Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che, non avendo previsto il datore di lavoro, una ASL, una turnazione che consentisse l'interruzione del lavoro per consumare il pasto, ed anzi avendo negato espressamente l'autorizzazione a lasciare il servizio durante la pausa pranzo, costringendo il lavoratore a consumare il buono pasto al termine del normale orario di lavoro, aveva reputato che il periodo di tempo necessario per la consumazione del pasto costituisse parte integrante dell'orario di lavoro).
Commentario • 1
- 1. Pausa pranzo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/09/2004, n. 18934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18934 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.S.L. Napoli 1, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Saverio Nitti n. 11, presso l'avv. Innocenzo Militerni che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
De VI BI e Di NI RI, elettivamente domiciliati in Roma, viale Carso n. 23, presso l'avv. Arturo Salerni che, unitamente all'avv. Guido Tabassi, li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1034/2002, decisa il 20 marzo 2002 e pubblicata il 29 aprile 2002, resa dalla Corte d'Appello di Napoli nel procedimento n. 2205/2001 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15 giugno 2004 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Innocenzo Militerni per la ricorrente e Marco Salerni per delega dell'avv. Salerni Arturo per i controricorrenti;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Frazzini Orazio, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi poi riuniti in corso di causa, depositati in data 30 novembre 2001 De VI BI e Di NI RI convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro l'A.S.L. n. 1 Napoli al fine di ottenere il pagamento dell'opera prestata giornalmente per 20 minuti oltre il normale orario.
Esponevano al riguardo di aver fruito del servizio di mensa sempre al termine dell'orario normale e quindi al di fuori di qualsiasi pausa pranzo, resa impossibile dalla mancata predisposizione dei turni da parte della datrice di lavoro.
Con sentenza n. 6766 in data 23 aprile 2001 il Giudice adito accoglieva la domanda.
Interponeva appello l'A.S.L. Napoli 1 e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 034/2002, emessa in data 20 marzo - 29 aprile 2002 dalla Corte d'Appello di Napoli. La decisione veniva così motivata.
Osservava la Corte Territoriale che la datrice di lavoro aveva omesso di organizzare i turni per fruire della pausa mensa ed anzi aveva negato l'autorizzazione a lasciare il servizio per consumare il pasto, così sopprimendo di fatto il servizio di mensa;
osservava ancora che il tempo ipotizzato per la fruizione, comunque non inserito nell'orario di servizio, era stato fissato in misura talmente ridotta da smentire l'assunto dell'asserita irrinunciabilità. Rilevava infine che nulla vi era da recuperare, non essendo stata sospesa la prestazione lavorativa. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione l'A.S.L. Napoli n. 1 con atto notificato in data 16 gen- naio 2003, sulla base di tre motivi.
De IV BI e Di NI RI resistono con controricorso notificato in data 14 febbraio 2003.
L'Azienda ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 1 dell'art. 360 c.p.c., il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario. La causa
è stata assegnata alla Sezioni Unite per la pronuncia circa la giurisdizione;
il primo motivo è stato così disatteso con sentenza n. 5172/2003 in data 22 gennaio - 10 marzo 2004. Gli atti sono tornati a questa Corte per la decisione circa gli altri due motivi. Col secondo motivo Di denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 - 1369 c.c. Si osserva che la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'accesso al servizio mensa alla fine dell'orario di lavoro rappresenta una modalità del tutto accettabile di fruizione del servizio stesso, prevista dagli accordi sindacali in materia che anzi stabiliscono la consumazione del pasto fuori orario. Se quindi non vi è interruzione della prestazione nessun prolungamento di orario si viene a verificare. La doglianza non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluri-bus: Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ,, sez. lav., 17 aprile 1998, n. 3921), e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346).
La Corte territoriale ha, con argomentazione corretta e coerente, dato una lettura fra l'altro conforme al senso comune rilevando che il lavoratore nulla deve recuperare una volta che il servizio stato reso per tutto l'orario contrattuale e solo al termine di esso sia in grado di consumare il buono pasto;
se peraltro la da-trice di lavoro non ha predisposto una turnazione che consenta l'interruzione del lavoro ed anzi ha negato espressamente l'autorizzazione a lasciare il servizio per la pausa pranzo, la consumazione al termine del normale orario ne rappresenta un prolungamento.
