Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 940/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Mazzarini attore contro
C.F. e P.IVA ), con sede in Monfalcone, via Bagni Nuova Controparte_1 P.IVA_1
n.41, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Fabbro convenuta con la chiamata in causa di
(C.F. P.I. ) in persona della Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 dr.ssa Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia della Controparte_3 [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Morace e Marco Morace Controparte_2 terza chiamata
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore:
“NEL MERITO
Voglia il Tribunale Ill.mo accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta ( già Controparte_4 [...]
) ( cod. fisc. ) in persona del legale rappresentante in carica pro tempore con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Monfalcone via Bagni Nuova n.41 nella causazione del sinistro accaduto al signor in data 03 ottobre 2019 Parte_1 presso il di Monfalcone e pertanto condannarla, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni Controparte_1
pagina 1 di 11
rigettare eventuali eccezioni di colpa concorrente in quanto infondate in fatto e diritto e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, attribuire all'attore una percentuale minima;
con rifusione delle spese e competenze di causa nonché di quelle afferenti alla fase di negoziazione assistita e della procedura di mediazione.
In via subordinata: ove non si ritenessero sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., condannare la società convenuta per i fatti di cui è causa al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. nella somma aggiornata di rivalutazione ed interessi pari ad € 50.000,00 oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
rigettare eventuali eccezioni di colpa concorrente in quanto infondate in fatto e diritto e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, attribuire all'attore una percentuale minima;
con rifusione delle spese e competenze di causa nonché di quelle afferenti alla fase di negoziazione assistita e della procedura di mediazione.”.
Per la convenuta:
“- In via principale, in via subordinata e in ogni caso: come in comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. dd. 16.12.2021, in atto di citazione della terza chiamata dd. 07.01.2022 e in prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. dd. 27.01.2023 e precisamente:
1) rigettare le domande tutte dell'attore, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché infondate in fatto
e in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.;
2) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse ritenere sussistente una qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta, anche concorsuale ai sensi dell'art. 1227 commi 1 c.c., in relazione ai fatti per cui è causa, ridurre gli importi richiesti dall'attore nella misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
3) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse ritenere sussistente una qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta, anche concorsuale ai sensi dell'art. 1227 commi 1 c.c., in relazione ai fatti per cui è causa, condannare, ai sensi dell'art. 1917 c.c., la terza chiamata compagnia in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a manlevare e tener indenne la convenuta, e, comunque, a rimborsare ogni somma che la stessa sarà tenuta a versare, anche a titolo di spese legali;
4) condannare l'attore e la terza chiamata al pagamento delle spese tutte del presente procedimento;
5) respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domanda ed eccezioni tutte formulate dalla terza chiamata, in via preliminare ed in via principale, limitatamente queste ultime a quelle in contrasto con quelle formulate dalla convenuta.
- In via istruttoria: come in seconda e terza memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. dd. 01.03.2023 e dd,
21.03.2023” pagina 2 di 11 Per la terza chiamata:
“1) in via principale, rigettare le domande avanzate da (già nei confronti Controparte_4 Controparte_1 dell'esponente per inammissibilità, improcedibilità e/o improponibilità, e, comunque, perché infondate, sia in fatto che in diritto, nonché per carenza di prova, sia sotto il profilo dell'an debeatur sia sotto il profilo del quantum debeatur, per le ragioni esposte in narrativa, specie in punto di inoperatività delle Polizze e/o perdita del diritto all'indennizzo;
2) sempre in via principale, rigettare, in ogni caso, le domande formulate dal nei confronti del Pt_1 Controparte_4
(già perché del tutto infondate in fatto e/o in diritto e, comunque, non provate, sia sotto il
[...] Controparte_1 profilo dell'an debeatur, sia sotto il profilo del quantum debeatur e anche in accoglimento delle eccezioni sollevate a norma dell'art. 1227 co. 1° e/o 2° c.c., per le causali di cui in narrativa;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere, in tutto o in parte, la domanda del (già nei confronti degli Assicuratori, ridurre Controparte_4 Controparte_1
l'indennizzo eventualmente dichiarato dovuto dall'esponente nella misura che si riterrà di giustizia in virtù delle causali di cui in narrativa e/o, comunque, della franchigia e/o scoperto applicabile al sinistro ai sensi delle Polizze ed entro i limiti, sottolimiti e massimali previsti dalle Polizze;
4) in ogni caso, condannare e/o (già al pagamento, in Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 favore dell'esponente, di spese, diritti e onorari del presente giudizio, in solido tra loro e/o come meglio riterrà codesto Ill.mo
Giudice adito.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto dinanzi al Tribunale di Gorizia Parte_1 la per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1 patiti a seguito della caduta dell'attore occorsa mentre percorreva un ponte presso il Marina Resort di proprietà della convenuta.
