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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1129/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
Parte_1
(C.F. e P.IVA: )
[...] P.IVA_1
SERGIO FIORENTINI (C.F.: ) nella qualità di Liquidatore C.F._1
Giudiziale della società ” - in Parte_1
concordato preventivo, nominato con provvedimento di omologazione del concordato preventivo adottato dal Tribunale di Grosseto il 10 luglio / 11 luglio 2018
DO ON (C.F.: ) C.F._2
NELLO GUANI (C.F.: ) C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Amerini appellanti contro
C.F. ) quale incorporante Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ) per atto di fusione del 15 novembre 2019 Notaio dott. P.IVA_3 Persona_1
di OD repertorio 47864, raccolta 14514 (registrato a OD il 19 novembre 2019 al numero 13783 serie 1T)
1 appellato - contumace nel quale è intervenuto
(codice fiscale e partita IVA , nella qualità di procuratrice di CP_3 P.IVA_4
(codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Controparte_4
delle IM di Treviso-Belluno ), in forza di procura autenticata Notaio P.IVA_5
in Pordenone 11.01.2021, rep. 306494, racc. 37531, registrata il Persona_2
13.01.2021 al n. 614 Serie 1T (doc. 1), a sua volta cessionaria, con contratto di cessione del 18.12.2020, del portafoglio di crediti originariamente vantati da Controparte_1
(codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle IM di OD
; partita IVA ) e (codice fiscale, P.IVA_6 P.IVA_7 Controparte_5 partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle IM di IA , P.IVA_8
oggetto di pubblicazione in GU, Parte Seconda, n. 150 del 24.12.2020 (doc. 2), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, per procura generale alle liti, autenticata nella firma Notaio in Messina il 03.03.2021, Persona_3
rep. 38070, racc. 14435 (doc. 3), elettivamente domiciliata in Genova, Via Passo
Frugoni n. 4, presso lo studio dell'avv. Simone Bertuccio intervenuto volontario
CONCLUSIONI: per le parti appellanti:
“Voglia la Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti dalle parti appellanti ed in riforma della sentenza numero 630 / 2022 pronunciata dal Tribunale di La Spezia nella formazione monocratica rappresentata dal Giudice, dott. Giovanni Gaggioli - sentenza pubblicata il giorno 14 ottobre 2022 ma notificata il 19 ottobre 2022 – ed occorrendo previa revoca del decreto ingiuntivo 814 / 2018 pronunciato dal Tribunale di La Spezia (notificato il 7 gennaio 2019): - dichiarare improcedibile la domanda creditoria fatta valere dalla
(ora in sede monitoria per mancata attivazione e CP_2 Controparte_1
comunque per mancata adesione e conseguente mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria ex articolo 5 decreto legislativo numero 28 del 2010. - In ogni caso respingere poiché inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda di pag. 2/9 pagamento della somma di euro 78.459,38= proposta dalla “ (ora CP_2 [...]
in violazione degli articoli 55, 168, 169 e 182 e 184 del R.D. 267 / 1942 e CP_1 condannando la stessa “ (ora al risarcimento del CP_2 Controparte_1
danno ex articolo 96 c.p.c. avendo iscritta ipoteca - in violazione dell'articolo 168 R.D
267 /1942 - sui beni immobili destinati alla garanzia del concordato preventivo
[...]
” omologato dal Tribunale di Grosseto Parte_1 Parte_1 con provvedimento del 10 / 11 luglio 2018.”
Per l'intervenuto:
“ritenere che la sentenza n. 630/2022, pronunciata il 19.10.2022 dal Tribunale Civile di
La Spezia, giudice Gaggioli Gabriele Giovanni, nel giudizio n. 426/2019 R.G.R. promosso con citazione, ex art. 645 c.p.c., ad istanza di Parte_1 [...]
, del rag. , nella qualità di liquidatore giudiziale Parte_1 Parte_1 Controparte_6
di , di e di Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1
contro depositata e pubblicata il 14.10.2022 e così Parte_1 Controparte_2 notificata il 19.10.2022, validamente resiste all'infondata censura degli appellanti, e quindi con qualsiasi statuizione rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
2) in ogni caso, respingere anche in questa sede la domanda ex art. 96 c.p.c. avversaria per evidente carenza dei presupposti di legge;
3) con vittoria di spese e compensi del doppio grado. Salvo ogni altro diritto, ragione e azione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 630/2022 del 14/10/2022, il Tribunale di La Spezia – pronunciando tra gli odierni appellanti e la convenuta opposta – rigettava Controparte_2
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 814/2018, ottenuto da , Controparte_2 per l'importo di € 78.459,38, oltre interessi come da domanda, quale saldo debitore del contratto di conto corrente n.01/183/193134 intrattenuto con la società
[...]
