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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1160/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1160/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Dolo (VE), Via Parte_1 P.IVA_1
Antonio Guolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Francesco Carenza (PEC:
e dell'Avv. Nicola Ermolao (PEC: Email_1
che la rappresentano e difendono, in via congiunta e Email_2
disgiunta tra di loro, come da procura in atti.
APPELLANTE contro
pagina 1 di 17 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Borghetto Controparte_1 P.IVA_2
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Emilio Trucco (PEC: che la Email_3
rappresenta e difende come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis e rigettato l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2180/2023 pubbl. il 16.03.2023 – rg. n.
45274/2021 – repert. N. 2211/2023 del 16.03.2023, emessa dal Tribunale di Milano – Giudice
Istruttore dott. Giovanni Grassi, notificata dall'appellato all'appellante in data 20.03.2023, accogliere le conclusioni che di seguito si riportano, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto:
1) Accertata e dichiarata la vigenza e l'efficacia del contratto di intermediazione tra le parti del giudizio, per tutte le Sale procacciate dall'appellante, fino al 19.03.2022, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa e documentate nel giudizio di primo grado e monitorio, rigettarsi l'opposizione (in parte accolta con la sentenza impugnata) e le domande avversarie in essa esercitate in via principale ed in via riconvenzionale ed in via subordinata;
2) Accertata e dichiarata la vigenza ed efficacia del contratto di intermediazione tra le parti del giudizio, per tutte le Sale procacciate dall'appellante, fino al 19.03.2022, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa e documentate nel giudizio di primo grado e monitorio, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 16538/2021, con conseguente condanna al pagamento della parte residua dello stesso pari ad €14.150,90 oltre interessi di mora ex art. 5
d.lgs. 231/2002, dal dovuto al saldo riferita al credito relativo alle “altre sale” diverse dalla
(€ 21.127,42 meno € 6.976,52 invece riconosciuti dal Giudice come Parte_2
dovuti nella sentenza);
3) Considerato che il Giudice di Prime Cure imputa il pagamento effettivamente versato da
il 12.04.22, pari ad € 98.465,38, (si veda verbale di udienza di pari data) alla Controparte_1 sola somma capitale pari ad € 81.297,18 (fatture presenti nel D.I.), Parte_2
pagina 2 di 17 omettendo l'imputazione degli interessi di mora, accertarsi e dichiararsi erronea l'omessa
l'imputazione degli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2022, previsti dal Decreto Ingiuntivo e maturati dal dovuto (si vedano date fatture riferite a dell'ingiunzione per Parte_2
€ 81.297,18) al saldo (avvenuto in data 12.04.22) pari ad € 10.889,17 (si veda copia prospetto di calcolo interessi di mora riferiti ad ogni singola fattura per l'importo di
[...]
al saldo effettivo del 12.04.22). Conseguentemente accertarsi e dichiararsi Parte_3
l'ammontare degli interessi di mora e rivalutazione monetaria, maturati dal dovuto al saldo, pari ad € 10.889,17 o nella diversa somma che verrà accertata. Conseguentemente disporsi
l'imputazione alla somma versata da il 12.04.22 per € 98.465,38, non solo, Controparte_1 come disposto dal Giudice, per € 81.297,18 (fatture del D.I.), ma anche Parte_2 per gli interessi di mora maturati dal dovuto al saldo e pari ad € 10.889,17 previsti nel D.I.
4) Accertata e dichiarata la vigenza ed efficacia del contratto di intermediazione tra le parti del giudizio, per tutte le Sale procacciate dall'appellante, fino al 19.03.2022, dichiararsi inesistente il
contro
-credito restitutorio, per indebito oggettivo, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di e condanna di quest'ultima al pagamento a Controparte_2 Pt_1 ella somma indebitamente compensata da e pari ad € 23.553,33 oltre
[...] Controparte_1
interessi di mora dal dovuto al saldo.
5) Spese diritti ed onorari interamente rifusi di entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso ex art. 2 M 55/2014 e gli accessori di legge.”
Per Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
1) Rigettare l'intero gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate in atti;
2) Previa reiezione dell'appello avversario, confermare la sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui veniva statuito per le ragioni dedotte – ed in particolare modo, stante l'assenza di, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, qualsivoglia valida pattuizione atta a comprovare la perdurante ed efficacia vigenza del contratto di intermediazione tra le parti in giudizio per tutte le sale giochi e/o il rinvenimento di altra pattuizione comprovante il diritto di credito ancora oggi fatto valere dall'appellante – che nessuna somma era ed è dovuta
pagina 3 di 17 all'opponente a titolo di provvigioni “variabili” in relazione alle sale diverse dalla Pt_2
per periodi successivi al 31 ottobre 2019;
[...]
3) per l'effetto, confermare la statuizione di primo grado avente ad oggetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande tutte spiegate dall'opponente, in particolare modo, quelle articolate ai punti uno e due del proprio atto di appello;
4) previa reiezione dell'appello avversario ed in accoglimento del presente appello incidentale, confermare la sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui veniva statuita la legittimità del credito restitutorio, per indebito oggettivo, della somma di € 23.533,33 erroneamente pagata ante causam dall'attore opponente in favore del convenuto opposto in primo grado con ogni statuizione conseguente anche con riferimento alla domanda riconvenzionale ed alla relativa eccezione spiegate da in primo grado e con Controparte_1
conseguente rigetto delle domande avversarie, specie quella spiegata al punto 4 delle conclusioni dell'appellante;
5) in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la medesima sentenza nella parte in cui veniva erroneamente imputato il pagamento effettuato da in corso Controparte_1
di causa anche ai premi annuali pretesi da con le fatture 47/19 e 1/2021 e Parte_1
conseguentemente,
6) attribuire, con ogni statuizione conseguente, quanto spontaneamente versato da
secondo quanto da questi dichiarato ovvero ai soli compensi provvigionali CP_3
variabili (non ai premi annuali) riferiti alla sala giochi;
Parte_2
7) per l'effetto, rigettare le domande tutte spiegate dall'opponente, specie quella contenute al punto tre delle sue conclusioni sia con riferimento agli interessi che alla rivalutazione monetaria pretesi;
8) sempre per effetto dell'appello incidentale, accertare e dichiarare per i motivi dedotti ed esaminati anche in primo grado, che nessuna somma è oggi dovuta da ad Controparte_1
rispetto alle due pretese in commento (fatture 47/19 e 1/2021) sia per Parte_1
capitale che per interessi;
9) in ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è oggi dovuta da CP_1
ad con rigetto di qualsivoglia domanda svolta da controparte nei
[...] Parte_1 confronti dell'appellante;
pagina 4 di 17 10) in ogni caso e per l'effetto dell'appello incidentale, accertare e dichiarare per i motivi dedotti il diritto di credito riferimento agli interessi di legge maturati e maturandi dal dovuto al saldo effettivo sull'importo di euro 23.553,33 versato ante causa da con ogni Controparte_1
statuizione conseguente e correlata;
11) In via subordinata e/o in caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte dall'appellante e/o di riconferma, anche implicita, dei criteri di imputazione operati dal giudice di prime cure rispetto agli importi versati da in corso di causa, determinare Controparte_1
l'esatto importo eventualmente dovuto dalla odierna convenuta in appello, anche a titolo di interessi di legge e rivalutazione monetaria così come oggi preteso dall'appellante, tenendo conto di quanto già versato da in corso di causa ed in adempimento della Controparte_1 sentenza di primo grado nonché degli interessi di legge maturati con riferimento all'importo che ha erroneamente corrisposto ante giudizio;
CP_3
In via Istruttoria:
12) richiama integralmente quanto già offerto in primo grado e riprodotto in appello senza rinuncia alcuna;
In ogni caso:
13) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
2180/2023, pubblicata il 16/3/2023, con la quale, nell'ambito di una causa di opposizione proposta da odierna appellata, contro un decreto ingiuntivo emesso in Controparte_1 favore dell'appellante - con il quale veniva ingiunto a il pagamento della Controparte_1 somma di euro 102.424,60 quale residuo credito vantato a titolo di provvigioni per un'attività di intermediazione - è stato così deciso:
“1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 17 3) condanna l'opponente a pagare a favore dell'opposto la somma di € 6.976,52, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture n. 19 del 1° agosto 2012, n. 29 del 30 settembre 2012 e n. 5 del 29 febbraio 2016 sino al pagamento;
4) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.”
Vicende processuali
1) (di seguito anche solo “ ) aveva chiesto ed ottenuto il Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 16538/2021 del 30/8/2021, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto a (nel prosieguo anche solo “ ” o “ ”) il pagamento Controparte_1 CP_1 CP_1
della somma di euro 102.424,60, quale credito vantato dalla ricorrente a titolo di Parte_1
provvigione per procacciamento di affari.
