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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5229 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2673/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 12 marzo 2025 e vertente:
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria Capitanio, e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla via G.
Carducci n. 61, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Chianese, e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Aversa (CE) alla via Rosano n.
5, giusta procura in atti PARTE APPELLATA
E
), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Canetti, e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla via Carlo Poerio n.
90, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Faustino IA e dall'avv.
DI IA, con questi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla via M. Cervantes n. 64, giusta procura in atti rilasciata in occasione del deposito cartaceo della costituzione in giudizio avvenuta il
15.10.2018
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli
OR n. 1016/2018 del 3 aprile 2018, pubblicata in data 9 aprile 2018, R.G. n.
8856/2014, ad oggetto: danni a cose.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2014, la società Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli OR, il
[...]
in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., e la Controparte_1
società in qualità di capogruppo dell' Controparte_2 Parte_2
, al fine di sentire “accertare la responsabilità dell
[...] [...]
, in qualità di affidataria del servizio di raccolta Parte_2
dei per il verificarsi dei danni agli impianti di pubblica illuminazione Pt_3
conseguenti ai sinistri di cui in premessa e per l'effetto condannare in solido tra loro l , in qualità di affidataria del servizio di Parte_2
raccolta dei R.S.U. del nonché il Controparte_1 [...]
, in persona del sindaco p.t., in qualità di titolare del Controparte_1
servizio di raccolta dei R.S.U. al pagamento del complessivo importo di €
56.975,07, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o alla diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà stabilire in corso di causa anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda deduceva che, in virtù di contratto rep. n. 11/2013 del
28.02.2013, era concessionaria del (NA) Controparte_1
della gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento, riqualificazione, adeguamento alle normative illuminotecniche e L.R.C. n.
12/2012 degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, ai sensi degli artt.
30 e 42 d.lgs. 163/2006 e che il Capitolato speciale d'appalto all'art. 7 prevedeva, fra l'altro, che “Sono a carico dell'appaltatore le spese relative al ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione danneggiate o mancanti a seguito di eventi causati da terzi. Il concessionario che non ritiene che il danno sia riconducibile alla propria responsabilità, ovviamente, può procedere verso terzi contro le assicurazioni e/o nei modi di legge”.
La società attrice denunciava una serie di sinistri oggetto di lite, avvenuti tra il
2013 ed il 2014, dalla medesima dinamica: nel raccogliere i rifiuti solidi urbani nei punti di raccolta, affidati alla società l'addetto al Controparte_2
servizio, con l'apparecchio denominato bob-cat, sollevava anche la sede stradale, tranciando di netto i cavi di alimentazione per l'illuminazione pubblica.
1.1 Si costituiva in giudizio il che contestava Controparte_1
la domanda, negando ogni addebito di responsabilità ed eccependo la propria carenza di legittimazione processuale, affermando che l'eventuale responsabile era la società terza. Invocava altresì l'esimente di cui all'art. 2051 c.c. (caso fortuito).
Concludeva per il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite a carico della parte attrice.
1.2 Si costituiva in giudizio la (in qualità di capogruppo Controparte_2
mandataria dell ), contestando sia l'an Controparte_4
che il quantum della domanda e chiedendo di chiamare in garanzia la
[...]
con la quale dichiarava di essere assicurata per i danni Controparte_5
derivanti da R.C. verso terzi.
1.3 A seguito della chiamata in garanzia si costituiva la Controparte_5
he, in via principale, deduceva la carenza dei presupposti per l'esercizio
[...]
della domanda di garanzia proposta dalla in quanto Controparte_2
instaurata da soggetto carente di legittimazione. In particolare, dichiarava che la polizza assicurava solo la responsabilità civile propria e non quella dell'ATI.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto non provata in fatto ed in diritto.
1.4 Venivano raccolte le prove testimoniali ed espletata una CTU;
all'esito la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza in data 27 marzo 2018, senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Con la sentenza n. 1016/2018 il Tribunale di Napoli OR ha così provveduto:
- rigetta la domanda giudiziale perché infondata e non provata;
- condanna, previa compensazione del 50%, parte attrice al pagamento a favore del , nella persona del Sindaco l.r.p.t. e della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., della somma, per ciascuno dei citati Controparte_2
convenuti, di euro=6.715,00= per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, disponendo la distrazione delle spese di lite in favore solo del difensore costituito per il che Controparte_1
si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.;
- condanna, previa compensazione del 50%, parte attrice al pagamento a favore della chiamata in causa nella persona del Controparte_5
l.r.p.t., della somma di euro=6.715,00= per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
Il Giudice di primo grado, dopo aver riassunto le attività processuali svolte dalle parti, ha sostenuto che “in osservanza al principio della ragione più liquida si può prescindere dall'analisi delle diverse eccezioni sollevate dalle parti convenute, se la domanda si manifesta infondata (anche in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa - giustizia)”.
Ha quindi ritenuto che la domanda di risarcimento danni, come proposta dalla parte attrice, fosse infondata perché “l'eventuale illiceità della condotta del danneggiante non esime la parte danneggiata dall'onere di allegare e dimostrare il concreto pregiudizio patito in conseguenza di tale comportamento
(cfr. ex multis, Cass., n. 23206/2015), stante l'impossibilità di ammettere nel nostro ordinamento l'esistenza di un danno in re ipsa”.
Il Giudice ha evidenziato l'assenza di verbali di costatazione dei danni procurati agli impianti di illuminazione provenienti da enti pubblici e/o da organi di P.G.
(vigili urbani o altre forze di polizia). Ha rilevato, altresì, che il lungo lasso di tempo trascorso dai presunti eventi alla verifica con CTU non ha permesso di stabilire un nesso causale tra i danni agli impianti e l'attività di prelievo dei rifiuti, tenuto conto che la documentazione prodotta dalla parte attrice (relativa agli interventi sugli impianti, con i relativi computi metrici) non ha fornito la prova sulla necessità dei lavori per la funzionalità degli impianti. Ha evidenziato che le comunicazioni inoltrate al sono state tutte Controparte_1 successive all'esecuzione dei lavori di ripristino come emerge anche dalla data riportata sul timbro di protocollo del Comune di . CP_1
In ultimo il Giudice non ha condiviso le conclusioni formulate dal CTU a dire del quale “dall'esame di tutto quanto è agli atti non ci sono dubbi circa
l'effettiva riconducibilità all'operato della ditta di rimozione rifiuti del
[...]
dei danni lamentati dall'attore” poiché, a suo parere, Controparte_1
tale affermazione è basata su una mera presunzione, in assenza di elementi probatori certi, concordanti ed univoci.
Neanche la prova testimoniale è apparsa dirimente, in parte perché generica ed in altra parte perché contraddittoria.
