Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/09/2004, n. 18934
CASS
Sentenza 21 settembre 2004

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che, non avendo previsto il datore di lavoro, una ASL, una turnazione che consentisse l'interruzione del lavoro per consumare il pasto, ed anzi avendo negato espressamente l'autorizzazione a lasciare il servizio durante la pausa pranzo, costringendo il lavoratore a consumare il buono pasto al termine del normale orario di lavoro, aveva reputato che il periodo di tempo necessario per la consumazione del pasto costituisse parte integrante dell'orario di lavoro).

Commentario1

  • 1Pausa pranzo: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 agosto 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/09/2004, n. 18934
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18934
Data del deposito : 21 settembre 2004

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