, nei confronti del debitore principale e di Parte_1 Parte_1
fideiussori e . Con la pronuncia di primo grado veniva Parte_1 Parte_1 ritenuta infondata l'eccezione di improcedibilità svolta dagli opponenti in relazione alla pag. 3/9 procedura di mediazione obbligatoria in materia bancaria, e, nel merito, provate le ragioni del credito vantate da sulla base delle produzioni Controparte_2 documentali (documenti del procedimento monitorio: doc. 2 “contratto di conto corrente n. 01/183/193134”, doc. 3 “condizioni economiche e documento di sintesi c.c.
01/183/193134”, doc. 4 “certificazione del credito ex. art. 50 TUB”, doc. 5 “estratti conto e scalari c.c. 01/183/193134”, doc. 6 “fideiussione omnibus limitata del
24/08/2011 e successivo atto integrativo del 30/11/2012”, doc. 7 “Intimazione di pagamento e decadenza dal beneficio del termine”), e infondate le eccezioni svolte dagli opponenti sulla base delle previsioni dell'art.168 LF e dell'art. 184 LF.
2- Con l'atto d'appello sono stati svolti i seguenti quattro motivi d'appello:
i. con il primo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione di improcedibilità ex art.5
D.Lgs. 28/2010 dell'azione promossa dal creditore, sul quale incombeva l'onere di attivare la procedura di mediazione, ove la procedura di mediazione veniva attivata dagli opponenti senza che il creditore accettasse l'invito a comparire in sede di mediazione, essendo presente solo il difensore privo di procura speciale;
ii. con il secondo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato l'eccepita carenza di interesse del creditore
– in particolare con riguardo anche all'entità degli interessi sospesi per tutto il corso della procedura concorsuale ai sensi degli artt. 55 e 169 LF – stante la sottoposizione del debitore principale a procedura di concordato, nel quale il credito di era stato indicato in € 67.003,01 alla data del Controparte_2
1° settembre 2015, di presentazione della domanda di concordato, poi omologato dal Tribunale di Grosseto considerando una valutazione di soddisfazione dei crediti chirografari nella presumibile percentuale del 44,82 %;
iii. con il terzo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la ragione di opposizione svolta con riguardo all'art.184 co.3 LF, e agli effetti del concordato preventivo della società verso i soci illimitatamente responsabili, nonché fideiussori, ma già solidalmente responsabili per il debito societario garantito, nei confronti dei quali si estendono pag. 4/9 gli effetti di cristallizzazione del debito, di esdebitazione e di moratoria sul corso degli interessi;
è stata altresì dedotta la mancata considerazione della nullità dei contratti di fideiussione, per mancanza di causa, o della loro inefficacia, stante la qualità di soci illimitatamente responsabili degli appellanti Pt_1 Pt_1
iv. con il quarto motivo è stata lamentata l'iscrizione di ipoteca giudiziale in violazione dell'art.168 LF (in quanto iscritta successivamente al decreto di ammissione, trascritto anche sugli immobili sui quali Controparte_2
aveva successivamente iscritto ipoteca giudiziale in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oggetto del presente giudizio di opposizione), con mancata considerazione della connessa richiesta di condanna del creditore ai sensi dell'art.96 cpc.
Con la comparsa conclusionale gli appellanti hanno svolto eccezioni circa la legittimazione dell'interveniente per assenza di prova della cessione del credito e per nullità della procura rilasciata dalla società veicolo . CP_4
3- L'interveniente – in giudizio con il procuratore – si è CP_4 CP_3
costituita nel corso del giudizio d'appello – con comparsa di costituzione depositata il
16 maggio 2024 – chiedendo rigettarsi l'appello, e deducendo quanto segue:
i. in ordine al primo motivo d'appello, l'irrilevanza dell'attivazione del procedimento a cura degli opponenti piuttosto che della convenuta opposta, una volta assegnato il termine dal Tribunale per il deposito della domanda di mediazione;
la sufficienza della presenza delle parti al primo incontro davanti al mediatore, anche mediante delega conferita al difensore con la procura alle liti, in quanto, ratione temporis, all'epoca dello svolgimento della mediazione, era in vigore il previgente testo dell'art.8 co.4 D.Lgs. 28/2020 che non conteneva l'espressa previsione della partecipazione personale delle parti;
ii. in ordine al secondo motivo d'appello, l'assenza di un vizio di omessa motivazione, e, in ogni caso, l'infondatezza del motivo d'appello per essere limitato il divieto posto dall'art. 168 co.1 LF alle sole azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
pag. 5/9 iii. in ordine al terzo motivo d'appello, l'insussistenza di alcuna limitazione all'esercizio dei diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori (anche ove soci responsabili in società di persone), e gli obbligati in via di regresso;
iv. in ordine al quarto motivo d'appello, la mera inefficacia, e non l'invalidità, delle ipoteche iscritte nel periodo indicato dall'art.168 co.3 LF.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc
(depositate il 5/11/2024 dagli appellanti e il 4/11/2024 l'interveniente), come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con ordinanza 18/11/2024 assegnando termini ex art.190 cpc di giorni sessanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
5- Preliminarmente deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione – comunque tardiva – di inammissibilità dell'intervento svolto da per conto di CP_3 CP_4
cessionaria del credito. Oltre alla G.U. relativa alla pubblicazione dall'atto di cessione in blocco dei crediti, è stata prodotta in atti la dichiarazione di Controparte_1
relativa alla specifica cessione a del credito de quo. Inoltre, quale CP_4 doc.1, è stata prodotta dall'interveniente la procura speciale conferita da CP_4
a (atto con firma autentica rep. 306494 n.37531 di fasc., notaio
[...] CP_3
in Pordenone) con la quale veniva conferito anche il potere di Persona_2 intervento nei giudizi già pendenti (punto “a” della procura speciale doc.1 interveniente). Procura che appare regolarmente rilasciata e priva di vizi.
6- Nel merito, ritiene questo Collegio che l'appello non possa trovare accoglimento essendo infondati i motivi svolti dagli appellanti.
6.1- In ordine al primo motivo d'appello è necessario ricordare che, “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma
1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari,
pag. 6/9 rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B.
(d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass.Sez.1, 21 ottobre 2022, n.31209). Il motivo d'appello non può, per tale ragione, trovare accoglimento in relazione alle domande svolte nei confronti dei fideiussori e Il motivo Parte_1 Parte_1
d'appello è altresì infondato in relazione alle domande svolte nei confronti del debitore principale ( Parte_2
, in concordato preventivo, in giudizio anche con il liquidatore giudiziale). La
[...] disposizione dell'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, come da ultimo modificata con D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 216 (con la previsione della possibilità di delega con firma non autenticata), consente di ritenere superata – in conseguenza di tale intervento legislativo – l'interpretazione della disciplina in precedenza offerta dalla
Suprema Corte di Cassazione in ordine alla necessità di procura speciale con autentica della firma da parte di soggetto differente dal difensore. Ne consegue che, avendo partecipato, al primo incontro innanzi il mediatore, il difensore della parte, benché privo di procura speciale con autentica di firma apposta da altro soggetto, deve ritenersi verificata in causa la condizione di procedibilità richiesta dalla legge, essendo in ogni caso stato dato corso alla procedura di mediazione, anche se per iniziativa della parte opponente – odierna appellante – e non della parte opposta.
6.2- Infondato è il secondo motivo d'appello. Gli interessi dovuti sono maturati sino alla data di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, restando sospesi solo da tale momento. L'interesse all'accertamento del debito, anche con riguardo agli interessi maturati, permane sempre nei confronti dei fideiussori, e anche nei confronti della società, pur nel corso della procedura di concordato preventivo, in quanto gli effetti della procedura sono meramente sospensivi dei predetti interessi. La pendenza della procedura di concordato preventivo non esclude la possibilità di condanna al pagamento nei confronti della società, ma costituisce esclusivamente impedimento temporaneo all'esperimento di azioni esecutive, con conseguente sussistenza dell'interesse del creditore alla relativa pronuncia.
