Articolo 2 della Legge 9 giugno 1973, n. 315
Articolo 1Articolo 3
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20 giugno 1973
Art. 2.
I certificati di cui alle lettere c) , d) ed e), dell'articolo 22, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sono sostituiti, per i produttori degli altri Stati membri delle Comunita' europee, da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati stessi o da dichiarazioni giurate che abbiano in questi Stati valore sostitutivo.
Entrata in vigore il 20 giugno 1973