In particolare, l'attore ha dedotto che in data 3.10.2019 verso le ore 9:30 si trovava presso il Marina Resort della società convenuta al fine di accedere all'imbarcazione familiare Dominator 62 ormeggiata al pontile A posto n. 15. Nell'atto di attraversare a piedi il ponte curvo che collega la terraferma all'isola l'attore è scivolato in discesa sulle tavole di legno rese sdrucciolevoli dalle piogge del giorno e della notte prima. La scivolata in sé stessa avrebbe comportato conseguenze di poco conto se non fosse stato che le tavole di legno, non saldate tra loro, presentavano anche dei non evidenti ma sensibili disallineamenti. Tali disallineamenti hanno comportato il blocco della scivolata del piede sinistro con la rovinosa sollecitazione della caviglia e conseguente frattura bimalleolare e sublussazione tibio-tarsica. L'attore è stato così ricoverato presso l'ospedale locale dal 3 al 7 ottobre 2019 ove è stato avviato all'intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti per la frattura del perone, mentre la frattura del malleolo mediale è stata ridotta e sintetizzata con viti cannulate mediali. L'attore è stato poi dimesso, con immobilizzazione in pagina 3 di 11 stivaletto gessato senza carico sino al 6 novembre 2019, e con successivo trattamento riabilitativo dal 19 novembre 2019 al 23 gennaio 2020 sempre presso l'Ospedale di Monfalcone, facendo uso di ausili per la deambulazione sino alla fine di dicembre 2019.
L'attore ha chiesto quindi che venisse accertata la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
La convenuta si è costituita contestando gli addebiti di responsabilità. In particolare, ha eccepito l'infondatezza delle doglianze circa la scivolosità e il disallineamento delle assi di legno del ponte. Ha inoltre addebitato all'attore una condotta non accorta in quanto avrebbe attraversato il ponte con passo spedito senza utilizzare il corrimano, condotta che ha determinato essa stessa la scivolata. Ha infine chiesto autorizzazione per chiamare in causa la compagnia assicurativa facendo Controparte_2 valere i certificati nn. F1900007851 e F2000012489-LB, formulando domanda di essere tenuta indenne delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno nonché per spese legali sostenute.
La compagnia assicurativa si è costituita contestando le domande tanto dell'attore quanto della convenuta, chiedendo in ogni caso che ogni eventuale condanna tenesse conto del massimale di copertura e della franchigia di 5.000 €.
La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., è stata istruita oralmente e mediante espletamento di CTU medico-legale.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
I fatti dedotti dall'attore sono in effetti riconducibili a responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c..
La dinamica dell'evento è pacifica tra le parti, oltre che provata dal video depositato dalla convenuta ed estratto dal circuito di sorveglianza (doc. n. 6 parte convenuta).
È accertato quindi che in data 3.10.2019, verso le ore 9:30, si trovava presso il Resort Parte_1
Marina della convenuta e mentre stava attraversando il ponte curvo che collega la terraferma all'isola è scivolato, rovinando a terra e procurandosi gli esiti su descritti.
Non vi è dubbio, pertanto, che la qualificazione giuridica della fattispecie sia quella della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Il ponte sul quale è scivolato l'attore è di proprietà della convenuta che, pertanto, ne assume altresì gli obblighi di custodia, avendo il potere e così il dovere di vigilare nonché adottare accorgimenti tali da impedire che il bene di sua proprietà cagioni danni ai terzi.