3. La società ha proposto appello contro la sentenza n. 1016/2018 Parte_1
con i seguenti motivi:
I – erroneità, incompletezza e contraddittorietà della sentenza impugnata – gravi ed evidenti omissioni circa la valutazione di prove decisive ai fini della decisione;
II – interpretazione falsa e/o erronea e/o superficiale della relazione peritale di
CTU;
III – valutazione falsa e/o erronea delle prove testimoniali;
IV – erronea valutazione delle spese di lite – sproporzione tra le liquidazioni operate – apodittica applicazione di “valori medi” di cui al d.m. 55/2014 anche per la chiamata in causa – omessa indicazione di criteri applicativi;
Ha così concluso: “a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della predetta Sentenza e, in riforma della stessa: b) accertare la responsabilità dell , in qualità di affidataria del servizio di Parte_2
raccolta dei R.S.U., per il verificarsi dei danni agli impianti di pubblica illuminazione conseguenti ai sinistri oggetto di lite e per l'effetto, c) condannare in solido tra loro l , in qualità di affidataria Parte_2 del servizio di raccolta dei R.S.U. del nonché Controparte_1
il , in persona del sindaco p.t., in qualità di Controparte_1
titolare del servizio di raccolta dei R.S.U. e/o di proprietario delle aree sulle quali si sono verificati i sinistri al pagamento del complessivo importo di €
56.503,72, come determinato dalla CTU espletata, o alla diversa somma … di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
d) Con vittoria di spese
e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
4. Si è costituito il che ha confutato le Controparte_1
argomentazioni dell'appellante. In particolare, ha rilevato che nessuna responsabilità ex art. 2043 c.c. è stata provata a carico del fra l'altro CP_1
nemmeno mai dedotta, così ribadendo l'assenza di responsabilità dell'ente nel caso di fatti eventualmente addebitabili a terzi, richiamando all'uopo l'articolo
7 del Capitolato di Appalto.
Ha così concluso: “
1. In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di impugnazione;
2.
Confermare la sentenza n. 1016/18 del Tribunale di Napoli OR … nella causa recante il numero di R.G. 8856/2014, pubblicata in data 09.04.2018 e dichiarare la domanda formulata dall'appellante inammissibile, improponibile, improcedibile;
3. Confermare la sentenza n. 1016/18 del Tribunale di Napoli
OR … pubblicata in data 09.04.2018 e nel merito, rigettare la domanda formulata, in quanto non fondata e non provata;
4. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, rigettare comunque la domanda attorea nei confronti del , per palese carenza di Controparte_1
legittimazione passiva in capo allo stesso;
5. Nella Controparte_1
denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che nessun risarcimento danni è dovuto dal Controparte_6
ovvero decurtare l'ammontare dei danni in considerazione delle eccezioni
[...] sollevate dall Comunale;
6. Nella denegata ipotesi di riforma della CP_7
Sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'estraneità del
[...]
nella determinazione dell'evento dannoso, in Controparte_6
considerazione delle eccezioni ed osservazioni contenute in tutti gli scritti difensivi del convenuto , anche alla luce Controparte_1
dell'esimente di cui all'articolo 2051 c.c.; 7. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'ATI unica Parte_2
ed esclusiva responsabile dei danni lamentati dalla società attrice e per l'effetto condannare esclusivamente quest'ultima a risarcire direttamente i danni pretesi dalla 8. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza Parte_1
impugnata, condannare l a garantire, Parte_2 Parte_2
manlevare e risarcire il da ogni conseguenza Controparte_1
pregiudizievole dovesse derivargli nella dedotta vicenda (così come già richiesto anche in primo grado);
9. Emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno;
10. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA come per legge, rimborso forfetario per spese generali 15%”.
4.1 Si è costituita la società (verosimilmente in qualità di Controparte_2
capogruppo mandataria dell , avendo Parte_2 CP_4
richiamato la procura alle liti prodotta per il primo grado) la quale ha confutato i motivi dell'impugnazione, concludendo per il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite del grado.
4.2 Si è costituita la società che ha confutato gli argomenti a sostegno CP_5
dell'appello ed ha così concluso: “ rigettare l'appello, perché improponibile, inammissibile e improcedibile e, comunque, infondato, in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ridurre la domanda nei limiti del danno effettivamente patito e provato” (tale subordinata riferita a soltanto tre episodi dei diciotto oggetto di pretesa risarcitoria).
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 12 marzo 2025, con provvedimento del 25 marzo 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 9 aprile 2018; b) la sentenza risulta notificata in data 9 aprile
2018; c) l'atto d'appello è stato notificato alle controparti in data 8 maggio 2018.
Risulta osservato il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo motivo (erroneità, incompletezza e contraddittorietà della sentenza impugnata – gravi ed evidenti omissioni circa la valutazione di prove decisive ai fini della decisione) la parte appellante ha sostenuto che la sentenza appare in diversi punti erronea, superficiale e contraddittoria perché il Giudice si è intrattenuto sul concetto del danno conseguenza e del danno evento, senza argomentare se la società attrice abbia o meno adempiuto al relativo onere probatorio.
In relazione al danno conseguenza, la parte appellante ha dichiarato di non aver mai sostenuto che il danno, di cui pretende il risarcimento, sia in re ipsa (pag.
11 atto di appello) né che esso sia implicito nell'attività illecita messa in atto dalla la società ha anzi dichiarato d'avere allegato e Controparte_2
quantificato il danno patrimoniale, provvedendo a provarlo attraverso i computi
9
[... Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione s.r.l. contro Pt_1 Controparte_1 ed altri. CP_1 metrici, le fotografie scattate subito dopo la verificazione dei sinistri, i verbali di sopralluogo e le testimonianze dirette raccolte nel giudizio.
In particolare, ha richiamato il verbale del 23.01.2014 – prot. n. 54 (all. n. 4 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) sostenendo che il Controparte_1
rappresentato dal tecnico comunale Geom. (escusso
[...] Persona_1
anche come teste), in occasione del detto sopralluogo, con la presenza anche di avrebbe attestato e confermato lo stato dei luoghi. CP_2
A dire dell'appellante “tale documento riveste particolare pregnanza, essendo prodotto dal , “ente pubblico” nonché Controparte_1
“soggetto terzo” (rispetto a e (nella persona del suo Pt_1 CP_2
dipendente pubblico intervenuto nel sopralluogo)”, aggiungendo poi che in tale sopralluogo furono riscontrati tutti i sinistri lamentati dalla (pag. 17 atto Pt_1
di appello).
