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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IULA MICHELA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. BUTTINI FRANCESCA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IULA MICHELA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IULA MICHELA e Controparte_1 C.F._3 dell'avv. BUTTINI FRANCESCA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IULA MICHELA
RICORRENTI contro
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._4
(C.F. ), contumace CP_3 C.F._5
RESISTENTI
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione i ricorrenti hanno concluso come da ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 21/3/2025 i IGg. , ut sopra, chiedevano al Parte_1
Tribunale in epigrafe, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle ss. conclusioni:
nel merito:
pagina 1 di 4 - in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione per effetto della clausola risolutiva espressa del contratto di locazione sottoscritto il 25.08.2010 e registrato il 16.09.2010 presso l'Ufficio delle Entrate di Busto Arsizio al n. 733, serie 3T, ovvero in via subordinata, dichiarare risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione;
- per l'effetto, condannare il IG. e la IG.ra all'immediato rilascio, in CP_2 CP_3 favore dei ricorrenti, dell'immobile sito in NA ZZ (VA), Via Silvio Pellico n. 1, piano 5;
- fissare ai sensi di legge la data di esecuzione per il rilascio nel più breve termine;
- con vittoria di spese e competenze professionali per la procedura.
In via istruttoria come in atti.
A fondamento delle stesse i ricorrenti deducevano che:
1) Essi subentravano come eredi del locatore nel contratto stipulato in data 25.08.2010 (registrato in data 16.09.2010 presso l'Ufficio delle Entrate di Busto Arsizio al n. 733, Serie 3T) con il quale la IG.ra concedeva in locazione ad uso abitativo al IG. Parte_2
nato in [...] il [...], C.F. , ed alla CP_2 C.F._4
IG.ra nata in [...] il [...], C.F. , l'unità CP_3 C.F._5
immobiliare sita in NA ZZ (VA), Via S. Pellico n. 1, piano 5, composta da n. 3 vani utili e di n. 2 accessori (docc. 1, 2);
2) Tale contratto, della durata di anni 4 con decorrenza dal 01.09.2010 e scadenza il 31.08.2014, rinnovabile automaticamente, prevedeva il pagamento di un canone annuale pari all'importo di
€ 6.000,00, da corrispondersi anticipatamente in 12 rate uguali, scadenti il primo giorno di ogni mese (punto 6. del contratto di locazione), prevedendo al medesimo punto che il mancato pagamento di quanto dovuto, anche in modo parziale, avrebbe prodotto ipso iure la risoluzione del contratto stesso con facoltà per il locatore di richiedere il risarcimento dei danni nonché delle spese;
3) I resistenti cessavano da tempo (sin dal mese di aprile 2011) di pagare gli importi dovuti per i canoni di locazione e per le spese condominiali, per cui i ricorrenti con lettera raccomandata r.r. del 09.06.2014, ricevuta il 17.06.2014, comunicavano ai primi di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al punto 21. del contratto di locazione, chiedendo l'immediata ed improrogabile liberazione dell'immobile, senza però che ad essa seguisse alcun riscontro;
4) I ricorrenti pertanto promuovevano la procedura di mediazione obbligatoria avanti l'Organismo di Conciliazione Forense presso l'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, ma la procedura (n.
pagina 2 di 4 550/2019, mediatore Avv. Sonia Salvioni), si concludeva in data 16.01.2020 con esito negativo per la mancata comparizione dei resistenti né questi ultimi davano seguito alla successiva intimazione attorea affinchè rilasciassero l'immobile né al tentativo di raggiungere una composizione bonaria della vicenda con l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di NA
ZZ.
Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti chiedevano che venisse dichiarata la risoluzione del contratto in forza delle clausole contrattuali ovvero ai sensi dell'art. 1453 c.c. in ragione dell'importanza dell'inadempimento, riservandosi di chiedere il pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali non pagate nonché l'indennizzo ed il risarcimento di ogni danno ed il rimborso di qualsivoglia spesa derivante dall'occupazione dell'immobile.
Formatosi il contraddittorio, i resistenti non comparivano né si costituivano, per cui venivano dichiarati contumaci.
All'udienza fissata i ricorrenti discutevano la causa ribadendo le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza
Risoluzione del contratto di locazione
E' agli atti il contratto di locazione registrato, il quale prevede le clausole sopra esposte, prima fra tutte quelle afferenti all'obbligo dei conduttori di provvedere al pagamento del canone e degli oneri accessori.
A fronte di tale obbligo, spettava ai resistenti allegare e dedurre di avervi adempiuto (Cass. Sez. III, sent. n. 9199 del 09/06/2003).
Nulla è stato dimostrato né i resistenti hanno dato riscontro alle richieste attoree finalizzate ad ottenere la composizione della vertenza sia in sede di mediazione che attraverso l'ausilio dei SS.
Sussistono dunque i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto avuto riguardo all'entità della morosità, notevolmente superiore al discrimine previsto dall'art. 5 L. Locaz. e comunque non qualificabile di minima importanza ex art. 1455 cc., operando, pur a prescindere dalla clausola risolutiva espressa, il disposto di cui all'art 1453 cc.
Rilascio dell'immobile
pagina 3 di 4 Alla risoluzione dell'immobile consegue l'obbligo dei conduttori di provvedere al rilascio dello stesso libero da persone e cose.
Attesi gli elementi esposti si ritiene conforme a giustizia, in applicazione dell'art. 56 l: cit., assegnare termine ai fini dell'esecuzione sino al 21/7/2025.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste interamente a carico dei resistenti come da dispositivo, comprendendovi anche quelle afferenti alla fase della mediazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, dichiara risolto il contratto di locazione a causa dell'inadempimento dei resistenti;
2) Dispone che questi ultimi rilascino tale immobile, libero da persone e cose, a favore dei ricorrenti assegnando per l'esecuzione termine sino al 21/7/2025;
3) Condanna i resistenti a rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate (anche per la fase della mediazione).
Busto Arsizio, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IULA MICHELA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. BUTTINI FRANCESCA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IULA MICHELA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IULA MICHELA e Controparte_1 C.F._3 dell'avv. BUTTINI FRANCESCA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IULA MICHELA
RICORRENTI contro
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._4
(C.F. ), contumace CP_3 C.F._5
RESISTENTI
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione i ricorrenti hanno concluso come da ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 21/3/2025 i IGg. , ut sopra, chiedevano al Parte_1
Tribunale in epigrafe, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle ss. conclusioni:
nel merito:
pagina 1 di 4 - in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione per effetto della clausola risolutiva espressa del contratto di locazione sottoscritto il 25.08.2010 e registrato il 16.09.2010 presso l'Ufficio delle Entrate di Busto Arsizio al n. 733, serie 3T, ovvero in via subordinata, dichiarare risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione;
- per l'effetto, condannare il IG. e la IG.ra all'immediato rilascio, in CP_2 CP_3 favore dei ricorrenti, dell'immobile sito in NA ZZ (VA), Via Silvio Pellico n. 1, piano 5;
- fissare ai sensi di legge la data di esecuzione per il rilascio nel più breve termine;
- con vittoria di spese e competenze professionali per la procedura.
In via istruttoria come in atti.