pag. 7/9 6.3- Infondato è il terzo motivo d'appello. La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “è valida la fidejussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone che, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi;
ne consegue che la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata "ex lege" dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento - alla stregua di garanzia ulteriore - in capo al creditore sociale ed essendo lo stesso "beneficium excussionis", di cui all'art. 2304 cod. civ., posto a tutela dei soci ma disponibile, senza alterazioni del tipo legale di società” (Cass.Sez.1, 26 febbraio 2014, n.4528; conforme
Cass.Sez.1, 22 marzo 2018, n.7139). Ne consegue l'infondatezza della dedotta nullità delle fideiussioni de quibus sotto tale profilo. In ordine alla dedotta cristallizzazione del debito, per effetto dell'apertura della procedura concorsuale di concordato preventivo, occorre considerare che la sospensione degli interessi – come ricordato al punto che precede – è necessariamente limitata agli interessi ulteriori rispetto a quelli già maturati alla data di apertura della procedura di concordato, non concernendo gli interessi pregressi, i quali, pertanto – e in tali limiti – sono dovuti anche dalla società ammessa al concordato preventivo, e, conseguentemente, dai fideiussori.
6.4- Infondato è, altresì, il quarto motivo d'appello. L'iscrizione di ipoteca giudiziale – successivamente al decreto di ammissione al concordato preventivo, trascritto anche sugli immobili sui quali aveva in un momento successivo Controparte_2
iscritto ipoteca giudiziale, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oggetto del presente giudizio di opposizione – non appare potersi ritenere eseguita in violazione dell'art.168 LF, non essendo rinvenibile un divieto di legge nel senso dedotto dagli appellanti. L'iscrizione sarà meramente inefficace, sino alla chiusura della procedura di concordato preventivo, ma non appare viziata da profili di illegittimità.
All'infondatezza di tale deduzione dell'appellante consegue l'infondatezza del motivo pag. 8/9 d'appello svolto in relazione alla mancata motivazione del mancato accoglimento della richiesta di condanna del creditore ai sensi dell'art.96 cpc. Domanda che appare infondata per le ragioni sopra esposte.
7- Le spese di lite del presente procedimento d'appello, nella contumacia della parte appellata (C.F. ) quale incorporante CP_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. , seguono la soccombenza degli appellanti nei confronti
[...] P.IVA_3 dell'intervenuto e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo all'importo per cui è causa (pari ad € 78.459,38 di cui al decreto ingiuntivo opposto), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale € 5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
8- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna le parti appellanti al pagamento, in favore della parte intervenuta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1129/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
Parte_1
(C.F. e P.IVA: )
[...] P.IVA_1
SERGIO FIORENTINI (C.F.: ) nella qualità di Liquidatore C.F._1
Giudiziale della società ” - in Parte_1
concordato preventivo, nominato con provvedimento di omologazione del concordato preventivo adottato dal Tribunale di Grosseto il 10 luglio / 11 luglio 2018
DO ON (C.F.: ) C.F._2
NELLO GUANI (C.F.: ) C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Amerini appellanti contro
C.F. ) quale incorporante Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ) per atto di fusione del 15 novembre 2019 Notaio dott. P.IVA_3 Persona_1
di OD repertorio 47864, raccolta 14514 (registrato a OD il 19 novembre 2019 al numero 13783 serie 1T)
1 appellato - contumace nel quale è intervenuto
(codice fiscale e partita IVA , nella qualità di procuratrice di CP_3 P.IVA_4
(codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Controparte_4
delle IM di Treviso-Belluno ), in forza di procura autenticata Notaio P.IVA_5
in Pordenone 11.01.2021, rep. 306494, racc. 37531, registrata il Persona_2
13.01.2021 al n. 614 Serie 1T (doc. 1), a sua volta cessionaria, con contratto di cessione del 18.12.2020, del portafoglio di crediti originariamente vantati da Controparte_1
(codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle IM di OD
; partita IVA ) e (codice fiscale, P.IVA_6 P.IVA_7 Controparte_5 partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle IM di IA , P.IVA_8
oggetto di pubblicazione in GU, Parte Seconda, n. 150 del 24.12.2020 (doc. 2), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, per procura generale alle liti, autenticata nella firma Notaio in Messina il 03.03.2021, Persona_3
rep. 38070, racc. 14435 (doc. 3), elettivamente domiciliata in Genova, Via Passo
Frugoni n. 4, presso lo studio dell'avv. Simone Bertuccio intervenuto volontario
CONCLUSIONI: per le parti appellanti:
“Voglia la Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti dalle parti appellanti ed in riforma della sentenza numero 630 / 2022 pronunciata dal Tribunale di La Spezia nella formazione monocratica rappresentata dal Giudice, dott. Giovanni Gaggioli - sentenza pubblicata il giorno 14 ottobre 2022 ma notificata il 19 ottobre 2022 – ed occorrendo previa revoca del decreto ingiuntivo 814 / 2018 pronunciato dal Tribunale di La Spezia (notificato il 7 gennaio 2019): - dichiarare improcedibile la domanda creditoria fatta valere dalla
(ora in sede monitoria per mancata attivazione e CP_2 Controparte_1
comunque per mancata adesione e conseguente mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria ex articolo 5 decreto legislativo numero 28 del 2010. - In ogni caso respingere poiché inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda di pag. 2/9 pagamento della somma di euro 78.459,38= proposta dalla “ (ora CP_2 [...]