In ultimo ha evidenziato che le prove testimoniali avrebbero dato contezza degli eventi denunciati in atto introduttivo del giudizio.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si rileva che il verbale redatto in data 23.01.2014 ha riguardato undici eventi indicati sino al 21.01.2014 (data del sopralluogo) identificati per luogo di verifica e mai per data di verificazione;
esso, nel descrivere i danni, li indica riguardanti prevalentemente la pavimentazione e il cordolo dei marciapiedi (via Veneto di fronte alla tabaccheria via Alfieri;
via Pt_4
Frezza; via Innamorati;
via del Toro) o dell'isola spartitraffico (via Togliatti); talora l'abbattimento parziale di un muro di cinta (via Innamorati;
via Di
Vittorio) e solo in alcuni casi i cavi (messi a nudo o anche danneggiati) e pali dell'illuminazione (via Alighieri;
via Togliatti;
via S. Vito). È invece evidente come i danni che possono venire in rilievo nella presente contesa sono quelli relativi a tranciamenti di cavi elettrici e cavidotti e rovina di candelabri dell'impianto di illuminazione pubblica.
In atto di citazione la società attrice ha chiesto il risarcimento in relazione a diciotto episodi accaduti dal 16 ottobre 2013 al 4 aprile 2014.
Si tratta degli eventi che il CTU ha riepilogato alle pagine 6 e 7 della sua relazione, di seguito riportati nei medesimi termini scritti nella relazione: Si osserva che la data che il CTU ha riportato per ogni evento è quella indicata dall'attrice che ha redatto - fuori d'ogni contraddittorio con le controparti - anche il computo metrico, applicando per ciascuno di esso le voci di costo unitario equivalenti ai prezzi riportati dall'elenco a base dell'appalto dal
[...]
di concessione ventennale dell'impianto di Controparte_1
illuminazione pubblica di cui è titolare, n. 11/2013 del 28 febbraio 2013. Pt_1
Ebbene, di questi diciotto episodi la gran parte non ha corrispondenza (né temporale, né per ubicazione) con il verbale da cui si è iniziato l'esame del motivo che è il solo atto latu sensu redatto in contraddittorio di cui esista prova.
Il fatto che in alcuni episodi siano state coinvolte le medesime strade non deve suggestionare se è vero che la ha precisato d'avere sempre prontamente Pt_1
provveduto alle riparazioni per la necessità di non interrompere il pubblico servizio d'illuminazione. Nonostante tale encomiabile ragione, sarebbe stato esigibile prima d'intervenire far constatare l'intervento dall'ente locale, visto che ne avrebbe ex contractu dovuto sopportare gli oneri. Se ciò fosse avvenuto sarebbe stato agevole accertare se le quantità di interventi riparativi siano stati necessitati dai danni ascritti alla raccolta dei rifiuti urbani e se la spesa occorrente corrisponda o meno a quanto indicato dall'attore nei computi metrici in atti. Il non averlo fatto nel modo indicato ha gravato la parte attrice di dimostrare diversamente che i lavori di riparazione, dei quali ha chiesto il ristoro, siano realmente riconducibili – e in che misura - all'operato della ditta di rimozione rifiuti del Controparte_1
Proprio di questa prova di cui è gravato chi agisce in giudizio il Tribunale ha ritenuto la mancanza, senza poter annettere efficacia probatoria alla consulenza
(non percettiva ma estimativa).
In aggiunta a ciò, è anche agevolmente verificabile che almeno sei episodi di quelli enumerati sopra sono successivi al verbale di sopralluogo e che a maggior ragione di questi - dunque - la reale verifica non è dimostrata dal richiamato documento.
Ciò premesso, il verbale di sopralluogo, redatto dal geom. Persona_1
(escusso anche come testimone) nulla lascia emergere in relazione all'identificazione degli autori materiali che avrebbero prodotto gli eventi dannosi descritti.
Esso non contiene alcun riferimento alle quantità e alle riparazioni per poter validare per gli eventi latamente coincidenti la congruità delle spese sopportate e di cui ai computi metrici che il CTU ha potuto valutare congrui soltanto in astratto.
Né in contrario può essere valorizzata la presenza al sopralluogo dei rappresentanti del e della In assenza di dichiarazioni CP_1 CP_2
confessorie loro riferibili, non è sufficiente ad attribuire la responsabilità degli eventi descritti a chicchessia, ancorché possa senz'altro annettersi al verbale di sopralluogo l'attestazione dello stato dei luoghi hic et inde da parte dei presenti.
Né migliori indicazioni si traggono dalla prova orale.
Il geom. escusso all'udienza del 21 febbraio 2017, ha Persona_1
dichiarato, come evidenziato dal Giudice di primo grado: “ADR. Al momento del sopralluogo si poteva intuire che a causa della raccolta della spazzatura avvenuta a volte manualmente e a volte meccanicamente venivano procurati tali danni. ADR: Per quanto è a mia conoscenza non ci sono state comunicazioni ufficiali di contestazioni di danneggiamenti alla ma si trattava di CP_2
lamentele d'ufficio, non formalizzate in contestazioni ufficiali”.
Discende da quanto esposto che neanche la deposizione resa dal teste riesce ad integrare il verbale del 23.01.2014 in relazione all'identificazione dei reali autori materiali degli eventi da lui verificati sino alla data del 21.01.2014 (undici eventi).
Meno che mai da detta prova si può recuperare la tipologia esatta dei danni e il costo dei ripristini.
Neppure i due testimoni, dipendenti della : il geom. e l'operaio Pt_1 CP_8
, sono stati precisi nel raccontare gli eventi poiché, nel fare riferimento Tes_1
a fatti caduti sotto la loro percezione diretta, hanno soltanto indicato la località ma non la data del loro accadimento, rimasta per entrambi approssimativa. ha dichiarato: “Io ho assistito a tali danneggiamenti nel sito CP_8
Camposcino e via Frezza e ricordo che era di mattina sempre tra fine gennaio
14 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri. CP_1 del 2014”; per altri danneggiamenti ha precisato di non essere stato presente ma di essere intervenuto dopo gli accadimenti.
Il teste ha dichiarato: “Posso dire di aver visto in via Frezza e in via Tes_1
Epitaffio la società, mentre effettuava la raccolta dei rifiuti con un mezzo meccanico mi sembra si chiami bob-cat, provocare danni al manto stradale. Io mi trovavo lì perché stavo facendo manutenzione sul territorio, era all'inizio dell'anno 2014, di mattina…”.
Si tratta dunque al più di danni di cui non può dolersi l'appellante perché relativi alla pavimentazione stradale.
Per completezza si ribadisce che non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria al computo metrico dei lavori che la società appellante sostiene di aver eseguito, tanto sia in riferimento agli accadimenti denunciati sia in relazione agli autori materiali.