La ricorrente non indica alcun errore argomentativo ma solamente si limita a prospettare una diversa lettura, in termini che fra l'altro non risultano neppur del tutto chiari, così venendo a contrapporre ad un giudizio di fatto altro giudizio di fatto di segno contrario. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c.; si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. il vizio di omessa motivazione.
Si afferma che il collegio di merito avrebbe posto a base del suo convincimento dati rilevati dalle buste paga equiparando voci aventi "valore meramente indicativo" e non contabilizzate ad altre che indicano dati effettivi.
Si afferma ancora che non sono state chiarite le ragioni per cui si è dato credito ad una testimonianza resa da persona che ha proposto analoga domanda in altra causa.
Si rileva altresì che le circostanze della mancata predisposizione dei turni e del recupero obbligatorio di 20 minuti giornalieri in realtà non si desumono da detta deposizione. Le censure non appaiono fondate.
Osserva anzitutto la Corte che la disciplina del ricorso per Cassazione individua analiticamente i vizi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben distinto quello della violazione di legge, indicato al n, 3 dell'art. 360 c.p.c. da quello di omessa insufficiente, o contraddittoria motivazione, menzionato al n. 5 dello stesso articolo. Ricorre il vizio di violazione di norme di diritto quando si prospetta l'errata applicazione della norma ad un fatto la cui storica verificazione non viene posta in dubbio (ex plurimis Cass. n. 4698 del 25 maggio 1987, Cass. n. 3205 del 18 marzo 1995); ricorre la falsa applicazione allorché una norma rettamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta non corrispondente a quella astratta prevista dalla norma stessa (Cass. 24.3.78, n. 1704, 27.1.83 n. 741), dandosi ugualmente per pacifica l'esatta ricostruzione del fatto.
La doglianza attinente alla ricostruzione della fattispecie concreta è invece deducibile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una insufficiente, contraddittoria, o omessa motivazione della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 14 marzo 1986 n. 1760). E poiché la ricorrente non indica alcun principio di diritto che sia stato erroneamente affermato o applicato a fattispecie non pertinente, appare evidente che si è voluto denunciare, al di là dei richiami agli artt. 116 c.p.c. e 2094 c.c., un vizio di motivazione attinente alla ricostruzione dei fatti come operata dal Collegio di merito.
Peraltro il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione degli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con apprezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in Cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo formale di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo adeguato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comunque desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. La lunga ed approfondita elaborazione giurisprudenziale ha ben posto in rilievo che il controllo sulla motivazione non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la legittimità della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo un mero sintomo di ingiustizia;
pertanto il vizio riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè da render possibile una diversa soluzione ove il relativo errore non fosse stato commesso (ex plurimis, Cass., 16 gennaio 1996 n. 326, Cass. 29 febbraio 1992, n. 2476; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989; Cass. 5 novembre 1987 n. 8118; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9280;
Cass. 17 giugno 1985, n. 3653; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, Cass. 16 giugno 1981, n. 3920). L'identificazione del punto (o dei punti)
oggetto della lacuna lamentata non può essere rimessa alla Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata: per il principio di autosufficienza del ricorso e per il carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, sotto il profilo dell'apprezzamento della "causalità dell'errore" e quindi della decisività di tali circostanze (v. Cass. 18 settembre 1986, n. 5656). A tali principi non si è attenuta la ricorrente la quale si limita a contrapporre, nei profili sopra evidenziati, una sua opzione interpretativa del materiale probatorio, differente rispetto alla valutazione offerta dal Tribunale, senza porre in rilievo alcun errore argomentativo tale da inficiare la decisione.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in E. 15,00 oltre a E. 2.500,00 per onorario, con distrazione in favore degli avvocati Salerni e Tavassi, antistatari. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2004