in violazione degli articoli 55, 168, 169 e 182 e 184 del R.D. 267 / 1942 e CP_1 condannando la stessa “ (ora al risarcimento del CP_2 Controparte_1
danno ex articolo 96 c.p.c. avendo iscritta ipoteca - in violazione dell'articolo 168 R.D
267 /1942 - sui beni immobili destinati alla garanzia del concordato preventivo
[...]
” omologato dal Tribunale di Grosseto Parte_1 Parte_1 con provvedimento del 10 / 11 luglio 2018.”
Per l'intervenuto:
“ritenere che la sentenza n. 630/2022, pronunciata il 19.10.2022 dal Tribunale Civile di
La Spezia, giudice Gaggioli Gabriele Giovanni, nel giudizio n. 426/2019 R.G.R. promosso con citazione, ex art. 645 c.p.c., ad istanza di Parte_1 [...]
, del rag. , nella qualità di liquidatore giudiziale Parte_1 Parte_1 Controparte_6
di , di e di Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1
contro depositata e pubblicata il 14.10.2022 e così Parte_1 Controparte_2 notificata il 19.10.2022, validamente resiste all'infondata censura degli appellanti, e quindi con qualsiasi statuizione rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
2) in ogni caso, respingere anche in questa sede la domanda ex art. 96 c.p.c. avversaria per evidente carenza dei presupposti di legge;
3) con vittoria di spese e compensi del doppio grado. Salvo ogni altro diritto, ragione e azione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 630/2022 del 14/10/2022, il Tribunale di La Spezia – pronunciando tra gli odierni appellanti e la convenuta opposta – rigettava Controparte_2
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 814/2018, ottenuto da , Controparte_2 per l'importo di € 78.459,38, oltre interessi come da domanda, quale saldo debitore del contratto di conto corrente n.01/183/193134 intrattenuto con la società
[...]
, nei confronti del debitore principale e di Parte_1 Parte_1
fideiussori e . Con la pronuncia di primo grado veniva Parte_1 Parte_1 ritenuta infondata l'eccezione di improcedibilità svolta dagli opponenti in relazione alla pag. 3/9 procedura di mediazione obbligatoria in materia bancaria, e, nel merito, provate le ragioni del credito vantate da sulla base delle produzioni Controparte_2 documentali (documenti del procedimento monitorio: doc. 2 “contratto di conto corrente n. 01/183/193134”, doc. 3 “condizioni economiche e documento di sintesi c.c.
01/183/193134”, doc. 4 “certificazione del credito ex. art. 50 TUB”, doc. 5 “estratti conto e scalari c.c. 01/183/193134”, doc. 6 “fideiussione omnibus limitata del
24/08/2011 e successivo atto integrativo del 30/11/2012”, doc. 7 “Intimazione di pagamento e decadenza dal beneficio del termine”), e infondate le eccezioni svolte dagli opponenti sulla base delle previsioni dell'art.168 LF e dell'art. 184 LF.