L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione c.d. oggettivo che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode, ma opera sul piano appunto oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento pagina 4 di 11 dannoso. Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo invece sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito ovvero del comportamento del terzo o del danneggiato stesso, fatti tutti idonei a eventualmente relegare la relazione con la cosa al rango di “mera occasione” di verificazione dell'evento dannoso.
L'attore sostiene che la scivolata in sé e per sé non avrebbe comportato conseguenze pregiudizievoli. Ciò che ha causato i danni fisici riportati dall'attore è il fatto che, nello scivolare, il piede sinistro è stato forzato a interrompere bruscamente la scivolata essendo stato bloccato da un'asse di legno rialzata rispetto al piano costituito dalle altre assi di legno della pavimentazione del ponte.
Si ritiene che l'istruttoria svolta abbia permesso di ritenere fondata questa ricostruzione.
Nel corso dell'udienza del 8.11.2023 i testi sentiti hanno confermato che le fotografie depositate dall'attore sub docc. nn.
7-13 ritraggono le condizioni del ponte (per l'attore e ). Il Testimone_1 Testimone_2 teste della convenuta, , ha confermato che le stesse foto ritraggono il punto del ponte dove è Testimone_3 avvenuta la caduta ma alla domanda se quelle stesse foto ritraessero lo stato del ponte al momento della caduta ha risposto “non lo so”. Il punto in cui è avvenuta la caduta è pacifico tra le parti oltre che provato altresì dal video prodotto sub doc. n. 6 dalla convenuta nonché dalle foto prodotte sub docc. nn.
3-5 sempre dalla convenuta, ossia sulla parte di ponte in discesa circa all'altezza delle scalette laterali.
Invero, se si confrontano le foto prodotte dall'attore (in particolare docc. nn. 11 e 13) e quelle prodotte dalla convenuta (in particolare docc. nn. 3 e 5), ci si avvede che lo stato del ponte ritratto è il medesimo.
All'altezza delle scalette laterali è visibile (sia nelle foto con prospettiva frontale sia nelle foto con prospettiva laterale) un'asse di legno che è rialzata, lungo il suo lato lungo, rispetto alle altre assi (come se fosse “imbarcata” nella sua lunghezza).
Ed è proprio in quel punto che l'attore è scivolato e caduto.
Peraltro, anche la CTU medico-legale ha accertato che la tipologia di danni fisici occorsi all'attore è coerente con la dinamica così ricostruita: a p. 15 della perizia si legge, infatti, che le lesioni riportate “sono compatibili con la dinamica riferita dell'evento, ovvero un mal posizionamento del piede su terreno in parte disconnesso (assi di legno rialzate) e scivoloso con conseguente inversione dell'articolazione. Tale tipo di movimento è tra le cause riconosciute di frattura della caviglia.”.
Circa l'essere o meno le assi di legno sdrucciolevoli, è stato provato, tramite il report delle condizioni meteo
(docc. nn. 4-6, 42-43 attore), che circa 24 ore prima c'erano state precipitazioni. Tenuto conto della stagione in cui è avvenuto l'incidente (inizio ottobre con temperature non elevate) e dell'orario (circa 9:30 pertanto nelle prime ore della mattina che seguono alla notte, notoriamente umida), è ragionevole ritenere che in effetti le assi di legno potessero ancora presentare dell'umidità tale da renderle scivolose.
pagina 5 di 11 L'attore ha pertanto fornito prova della dinamica dell'incidente e così del nesso causale tra il ponte (la cosa in custodia) e la scivolata con mal posizionamento del piede incastratosi nel rialzamento dell'asse di legno
(l'evento dannoso) cui sono conseguite le lesioni di cui si chiede il risarcimento.
La convenuta e la terza chiamata, tuttavia, hanno contestato all'attore una condotta colposa che avrebbe avuto autonomo ruolo causale nel verificarsi dell'evento dannoso o, in subordine, determinerebbe quantomeno la necessità di ridurre proporzionalmente il risarcimento del danno imputabile alla convenuta.