A fondamento delle stesse i ricorrenti deducevano che:
1) Essi subentravano come eredi del locatore nel contratto stipulato in data 25.08.2010 (registrato in data 16.09.2010 presso l'Ufficio delle Entrate di Busto Arsizio al n. 733, Serie 3T) con il quale la IG.ra concedeva in locazione ad uso abitativo al IG. Parte_2
nato in [...] il [...], C.F. , ed alla CP_2 C.F._4
IG.ra nata in [...] il [...], C.F. , l'unità CP_3 C.F._5
immobiliare sita in NA ZZ (VA), Via S. Pellico n. 1, piano 5, composta da n. 3 vani utili e di n. 2 accessori (docc. 1, 2);
2) Tale contratto, della durata di anni 4 con decorrenza dal 01.09.2010 e scadenza il 31.08.2014, rinnovabile automaticamente, prevedeva il pagamento di un canone annuale pari all'importo di
€ 6.000,00, da corrispondersi anticipatamente in 12 rate uguali, scadenti il primo giorno di ogni mese (punto 6. del contratto di locazione), prevedendo al medesimo punto che il mancato pagamento di quanto dovuto, anche in modo parziale, avrebbe prodotto ipso iure la risoluzione del contratto stesso con facoltà per il locatore di richiedere il risarcimento dei danni nonché delle spese;
3) I resistenti cessavano da tempo (sin dal mese di aprile 2011) di pagare gli importi dovuti per i canoni di locazione e per le spese condominiali, per cui i ricorrenti con lettera raccomandata r.r. del 09.06.2014, ricevuta il 17.06.2014, comunicavano ai primi di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al punto 21. del contratto di locazione, chiedendo l'immediata ed improrogabile liberazione dell'immobile, senza però che ad essa seguisse alcun riscontro;
4) I ricorrenti pertanto promuovevano la procedura di mediazione obbligatoria avanti l'Organismo di Conciliazione Forense presso l'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, ma la procedura (n.
pagina 2 di 4 550/2019, mediatore Avv. Sonia Salvioni), si concludeva in data 16.01.2020 con esito negativo per la mancata comparizione dei resistenti né questi ultimi davano seguito alla successiva intimazione attorea affinchè rilasciassero l'immobile né al tentativo di raggiungere una composizione bonaria della vicenda con l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di NA
ZZ.
Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti chiedevano che venisse dichiarata la risoluzione del contratto in forza delle clausole contrattuali ovvero ai sensi dell'art. 1453 c.c. in ragione dell'importanza dell'inadempimento, riservandosi di chiedere il pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali non pagate nonché l'indennizzo ed il risarcimento di ogni danno ed il rimborso di qualsivoglia spesa derivante dall'occupazione dell'immobile.
Formatosi il contraddittorio, i resistenti non comparivano né si costituivano, per cui venivano dichiarati contumaci.
All'udienza fissata i ricorrenti discutevano la causa ribadendo le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza
Risoluzione del contratto di locazione
E' agli atti il contratto di locazione registrato, il quale prevede le clausole sopra esposte, prima fra tutte quelle afferenti all'obbligo dei conduttori di provvedere al pagamento del canone e degli oneri accessori.
A fronte di tale obbligo, spettava ai resistenti allegare e dedurre di avervi adempiuto (Cass. Sez. III, sent. n. 9199 del 09/06/2003).
Nulla è stato dimostrato né i resistenti hanno dato riscontro alle richieste attoree finalizzate ad ottenere la composizione della vertenza sia in sede di mediazione che attraverso l'ausilio dei SS.
Sussistono dunque i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto avuto riguardo all'entità della morosità, notevolmente superiore al discrimine previsto dall'art. 5 L. Locaz. e comunque non qualificabile di minima importanza ex art. 1455 cc., operando, pur a prescindere dalla clausola risolutiva espressa, il disposto di cui all'art 1453 cc.
Rilascio dell'immobile
pagina 3 di 4 Alla risoluzione dell'immobile consegue l'obbligo dei conduttori di provvedere al rilascio dello stesso libero da persone e cose.
Attesi gli elementi esposti si ritiene conforme a giustizia, in applicazione dell'art. 56 l: cit., assegnare termine ai fini dell'esecuzione sino al 21/7/2025.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste interamente a carico dei resistenti come da dispositivo, comprendendovi anche quelle afferenti alla fase della mediazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, dichiara risolto il contratto di locazione a causa dell'inadempimento dei resistenti;
2) Dispone che questi ultimi rilascino tale immobile, libero da persone e cose, a favore dei ricorrenti assegnando per l'esecuzione termine sino al 21/7/2025;
3) Condanna i resistenti a rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate (anche per la fase della mediazione).
Busto Arsizio, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 4 di 4