8. Con il secondo motivo (II – interpretazione falsa e/o erronea e/o superficiale della relazione peritale di CTU) la parte appellante ha sostenuto che il Giudice di primo grado ha superficialmente ritenuto di non condividere le conclusioni del CTU in quanto basate su mera presunzione. La società ritiene che la Pt_1
CTU abbia confermato tutto quanto da lei dedotto ed eccepito.
Nello specifico il consulente, in risposta al quesito n. 2 (“Verifichi successivamente le cause che hanno determinato i danni e, in particolare, se questi siano riconducibili all'attività di prelievo dei rifiuti come dedotto dall'attore nell'atto introduttivo e tenendo conto della documentazione versata in atti nonché delle prove testimoniali”) ha dichiarato: “Sebbene il notevole tempo intercorso tra la data del sopralluogo e quella del verificarsi degli eventi, nonché l'avvenuto ripristino dei luoghi - indispensabile per la funzionalità delle strade e dello stesso impianto di illuminazione pubblica - abbiano impedito un'analisi diretta dei danni;
dall'esame di tutto quanto è agli atti non ci sono dubbi circa l'effettiva riconducibilità all'operato della ditta di rimozione rifiuti del dei danni lamentati dall'attore. Occorre Controparte_1
in merito rimarcare che le modalità di raccolta (mediante ruspe), confermate in sede di prova testimoniale, costituiscono certamente una pratica non consona all'attività da svolgere. In particolare dalla prova testimoniale (esaminata come suggerito direttamente dall'ill.mo Giudice) del teste Persona_1
dipendente del e, quindi, di parte resistente, veniva Controparte_1
confermato che in numerose occasioni la ditta aveva Controparte_2
cagionato danni ingenti alla sede stradale in ragione dell'anomala modalità di esecuzione della raccolta. Peraltro ciò era avvenuto anche in altri luoghi oltre quelli oggi oggetto del presente contenzioso, non richiamati in questo procedimento in quanto estranei all'impianto di illuminazione pubblica”.
La sentenza di primo grado ha ritenuto di dissentire dalle conclusioni del suo ausiliare in base al ragionamento che segue: “Non può … condividersi la conclusione a cui giunge l'ausiliario tecnico il quale afferma che “...dall'esame di tutto quanto è agli atti non ci sono dubbi circa l'effettiva riconducibilità all'operato della ditta di rimozione rifiuti del Controparte_1
dei danni lamentati dall'attore...” (cfr. pag. 15 rel.CTU). Tale affermazione è basata su una mera presunzione senza la presenza di certi, concordanti ed univoci elementi probatori in merito. Al riguardo, la prova testimoniale è in parte generica ed in parte contraddittoria”.
Come già evidenziato al punto 7) né la documentazione prodotta, né le dichiarazioni testimoniali sono state sufficienti a fornire la prova della riconducibilità degli eventi denunciati in atto di citazione ad un'attività concretamente addebitabile alla società Ne deriva pertanto Controparte_2
che le conclusioni del CTU non sono condivisibili in quando basate su deduzioni e presunzioni, considerando inoltre che non si può demandare ad un consulente tecnico di ufficio di interpretare le dichiarazioni testimoniali (già oggetto di approfondimento al punto 7).
Licenziando il motivo e sollecitando la rivalutazione del materiale istruttorio per giungere alla medesima conclusione del consulente d'Ufficio, parte appellante non ha però potuto fornire alcun ulteriore e più utile argomento per affermare la responsabilità della parte convenuta in relazione a tutti o ad alcuni degli episodi genericamente allegati (an) quindi alla concreta valutazione del danno risarcibile
(quantum), avendo apoditticamente ribadito i medesimi temi d'indagine che il
Tribunale ha motivatamente ritenuto generici e poco persuasivi.
L'acritico recepimento delle valutazioni del consulente, notoriamente privo di forza probatoria di ciò di cui non è stato a sua volta diretto testimone, tuttavia, non è possibile neanche alla Corte territoriale, così come non lo è potuto essere per il giudice di prime cure.
Il motivo di appello è quindi infondato e va rigettato.
9. Il terzo motivo (III - valutazione falsa e/o erronea delle prove testimoniali–) resta assorbito da quanto argomentato al punto 7).
10. Con il quarto motivo (IV – erronea valutazione delle spese di lite – sproporzione tra le liquidazioni operate – apodittica applicazione di “valori medi” di cui al D.M. 55/2014 anche per la chiamata in causa – omessa indicazione di criteri applicativi) la parte appellante ha censurato la liquidazione delle spese effettuate dal giudice di primo grado in quanto non avrebbe provveduto a parametrarle all'effettiva attività svolta dalle controparti e alla posizione processuale assunta nel processo.
Lamenta in particolare che siano stati considerati i valori medi delle tariffe sia per le convenute che per la chiamata in causa, senza operare alcun distinguo in relazione all'attività processuale svolta.
Anche tale motivo di appello appare infondato e va rigettato. Il Giudice di primo grado ha tenuto conto dell'attività svolta dalle parti costituite ed ha provveduto a compensare le spese, liquidate nei valori medi nella misura del 50% (Si ritiene però che le predette spese debbano essere compensate per il 50% in considerazione della posizione delle parti, della natura interpretativa della decisione e della presenza di oggettive difficoltà di accertamento in fatto sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, situazione che ha determinato l'effettuazione di un accertamento dei fatti processuali complesso e caratterizzato, effettivamente, da elementi contraddittori tali da ingenerare, nell'una e nell'altra parte (almeno quanto all'addebito), l'idea della ragione verso l'altrui torto).
Così operando, con statuizione non gravata da impugnazione incidentale, ha avuto apprezzamento la peculiarità della vicenda mentre per quanto riguarda il carico delle spese verso i soggetti immediatamente coinvolti e cui il contraddittorio è stato esteso in garanzia, si tratta dell'effetto doveroso dell'operatività del principio di causalità, per un'iniziativa riconducibile in entrambi i casi alla parte attrice la quale, anche per lo scaglione da prendere a riferimento, attiene al medesimo valore.
11. In considerazione del rigetto dell'appello la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, tenuto conto del valore della causa (euro 56.513,72) e dell'attività effettivamente svolta dalle parti appellate, così da determinare la liquidazione in base al valore minimo per lo scaglione applicato, decurtato del
30% tenuto conto dell'assenza di particolari argomenti di diritto.
12. La parte appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. 1016/2018 Parte_1
del Tribunale di Napoli OR, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante, al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
che liquida in € 5.000,00 ciascuna oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 inserito ex art. 1, c. 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Sepem contro Pt_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Sepem s.r.l. contro Controparte_1 ed altri.
[...]
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Sepem s.r.l. contro Controparte_1 ed altri.
[...]
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Sepem s.r.l. contro Controparte_1 ed altri.