A fondamento di tale pretesa veniva dedotto quanto segue:
- che la ricorrente in data 20/1/2011, aveva stipulato con una Parte_1 Controparte_1 scrittura privata di “intermediazione diretta al procacciamento d'affari per la conclusione di contratti con Gestori di Sala, aventi ad oggetto la raccolta delle giocate”;
- che, successivamente, in data 24/1/2014, veniva concluso un accordo “integrativo”, con previsione di durata del contratto iniziale di procacciamento d'affari “fino al termine dell'attuale
Concessione sottoscritta da e l oggi fissata al 19 CP_1 CP_4 Parte_4 marzo 2022”;
- che, peraltro, in data 28/9/2020, aveva ricevuto una comunicazione da parte di Parte_1
con cui questa dichiarava, infondatamente, di aver pagato “Corrispettivi” (previsti all' art. CP_1
6 del contratto di procacciamento d'affari) asseritamente non dovuti e, sostenendo che il contratto di procacciamento d'affari era scaduto il 31/10/2019, pretendeva la restituzione dell'importo di euro 26.613,83;
- che, diversamente, la scadenza del 31/10/2019, inizialmente indicata nella scrittura privata di procacciamento d'affari del 20/1/2011, trovava ragione nel fatto che tale data coincideva con il termine della Concessione originariamente aggiudicata da a CP_5 Controparte_1
(appunto, fino al 31/10/2019), poi rinnovata fino al 19/3/2022, con conseguente efficacia dell'accordo fino a tale data;
pagina 6 di 17 - che, pertanto, a norma dell'art. 6 della scrittura privata di procacciamento d'affari e delle successive integrazioni, era ancora dovuta da la complessiva somma di euro CP_1
102.424,60 (come da fattura n. 19 del 01.08.2012 per € 678,85; fattura n. 29 del 30.09.2012 per € 499,45; fattura n. 05 del 29.02.2016 per € 18.529,58, per la quale vi era un residuo da pagare di € 5.798,22; fattura n. 47 del 16.12.2019 per € 20.000,00, esente da ritenuta d'acconto; fattura n. 15 del 30.06.2020 per € 4.645,89; fattura n. 16 del 31.07.2020 per €
13.988,29; fattura n. 17 del 31.08.2020 per € 12.159,95; fattura n. 22 del 30.09.2020 per €
11.970,35; fattura n. 26 del 21.10.2020 per € 3.954,65; fattura n. 27 del 31.10.2020 per €
8.728,95; fattura n. 01 del 26.01.2021 per € 20.000,00, esente da ritenuta d'acconto);
Il credito monitoriamente azionato era documentato dalla scrittura privata del 20/1/2011, dall'accordo integrativo del 24/1/2014, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, dalle fatture e dall'estratto notarile delle scritture contabili.
2) Contro tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione la quale, non Controparte_1 contestando di aver stipulato in data 20/1/2011 il contratto di procacciamento d'affari con la convenuta opposta (in esecuzione del quale questa aveva propiziato la conclusione di contratti aventi ad oggetto l'esercizio di apparecchi di gioco d'azzardo del tipo “VLT” con i gestori di quattro diverse sale site in , Treviso e Padova), eccepiva e deduceva: i) che Pt_2 il contratto di intermediazione sussistente tra le parti prevedeva l'obbligo di pagare la provvigione periodicamente maturata in favore di solo sino alla data del Parte_1
31/10/2019; ii) che tale contratto era stato modificato, con estensione della durata del periodo in relazione al quale computare la provvigione sino al 19/3/2022, con riferimento ad una soltanto delle sale e al relativo contratto con il gestore (sala c.d. “ ”, gestita da Parte_2
Union Bet s.r.l.); iii) che essa opponente non doveva alcunché, con riferimento alle altre tre sale diverse da quella sopra richiamata, per il periodo successivo al 31/10/2019; iv) che parte dei compensi azionati con il decreto ingiuntivo era stata fatturata in maniera eccessiva, senza tenere conto della ritenuta d'acconto; v) che le fatture prodotte apparivano inidonee al fine di dimostrare il credito azionato;
vi) che essa opponente aveva erroneamente pagato, ante causam, l'importo di euro 23.553,33, portato da fatture relative a provvigioni non dovute (in quanto pagato a fronte di fatture riferite a sale diverse rispetto alla “ ” per il Parte_2
periodo successivo al 31/10/2019).
pagina 7 di 17 L'opponente chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. opposto e, in via CP_1
riconvenzionale, la condanna di lla restituzione della somma di euro 23.553,33. Parte_1
3) Si costituiva in giudizio la convenuta opposta a quale, contestando gli assunti Parte_1 dell'opponente , concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda CP_1
riconvenzionale di restituzione somme.
In particolare, l'opposta richiamando il fondamento della propria pretesa – Parte_1
secondo cui le parti avevano pattuito una proroga del periodo rilevante per il computo delle provvigioni sino al 19/3/2022 per i contratti relativi a tutte le sale e non solo per quella chiamata “ ” – chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e, in via Parte_2 riconvenzionale, formulava una domanda di condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 136.310,82, anch'essa maturata a titolo di provvigione e portata dalle fatture specificate nel proprio atto di costituzione (fatt. n. 3 del 30/6/2021, n. 4 del
31/7/2021, n. 5 del 31/8/2021, n. 7 del 30/9/2021, n. 8 del 31/10/2021, n. 9 del 30/11/2021, n.
11 del 31/12/2021, n. 1 del 21/1/2022, n. 2 del 31/1/2022 e n. 3 del 28/2/2022).
4) Nel corso del giudizio:
- all'udienza di prima comparizione, l'opponente dava atto dell'avvenuto CP_1
spontaneo pagamento, in favore della convenuta opposta della somma di euro Parte_1
98.465,38, quale integrale saldo di tutto quanto dovuto per provvigioni maturate e non ancora pagate in relazione alla sala chiamata “ ” e gestita da Union Bet s.r.l., detratto Parte_2
l'importo di euro 23.553,33 per il controcredito restitutorio da essa azionato in via riconvenzionale e dedotta la ritenuta d'acconto;
- all'udienza del 26/10/2022 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa giungeva in decisione.
5) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente CP_1
a pagare a favore dell'opposta la somma di euro 6.976,52 e compensando
[...] Parte_1
le spese di lite tra le parti, sulla base dei seguenti rilievi:
i) ha, anzitutto, ritenuto inammissibile la domanda nuova svolta in via riconvenzionale dalla convenuta opposta con la propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto Parte_1 domanda non in rapporto di consequenzialità con la domanda riconvenzionale dell'opponente
; CP_1
pagina 8 di 17 ii) per ciò che riguarda la domanda avanzata con il decreto ingiuntivo, ha rilevato:
- che la gran parte delle fatture monitoriamente azionate si riferiva alla sala chiamata “ Pt_2
” e gestita da Union Bet s.r.l., in quanto, a fronte della somma di euro 102.424,60 per
[...] capitale azionata in via monitoria, la parte relativa alla predetta sala corrispondeva all'importo di euro 81.297,18;
- che, pertanto, il maggior pagamento spontaneamente effettuato in corso di causa dalla parte opponente (pari ad euro 98.465,38) andava ad estinguere integralmente il debito portato dal decreto ingiuntivo per provvigioni maturate e non ancora pagate relativamente a tale sala;
- che, quanto alla differenza di euro 21.127,42 (così ricavata: euro 102.424,60 meno euro
81.297,18), relativa a provvigioni pretese per le altre tre sale, la parte relativa a somme maturate per il periodo precedente al 31/10/2019 era pari solo ad euro 6.976,52;
- che doveva ritenersi fondato l'assunto dell'opponente , secondo cui vi era stata una CP_1 proroga della durata del contratto oltre tale data solo con riguardo alla sala “ ” Parte_2
(e non anche con riguardo alle altre tre sale) in quanto “nel contratto di intermediazione in essere fra le parti del 20 gennaio 2011 (doc. 3 fasc. mon.) è infatti chiaramente indicato che le provvigioni sarebbero state computate solo sino al 31 ottobre 2019 (clausola n. 6). Le due integrazioni prodotte come doc. 4 e 5 fasc. mon. (l'una datata 24 gennaio 2014, l'altra priva di data) attengono entrambe la sala chiamata “ ” e gestita da Union Bet S.r.l. e Parte_2 recano, solo la seconda, un'estensione di durata sino al 19 marzo 2022. Diversamente rispetto a quanto sostenuto in giudizio dal convenuto opposto, questo Tribunale ritiene che tale speciale estensione, pattuita in relazione a una sola delle quattro sale, non possa in alcun modo trovare applicazione per altre tre” (cfr. sentenza di primo grado p. 5);
- che, pertanto, nessuna somma era dovuta dalla in relazione alle altre tre sale per il CP_1
periodo successivo al 31/10/2019, sì che, per queste tre sale, ha ritenuto fondata la pretesa creditoria avanzata dalla per l'importo di euro 6.976,52 pari alle provvigioni Parte_1
dovute per il solo periodo antecedente al 31/10/2019;
iii) infine, pur avendo ritenuto fondato il credito restitutorio vantato dalla parte opponente per l'importo di euro 25.553,33, erroneamente pagato dalla parte opponente ante causam, ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale in proposito avanzata dalla per avvenuta CP_1 estinzione dell'obbligazione, avendo la stessa parte opponente già provveduto a disporre del predetto controcredito in via di compensazione.
pagina 9 di 17 6) Contro tale sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la quale, Parte_1
dopo aver chiarito di non aver voluto impugnare la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della domanda nuova da essa formulata (per la quale la parte appellante ha riferito di voler agire in separato giudizio), ha chiesto la riforma della sentenza impugnata adducendo due motivi di appello con i quali ha censurato i capi 3 e 4 della sentenza del Tribunale (ossia le parti di motivazione “sulla domanda avanzata in via monitoria” e “sulla domanda riconvenzionale dell'opponente”) e, ciò:
i) nella parte in cui è stato escluso che anche i contratti di intermediazione relativi alle altre tre sale (oltre la “ ”) fossero stati prorogati fino al 19/03/2022, come invece Parte_2
sarebbe dovuto risultare dai documenti prodotti in giudizio;
ii) nella parte in cui è stato accertato il credito restitutorio per indebito oggettivo, con la conseguente compensazione operata da , per la somma di euro 23.553,33. CP_1
7) Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto e, contestualmente, ha proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto che, con il versamento dell'importo di euro
98.465,38, avesse inteso assolvere ai propri oneri non solo con riferimento al CP_1
compenso provvigionale variabile ma anche con riferimento ai due premi annuali oggetto delle fatture n. 47/2019 e 1/2022 (entrambe di euro 20.000,00 ed entrambe relative alla sala
“ ”). Parte_2
8) All'udienza 13 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte la sentenza impugnata merita di essere confermata per le seguenti considerazioni.
9) Va, anzitutto, richiamato che, con il proprio primo motivo di impugnazione la parte appellante ha, in generale, inteso censurare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata esclusa la proroga del rapporto sino al 19/3/2022 anche per i contratti di intermediazione relativi alle altre tre sale (oltre la “ ”). Parte_2
In particolare, con tale articolato motivo di impugnazione, la sentenza è stata censurata:
pagina 10 di 17 a) nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe omesso l'imputazione degli interessi di mora, pari ad € 10.889,17, al pagamento effettuato da in data 12/4/2022; CP_1
b) nella parte in cui non è stato riconosciuto il credito, azionato con decreto ingiuntivo, per l'importo di euro 14.150,90, ossia con riferimento alle fatture emesse per le altre sale diverse dalla “ ” per il periodo successivo al 31/10/2019; Parte_2
c) nella parte in cui il giudice di primo grado, incorrendo in violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., basandosi su un'interpretazione letterale del contratto di cui al doc. 3 fasc. mon. ed omettendo di considerare gli altri documenti da essa prodotti, ha ritenuto che il rapporto di intermediazione non si sarebbe esteso, anche per le altre tre sale, almeno fino alla scadenza della concessione al 19/3/2022 e pertanto oltre il 31/10/2019.
L'appellante ha, quindi, chiesto di dichiarare che la scadenza al 19/3/2022 si era estesa anche per le altre tre sale, oltre alla “ ”, con conseguente conferma del decreto Parte_2
ingiuntivo opposto e condanna di al pagamento della parte residua dello stesso pari ad CP_1
euro 14.150,90.
9.1) Ad avviso del collegio le doglianze svolte con tale articolato motivo di appello in parte sono infondate ed in parte non valgono, comunque, a determinare la riforma della sentenza impugnata.
Sotto tale ultimo profilo, quanto alla doglianza secondo cui il giudice di primo grado, avendo imputato il pagamento di euro 98.465,17 effettuato da in data 12/4/2022 al solo debito CP_1 per sorte capitale di euro 81.297,18 azionato con D.I. per la sala “ ”, avrebbe Parte_2 omesso di considerare l'imputazione degli interessi di mora per l'importo di euro 10.889,17 maturati (su detto importo di euro di euro 81.297,18) alla data del predetto pagamento, va, anzitutto, chiarito che, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto di dover imputare detto pagamento spontaneamente effettuato in corso di causa da per l'importo di euro CP_1
98.465,38 a saldo delle fatture azionate con decreto ingiuntivo per la sola sala “ Pt_2
”, dovendosi considerare quanto segue:
[...]
- che la stessa , nel corso del giudizio di primo grado, aveva genericamente imputato il CP_1 predetto pagamento di euro 98.465,17 alle fatture relative alla sala ”, avendo, Parte_2 in proposito, dichiarato all'udienza di prima comparizione del 12/4/2002 che “Parte opponente dichiara in udienza che è stato ordinato un bonifico a favore dell'opposto della somma di €
98.465,38, in relazione a quanto dovuto per la sala “ ”, somma così Parte_2
pagina 11 di 17 determinata: € 134.813,65 meno € 23.553,33 (somma trattenuta quale controcredito restitutorio in favore dell'opponente, oggetto di domanda riconvenzionale), dedotta la ritenuta
d'acconto”;
- che, inoltre, l'opponente non ha mai indicato quali specifiche fatture essa intendeva CP_1
saldare con il predetto pagamento di euro 98.465,17;
- che, del resto, nella contabile dell'ordine di bonifico di euro 98.465,17 effettuato da in CP_1 data 12/4/2022 risulta semplicemente indicata, quale causale, l'espressione “provvigioni sala
” (cfr. la copia del bonifico prodotta in primo grado da parte con la propria Pt_2 CP_1
memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.);
- che, peraltro, non pare nemmeno agevole ritenere che detto pagamento possa essere imputato anche a fatture (relative alla predetta sala ) diverse da quelle Parte_2 azionate con decreto ingiuntivo, posto che, con riferimento all'ulteriore pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale dall'opposta per l'importo di euro 136.310,82, Parte_1
non solo il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile, per la sua novità, la domanda in questione, ma anche la stessa parte opponente aveva contestato di dovere alcunchè a CP_1
fronte di tale pretesa azionata da con detta domanda riconvenzionale, della Parte_1
quale veniva chiesto il rigetto.
In tale contesto, considerato che, a fronte del pagamento di euro 98.465,17, l'ammontare delle fatture azionate con D.I. relative alla sola sala era pari alla minor somma di euro Pt_2
81.297,18, può ben convenirsi con la parte appellante addove ha sostenuto che Parte_1
il pagamento effettuato da sarebbe andato a coprire anche gli interessi moratori di euro CP_1
10.889,17 maturati, senza, peraltro, che ciò abbia ad implicare la necessità di riforma della sentenza impugnata.
Quanto alle ulteriori doglianze svolte dalla parte appellante con il proprio primo motivo di appello, ad avviso della Corte va confermata la valutazione svolta dal giudice di primo grado con cui è stato ritenuto che nessuna somma è dovuta da ad er le altre tre CP_1 Parte_1 sale, diverse dalla “ ”, per i periodi successivi al 31/10/2019. Parte_2
Invero, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna appellante, deve ritenersi che la proroga del rapporto di intermediazione, intercorso tra le parti, sia stata pattuita solo in relazione ad una sola delle quattro sale ricomprese nel contratto, ossia alla sala “ Pt_2
pagina 12 di 17 ”, non potendosi in alcun modo ritenere che vi sia stata un'analoga proroga anche per Pt_2
le altre tre sale.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice: “Nel contratto di intermediazione in essere fra le parti del 20 gennaio 2011 (doc. 3 fasc. mon.) è infatti chiaramente indicato che le provvigioni sarebbero state computate solo sino al 31 ottobre 2019 (clausola n. 6). Le due integrazioni prodotte come doc. 4 e 5 fasc. mon. (l'una datata 24 gennaio 2014, l'altra priva di data) attengono entrambe la sala chiamata “ ” e gestita da Union Bet S.r.l. e Parte_2 recano, solo la seconda, un'estensione di durata sino al 19 marzo 2022” (cfr. sentenza di primo grado p. 5).
Tale valutazione merita di essere condivisa alla luce del chiaro tenore degli accordi sottoscritti tra le parti, ove si consideri che nella scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 20/1/2011, all'art. 6 è inequivocabilmente previsto che “A fronte dei contratti conclusi da con i CP_1
indicati da Intermediario [ossia Concessionario riconoscerà Parte_5 Parte_1 all'Intermediario un corrispettivo che sarà pari ad una percentuale sui Ricavi Residui degli apparecchi Videoterminali installati nei locali di detti , per tutto il periodo di Parte_5
validità dei rispettivi contratti tra Concessionario ed i predetti Gestori e, comunque, Pt_5 entro e non oltre la data del 31 ottobre 2019.”(doc. 3 fascicolo monitorio); che, inoltre, nelle due scritture private integrative prodotte sub docc. 4 e 5 fascicolo monitorio viene indicata la nuova scadenza del 19 marzo 2022 solo per la sala VLT (c.d. “ ”), non Pt_2 Parte_2
essendovi alcuna menzione delle altre sale.
Quanto alla doglianza secondo cui il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare ulteriore documentazione che avrebbe dovuto portare a conclusione diversa, trattasi di rilievo infondato in ordine al quale pare opportuno richiamare quanto rilevato dal giudice di primo grado secondo cui “In primo luogo, si evince dal doc. 7 fasc. mon. che la proroga della concessione pubblica a favore dell'opponente (evento da cui dovrebbe desumersi la proroga del periodo rilevante per tutte le sale) era già stata deliberata dall'ente pubblico il 20 marzo
2013. Così come le parti, nell'integrazione prodotta come doc. 5 fasc. mon. e successiva a quella del 24 gennaio 2014, si diedero cura di pattuire espressamente la proroga della durata per la sola sala chiamata “ ” e gestita da Union Bet S.r.l., così esse, ove Parte_2
davvero ne avessero avuto la comune intenzione, avrebbero proceduto a definire una nuova durata, corrispondente a quella della nuova concessione, anche per le altre tre sale. In
pagina 13 di 17 secondo luogo, appare decisivo il fatto che le integrazioni pattuite con i documenti prodotti come doc. 4 e 5 fasc. mon. indichino, entrambe, quale presupposto delle modifiche l'ulteriore attività di procacciamento prestata dal convenuto opposto e volta al rinnovo dei contratti per la sala chiamata “ ” e gestita da Union Bet S.r.l. Si giustifica dunque un Parte_2
trattamento differenziato rispetto alle altre tre sale, posto che in relazione a esse non è stata nemmeno allegata la prestazione di servizi ulteriori. (…) non costituisce evidenza di un accordo di proroga fra le parti il fatto che l'opponente pagò taluni dei corrispettivi fatturati in relazione a tali diverse sale: difatti, in giudizio vi è domanda riconvenzionale per la restituzione, l'errore nel pagamento fu reso noto al convenuto opposto già ante causam (doc.
6 fasc. mon.) e comunque il convenuto opposto ha mancato di allegare specificamente le caratteristiche dell'altrui condotta (numero di pagamenti, tempi in cui essi intercorsero, indicazione delle causali nelle fatture emesse e pagate, mezzo di pagamento utilizzato ed eventuali causali ivi indicate) tali da connotare il fatto storico dell'avvenuto pagamento quale comportamento esecutivo rivelatore dell'intenzione dei contraenti ai sensi dell'art. 1362, II comma, c.c., piuttosto che come indebito oggettivo. A ciò si aggiunga che appare un dato neutro il fatto che l'opponente continuò a inviare al convenuto opposto, tramite messaggi automatici, riepiloghi sulla redditività delle sale da lui “intermediate”, non potendosi ricavare da tale condotta alcun riconoscimento di debito. Da ultimo, gli ulteriori documenti prodotti dal convenuto opposto in sede monitoria riguardano anch'essi solo la sala chiamata “ Pt_2
” e gestita da Union Bet S.r.l., e non possono dunque dare alcuna evidenza di
[...] proroghe relative alle altre sale (doc. 8); oppure riguardano i rapporti fra l'opponente e i terzi gestori, soggetti a termini diversi stabiliti nei contratti in essere fra tali parti, rispetto ai quali il convenuto opposto è terzo. In definitiva, il chiaro testo del contratto e degli atti integrativi pattuiti fra le parti esclude che la proroga del termine del periodo rilevante per il computo delle provvigioni possa essere applicata alle sale diverse da quella chiamata “ ” e Parte_2
gestita da Union Bet S.r.l. Gli elementi apparentemente di segno contrario sottoposti dal convenuto opposto all'attenzione del Tribunale non costituiscono un inequivoco indice di una comune diversa volontà fra i contraenti e non possono dunque mutare il risultato dell'attività di interpretazione del contratto condotta alla stregua degli art. 1362 e s. c.c.” (cfr. pp.
5-6 sentenza impugnata).
pagina 14 di 17 Per le ragioni esposte, ad eccezione del credito di euro 6.976,52 già riconosciuto nella sentenza impugnata con riguardo alle fatture azionate per le altre tre sale per il periodo anteriore al 31/10/2019, nulla può essere riconosciuto a favore di in relazione Parte_1 alle altre sale diverse dalla “ ”, a titolo di provvigione, per il periodo successivo Parte_2
al 31/10/2019.
10) Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato l'accertamento del controcredito restitutorio azionato da in via riconvenzionale così come il riconoscimento CP_1 della conseguente indebita compensazione effettuata dall'odierna parte appellata in occasione del pagamento dell'importo di euro 98.465,38: al riguardo, l'appellante ha chiesto di dichiarare l'inesistenza del credito restitutorio per indebito oggettivo, con condanna della al pagamento, in favore di essa appellante, della somma indebitamente compensata di CP_1
euro 23.553,33.
10.1) Tale motivo di appello è infondato.
Invero, tenuto conto dei rilievi già svolti in sede di esame del primo motivo di appello, non può che essere confermata la valutazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto meritevole di accoglimento la pretesa restitutoria vantata da per l'importo di euro 23.553,33, CP_1 trattandosi di importo erroneamente pagato ante causam dall'odierna appellata ad Pt_1
per fatture da questa emesse per le altre tre sale (diverse dalla sala )
[...] Parte_2
per il periodo successivo al 21/10/2019 e, quindi, da ritenersi non dovute.
11) Per ciò che riguarda l'appello incidentale proposto dall'appellata , va richiamato che CP_1
l'odierna parte appellata, con detto appello incidentale, ha inteso contestare l'errata interpretazione che sarebbe stata fatta dal giudice di primo grado in ordine alla propria intenzione solutoria.
In particolare, la parte appellata ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale avrebbe ritenuto che, con il versamento di euro 98.465,38, avesse inteso CP_1
assolvere al proprio obbligo di pagamento non solo in relazione alle fatture emesse da Pt_1
per compenso provvigionale variabile ma anche in riferimento ai due premi annuali di
[...]
cui alle fatture n. 47/2019 e 1/2022 (entrambe di euro 20.000,00 ed entrambe relative alla sala “ ”) relative a compensi fissi. Parte_2
La parte appellata, al riguardo, precisando di aver contestato sin da subito tali fatture, ha sottolineato che essa aveva inteso pagare, con il versamento dichiarato in prima udienza pagina 15 di 17 dell'importo di euro 98.465,38, tutte le fatture relative a compensi provvigionali variabili dovuti ad per la sala “ ” ma non anche le fatture relative a compensi Parte_1 Parte_2
fissi.
11.1) Tale appello incidentale non pare meritevole di accoglimento.
Invero, come già sopra esposto, deve nuovamente evidenziarsi che, in corso di causa, CP_1 non ha mai effettuato una precisa imputazione del pagamento per l'importo di euro 98.465,38 da essa effettuato “in limine litis” in favore di non avendo mai specificamente Parte_1
indicato le fatture che, con detto pagamento, essa intendeva saldare, dovendosi, al riguardo, richiamare quanto segue:
i) che all' udienza del 12/4/2022 il procuratore della parte opponente ebbe a dichiarare CP_1
a verbale “che è stato ordinato un bonifico a favore dell'opposto della somma di € 98.465,38, in relazione a quanto dovuto per la sala ”, somma così determinata: € Parte_2
134.813,65 meno € 23.533,33 (somma trattenuta quale controcredito restitutorio in favore dell'opponente, oggetto di domanda riconvenzionale), dedotta la ritenuta d'acconto”;
ii) che, in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1, c.p.c., , nel depositare in giudizio CP_1
“copia dell'ordine di bonifico di euro 98.465,38 esibito all'udienza del 12 aprile 2022 (doc.5)”, precisava “che la somma di euro 98.465,38, al netto della RA, è il risultato della seguente operazione: € 134.813,65 (importi riconosciuti ad con riferimento alle Parte_1
provvigioni per la maturate dal mese di aprile 2020 al febbraio 2022 compreso) Parte_2 meno € 23.553,33 (somma trattenuta quale controcredito restitutorio vantato da CP_1
per le provvigioni erroneamente versate per le sale Ewingo TV e di
[...] Parte_6
cui alle seguenti fatture: Ft. 45 del 11/2019 Ft. 49 del 12/2019 Ftt. 1,2,3/2020 così come già spiegato nella comunicazione del 15 gennaio 2021 prodotta dall'opponente a documento
n.2)”;
iii) che dalla copia dell'ordine di bonifico in questione, esibito all'udienza del 12/4/2022 ed eseguito in pari data (doc. 5 ), tale pagamento viene giustificato semplicemente come CP_1
“provvigioni sala ”. Pt_2
Pertanto, sulla base di tali generiche indicazioni di imputazione, non può che condividersi la valutazione svolta dal giudice di primo grado secondo cui con tale pagamento, sicuramente riferito alle provvigioni maturate per la sala , l'allora opponente ebbe ad Pt_2 CP_1
estinguere integralmente il debito relativo a tale sala portato dal decreto ingiuntivo.
pagina 16 di 17 12) Alla luce delle considerazioni svolte, va respinto sia l'appello principale proposto da Pt_1 sia l'appello incidentale proposto da , con conseguente conferma della sentenza
[...] CP_1
impugnata.
A fronte della reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Infine, sussistono, per entrambe le parti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'appellante e sull'appello Parte_1 incidentale proposto dall'appellata avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Milano n. 2180/2023 pubblicata in data 16/3/2023, così provvede:
1) rigetta sia l'appello principale proposto dall'appellante sia l'appello Parte_1 incidentale proposto dall'appellata e, per l'effetto, conferma la sentenza Controparte_1
impugnata;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
e dell'appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24/12/2012, n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14/11/2024.
il Consigliere est. il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Carla Romana Raineri
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1160/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Dolo (VE), Via Parte_1 P.IVA_1
Antonio Guolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Francesco Carenza (PEC:
e dell'Avv. Nicola Ermolao (PEC: Email_1
che la rappresentano e difendono, in via congiunta e Email_2
disgiunta tra di loro, come da procura in atti.
APPELLANTE contro
pagina 1 di 17 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Borghetto Controparte_1 P.IVA_2
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Emilio Trucco (PEC: che la Email_3
rappresenta e difende come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis e rigettato l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2180/2023 pubbl. il 16.03.2023 – rg. n.
45274/2021 – repert. N. 2211/2023 del 16.03.2023, emessa dal Tribunale di Milano – Giudice
Istruttore dott. Giovanni Grassi, notificata dall'appellato all'appellante in data 20.03.2023, accogliere le conclusioni che di seguito si riportano, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto:
1) Accertata e dichiarata la vigenza e l'efficacia del contratto di intermediazione tra le parti del giudizio, per tutte le Sale procacciate dall'appellante, fino al 19.03.2022, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa e documentate nel giudizio di primo grado e monitorio, rigettarsi l'opposizione (in parte accolta con la sentenza impugnata) e le domande avversarie in essa esercitate in via principale ed in via riconvenzionale ed in via subordinata;
2) Accertata e dichiarata la vigenza ed efficacia del contratto di intermediazione tra le parti del giudizio, per tutte le Sale procacciate dall'appellante, fino al 19.03.2022, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa e documentate nel giudizio di primo grado e monitorio, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 16538/2021, con conseguente condanna al pagamento della parte residua dello stesso pari ad €14.150,90 oltre interessi di mora ex art. 5
d.lgs. 231/2002, dal dovuto al saldo riferita al credito relativo alle “altre sale” diverse dalla
(€ 21.127,42 meno € 6.976,52 invece riconosciuti dal Giudice come Parte_2
dovuti nella sentenza);
3) Considerato che il Giudice di Prime Cure imputa il pagamento effettivamente versato da
il 12.04.22, pari ad € 98.465,38, (si veda verbale di udienza di pari data) alla Controparte_1 sola somma capitale pari ad € 81.297,18 (fatture presenti nel D.I.), Parte_2
pagina 2 di 17 omettendo l'imputazione degli interessi di mora, accertarsi e dichiararsi erronea l'omessa
l'imputazione degli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2022, previsti dal Decreto Ingiuntivo e maturati dal dovuto (si vedano date fatture riferite a dell'ingiunzione per Parte_2
€ 81.297,18) al saldo (avvenuto in data 12.04.22) pari ad € 10.889,17 (si veda copia prospetto di calcolo interessi di mora riferiti ad ogni singola fattura per l'importo di
[...]
al saldo effettivo del 12.04.22). Conseguentemente accertarsi e dichiararsi Parte_3
l'ammontare degli interessi di mora e rivalutazione monetaria, maturati dal dovuto al saldo, pari ad € 10.889,17 o nella diversa somma che verrà accertata. Conseguentemente disporsi
l'imputazione alla somma versata da il 12.04.22 per € 98.465,38, non solo, Controparte_1 come disposto dal Giudice, per € 81.297,18 (fatture del D.I.), ma anche Parte_2 per gli interessi di mora maturati dal dovuto al saldo e pari ad € 10.889,17 previsti nel D.I.
4) Accertata e dichiarata la vigenza ed efficacia del contratto di intermediazione tra le parti del giudizio, per tutte le Sale procacciate dall'appellante, fino al 19.03.2022, dichiararsi inesistente il
contro
-credito restitutorio, per indebito oggettivo, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di e condanna di quest'ultima al pagamento a Controparte_2 Pt_1 ella somma indebitamente compensata da e pari ad € 23.553,33 oltre
[...] Controparte_1
interessi di mora dal dovuto al saldo.
5) Spese diritti ed onorari interamente rifusi di entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso ex art. 2 M 55/2014 e gli accessori di legge.”
Per Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
1) Rigettare l'intero gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate in atti;
2) Previa reiezione dell'appello avversario, confermare la sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui veniva statuito per le ragioni dedotte – ed in particolare modo, stante l'assenza di, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, qualsivoglia valida pattuizione atta a comprovare la perdurante ed efficacia vigenza del contratto di intermediazione tra le parti in giudizio per tutte le sale giochi e/o il rinvenimento di altra pattuizione comprovante il diritto di credito ancora oggi fatto valere dall'appellante – che nessuna somma era ed è dovuta
pagina 3 di 17 all'opponente a titolo di provvigioni “variabili” in relazione alle sale diverse dalla Pt_2
per periodi successivi al 31 ottobre 2019;
[...]
3) per l'effetto, confermare la statuizione di primo grado avente ad oggetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande tutte spiegate dall'opponente, in particolare modo, quelle articolate ai punti uno e due del proprio atto di appello;
4) previa reiezione dell'appello avversario ed in accoglimento del presente appello incidentale, confermare la sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui veniva statuita la legittimità del credito restitutorio, per indebito oggettivo, della somma di € 23.533,33 erroneamente pagata ante causam dall'attore opponente in favore del convenuto opposto in primo grado con ogni statuizione conseguente anche con riferimento alla domanda riconvenzionale ed alla relativa eccezione spiegate da in primo grado e con Controparte_1
conseguente rigetto delle domande avversarie, specie quella spiegata al punto 4 delle conclusioni dell'appellante;
5) in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la medesima sentenza nella parte in cui veniva erroneamente imputato il pagamento effettuato da in corso Controparte_1
di causa anche ai premi annuali pretesi da con le fatture 47/19 e 1/2021 e Parte_1
conseguentemente,
6) attribuire, con ogni statuizione conseguente, quanto spontaneamente versato da
secondo quanto da questi dichiarato ovvero ai soli compensi provvigionali CP_3
variabili (non ai premi annuali) riferiti alla sala giochi;
Parte_2
7) per l'effetto, rigettare le domande tutte spiegate dall'opponente, specie quella contenute al punto tre delle sue conclusioni sia con riferimento agli interessi che alla rivalutazione monetaria pretesi;
8) sempre per effetto dell'appello incidentale, accertare e dichiarare per i motivi dedotti ed esaminati anche in primo grado, che nessuna somma è oggi dovuta da ad Controparte_1
rispetto alle due pretese in commento (fatture 47/19 e 1/2021) sia per Parte_1
capitale che per interessi;
9) in ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è oggi dovuta da CP_1
ad con rigetto di qualsivoglia domanda svolta da controparte nei
[...] Parte_1 confronti dell'appellante;
pagina 4 di 17 10) in ogni caso e per l'effetto dell'appello incidentale, accertare e dichiarare per i motivi dedotti il diritto di credito riferimento agli interessi di legge maturati e maturandi dal dovuto al saldo effettivo sull'importo di euro 23.553,33 versato ante causa da con ogni Controparte_1
statuizione conseguente e correlata;
11) In via subordinata e/o in caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte dall'appellante e/o di riconferma, anche implicita, dei criteri di imputazione operati dal giudice di prime cure rispetto agli importi versati da in corso di causa, determinare Controparte_1
l'esatto importo eventualmente dovuto dalla odierna convenuta in appello, anche a titolo di interessi di legge e rivalutazione monetaria così come oggi preteso dall'appellante, tenendo conto di quanto già versato da in corso di causa ed in adempimento della Controparte_1 sentenza di primo grado nonché degli interessi di legge maturati con riferimento all'importo che ha erroneamente corrisposto ante giudizio;
CP_3
In via Istruttoria:
12) richiama integralmente quanto già offerto in primo grado e riprodotto in appello senza rinuncia alcuna;
In ogni caso:
13) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
2180/2023, pubblicata il 16/3/2023, con la quale, nell'ambito di una causa di opposizione proposta da odierna appellata, contro un decreto ingiuntivo emesso in Controparte_1 favore dell'appellante - con il quale veniva ingiunto a il pagamento della Controparte_1 somma di euro 102.424,60 quale residuo credito vantato a titolo di provvigioni per un'attività di intermediazione - è stato così deciso:
“1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 17 3) condanna l'opponente a pagare a favore dell'opposto la somma di € 6.976,52, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture n. 19 del 1° agosto 2012, n. 29 del 30 settembre 2012 e n. 5 del 29 febbraio 2016 sino al pagamento;
4) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.”
Vicende processuali
1) (di seguito anche solo “ ) aveva chiesto ed ottenuto il Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 16538/2021 del 30/8/2021, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto a (nel prosieguo anche solo “ ” o “ ”) il pagamento Controparte_1 CP_1 CP_1
della somma di euro 102.424,60, quale credito vantato dalla ricorrente a titolo di Parte_1
provvigione per procacciamento di affari.
A fondamento di tale pretesa veniva dedotto quanto segue:
- che la ricorrente in data 20/1/2011, aveva stipulato con una Parte_1 Controparte_1 scrittura privata di “intermediazione diretta al procacciamento d'affari per la conclusione di contratti con Gestori di Sala, aventi ad oggetto la raccolta delle giocate”;
- che, successivamente, in data 24/1/2014, veniva concluso un accordo “integrativo”, con previsione di durata del contratto iniziale di procacciamento d'affari “fino al termine dell'attuale
Concessione sottoscritta da e l oggi fissata al 19 CP_1 CP_4 Parte_4 marzo 2022”;
- che, peraltro, in data 28/9/2020, aveva ricevuto una comunicazione da parte di Parte_1
con cui questa dichiarava, infondatamente, di aver pagato “Corrispettivi” (previsti all' art. CP_1
6 del contratto di procacciamento d'affari) asseritamente non dovuti e, sostenendo che il contratto di procacciamento d'affari era scaduto il 31/10/2019, pretendeva la restituzione dell'importo di euro 26.613,83;
- che, diversamente, la scadenza del 31/10/2019, inizialmente indicata nella scrittura privata di procacciamento d'affari del 20/1/2011, trovava ragione nel fatto che tale data coincideva con il termine della Concessione originariamente aggiudicata da a CP_5 Controparte_1
(appunto, fino al 31/10/2019), poi rinnovata fino al 19/3/2022, con conseguente efficacia dell'accordo fino a tale data;
pagina 6 di 17 - che, pertanto, a norma dell'art. 6 della scrittura privata di procacciamento d'affari e delle successive integrazioni, era ancora dovuta da la complessiva somma di euro CP_1
102.424,60 (come da fattura n. 19 del 01.08.2012 per € 678,85; fattura n. 29 del 30.09.2012 per € 499,45; fattura n. 05 del 29.02.2016 per € 18.529,58, per la quale vi era un residuo da pagare di € 5.798,22; fattura n. 47 del 16.12.2019 per € 20.000,00, esente da ritenuta d'acconto; fattura n. 15 del 30.06.2020 per € 4.645,89; fattura n. 16 del 31.07.2020 per €
13.988,29; fattura n. 17 del 31.08.2020 per € 12.159,95; fattura n. 22 del 30.09.2020 per €
11.970,35; fattura n. 26 del 21.10.2020 per € 3.954,65; fattura n. 27 del 31.10.2020 per €
8.728,95; fattura n. 01 del 26.01.2021 per € 20.000,00, esente da ritenuta d'acconto);
Il credito monitoriamente azionato era documentato dalla scrittura privata del 20/1/2011, dall'accordo integrativo del 24/1/2014, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, dalle fatture e dall'estratto notarile delle scritture contabili.
2) Contro tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione la quale, non Controparte_1 contestando di aver stipulato in data 20/1/2011 il contratto di procacciamento d'affari con la convenuta opposta (in esecuzione del quale questa aveva propiziato la conclusione di contratti aventi ad oggetto l'esercizio di apparecchi di gioco d'azzardo del tipo “VLT” con i gestori di quattro diverse sale site in , Treviso e Padova), eccepiva e deduceva: i) che Pt_2 il contratto di intermediazione sussistente tra le parti prevedeva l'obbligo di pagare la provvigione periodicamente maturata in favore di solo sino alla data del Parte_1
31/10/2019; ii) che tale contratto era stato modificato, con estensione della durata del periodo in relazione al quale computare la provvigione sino al 19/3/2022, con riferimento ad una soltanto delle sale e al relativo contratto con il gestore (sala c.d. “ ”, gestita da Parte_2
Union Bet s.r.l.); iii) che essa opponente non doveva alcunché, con riferimento alle altre tre sale diverse da quella sopra richiamata, per il periodo successivo al 31/10/2019; iv) che parte dei compensi azionati con il decreto ingiuntivo era stata fatturata in maniera eccessiva, senza tenere conto della ritenuta d'acconto; v) che le fatture prodotte apparivano inidonee al fine di dimostrare il credito azionato;
vi) che essa opponente aveva erroneamente pagato, ante causam, l'importo di euro 23.553,33, portato da fatture relative a provvigioni non dovute (in quanto pagato a fronte di fatture riferite a sale diverse rispetto alla “ ” per il Parte_2
periodo successivo al 31/10/2019).
pagina 7 di 17 L'opponente chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. opposto e, in via CP_1
riconvenzionale, la condanna di lla restituzione della somma di euro 23.553,33. Parte_1
3) Si costituiva in giudizio la convenuta opposta a quale, contestando gli assunti Parte_1 dell'opponente , concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda CP_1
riconvenzionale di restituzione somme.
In particolare, l'opposta richiamando il fondamento della propria pretesa – Parte_1
secondo cui le parti avevano pattuito una proroga del periodo rilevante per il computo delle provvigioni sino al 19/3/2022 per i contratti relativi a tutte le sale e non solo per quella chiamata “ ” – chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e, in via Parte_2 riconvenzionale, formulava una domanda di condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 136.310,82, anch'essa maturata a titolo di provvigione e portata dalle fatture specificate nel proprio atto di costituzione (fatt. n. 3 del 30/6/2021, n. 4 del
31/7/2021, n. 5 del 31/8/2021, n. 7 del 30/9/2021, n. 8 del 31/10/2021, n. 9 del 30/11/2021, n.
11 del 31/12/2021, n. 1 del 21/1/2022, n. 2 del 31/1/2022 e n. 3 del 28/2/2022).
4) Nel corso del giudizio:
- all'udienza di prima comparizione, l'opponente dava atto dell'avvenuto CP_1
spontaneo pagamento, in favore della convenuta opposta della somma di euro Parte_1
98.465,38, quale integrale saldo di tutto quanto dovuto per provvigioni maturate e non ancora pagate in relazione alla sala chiamata “ ” e gestita da Union Bet s.r.l., detratto Parte_2
l'importo di euro 23.553,33 per il controcredito restitutorio da essa azionato in via riconvenzionale e dedotta la ritenuta d'acconto;
- all'udienza del 26/10/2022 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa giungeva in decisione.
5) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente CP_1
a pagare a favore dell'opposta la somma di euro 6.976,52 e compensando
[...] Parte_1
le spese di lite tra le parti, sulla base dei seguenti rilievi:
i) ha, anzitutto, ritenuto inammissibile la domanda nuova svolta in via riconvenzionale dalla convenuta opposta con la propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto Parte_1 domanda non in rapporto di consequenzialità con la domanda riconvenzionale dell'opponente
; CP_1
pagina 8 di 17 ii) per ciò che riguarda la domanda avanzata con il decreto ingiuntivo, ha rilevato:
- che la gran parte delle fatture monitoriamente azionate si riferiva alla sala chiamata “ Pt_2
” e gestita da Union Bet s.r.l., in quanto, a fronte della somma di euro 102.424,60 per
[...] capitale azionata in via monitoria, la parte relativa alla predetta sala corrispondeva all'importo di euro 81.297,18;
- che, pertanto, il maggior pagamento spontaneamente effettuato in corso di causa dalla parte opponente (pari ad euro 98.465,38) andava ad estinguere integralmente il debito portato dal decreto ingiuntivo per provvigioni maturate e non ancora pagate relativamente a tale sala;
- che, quanto alla differenza di euro 21.127,42 (così ricavata: euro 102.424,60 meno euro
81.297,18), relativa a provvigioni pretese per le altre tre sale, la parte relativa a somme maturate per il periodo precedente al 31/10/2019 era pari solo ad euro 6.976,52;
- che doveva ritenersi fondato l'assunto dell'opponente , secondo cui vi era stata una CP_1 proroga della durata del contratto oltre tale data solo con riguardo alla sala “ ” Parte_2
(e non anche con riguardo alle altre tre sale) in quanto “nel contratto di intermediazione in essere fra le parti del 20 gennaio 2011 (doc. 3 fasc. mon.) è infatti chiaramente indicato che le provvigioni sarebbero state computate solo sino al 31 ottobre 2019 (clausola n. 6). Le due integrazioni prodotte come doc. 4 e 5 fasc. mon. (l'una datata 24 gennaio 2014, l'altra priva di data) attengono entrambe la sala chiamata “ ” e gestita da Union Bet S.r.l. e Parte_2 recano, solo la seconda, un'estensione di durata sino al 19 marzo 2022. Diversamente rispetto a quanto sostenuto in giudizio dal convenuto opposto, questo Tribunale ritiene che tale speciale estensione, pattuita in relazione a una sola delle quattro sale, non possa in alcun modo trovare applicazione per altre tre” (cfr. sentenza di primo grado p. 5);
- che, pertanto, nessuna somma era dovuta dalla in relazione alle altre tre sale per il CP_1
periodo successivo al 31/10/2019, sì che, per queste tre sale, ha ritenuto fondata la pretesa creditoria avanzata dalla per l'importo di euro 6.976,52 pari alle provvigioni Parte_1
dovute per il solo periodo antecedente al 31/10/2019;
iii) infine, pur avendo ritenuto fondato il credito restitutorio vantato dalla parte opponente per l'importo di euro 25.553,33, erroneamente pagato dalla parte opponente ante causam, ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale in proposito avanzata dalla per avvenuta CP_1 estinzione dell'obbligazione, avendo la stessa parte opponente già provveduto a disporre del predetto controcredito in via di compensazione.
pagina 9 di 17 6) Contro tale sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la quale, Parte_1
dopo aver chiarito di non aver voluto impugnare la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della domanda nuova da essa formulata (per la quale la parte appellante ha riferito di voler agire in separato giudizio), ha chiesto la riforma della sentenza impugnata adducendo due motivi di appello con i quali ha censurato i capi 3 e 4 della sentenza del Tribunale (ossia le parti di motivazione “sulla domanda avanzata in via monitoria” e “sulla domanda riconvenzionale dell'opponente”) e, ciò:
i) nella parte in cui è stato escluso che anche i contratti di intermediazione relativi alle altre tre sale (oltre la “ ”) fossero stati prorogati fino al 19/03/2022, come invece Parte_2
sarebbe dovuto risultare dai documenti prodotti in giudizio;
ii) nella parte in cui è stato accertato il credito restitutorio per indebito oggettivo, con la conseguente compensazione operata da , per la somma di euro 23.553,33. CP_1
7) Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto e, contestualmente, ha proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto che, con il versamento dell'importo di euro
98.465,38, avesse inteso assolvere ai propri oneri non solo con riferimento al CP_1
compenso provvigionale variabile ma anche con riferimento ai due premi annuali oggetto delle fatture n. 47/2019 e 1/2022 (entrambe di euro 20.000,00 ed entrambe relative alla sala
“ ”). Parte_2
8) All'udienza 13 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte la sentenza impugnata merita di essere confermata per le seguenti considerazioni.
