beni dal 14.6.2024.
Con i seguenti figli: nato il [...] in [...], cittadino italiano;
Persona_1 nata il [...] in [...], cittadina italiana;
Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori e continueranno ad Per_1 Per_2 abitare nella casa coniugale di Milano, via Fonzaso n. 8, di proprietà del signor Parte_2
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e così - ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma c.c. - le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, alla salute e alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate disgiuntamente dai genitori nei periodi di rispettiva frequentazione. I genitori in ogni caso si impegnano a concordare l'organizzazione settimanale dei figli e a renderla omogenea nelle settimane di rispettiva pertinenza nonché a concordare le regole organizzative degli stessi (es. per lo svolgimento dei compiti, per gli orari, e via dicendo); 3) ciascun genitore vedrà e terrà con sé i figli nella casa coniugale, dalla quale si allontanerà nei periodi coincidenti con la presenza dell'altro genitore, come segue (e come già in atto dal 29/11/2023):
- a settimane alterne, a partire dall'orario di fine delle lezioni scolastiche del lunedì al lunedì mattina successivo;
- con riferimento ai periodi di vacanza infrannuale, ciascun genitore terrà con sé i figli anche in tali periodi secondo l'alternanza in atto, salvo diversi accordi;
- con riferimento al periodo di vacanza estiva, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane anche consecutive in periodi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di mancato diverso accordo entro tale data, resta inteso che i genitori - tenuto conto del fatto che entrambi svolgono attività lavorative con periodi di sospensione dell'attività lavorativa nel mese di agosto – divideranno a metà tra loro il mese di agosto (salvo diverso accordo, i figli negli anni con cifra finale pari trascorreranno con il padre il periodo dall'1 al 15 agosto e con la madre il periodo dal 16 al 31 agosto;
negli anni con cifra finale dispari il contrario);
4) le parti concordano che eventuali nuovi partner delle stesse non potranno soggiornare nella casa coniugale;
5) le parti concordano sul fatto che l'attuale casa coniugale necessita di opere di manutenzione che dovranno essere effettuate entro e non oltre il mese di settembre 2026 (fatto salvo il caso in cui entro tale data non venga decisa, congiuntamente, la vendita della casa stessa) e ciò con la più ampia collaborazione e cooperazione di entrambi i coniugi per gli aspetti organizzativi ed esecutivi delle stesse e con costi così suddivisi: 80% il padre;
20% la madre. Tali opere, che le parti dovranno concordare nel dettaglio, vengono identificate come segue: i. Acquisto divano nuovo per il soggiorno ii Installazione di sistema di ventilazione meccanica controllata (con relative opere murarie occorrenti) iii Ampliamento controsoffitto della cucina dove transiteranno i cavi della fibra ottica provenienti dalla facciata lato box e dalla lavanderia iv Posa lampadario in soggiorno v Posa lampada in lavanderia vi Posa lampada balcone soggiorno e sigillatura foro vii Posa faretti nel controsoffitto aggiuntivo della cucina (se ancora presenti sul mercato;
in caso contrario soluzione alternativa e concertata tra i coniugi) viii Posa faretto bagno finestrato ix Posa arredo bagno cieco e faretto x Sostituzione box doccia xi Posa piastrelle in cucina dietro piano cottura xii Sostituzione top cucina e riparazione anta spazzatura xiii Installazione coprifilo ingresso lavanderia. 6) le parti concordano sin da ora che la permanenza dei figli presso la casa coniugale con la descritta alternanza dei genitori (cfr. punto 3) sarà applicata per ulteriori due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, coincidenti con la conclusione del ciclo della scuola secondaria di primo grado da parte della figlia (e previa verifica dell'autonomia da parte della stessa di spostarsi per Per_2
Milano ed eventualmente nei Comuni limitrofi con i mezzi pubblici). Al termine dell'indicato periodo di due anni (o comunque in vista di tale termine) le parti - fermo il collocamento alternato dei figli al 50% presso ciascun genitore - si impegnano a rivalutare la situazione abitativa della famiglia di cui ai precedenti punti 2 e 3 e sin da ora danno atto che potranno:
- concordare la prosecuzione dell'odierno regime nell'attuale abitazione;
- concordare la prosecuzione dell'odierno regime in un diverso immobile da reperire congiuntamente, con una camera da letto in più (in modo che ciascun figlio abbia una propria stanza):