[...]
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione s.r.l. contro Pt_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
13 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
15 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
16 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
17 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
18 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri.
[...]
19 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Sepem s.r.l. contro Controparte_1 ed altri.
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2673/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 12 marzo 2025 e vertente:
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria Capitanio, e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla via G.
Carducci n. 61, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Chianese, e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Aversa (CE) alla via Rosano n.
5, giusta procura in atti PARTE APPELLATA
E
), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Canetti, e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla via Carlo Poerio n.
90, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Faustino IA e dall'avv.
DI IA, con questi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla via M. Cervantes n. 64, giusta procura in atti rilasciata in occasione del deposito cartaceo della costituzione in giudizio avvenuta il
15.10.2018
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli
OR n. 1016/2018 del 3 aprile 2018, pubblicata in data 9 aprile 2018, R.G. n.
8856/2014, ad oggetto: danni a cose.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2014, la società Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli OR, il
[...]
in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., e la Controparte_1
società in qualità di capogruppo dell' Controparte_2 Parte_2
, al fine di sentire “accertare la responsabilità dell
[...] [...]
, in qualità di affidataria del servizio di raccolta Parte_2
dei per il verificarsi dei danni agli impianti di pubblica illuminazione Pt_3
conseguenti ai sinistri di cui in premessa e per l'effetto condannare in solido tra loro l , in qualità di affidataria del servizio di Parte_2
raccolta dei R.S.U. del nonché il Controparte_1 [...]
, in persona del sindaco p.t., in qualità di titolare del Controparte_1
servizio di raccolta dei R.S.U. al pagamento del complessivo importo di €
56.975,07, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o alla diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà stabilire in corso di causa anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda deduceva che, in virtù di contratto rep. n. 11/2013 del
28.02.2013, era concessionaria del (NA) Controparte_1
della gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento, riqualificazione, adeguamento alle normative illuminotecniche e L.R.C. n.
12/2012 degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, ai sensi degli artt.
30 e 42 d.lgs. 163/2006 e che il Capitolato speciale d'appalto all'art. 7 prevedeva, fra l'altro, che “Sono a carico dell'appaltatore le spese relative al ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione danneggiate o mancanti a seguito di eventi causati da terzi. Il concessionario che non ritiene che il danno sia riconducibile alla propria responsabilità, ovviamente, può procedere verso terzi contro le assicurazioni e/o nei modi di legge”.
La società attrice denunciava una serie di sinistri oggetto di lite, avvenuti tra il
2013 ed il 2014, dalla medesima dinamica: nel raccogliere i rifiuti solidi urbani nei punti di raccolta, affidati alla società l'addetto al Controparte_2
servizio, con l'apparecchio denominato bob-cat, sollevava anche la sede stradale, tranciando di netto i cavi di alimentazione per l'illuminazione pubblica.
1.1 Si costituiva in giudizio il che contestava Controparte_1
la domanda, negando ogni addebito di responsabilità ed eccependo la propria carenza di legittimazione processuale, affermando che l'eventuale responsabile era la società terza. Invocava altresì l'esimente di cui all'art. 2051 c.c. (caso fortuito).
Concludeva per il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite a carico della parte attrice.
1.2 Si costituiva in giudizio la (in qualità di capogruppo Controparte_2
mandataria dell ), contestando sia l'an Controparte_4
che il quantum della domanda e chiedendo di chiamare in garanzia la
[...]
con la quale dichiarava di essere assicurata per i danni Controparte_5
derivanti da R.C. verso terzi.
1.3 A seguito della chiamata in garanzia si costituiva la Controparte_5
he, in via principale, deduceva la carenza dei presupposti per l'esercizio
[...]
della domanda di garanzia proposta dalla in quanto Controparte_2
instaurata da soggetto carente di legittimazione. In particolare, dichiarava che la polizza assicurava solo la responsabilità civile propria e non quella dell'ATI.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto non provata in fatto ed in diritto.
1.4 Venivano raccolte le prove testimoniali ed espletata una CTU;
all'esito la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza in data 27 marzo 2018, senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Con la sentenza n. 1016/2018 il Tribunale di Napoli OR ha così provveduto:
- rigetta la domanda giudiziale perché infondata e non provata;
- condanna, previa compensazione del 50%, parte attrice al pagamento a favore del , nella persona del Sindaco l.r.p.t. e della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., della somma, per ciascuno dei citati Controparte_2
convenuti, di euro=6.715,00= per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, disponendo la distrazione delle spese di lite in favore solo del difensore costituito per il che Controparte_1
si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.;
- condanna, previa compensazione del 50%, parte attrice al pagamento a favore della chiamata in causa nella persona del Controparte_5
l.r.p.t., della somma di euro=6.715,00= per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
Il Giudice di primo grado, dopo aver riassunto le attività processuali svolte dalle parti, ha sostenuto che “in osservanza al principio della ragione più liquida si può prescindere dall'analisi delle diverse eccezioni sollevate dalle parti convenute, se la domanda si manifesta infondata (anche in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa - giustizia)”.
Ha quindi ritenuto che la domanda di risarcimento danni, come proposta dalla parte attrice, fosse infondata perché “l'eventuale illiceità della condotta del danneggiante non esime la parte danneggiata dall'onere di allegare e dimostrare il concreto pregiudizio patito in conseguenza di tale comportamento
(cfr. ex multis, Cass., n. 23206/2015), stante l'impossibilità di ammettere nel nostro ordinamento l'esistenza di un danno in re ipsa”.
Il Giudice ha evidenziato l'assenza di verbali di costatazione dei danni procurati agli impianti di illuminazione provenienti da enti pubblici e/o da organi di P.G.
(vigili urbani o altre forze di polizia). Ha rilevato, altresì, che il lungo lasso di tempo trascorso dai presunti eventi alla verifica con CTU non ha permesso di stabilire un nesso causale tra i danni agli impianti e l'attività di prelievo dei rifiuti, tenuto conto che la documentazione prodotta dalla parte attrice (relativa agli interventi sugli impianti, con i relativi computi metrici) non ha fornito la prova sulla necessità dei lavori per la funzionalità degli impianti. Ha evidenziato che le comunicazioni inoltrate al sono state tutte Controparte_1 successive all'esecuzione dei lavori di ripristino come emerge anche dalla data riportata sul timbro di protocollo del Comune di . CP_1
In ultimo il Giudice non ha condiviso le conclusioni formulate dal CTU a dire del quale “dall'esame di tutto quanto è agli atti non ci sono dubbi circa
l'effettiva riconducibilità all'operato della ditta di rimozione rifiuti del
[...]
dei danni lamentati dall'attore” poiché, a suo parere, Controparte_1
tale affermazione è basata su una mera presunzione, in assenza di elementi probatori certi, concordanti ed univoci.