Si ritiene, in effetti, che nel caso di specie debba farsi applicazione del disposto dell'art. 1227 co. 1 c.c..
Infatti, è accertato, perché pacifico tra le parti e provato dal video dell'incidente prodotto sub doc. n. 6 parte convenuta, che l'attore abbia attraversato il ponte con passo spedito e senza reggersi al passamano o comunque camminando nelle sue vicinanze.
Il contegno del danneggiato può in effetti comportare la degradazione della cosa da causa dell'evento dannoso a mera occasione del suo verificarsi.
È stato così ricordato che “in relazione ad una fattispecie, qual è quella di cui all'art. 2051 cod. civ., “in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l'eventuale apporto causale”, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode quando “si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno”, e ciò in forza della “regola posta dall'art. 1227, comma 1, cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez.
3, sent. 19 febbraio 2008, n. 4279, Rv. 601912-01). […] con l'ulteriore conseguenza che “la colpa, cui fa riferimento l'art.
1227 cod. civ., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del 2008, cit.).” specificando altresì che “la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, Rv. 667668-01 e successive conformi)”
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8449 del 2025).
Alla luce delle su ricordate coordinate ermeneutiche, si ritiene provato e accertato che l'attore abbia tenuto una condotta quantomeno imprudente nello scendere il ponte. Infatti, pur a conoscenza delle condizioni del ponte, trattandosi di frequentatore abituale del Resort Marina, così come del fatto che avesse piovuto,
ha percorso con passo spedito il ponte anche nella sua fase in discesa e si è tenuto a distanza Pt_1 rispetto al passamano. PR avrebbe dovuto indurre a percorrere il ponte con passo Pt_1 moderato, nella prossimità del passamano, al quale eventualmente aggrapparsi in caso di scivolamento e/o caduta.
Accertato un profilo di colpa in capo al danneggiato, è necessario verificare se la condotta colposa del danneggiato “operando quale causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, secondo il meccanismo delineato dalla
pagina 6 di 11 citata norma del codice penale [art. 41 c.p.]” si sovrapponga “ad essa, degradandola a mera occasione di danno” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01).” (ibidem).
Considerati tutti gli elementi di fatto della vicenda, appare ragionevole attribuire al comportamento colposo del danneggiato il ruolo di concausa nel verificarsi dell'evento dannoso. Non appare invece ragionevole affermare che il passo spedito e il tenersi a distanza dal passamano siano circostante idonee a rimuovere ogni apporto causale proveniente dalla cosa (il ponte nelle sue specifiche condizioni). Invero, il fatto che sul ponte vi fosse qualche asse rialzata rispetto al piano di calpestio composto dall'insieme delle assi è una circostanza che assume certamente un ruolo nel verificarsi dell'evento dannoso, come sopra ricordato, in quanto in assenza di essa lo specifico incidente e successivo trauma subito da molto Pt_1 probabilmente non si sarebbe verificato.
Riconoscere un apporto causale, nel verificarsi dell'evento dannoso, anche al comportamento del danneggiato comporta, in termini di liquidazione del risarcimento, la necessità di applicare una riduzione alla somma liquidata, riduzione che avviene in proporzione a quella che si ritiene essere stata l'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Nel caso di specie, si ritiene che la cosa in custodia e il comportamento del danneggiato abbiano avuto tutto sommato un ruolo paritario. Ne consegue che la convenuta, responsabile ex art. 2051 c.c., dovrà essere condannata al pagamento del 50% del danno che verrà liquidato.
Accertato quindi l'an del diritto al risarcimento del danno, si osserva quanto segue in punto quantificazione dello stesso.
In ordine al danno biologico patito dall'attore, l'espletata CTU ha permesso di accertare che i danni alla salute subiti dall'attore sono causalmente compatibili con il sinistro per cui è causa e sono così quantificabili:
• Invalidità permanente al 13%;
• Invalidità temporanea
− 4 (quattro) giorni al tasso del 100%;
− 30 (trenta) giorni al tasso del 75%;
− 30 (trenta) giorni al tasso del 50%;
− 30 (trenta) giorni al tasso del 25%;
La “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico relazionale temporaneo può essere identificata in medio-alta nell'immediato post-operatorio, successivamente alla rimozione del gesso media fino ad arrivare a lieve alla ripresa dell'attività lavorativa.