- concordare il trasferimento di uno dei genitori presso una seconda abitazione;
- concordare il trasferimento di entrambi i genitori in due diverse abitazioni. Nelle ultime due opzioni, i genitori concordano sin da ora che le abitazioni non dovranno essere distanti tra loro più di 10/15 minuti di auto e dovranno essere collocate nella zona di Milano Ovest/comuni limitrofi, in prossimità di mezzi di trasporto pubblici (metropolitana in particolare), impegnandosi comunque i genitori a garantire il supporto ai figli per gli spostamenti degli stessi in modo che essi possano agevolmente raggiungere, in caso di spostamento della famiglia in due abitazioni in zona o Comune diversi dall'attuale, la loro attuale zona di interesse (e ciò anche eventualmente attraverso l'acquisto di mezzi di trasporto); nonché a garantire il supporto al coniuge con minore flessibilità lavorativa nella gestione quotidiana dei figli (es. per spostamenti per attività scolastiche ed extrascolastiche) anche nella settimana di competenza dell'altro genitore. Al riguardo le parti si impegnano a cooperare in buona fede, nel rispetto delle esigenze logistiche/lavorative e possibilità (anche ed in particolare economiche) dell'altra parte e tenuto conto anche del parere dei figli. 7) in merito ai costi per la conduzione della casa coniugale (di proprietà del signor sul Parte_2 quale graveranno quindi in via esclusiva le spese condominiali straordinarie e le spese di manutenzione straordinaria) e dei figli, le parti concordano quanto segue: a) i genitori concordano che i seguenti costi per la conduzione ordinaria della casa coniugale (condominiali ordinarie, utenze, colf, manutenzione ordinaria previamente concordata ivi inclusa la sostituzione di elettrodomestici e similari qualora necessaria, Tari, e spese assimilabili) e i seguenti costi per i figli (mediche, farmaceutiche, scolastiche, i costi per un'attività sportiva annua a figlio, acquisto e manutenzione del telefono cellulare, utenza cellulare, cd. 'mancia' settimanale nell'importo che verrà via via concordata;
abbigliamento, regali per feste degli amici;
spese per la cura della persona dei figli, es. parrucchiere) saranno divisi a metà tra gli stessi genitori e che, per il pagamento di tali costi, sarà utilizzato il conto corrente cointestato già esistente presso Banco Popolare SpA;
conto corrente che i coniugi si impegnano ad utilizzare solo a tale fine e che si impegnano ad alimentare proseguendo con versamenti di € 1.000,00 ogni due mesi ciascuno già in atto (€ 6.000,00 annui ciascuno); somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat della vita e che i genitori si impegnano ad integrare, sempre in eguale misura, qualora per le voci di spesa sopra indicate il saldo del conto corrente fosse insufficiente;
b) ciascun genitore terrà a proprio carico il mantenimento ordinario dei figli nei tempi di rispettiva pertinenza, comprensivi del costo della spesa alimentare nella settimana di rispettiva pertinenza, sia a Milano sia nei periodi di vacanza dei figli con ciascun genitore;
parimenti, ciascun genitore terrà a proprio carico i costi delle vacanze e viaggi con i figli;
c) le parti concordano che le spese extra dei figli, ulteriori rispetto a quanto indicato al precedente punto 7/a), tutte previamente concordate, siano suddivise come segue: 80% il padre e 20% la madre. d) qualora, come previsto al precedente punto 6, le parti concordassero di modificare il regime in atto di alternanza presso l'attuale casa coniugale e, in particolare, decidessero di tenere con sé i figli
- sempre per il 50% del tempo ciascuno – presso due autonome abitazioni, ciascun genitore terrà a proprio carico i costi dell'abitazione in cui si trasferirà e l'importo di cui al precedente punto 7/a) verrà di conseguenza consensualmente ridotto;
8) le parti concordano che l'Assegno Unico Universale verrà versato sul conto corrente cointestato di cui al precedente punto 7/a);
9) le parti danno atto di essere autonome economicamente e dichiarano che, con l'esecuzione di quanto sopra, non hanno nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendente dalla relazione coniugale;
10) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
11) le spese legali per il presente procedimento saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Valencia (Spagna) il
[...] Parte_2
5.6.2021;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Fulvia De Luca;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________