2- Con l'atto d'appello sono stati svolti i seguenti quattro motivi d'appello:
i. con il primo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione di improcedibilità ex art.5
D.Lgs. 28/2010 dell'azione promossa dal creditore, sul quale incombeva l'onere di attivare la procedura di mediazione, ove la procedura di mediazione veniva attivata dagli opponenti senza che il creditore accettasse l'invito a comparire in sede di mediazione, essendo presente solo il difensore privo di procura speciale;
ii. con il secondo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato l'eccepita carenza di interesse del creditore
– in particolare con riguardo anche all'entità degli interessi sospesi per tutto il corso della procedura concorsuale ai sensi degli artt. 55 e 169 LF – stante la sottoposizione del debitore principale a procedura di concordato, nel quale il credito di era stato indicato in € 67.003,01 alla data del Controparte_2
1° settembre 2015, di presentazione della domanda di concordato, poi omologato dal Tribunale di Grosseto considerando una valutazione di soddisfazione dei crediti chirografari nella presumibile percentuale del 44,82 %;
iii. con il terzo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la ragione di opposizione svolta con riguardo all'art.184 co.3 LF, e agli effetti del concordato preventivo della società verso i soci illimitatamente responsabili, nonché fideiussori, ma già solidalmente responsabili per il debito societario garantito, nei confronti dei quali si estendono pag. 4/9 gli effetti di cristallizzazione del debito, di esdebitazione e di moratoria sul corso degli interessi;
è stata altresì dedotta la mancata considerazione della nullità dei contratti di fideiussione, per mancanza di causa, o della loro inefficacia, stante la qualità di soci illimitatamente responsabili degli appellanti Pt_1 Pt_1
iv. con il quarto motivo è stata lamentata l'iscrizione di ipoteca giudiziale in violazione dell'art.168 LF (in quanto iscritta successivamente al decreto di ammissione, trascritto anche sugli immobili sui quali Controparte_2
aveva successivamente iscritto ipoteca giudiziale in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oggetto del presente giudizio di opposizione), con mancata considerazione della connessa richiesta di condanna del creditore ai sensi dell'art.96 cpc.
Con la comparsa conclusionale gli appellanti hanno svolto eccezioni circa la legittimazione dell'interveniente per assenza di prova della cessione del credito e per nullità della procura rilasciata dalla società veicolo . CP_4
3- L'interveniente – in giudizio con il procuratore – si è CP_4 CP_3
costituita nel corso del giudizio d'appello – con comparsa di costituzione depositata il
16 maggio 2024 – chiedendo rigettarsi l'appello, e deducendo quanto segue:
i. in ordine al primo motivo d'appello, l'irrilevanza dell'attivazione del procedimento a cura degli opponenti piuttosto che della convenuta opposta, una volta assegnato il termine dal Tribunale per il deposito della domanda di mediazione;
la sufficienza della presenza delle parti al primo incontro davanti al mediatore, anche mediante delega conferita al difensore con la procura alle liti, in quanto, ratione temporis, all'epoca dello svolgimento della mediazione, era in vigore il previgente testo dell'art.8 co.4 D.Lgs. 28/2020 che non conteneva l'espressa previsione della partecipazione personale delle parti;
ii. in ordine al secondo motivo d'appello, l'assenza di un vizio di omessa motivazione, e, in ogni caso, l'infondatezza del motivo d'appello per essere limitato il divieto posto dall'art. 168 co.1 LF alle sole azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
pag. 5/9 iii. in ordine al terzo motivo d'appello, l'insussistenza di alcuna limitazione all'esercizio dei diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori (anche ove soci responsabili in società di persone), e gli obbligati in via di regresso;
iv. in ordine al quarto motivo d'appello, la mera inefficacia, e non l'invalidità, delle ipoteche iscritte nel periodo indicato dall'art.168 co.3 LF.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc
(depositate il 5/11/2024 dagli appellanti e il 4/11/2024 l'interveniente), come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con ordinanza 18/11/2024 assegnando termini ex art.190 cpc di giorni sessanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
5- Preliminarmente deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione – comunque tardiva – di inammissibilità dell'intervento svolto da per conto di CP_3 CP_4
cessionaria del credito. Oltre alla G.U. relativa alla pubblicazione dall'atto di cessione in blocco dei crediti, è stata prodotta in atti la dichiarazione di Controparte_1
relativa alla specifica cessione a del credito de quo. Inoltre, quale CP_4 doc.1, è stata prodotta dall'interveniente la procura speciale conferita da CP_4
a (atto con firma autentica rep. 306494 n.37531 di fasc., notaio
[...] CP_3
in Pordenone) con la quale veniva conferito anche il potere di Persona_2 intervento nei giudizi già pendenti (punto “a” della procura speciale doc.1 interveniente). Procura che appare regolarmente rilasciata e priva di vizi.
6- Nel merito, ritiene questo Collegio che l'appello non possa trovare accoglimento essendo infondati i motivi svolti dagli appellanti.
6.1- In ordine al primo motivo d'appello è necessario ricordare che, “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma
1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari,
pag. 6/9 rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B.
