Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 42137/2024
R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Loredana Gombia e Giuseppe Itri, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, via Boezio, n. 14
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante – contumace.
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 18.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
19.11.2024) poi ritualmente notificato, con il quale ha esposto: che questo Tribunale le ha riconosciuto, con decreto di omologa depositato in data 6.5.2024, il requisito sanitario di cui all'art. 13, l. n. 118/1971; che ha notificato il predetto decreto ed il mod. AP70 con i dati necessari per la liquidazione, rispettivamente in data 7.5.2024 ed in data 9.5.2024; che, nonostante sia decorso il termine di 120 giorni previsto ex lege, l non ha pagato CP_1 quanto dovuto.
Pertanto la ricorrente ha domandato quanto segue:
“…condannare l alla corresponsione in favore della Sig.ra della
CP_1 Parte_1 somma di € 7.257,72, di cui € 7.106,90 a titolo di ratei arretrati di assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 per il periodo dal 1.04.2023 al 30.11.2024 ed € 105,81 a titolo di interessi su tali somme calcolati dalle singole scadenze al 30.11.2024; condannare, inoltre, l
CP_1 al pagamento dei ratei successivi e degli interessi fino all'effettivo soddisfo. Condannare altresì l al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio
CP_1 da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”. Nel corso dell'odierna udienza, dichiarata la contumacia dell' , acquisita la
CP_1 documentazione, sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il decreto di omologa di questo Tribunale (in atti) ha dunque riconosciuto, nella persona di , il requisito sanitario previsto dall'art. 13, l. n. 118/1971 a decorrere dal Parte_1 mese di aprile 2023.
Tale decreto ed il mod. AP70 (con i dati necessari per procedere alla liquidazione), sono stati notificati all' rispettivamente in data 7.5.2024 e 9.5.2024, ma nonostante sia CP_1 decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c., l'Ente convenuto non ha provveduto al pagamento dei ratei dovuti. Pertanto, risultando dagli atti il concorso dei requisiti di legge (v. in particolare l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate di data 10.12.2024 depositata da parte ricorrente), l va condannato a pagare la somma di cui al conteggio presente nel CP_1 Parte_1 ricorso (che risulta correttamente elaborato), oltre agli interessi legali quantifica nel ricorso stesso ed oltre al pagamento dei ratei e degli interessi legali successivi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo (sulla base dei vigenti minimi tariffari per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
condanna l a pagare a la somma di € 7.106,90, oltre € 150,81 a titolo CP_1 Parte_1 di interessi legali ed oltre ad i ratei ed agli interessi legali successivi;
condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in € CP_1
1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia