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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
TURCO dr. Vincenzo - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 1° ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 883 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Daniela De Salvatore e la Legalelia STA Srl Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Cinzia Controparte_1
EU
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 310/2023 del
11.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “A) NEL MERITO: In riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'inesistenza dell'assenza ingiustificata al controllo dello stato di malattia, in capo al ricorrente, in data 17.10.2021, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari per entrambi i gradi di giudizio.”;
1 per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale dell'impugnata sentenza. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
lavoratore dipendente, si era assentato per malattia dal 22.9.2021 al Parte_1
22.10.2021 e aveva indicato il proprio domicilio di reperibilità in Nepi, Via Palmiro Togliatti
n. 34, ove aveva già ricevuto regolarmente il medico fiscale in data 26.9.2021, a riprova dell'effettività di tale indicazione.
In data 8.11.2021, l' gli aveva comunicato che “in data 17.10.2021 il medico CP_1 incaricato del controllo ha costatato che il suo domicilio non era reperibile all'indirizzo da lei riportato sulla certificazione di malattia”: nella specie, come poi emerso dalle difese dell'Istituto, il medico non aveva trovato il nome del sul citofono e aveva citofonato a Pt_1 persona che, però, non lo conosceva.
Il aveva evocato in giudizio l' appunto per accertare l'insussistenza di alcuna Pt_1 CP_1 assenza ingiustificata alla visita.
Il Tribunale, preso atto delle difese dell' , ha respinto il ricorso in quanto è onere del CP_1 lavoratore rendersi reperibile presso il domicilio indicato come quello di reperibilità, salvi casi di assenza giustificata qui non ricorrenti, adottando comportamenti diligenti per consentire al medico incaricato di effettuare la visita;
ha ricordato che la mancata visita è sanzionata a prescindere dalla circostanza che il lavoratore fosse in dolo;
ha escluso che fosse dimostrato che sia stato il medico a non adoperarsi adeguatamente per reperire il periziando, dato che il sanitario non aveva trovato il nome sul citofono;
ha puntualizzato, in relazione alla visita precedente, che la circostanza non basta a sostenere che l'esecuzione della seconda visita fosse nelle potenzialità del secondo medico, dal momento che il primo verbale non recava alcun particolare sui luoghi. ha appellato la sentenza. Resiste l' . Parte_1 CP_1
All'udienza odierna, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame, l'appellante ricorda il disposto di cui all'art. 6 della l.n.
138/1943 ed evidenzia che il rapporto obbligatorio intercorre esclusivamente fra l' e il CP_1 lavoratore, restandone estraneo il datore di lavoro, mero legittimato ex lege a pagare l'indennità di malattia;
che il lavoratore ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L.
n. 463/1983, decade dal diritto a tale indennità se sia assente ingiustificato nel domicilio eletto;
che però la circolare n. 183/1998 raccomanda ai medici di controllo di svolgere CP_1 ogni iniziativa (es. assunzione di informazioni sul posto, controlli telefonici) per reperire gli assicurati.
Nel caso di specie, ricorda il il domicilio indicato doveva dirsi effettivo, come Pt_1 riscontrato nella precedente visita di controllo, dato ingiustamente trascurato nella sentenza gravata;
in violazione della circolare il medico nella seconda occasione non aveva fatto telefonate, non aveva indicato il nominativo dell'abitante che avrebbe interpellato, non aveva chiamato il lavoratore a voce (trattasi di palazzina con sole quattro abitazioni), non aveva attestato l'assenza di cassette postali ove lasciare l'invito.
Replica l' che l'appello è inammissibile perché carente dell'individuazione dei CP_1 motivi di censura;
che è infondato perché in nessuno dei gradi il lavoratore indica o chiede di assumere prove a conforto delle proprie allegazioni e in sede di gravame nemmeno censura la motivazione della sentenza che appunto si basa su tale carenza probatoria, limitandosi a esprimere un soggettivo disaccordo;
che in ogni caso il verbale contestato fa fede fino a querela di falso o comunque, come si ripete, non è stato contrastato da prove di segno contrario.
Si può prescindere dalla valutazione dell'ammissibilità dell'appello (che è dubbia, poiché in effetti esso si limita a riproporre le medesime argomentazioni respinte nella pronuncia senza sottoporre quest'ultima a specifica critica), poiché esso è infondato nel merito.
Com'è noto, l'assenza del lavoratore per malattia è tutelata dall'ordinamento italiano e dalla legge. L'art.2110 c.c., prevede che “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità”. Dunque, il lavoratore può assentarsi dal lavoro e non può essere licenziato per la durata della malattia e nei limiti del c.d. periodo di comporto;
inoltre, durante la
3 malattia la contrattazione collettiva prevede la corresponsione, in favore del lavoratore di una indennità.
Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza al datore di lavoro, per sottoporsi a visita dal proprio medico curante, il quale a sua volta è tenuto a trasmettere telematicamente all' il relativo certificato contenente la diagnosi ed i giorni di assenza. CP_1
L'art. 5, comma 14, della L. 638/1983, in ordine alla ipotesi dell'assenza ingiustificata del lavoratore, stabilisce che "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo".
Nel caso di specie l' aveva contestato l'assenza del lavoratore alla visita fiscale, CP_1 rilevando che all'indirizzo indicato (in Nepi, Via Palmiro Togliatti n. 34) non risultava presente l'attuale appellante, come da dichiarazione rilasciata dal medico dell'Istituto.
Dal canto suo, il ricorrente si è limitato ad allegare, nei due gradi, che pochi giorni prima aveva regolarmente ricevuto altro medico in visita fiscale;
mentre l' si è riportato alle CP_1 dichiarazioni del medico fiscale nel verbale del 17.10.2021, ove il risultava avere Pt_1 indicato un recapito nel quale non vi era nome sul citofono (e dunque nemmeno sulla cassetta postale) e dove un vicino, all'uopo interpellato, aveva dichiarato di non conoscerlo.
Sul punto, questa Corte ritiene di condividere l'orientamento della S.C. secondo cui il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il controllo della malattia del CP_1 lavoratore rappresenta un atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha redatto e dei fatti che costui attesta aver compiuto od essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass., 22 maggio 1999, n. 5000; Cass.,
11 maggio 2000, n. 6045; Cass., 20 luglio 2007, n. 15372). Deve, dunque essere indubbiamente riconosciuta fede privilegiata alle constatazioni di fatti in relazione ai quali non vi è alcun margine di apprezzamento da parte del pubblico ufficiale (Cass. n. 15372/07 cit.). Pertanto, l'eventuale erronea indicazione operata dal medico, per la natura di atto pubblico del certificato redatto, può essere oggetto, ove contestata, di impugnativa mediante querela di falso.
E del resto l'appellante non ha chiesto di contrastare la veridicità delle circostanze descritte nel verbale attraverso prove di segno contrario;
la mera circostanza che il Pt_1 abitasse effettivamente in Nepi, Via Palmiro Togliatti n. 34 nulla apporta in merito alla
4 necessaria dimostrazione che in quel giorno e in quell'ora egli si trovasse in casa. Ciò che costituisce il thema probandum del presente giudizio. CP_ Ne deriva che il verbale depositato dall' nel quale il medico attesta l'assenza del nominativo del ricorrente sul citofono e che lo stesso risulta sconosciuto ad un residente interpellato, in mancanza di prova contraria, assume efficacia probatoria privilegiata, inconfutabile alla stregua dei rilievi posti dal ricorrente. Resta meramente allegato che il medico non si sia mai recato in quell'indirizzo ovvero abbia descritto una situazione non veritiera.
Nemmeno coglie nel segno l'argomento che dovesse essere il medico a compiere ulteriori accertamenti ovvero a dettagliare quanto percepito, ad esempio il nome del soggetto interpellato, essendo l'appellante ad essere onerato della dimostrazione di avere fatto il possibile per consentire il controllo.
Va, infatti, rammentato quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
78/1988, e poi ripreso dalla Cassazione, per cui “l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio”.
Del resto, la Cassazione ha precisato che “l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con l'assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Inoltre, la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (v. Cass., 18 novembre 1991, n.
12534; Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass., 14 maggio 1997, n. 4216; Cass., 22 maggio
1999, n. 5000; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294).
Il dovere di diligenza e cooperazione che grava sul dipendente comporta che questi non solo debba essere reperibile durante le fasce orarie, evitando di allontanarsi dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di
5 controllo;
ciò comporta, ad esempio, che il lavoratore assente dovrà accertarsi personalmente della presenza del proprio nome sull'etichetta del citofono. Ciò in quanto non si può pretendere che il medico fiscale (la cui visita il lavoratore in malattia deve attendersi) debba far ricorso, per verificare la presenza in casa del malato, a mezzi diversi da quelli usualmente adottati da qualsiasi visitatore, ignaro di situazioni particolari e contingenti relative al malato o al luogo in cui egli dovrebbe trovarsi. Con un minimo di diligenza il lavoratore è tenuto a consentire la visita, adoperandosi ad eliminare prevedibili difficoltà di ordine pratico che si frappongano all'incontro con il medico, così come farebbe se attendesse la visita di una qualsiasi altra persona. È stata ad esempio affermata la legittimità della perdita del trattamento economico per non avere la lavoratrice reso possibile la visita di controllo, non avendo sentito il citofono.
La sentenza gravata va, pertanto, confermata, avendo fatto buon governo di tali principi.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 9.4.2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 310/2023 del 11.10.2023 nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare l'appellato le spese di lite del grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 8.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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