9) Va, anzitutto, richiamato che, con il proprio primo motivo di impugnazione la parte appellante ha, in generale, inteso censurare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata esclusa la proroga del rapporto sino al 19/3/2022 anche per i contratti di intermediazione relativi alle altre tre sale (oltre la “ ”). Parte_2
In particolare, con tale articolato motivo di impugnazione, la sentenza è stata censurata:
pagina 10 di 17 a) nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe omesso l'imputazione degli interessi di mora, pari ad € 10.889,17, al pagamento effettuato da in data 12/4/2022; CP_1
b) nella parte in cui non è stato riconosciuto il credito, azionato con decreto ingiuntivo, per l'importo di euro 14.150,90, ossia con riferimento alle fatture emesse per le altre sale diverse dalla “ ” per il periodo successivo al 31/10/2019; Parte_2
c) nella parte in cui il giudice di primo grado, incorrendo in violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., basandosi su un'interpretazione letterale del contratto di cui al doc. 3 fasc. mon. ed omettendo di considerare gli altri documenti da essa prodotti, ha ritenuto che il rapporto di intermediazione non si sarebbe esteso, anche per le altre tre sale, almeno fino alla scadenza della concessione al 19/3/2022 e pertanto oltre il 31/10/2019.
L'appellante ha, quindi, chiesto di dichiarare che la scadenza al 19/3/2022 si era estesa anche per le altre tre sale, oltre alla “ ”, con conseguente conferma del decreto Parte_2
ingiuntivo opposto e condanna di al pagamento della parte residua dello stesso pari ad CP_1
euro 14.150,90.
9.1) Ad avviso del collegio le doglianze svolte con tale articolato motivo di appello in parte sono infondate ed in parte non valgono, comunque, a determinare la riforma della sentenza impugnata.
Sotto tale ultimo profilo, quanto alla doglianza secondo cui il giudice di primo grado, avendo imputato il pagamento di euro 98.465,17 effettuato da in data 12/4/2022 al solo debito CP_1 per sorte capitale di euro 81.297,18 azionato con D.I. per la sala “ ”, avrebbe Parte_2 omesso di considerare l'imputazione degli interessi di mora per l'importo di euro 10.889,17 maturati (su detto importo di euro di euro 81.297,18) alla data del predetto pagamento, va, anzitutto, chiarito che, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto di dover imputare detto pagamento spontaneamente effettuato in corso di causa da per l'importo di euro CP_1
98.465,38 a saldo delle fatture azionate con decreto ingiuntivo per la sola sala “ Pt_2
”, dovendosi considerare quanto segue:
[...]
- che la stessa , nel corso del giudizio di primo grado, aveva genericamente imputato il CP_1 predetto pagamento di euro 98.465,17 alle fatture relative alla sala ”, avendo, Parte_2 in proposito, dichiarato all'udienza di prima comparizione del 12/4/2002 che “Parte opponente dichiara in udienza che è stato ordinato un bonifico a favore dell'opposto della somma di €
98.465,38, in relazione a quanto dovuto per la sala “ ”, somma così Parte_2
pagina 11 di 17 determinata: € 134.813,65 meno € 23.553,33 (somma trattenuta quale controcredito restitutorio in favore dell'opponente, oggetto di domanda riconvenzionale), dedotta la ritenuta
d'acconto”;
- che, inoltre, l'opponente non ha mai indicato quali specifiche fatture essa intendeva CP_1
saldare con il predetto pagamento di euro 98.465,17;
- che, del resto, nella contabile dell'ordine di bonifico di euro 98.465,17 effettuato da in CP_1 data 12/4/2022 risulta semplicemente indicata, quale causale, l'espressione “provvigioni sala
” (cfr. la copia del bonifico prodotta in primo grado da parte con la propria Pt_2 CP_1
memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.);
- che, peraltro, non pare nemmeno agevole ritenere che detto pagamento possa essere imputato anche a fatture (relative alla predetta sala ) diverse da quelle Parte_2 azionate con decreto ingiuntivo, posto che, con riferimento all'ulteriore pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale dall'opposta per l'importo di euro 136.310,82, Parte_1
non solo il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile, per la sua novità, la domanda in questione, ma anche la stessa parte opponente aveva contestato di dovere alcunchè a CP_1
fronte di tale pretesa azionata da con detta domanda riconvenzionale, della Parte_1
quale veniva chiesto il rigetto.
In tale contesto, considerato che, a fronte del pagamento di euro 98.465,17, l'ammontare delle fatture azionate con D.I. relative alla sola sala era pari alla minor somma di euro Pt_2
81.297,18, può ben convenirsi con la parte appellante addove ha sostenuto che Parte_1
il pagamento effettuato da sarebbe andato a coprire anche gli interessi moratori di euro CP_1
10.889,17 maturati, senza, peraltro, che ciò abbia ad implicare la necessità di riforma della sentenza impugnata.
Quanto alle ulteriori doglianze svolte dalla parte appellante con il proprio primo motivo di appello, ad avviso della Corte va confermata la valutazione svolta dal giudice di primo grado con cui è stato ritenuto che nessuna somma è dovuta da ad er le altre tre CP_1 Parte_1 sale, diverse dalla “ ”, per i periodi successivi al 31/10/2019. Parte_2
Invero, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna appellante, deve ritenersi che la proroga del rapporto di intermediazione, intercorso tra le parti, sia stata pattuita solo in relazione ad una sola delle quattro sale ricomprese nel contratto, ossia alla sala “ Pt_2
pagina 12 di 17 ”, non potendosi in alcun modo ritenere che vi sia stata un'analoga proroga anche per Pt_2
le altre tre sale.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice: “Nel contratto di intermediazione in essere fra le parti del 20 gennaio 2011 (doc. 3 fasc. mon.) è infatti chiaramente indicato che le provvigioni sarebbero state computate solo sino al 31 ottobre 2019 (clausola n. 6). Le due integrazioni prodotte come doc. 4 e 5 fasc. mon. (l'una datata 24 gennaio 2014, l'altra priva di data) attengono entrambe la sala chiamata “ ” e gestita da Union Bet S.r.l. e Parte_2 recano, solo la seconda, un'estensione di durata sino al 19 marzo 2022” (cfr. sentenza di primo grado p. 5).
Tale valutazione merita di essere condivisa alla luce del chiaro tenore degli accordi sottoscritti tra le parti, ove si consideri che nella scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 20/1/2011, all'art. 6 è inequivocabilmente previsto che “A fronte dei contratti conclusi da con i CP_1
indicati da Intermediario [ossia Concessionario riconoscerà Parte_5 Parte_1 all'Intermediario un corrispettivo che sarà pari ad una percentuale sui Ricavi Residui degli apparecchi Videoterminali installati nei locali di detti , per tutto il periodo di Parte_5
validità dei rispettivi contratti tra Concessionario ed i predetti Gestori e, comunque, Pt_5 entro e non oltre la data del 31 ottobre 2019.”(doc. 3 fascicolo monitorio); che, inoltre, nelle due scritture private integrative prodotte sub docc. 4 e 5 fascicolo monitorio viene indicata la nuova scadenza del 19 marzo 2022 solo per la sala VLT (c.d. “ ”), non Pt_2 Parte_2
essendovi alcuna menzione delle altre sale.
