Art. 2.
I certificati di cui alle lettere c) , d) ed e), dell'articolo 22, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sono sostituiti, per i produttori degli altri Stati membri delle Comunita' europee, da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati stessi o da dichiarazioni giurate che abbiano in questi Stati valore sostitutivo.
I certificati di cui alle lettere c) , d) ed e), dell'articolo 22, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sono sostituiti, per i produttori degli altri Stati membri delle Comunita' europee, da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati stessi o da dichiarazioni giurate che abbiano in questi Stati valore sostitutivo.