Neanche la prova testimoniale è apparsa dirimente, in parte perché generica ed in altra parte perché contraddittoria.
3. La società ha proposto appello contro la sentenza n. 1016/2018 Parte_1
con i seguenti motivi:
I – erroneità, incompletezza e contraddittorietà della sentenza impugnata – gravi ed evidenti omissioni circa la valutazione di prove decisive ai fini della decisione;
II – interpretazione falsa e/o erronea e/o superficiale della relazione peritale di
CTU;
III – valutazione falsa e/o erronea delle prove testimoniali;
IV – erronea valutazione delle spese di lite – sproporzione tra le liquidazioni operate – apodittica applicazione di “valori medi” di cui al d.m. 55/2014 anche per la chiamata in causa – omessa indicazione di criteri applicativi;
Ha così concluso: “a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della predetta Sentenza e, in riforma della stessa: b) accertare la responsabilità dell , in qualità di affidataria del servizio di Parte_2
raccolta dei R.S.U., per il verificarsi dei danni agli impianti di pubblica illuminazione conseguenti ai sinistri oggetto di lite e per l'effetto, c) condannare in solido tra loro l , in qualità di affidataria Parte_2 del servizio di raccolta dei R.S.U. del nonché Controparte_1
il , in persona del sindaco p.t., in qualità di Controparte_1
titolare del servizio di raccolta dei R.S.U. e/o di proprietario delle aree sulle quali si sono verificati i sinistri al pagamento del complessivo importo di €
56.503,72, come determinato dalla CTU espletata, o alla diversa somma … di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
d) Con vittoria di spese
e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
4. Si è costituito il che ha confutato le Controparte_1
argomentazioni dell'appellante. In particolare, ha rilevato che nessuna responsabilità ex art. 2043 c.c. è stata provata a carico del fra l'altro CP_1
nemmeno mai dedotta, così ribadendo l'assenza di responsabilità dell'ente nel caso di fatti eventualmente addebitabili a terzi, richiamando all'uopo l'articolo
7 del Capitolato di Appalto.
Ha così concluso: “
1. In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di impugnazione;
2.
Confermare la sentenza n. 1016/18 del Tribunale di Napoli OR … nella causa recante il numero di R.G. 8856/2014, pubblicata in data 09.04.2018 e dichiarare la domanda formulata dall'appellante inammissibile, improponibile, improcedibile;
3. Confermare la sentenza n. 1016/18 del Tribunale di Napoli
OR … pubblicata in data 09.04.2018 e nel merito, rigettare la domanda formulata, in quanto non fondata e non provata;
4. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, rigettare comunque la domanda attorea nei confronti del , per palese carenza di Controparte_1
legittimazione passiva in capo allo stesso;
5. Nella Controparte_1
denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che nessun risarcimento danni è dovuto dal Controparte_6
ovvero decurtare l'ammontare dei danni in considerazione delle eccezioni
[...] sollevate dall Comunale;
6. Nella denegata ipotesi di riforma della CP_7
Sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'estraneità del
[...]
nella determinazione dell'evento dannoso, in Controparte_6
considerazione delle eccezioni ed osservazioni contenute in tutti gli scritti difensivi del convenuto , anche alla luce Controparte_1
dell'esimente di cui all'articolo 2051 c.c.; 7. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'ATI unica Parte_2
ed esclusiva responsabile dei danni lamentati dalla società attrice e per l'effetto condannare esclusivamente quest'ultima a risarcire direttamente i danni pretesi dalla 8. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza Parte_1
impugnata, condannare l a garantire, Parte_2 Parte_2
manlevare e risarcire il da ogni conseguenza Controparte_1
pregiudizievole dovesse derivargli nella dedotta vicenda (così come già richiesto anche in primo grado);
9. Emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno;
10. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA come per legge, rimborso forfetario per spese generali 15%”.
4.1 Si è costituita la società (verosimilmente in qualità di Controparte_2
capogruppo mandataria dell , avendo Parte_2 CP_4
richiamato la procura alle liti prodotta per il primo grado) la quale ha confutato i motivi dell'impugnazione, concludendo per il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite del grado.
4.2 Si è costituita la società che ha confutato gli argomenti a sostegno CP_5
dell'appello ed ha così concluso: “ rigettare l'appello, perché improponibile, inammissibile e improcedibile e, comunque, infondato, in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ridurre la domanda nei limiti del danno effettivamente patito e provato” (tale subordinata riferita a soltanto tre episodi dei diciotto oggetto di pretesa risarcitoria).
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 12 marzo 2025, con provvedimento del 25 marzo 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 9 aprile 2018; b) la sentenza risulta notificata in data 9 aprile
2018; c) l'atto d'appello è stato notificato alle controparti in data 8 maggio 2018.
Risulta osservato il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo motivo (erroneità, incompletezza e contraddittorietà della sentenza impugnata – gravi ed evidenti omissioni circa la valutazione di prove decisive ai fini della decisione) la parte appellante ha sostenuto che la sentenza appare in diversi punti erronea, superficiale e contraddittoria perché il Giudice si è intrattenuto sul concetto del danno conseguenza e del danno evento, senza argomentare se la società attrice abbia o meno adempiuto al relativo onere probatorio.
In relazione al danno conseguenza, la parte appellante ha dichiarato di non aver mai sostenuto che il danno, di cui pretende il risarcimento, sia in re ipsa (pag.
11 atto di appello) né che esso sia implicito nell'attività illecita messa in atto dalla la società ha anzi dichiarato d'avere allegato e Controparte_2
quantificato il danno patrimoniale, provvedendo a provarlo attraverso i computi
9
[... Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione s.r.l. contro Pt_1 Controparte_1 ed altri. CP_1 metrici, le fotografie scattate subito dopo la verificazione dei sinistri, i verbali di sopralluogo e le testimonianze dirette raccolte nel giudizio.
In particolare, ha richiamato il verbale del 23.01.2014 – prot. n. 54 (all. n. 4 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) sostenendo che il Controparte_1
rappresentato dal tecnico comunale Geom. (escusso
[...] Persona_1
anche come teste), in occasione del detto sopralluogo, con la presenza anche di avrebbe attestato e confermato lo stato dei luoghi. CP_2
A dire dell'appellante “tale documento riveste particolare pregnanza, essendo prodotto dal , “ente pubblico” nonché Controparte_1
“soggetto terzo” (rispetto a e (nella persona del suo Pt_1 CP_2
dipendente pubblico intervenuto nel sopralluogo)”, aggiungendo poi che in tale sopralluogo furono riscontrati tutti i sinistri lamentati dalla (pag. 17 atto Pt_1
di appello).
In ultimo ha evidenziato che le prove testimoniali avrebbero dato contezza degli eventi denunciati in atto introduttivo del giudizio.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si rileva che il verbale redatto in data 23.01.2014 ha riguardato undici eventi indicati sino al 21.01.2014 (data del sopralluogo) identificati per luogo di verifica e mai per data di verificazione;
esso, nel descrivere i danni, li indica riguardanti prevalentemente la pavimentazione e il cordolo dei marciapiedi (via Veneto di fronte alla tabaccheria via Alfieri;
via Pt_4
Frezza; via Innamorati;
via del Toro) o dell'isola spartitraffico (via Togliatti); talora l'abbattimento parziale di un muro di cinta (via Innamorati;
via Di
Vittorio) e solo in alcuni casi i cavi (messi a nudo o anche danneggiati) e pali dell'illuminazione (via Alighieri;
via Togliatti;
via S. Vito). È invece evidente come i danni che possono venire in rilievo nella presente contesa sono quelli relativi a tranciamenti di cavi elettrici e cavidotti e rovina di candelabri dell'impianto di illuminazione pubblica.
In atto di citazione la società attrice ha chiesto il risarcimento in relazione a diciotto episodi accaduti dal 16 ottobre 2013 al 4 aprile 2014.
Si tratta degli eventi che il CTU ha riepilogato alle pagine 6 e 7 della sua relazione, di seguito riportati nei medesimi termini scritti nella relazione: Si osserva che la data che il CTU ha riportato per ogni evento è quella indicata dall'attrice che ha redatto - fuori d'ogni contraddittorio con le controparti - anche il computo metrico, applicando per ciascuno di esso le voci di costo unitario equivalenti ai prezzi riportati dall'elenco a base dell'appalto dal
[...]
di concessione ventennale dell'impianto di Controparte_1
illuminazione pubblica di cui è titolare, n. 11/2013 del 28 febbraio 2013. Pt_1
Ebbene, di questi diciotto episodi la gran parte non ha corrispondenza (né temporale, né per ubicazione) con il verbale da cui si è iniziato l'esame del motivo che è il solo atto latu sensu redatto in contraddittorio di cui esista prova.
Il fatto che in alcuni episodi siano state coinvolte le medesime strade non deve suggestionare se è vero che la ha precisato d'avere sempre prontamente Pt_1
provveduto alle riparazioni per la necessità di non interrompere il pubblico servizio d'illuminazione. Nonostante tale encomiabile ragione, sarebbe stato esigibile prima d'intervenire far constatare l'intervento dall'ente locale, visto che ne avrebbe ex contractu dovuto sopportare gli oneri. Se ciò fosse avvenuto sarebbe stato agevole accertare se le quantità di interventi riparativi siano stati necessitati dai danni ascritti alla raccolta dei rifiuti urbani e se la spesa occorrente corrisponda o meno a quanto indicato dall'attore nei computi metrici in atti. Il non averlo fatto nel modo indicato ha gravato la parte attrice di dimostrare diversamente che i lavori di riparazione, dei quali ha chiesto il ristoro, siano realmente riconducibili – e in che misura - all'operato della ditta di rimozione rifiuti del Controparte_1
Proprio di questa prova di cui è gravato chi agisce in giudizio il Tribunale ha ritenuto la mancanza, senza poter annettere efficacia probatoria alla consulenza
(non percettiva ma estimativa).
In aggiunta a ciò, è anche agevolmente verificabile che almeno sei episodi di quelli enumerati sopra sono successivi al verbale di sopralluogo e che a maggior ragione di questi - dunque - la reale verifica non è dimostrata dal richiamato documento.
Ciò premesso, il verbale di sopralluogo, redatto dal geom. Persona_1
(escusso anche come testimone) nulla lascia emergere in relazione all'identificazione degli autori materiali che avrebbero prodotto gli eventi dannosi descritti.
Esso non contiene alcun riferimento alle quantità e alle riparazioni per poter validare per gli eventi latamente coincidenti la congruità delle spese sopportate e di cui ai computi metrici che il CTU ha potuto valutare congrui soltanto in astratto.
Né in contrario può essere valorizzata la presenza al sopralluogo dei rappresentanti del e della In assenza di dichiarazioni CP_1 CP_2
confessorie loro riferibili, non è sufficiente ad attribuire la responsabilità degli eventi descritti a chicchessia, ancorché possa senz'altro annettersi al verbale di sopralluogo l'attestazione dello stato dei luoghi hic et inde da parte dei presenti.
Né migliori indicazioni si traggono dalla prova orale.
Il geom. escusso all'udienza del 21 febbraio 2017, ha Persona_1
dichiarato, come evidenziato dal Giudice di primo grado: “ADR. Al momento del sopralluogo si poteva intuire che a causa della raccolta della spazzatura avvenuta a volte manualmente e a volte meccanicamente venivano procurati tali danni. ADR: Per quanto è a mia conoscenza non ci sono state comunicazioni ufficiali di contestazioni di danneggiamenti alla ma si trattava di CP_2
lamentele d'ufficio, non formalizzate in contestazioni ufficiali”.
Discende da quanto esposto che neanche la deposizione resa dal teste riesce ad integrare il verbale del 23.01.2014 in relazione all'identificazione dei reali autori materiali degli eventi da lui verificati sino alla data del 21.01.2014 (undici eventi).
Meno che mai da detta prova si può recuperare la tipologia esatta dei danni e il costo dei ripristini.
Neppure i due testimoni, dipendenti della : il geom. e l'operaio Pt_1 CP_8
, sono stati precisi nel raccontare gli eventi poiché, nel fare riferimento Tes_1
a fatti caduti sotto la loro percezione diretta, hanno soltanto indicato la località ma non la data del loro accadimento, rimasta per entrambi approssimativa. ha dichiarato: “Io ho assistito a tali danneggiamenti nel sito CP_8
Camposcino e via Frezza e ricordo che era di mattina sempre tra fine gennaio
14 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1 ed altri. CP_1 del 2014”; per altri danneggiamenti ha precisato di non essere stato presente ma di essere intervenuto dopo gli accadimenti.
Il teste ha dichiarato: “Posso dire di aver visto in via Frezza e in via Tes_1
Epitaffio la società, mentre effettuava la raccolta dei rifiuti con un mezzo meccanico mi sembra si chiami bob-cat, provocare danni al manto stradale. Io mi trovavo lì perché stavo facendo manutenzione sul territorio, era all'inizio dell'anno 2014, di mattina…”.
Si tratta dunque al più di danni di cui non può dolersi l'appellante perché relativi alla pavimentazione stradale.