(d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass.Sez.1, 21 ottobre 2022, n.31209). Il motivo d'appello non può, per tale ragione, trovare accoglimento in relazione alle domande svolte nei confronti dei fideiussori e Il motivo Parte_1 Parte_1
d'appello è altresì infondato in relazione alle domande svolte nei confronti del debitore principale ( Parte_2
, in concordato preventivo, in giudizio anche con il liquidatore giudiziale). La
[...] disposizione dell'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, come da ultimo modificata con D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 216 (con la previsione della possibilità di delega con firma non autenticata), consente di ritenere superata – in conseguenza di tale intervento legislativo – l'interpretazione della disciplina in precedenza offerta dalla
Suprema Corte di Cassazione in ordine alla necessità di procura speciale con autentica della firma da parte di soggetto differente dal difensore. Ne consegue che, avendo partecipato, al primo incontro innanzi il mediatore, il difensore della parte, benché privo di procura speciale con autentica di firma apposta da altro soggetto, deve ritenersi verificata in causa la condizione di procedibilità richiesta dalla legge, essendo in ogni caso stato dato corso alla procedura di mediazione, anche se per iniziativa della parte opponente – odierna appellante – e non della parte opposta.
6.2- Infondato è il secondo motivo d'appello. Gli interessi dovuti sono maturati sino alla data di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, restando sospesi solo da tale momento. L'interesse all'accertamento del debito, anche con riguardo agli interessi maturati, permane sempre nei confronti dei fideiussori, e anche nei confronti della società, pur nel corso della procedura di concordato preventivo, in quanto gli effetti della procedura sono meramente sospensivi dei predetti interessi. La pendenza della procedura di concordato preventivo non esclude la possibilità di condanna al pagamento nei confronti della società, ma costituisce esclusivamente impedimento temporaneo all'esperimento di azioni esecutive, con conseguente sussistenza dell'interesse del creditore alla relativa pronuncia.
pag. 7/9 6.3- Infondato è il terzo motivo d'appello. La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “è valida la fidejussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone che, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi;
ne consegue che la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata "ex lege" dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento - alla stregua di garanzia ulteriore - in capo al creditore sociale ed essendo lo stesso "beneficium excussionis", di cui all'art. 2304 cod. civ., posto a tutela dei soci ma disponibile, senza alterazioni del tipo legale di società” (Cass.Sez.1, 26 febbraio 2014, n.4528; conforme
Cass.Sez.1, 22 marzo 2018, n.7139). Ne consegue l'infondatezza della dedotta nullità delle fideiussioni de quibus sotto tale profilo. In ordine alla dedotta cristallizzazione del debito, per effetto dell'apertura della procedura concorsuale di concordato preventivo, occorre considerare che la sospensione degli interessi – come ricordato al punto che precede – è necessariamente limitata agli interessi ulteriori rispetto a quelli già maturati alla data di apertura della procedura di concordato, non concernendo gli interessi pregressi, i quali, pertanto – e in tali limiti – sono dovuti anche dalla società ammessa al concordato preventivo, e, conseguentemente, dai fideiussori.
6.4- Infondato è, altresì, il quarto motivo d'appello. L'iscrizione di ipoteca giudiziale – successivamente al decreto di ammissione al concordato preventivo, trascritto anche sugli immobili sui quali aveva in un momento successivo Controparte_2
iscritto ipoteca giudiziale, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oggetto del presente giudizio di opposizione – non appare potersi ritenere eseguita in violazione dell'art.168 LF, non essendo rinvenibile un divieto di legge nel senso dedotto dagli appellanti. L'iscrizione sarà meramente inefficace, sino alla chiusura della procedura di concordato preventivo, ma non appare viziata da profili di illegittimità.
All'infondatezza di tale deduzione dell'appellante consegue l'infondatezza del motivo pag. 8/9 d'appello svolto in relazione alla mancata motivazione del mancato accoglimento della richiesta di condanna del creditore ai sensi dell'art.96 cpc. Domanda che appare infondata per le ragioni sopra esposte.
7- Le spese di lite del presente procedimento d'appello, nella contumacia della parte appellata (C.F. ) quale incorporante CP_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. , seguono la soccombenza degli appellanti nei confronti
[...] P.IVA_3 dell'intervenuto e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo all'importo per cui è causa (pari ad € 78.459,38 di cui al decreto ingiuntivo opposto), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale € 5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
8- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna le parti appellanti al pagamento, in favore della parte intervenuta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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