Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2016, n. 12954
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Sentenza 22 giugno 2016

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 12954/16), riguarda una controversia in materia di diritto d'autore. La parte ricorrente, un'editrice musicale, ha contestato l'illecita utilizzazione del proprio brano musicale da parte di una federazione calcistica e di alcune società sponsor, chiedendo il risarcimento dei danni per l'uso non autorizzato del brano tra il 1999 e il 2002. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato le domande, ritenendo che l'utilizzazione avesse prodotto un vantaggio promozionale per l'editore, escludendo quindi la sussistenza di un danno risarcibile.

La Cassazione ha accolto i motivi di ricorso relativi alla violazione delle norme sulla responsabilità risarcitoria, sottolineando che la violazione dei diritti d'autore costituisce danno in re ipsa, senza necessità di ulteriori prove. Ha criticato la motivazione della Corte d'appello, ritenendola illogica e contraddittoria, e ha affermato che il giudice di merito deve giustificare adeguatamente l'assenza di danni risarcibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma per una nuova valutazione, evidenziando l'importanza di considerare il profitto derivante dall'illecito come criterio per la quantificazione del danno.

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Massime1

In tema di diritto d'autore, la violazione di un diritto d'esclusiva che spetta all'autore ai sensi dell'art. 12 della l. n. 633 del 1941 costituisce danno "in re ipsa", analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto al risarcimento del danno alla società titolare dei diritti di utilizzazione economica della canzone "Di me e di te" di Claudio Baglioni, utilizzata per quattro anni, senza pagamento di corrispettivo, come sigla delle partite della nazionale di calcio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2016, n. 12954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12954
    Data del deposito : 22 giugno 2016

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