Quanto alla doglianza secondo cui il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare ulteriore documentazione che avrebbe dovuto portare a conclusione diversa, trattasi di rilievo infondato in ordine al quale pare opportuno richiamare quanto rilevato dal giudice di primo grado secondo cui “In primo luogo, si evince dal doc. 7 fasc. mon. che la proroga della concessione pubblica a favore dell'opponente (evento da cui dovrebbe desumersi la proroga del periodo rilevante per tutte le sale) era già stata deliberata dall'ente pubblico il 20 marzo
2013. Così come le parti, nell'integrazione prodotta come doc. 5 fasc. mon. e successiva a quella del 24 gennaio 2014, si diedero cura di pattuire espressamente la proroga della durata per la sola sala chiamata “ ” e gestita da Union Bet S.r.l., così esse, ove Parte_2
davvero ne avessero avuto la comune intenzione, avrebbero proceduto a definire una nuova durata, corrispondente a quella della nuova concessione, anche per le altre tre sale. In
pagina 13 di 17 secondo luogo, appare decisivo il fatto che le integrazioni pattuite con i documenti prodotti come doc. 4 e 5 fasc. mon. indichino, entrambe, quale presupposto delle modifiche l'ulteriore attività di procacciamento prestata dal convenuto opposto e volta al rinnovo dei contratti per la sala chiamata “ ” e gestita da Union Bet S.r.l. Si giustifica dunque un Parte_2
trattamento differenziato rispetto alle altre tre sale, posto che in relazione a esse non è stata nemmeno allegata la prestazione di servizi ulteriori. (…) non costituisce evidenza di un accordo di proroga fra le parti il fatto che l'opponente pagò taluni dei corrispettivi fatturati in relazione a tali diverse sale: difatti, in giudizio vi è domanda riconvenzionale per la restituzione, l'errore nel pagamento fu reso noto al convenuto opposto già ante causam (doc.
6 fasc. mon.) e comunque il convenuto opposto ha mancato di allegare specificamente le caratteristiche dell'altrui condotta (numero di pagamenti, tempi in cui essi intercorsero, indicazione delle causali nelle fatture emesse e pagate, mezzo di pagamento utilizzato ed eventuali causali ivi indicate) tali da connotare il fatto storico dell'avvenuto pagamento quale comportamento esecutivo rivelatore dell'intenzione dei contraenti ai sensi dell'art. 1362, II comma, c.c., piuttosto che come indebito oggettivo. A ciò si aggiunga che appare un dato neutro il fatto che l'opponente continuò a inviare al convenuto opposto, tramite messaggi automatici, riepiloghi sulla redditività delle sale da lui “intermediate”, non potendosi ricavare da tale condotta alcun riconoscimento di debito. Da ultimo, gli ulteriori documenti prodotti dal convenuto opposto in sede monitoria riguardano anch'essi solo la sala chiamata “ Pt_2
” e gestita da Union Bet S.r.l., e non possono dunque dare alcuna evidenza di
[...] proroghe relative alle altre sale (doc. 8); oppure riguardano i rapporti fra l'opponente e i terzi gestori, soggetti a termini diversi stabiliti nei contratti in essere fra tali parti, rispetto ai quali il convenuto opposto è terzo. In definitiva, il chiaro testo del contratto e degli atti integrativi pattuiti fra le parti esclude che la proroga del termine del periodo rilevante per il computo delle provvigioni possa essere applicata alle sale diverse da quella chiamata “ ” e Parte_2
gestita da Union Bet S.r.l. Gli elementi apparentemente di segno contrario sottoposti dal convenuto opposto all'attenzione del Tribunale non costituiscono un inequivoco indice di una comune diversa volontà fra i contraenti e non possono dunque mutare il risultato dell'attività di interpretazione del contratto condotta alla stregua degli art. 1362 e s. c.c.” (cfr. pp.
5-6 sentenza impugnata).
pagina 14 di 17 Per le ragioni esposte, ad eccezione del credito di euro 6.976,52 già riconosciuto nella sentenza impugnata con riguardo alle fatture azionate per le altre tre sale per il periodo anteriore al 31/10/2019, nulla può essere riconosciuto a favore di in relazione Parte_1 alle altre sale diverse dalla “ ”, a titolo di provvigione, per il periodo successivo Parte_2
al 31/10/2019.
10) Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato l'accertamento del controcredito restitutorio azionato da in via riconvenzionale così come il riconoscimento CP_1 della conseguente indebita compensazione effettuata dall'odierna parte appellata in occasione del pagamento dell'importo di euro 98.465,38: al riguardo, l'appellante ha chiesto di dichiarare l'inesistenza del credito restitutorio per indebito oggettivo, con condanna della al pagamento, in favore di essa appellante, della somma indebitamente compensata di CP_1
euro 23.553,33.
10.1) Tale motivo di appello è infondato.
Invero, tenuto conto dei rilievi già svolti in sede di esame del primo motivo di appello, non può che essere confermata la valutazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto meritevole di accoglimento la pretesa restitutoria vantata da per l'importo di euro 23.553,33, CP_1 trattandosi di importo erroneamente pagato ante causam dall'odierna appellata ad Pt_1
per fatture da questa emesse per le altre tre sale (diverse dalla sala )
[...] Parte_2
per il periodo successivo al 21/10/2019 e, quindi, da ritenersi non dovute.
11) Per ciò che riguarda l'appello incidentale proposto dall'appellata , va richiamato che CP_1
l'odierna parte appellata, con detto appello incidentale, ha inteso contestare l'errata interpretazione che sarebbe stata fatta dal giudice di primo grado in ordine alla propria intenzione solutoria.
In particolare, la parte appellata ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale avrebbe ritenuto che, con il versamento di euro 98.465,38, avesse inteso CP_1
assolvere al proprio obbligo di pagamento non solo in relazione alle fatture emesse da Pt_1
per compenso provvigionale variabile ma anche in riferimento ai due premi annuali di
[...]
cui alle fatture n. 47/2019 e 1/2022 (entrambe di euro 20.000,00 ed entrambe relative alla sala “ ”) relative a compensi fissi. Parte_2
La parte appellata, al riguardo, precisando di aver contestato sin da subito tali fatture, ha sottolineato che essa aveva inteso pagare, con il versamento dichiarato in prima udienza pagina 15 di 17 dell'importo di euro 98.465,38, tutte le fatture relative a compensi provvigionali variabili dovuti ad per la sala “ ” ma non anche le fatture relative a compensi Parte_1 Parte_2
fissi.
11.1) Tale appello incidentale non pare meritevole di accoglimento.
Invero, come già sopra esposto, deve nuovamente evidenziarsi che, in corso di causa, CP_1 non ha mai effettuato una precisa imputazione del pagamento per l'importo di euro 98.465,38 da essa effettuato “in limine litis” in favore di non avendo mai specificamente Parte_1
indicato le fatture che, con detto pagamento, essa intendeva saldare, dovendosi, al riguardo, richiamare quanto segue:
i) che all' udienza del 12/4/2022 il procuratore della parte opponente ebbe a dichiarare CP_1
a verbale “che è stato ordinato un bonifico a favore dell'opposto della somma di € 98.465,38, in relazione a quanto dovuto per la sala ”, somma così determinata: € Parte_2
134.813,65 meno € 23.533,33 (somma trattenuta quale controcredito restitutorio in favore dell'opponente, oggetto di domanda riconvenzionale), dedotta la ritenuta d'acconto”;
ii) che, in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1, c.p.c., , nel depositare in giudizio CP_1
“copia dell'ordine di bonifico di euro 98.465,38 esibito all'udienza del 12 aprile 2022 (doc.5)”, precisava “che la somma di euro 98.465,38, al netto della RA, è il risultato della seguente operazione: € 134.813,65 (importi riconosciuti ad con riferimento alle Parte_1
provvigioni per la maturate dal mese di aprile 2020 al febbraio 2022 compreso) Parte_2 meno € 23.553,33 (somma trattenuta quale controcredito restitutorio vantato da CP_1
per le provvigioni erroneamente versate per le sale Ewingo TV e di
[...] Parte_6
cui alle seguenti fatture: Ft. 45 del 11/2019 Ft. 49 del 12/2019 Ftt. 1,2,3/2020 così come già spiegato nella comunicazione del 15 gennaio 2021 prodotta dall'opponente a documento
n.2)”;
iii) che dalla copia dell'ordine di bonifico in questione, esibito all'udienza del 12/4/2022 ed eseguito in pari data (doc. 5 ), tale pagamento viene giustificato semplicemente come CP_1
“provvigioni sala ”. Pt_2
Pertanto, sulla base di tali generiche indicazioni di imputazione, non può che condividersi la valutazione svolta dal giudice di primo grado secondo cui con tale pagamento, sicuramente riferito alle provvigioni maturate per la sala , l'allora opponente ebbe ad Pt_2 CP_1
estinguere integralmente il debito relativo a tale sala portato dal decreto ingiuntivo.
pagina 16 di 17 12) Alla luce delle considerazioni svolte, va respinto sia l'appello principale proposto da Pt_1 sia l'appello incidentale proposto da , con conseguente conferma della sentenza
[...] CP_1
impugnata.
A fronte della reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Infine, sussistono, per entrambe le parti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'appellante e sull'appello Parte_1 incidentale proposto dall'appellata avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Milano n. 2180/2023 pubblicata in data 16/3/2023, così provvede:
1) rigetta sia l'appello principale proposto dall'appellante sia l'appello Parte_1 incidentale proposto dall'appellata e, per l'effetto, conferma la sentenza Controparte_1
impugnata;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
e dell'appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24/12/2012, n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14/11/2024.
il Consigliere est. il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Carla Romana Raineri
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