Per completezza si ribadisce che non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria al computo metrico dei lavori che la società appellante sostiene di aver eseguito, tanto sia in riferimento agli accadimenti denunciati sia in relazione agli autori materiali.
8. Con il secondo motivo (II – interpretazione falsa e/o erronea e/o superficiale della relazione peritale di CTU) la parte appellante ha sostenuto che il Giudice di primo grado ha superficialmente ritenuto di non condividere le conclusioni del CTU in quanto basate su mera presunzione. La società ritiene che la Pt_1
CTU abbia confermato tutto quanto da lei dedotto ed eccepito.
Nello specifico il consulente, in risposta al quesito n. 2 (“Verifichi successivamente le cause che hanno determinato i danni e, in particolare, se questi siano riconducibili all'attività di prelievo dei rifiuti come dedotto dall'attore nell'atto introduttivo e tenendo conto della documentazione versata in atti nonché delle prove testimoniali”) ha dichiarato: “Sebbene il notevole tempo intercorso tra la data del sopralluogo e quella del verificarsi degli eventi, nonché l'avvenuto ripristino dei luoghi - indispensabile per la funzionalità delle strade e dello stesso impianto di illuminazione pubblica - abbiano impedito un'analisi diretta dei danni;
dall'esame di tutto quanto è agli atti non ci sono dubbi circa l'effettiva riconducibilità all'operato della ditta di rimozione rifiuti del dei danni lamentati dall'attore. Occorre Controparte_1
in merito rimarcare che le modalità di raccolta (mediante ruspe), confermate in sede di prova testimoniale, costituiscono certamente una pratica non consona all'attività da svolgere. In particolare dalla prova testimoniale (esaminata come suggerito direttamente dall'ill.mo Giudice) del teste Persona_1
dipendente del e, quindi, di parte resistente, veniva Controparte_1
confermato che in numerose occasioni la ditta aveva Controparte_2
cagionato danni ingenti alla sede stradale in ragione dell'anomala modalità di esecuzione della raccolta. Peraltro ciò era avvenuto anche in altri luoghi oltre quelli oggi oggetto del presente contenzioso, non richiamati in questo procedimento in quanto estranei all'impianto di illuminazione pubblica”.
La sentenza di primo grado ha ritenuto di dissentire dalle conclusioni del suo ausiliare in base al ragionamento che segue: “Non può … condividersi la conclusione a cui giunge l'ausiliario tecnico il quale afferma che “...dall'esame di tutto quanto è agli atti non ci sono dubbi circa l'effettiva riconducibilità all'operato della ditta di rimozione rifiuti del Controparte_1
dei danni lamentati dall'attore...” (cfr. pag. 15 rel.CTU). Tale affermazione è basata su una mera presunzione senza la presenza di certi, concordanti ed univoci elementi probatori in merito. Al riguardo, la prova testimoniale è in parte generica ed in parte contraddittoria”.
Come già evidenziato al punto 7) né la documentazione prodotta, né le dichiarazioni testimoniali sono state sufficienti a fornire la prova della riconducibilità degli eventi denunciati in atto di citazione ad un'attività concretamente addebitabile alla società Ne deriva pertanto Controparte_2
che le conclusioni del CTU non sono condivisibili in quando basate su deduzioni e presunzioni, considerando inoltre che non si può demandare ad un consulente tecnico di ufficio di interpretare le dichiarazioni testimoniali (già oggetto di approfondimento al punto 7).
Licenziando il motivo e sollecitando la rivalutazione del materiale istruttorio per giungere alla medesima conclusione del consulente d'Ufficio, parte appellante non ha però potuto fornire alcun ulteriore e più utile argomento per affermare la responsabilità della parte convenuta in relazione a tutti o ad alcuni degli episodi genericamente allegati (an) quindi alla concreta valutazione del danno risarcibile
(quantum), avendo apoditticamente ribadito i medesimi temi d'indagine che il
Tribunale ha motivatamente ritenuto generici e poco persuasivi.
L'acritico recepimento delle valutazioni del consulente, notoriamente privo di forza probatoria di ciò di cui non è stato a sua volta diretto testimone, tuttavia, non è possibile neanche alla Corte territoriale, così come non lo è potuto essere per il giudice di prime cure.
Il motivo di appello è quindi infondato e va rigettato.
9. Il terzo motivo (III - valutazione falsa e/o erronea delle prove testimoniali–) resta assorbito da quanto argomentato al punto 7).
10. Con il quarto motivo (IV – erronea valutazione delle spese di lite – sproporzione tra le liquidazioni operate – apodittica applicazione di “valori medi” di cui al D.M. 55/2014 anche per la chiamata in causa – omessa indicazione di criteri applicativi) la parte appellante ha censurato la liquidazione delle spese effettuate dal giudice di primo grado in quanto non avrebbe provveduto a parametrarle all'effettiva attività svolta dalle controparti e alla posizione processuale assunta nel processo.
Lamenta in particolare che siano stati considerati i valori medi delle tariffe sia per le convenute che per la chiamata in causa, senza operare alcun distinguo in relazione all'attività processuale svolta.
Anche tale motivo di appello appare infondato e va rigettato. Il Giudice di primo grado ha tenuto conto dell'attività svolta dalle parti costituite ed ha provveduto a compensare le spese, liquidate nei valori medi nella misura del 50% (Si ritiene però che le predette spese debbano essere compensate per il 50% in considerazione della posizione delle parti, della natura interpretativa della decisione e della presenza di oggettive difficoltà di accertamento in fatto sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, situazione che ha determinato l'effettuazione di un accertamento dei fatti processuali complesso e caratterizzato, effettivamente, da elementi contraddittori tali da ingenerare, nell'una e nell'altra parte (almeno quanto all'addebito), l'idea della ragione verso l'altrui torto).
Così operando, con statuizione non gravata da impugnazione incidentale, ha avuto apprezzamento la peculiarità della vicenda mentre per quanto riguarda il carico delle spese verso i soggetti immediatamente coinvolti e cui il contraddittorio è stato esteso in garanzia, si tratta dell'effetto doveroso dell'operatività del principio di causalità, per un'iniziativa riconducibile in entrambi i casi alla parte attrice la quale, anche per lo scaglione da prendere a riferimento, attiene al medesimo valore.
11. In considerazione del rigetto dell'appello la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, tenuto conto del valore della causa (euro 56.513,72) e dell'attività effettivamente svolta dalle parti appellate, così da determinare la liquidazione in base al valore minimo per lo scaglione applicato, decurtato del
30% tenuto conto dell'assenza di particolari argomenti di diritto.
12. La parte appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. 1016/2018 Parte_1
del Tribunale di Napoli OR, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante, al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
che liquida in € 5.000,00 ciascuna oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 inserito ex art. 1, c. 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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