L'attore ha chiesto che il Giudice applicasse una maggiorazione al danno biologico in virtù della personalizzazione del danno.
pagina 7 di 11 Tuttavia, non è stata allegata, nemmeno in via generica, alcuna circostanza che potesse giustificare la necessità di personalizzazione del punto percentuale.
La personalizzazione del danno biologico risponde infatti all'esigenza di valorizzare il verificarsi di circostanze eccezionali e specifiche idonee ad aumentare il valore standard del risarcimento del danno c.d. dinamico-relazionale, trattandosi di conseguenze straordinarie rispetto a quel particolare tipo di lesione per una donna dell'età del danneggiato.
Tanto premesso, considerate le risultanze della CTU, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (63 anni), esclusa la personalizzazione, considerati i gradi di sofferenza indicati dal CTU, si ritiene congrua la liquidazione del danno non patrimoniale seguente, ottenuta facendo applicazione delle Tabelle di Milano edizione 2024 (non potendosi applicare la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti le cui disposizioni, in virtù dell'art. 5 d.P.R. n. 12/2025, si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore):
• Invalidità permanente al 13% = 26.659,00 €;
• Invalidità temporanea al valore giornaliero di 115 €:
- 4 (quattro) giorni al tasso del 100%;
- 30 (trenta) giorni al tasso del 75%;
- 30 (trenta) giorni al tasso del 50%;
- 30 (trenta) giorni al tasso del 25%;
La somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo della sofferenza soggettiva +
29%) ammonta così a complessivi 40.025,00 €.
Con riguardo al danno patrimoniale, la CTU ha ritenuto congrua l'unica spesa medica allegata e documentata, ossia per la perizia medico-legale stragiudiziale a firma del dott. i 720 € (doc. n. 19 Per_1 attore).
Il danno non patrimoniale, rappresentante un debito di valore, deve essere tuttavia rideterminato con devalutazione e successiva rivalutazione e applicazione di interessi legali (alla luce di Cassazione civile, Sez.
Un., 17/02/95, n. 1712), dalla data dell'evento dannoso sino alla sentenza.
A fronte della devalutazione (in quanto le tabelle di Milano 2024 prevedono importi già attualizzati) si ottiene così la somma di 33.747,89 € (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi compensativi (al tasso legale sul capitale rivalutato anno per anno in base agli indici Istat), calcolati sulla somma (già rivalutata) (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
24468 del 04/11/2020), per un totale di 43.756,32 €.
Alla luce dei suddetti calcoli risulta un diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari a 44.476,32 €.
pagina 8 di 11 Tenuto conto della necessità di applicare la riduzione di cui all'art. 1227 co. 1 c.c. (pari al 50%) per le ragioni esposte sopra, la convenuta deve essere condannata a pagare la somma di 22.238,16 € a titolo di risarcimento del danno.
La convenuta ha tuttavia evocato in giudizio la propria compagnia assicuratrice facendo valere due polizze, la n. F1900007851 sottoscritta per l'anno 2019 e la n. F2000012489-LB per l'anno 2020 (docc. nn. 10 e 11 convenuta), i cui periodi assicurati vanno, per la prima, dalle 00:01 del 1.1.2019 alle 00:01 del 1.1.2020, e per la seconda, dalle 24:00 del 31.12.2019 alle 24:00 del 31.12.2020.
Tenuto conto del verificarsi dell'incidente in data 3.10.2019, la copertura assicurativa deve essere valutata con riferimento alla polizza F1900007851.
La convenuta ha dato prova di aver regolarmente pagato il premio assicurativo (come risulta dalla quietanza all'interno della polizza, p. 5 doc. n. 10 convenuta) e di aver provveduto a denunciare il sinistro con e-mail del 9.10.2019 (doc. n. 12 convenuta) cui peraltro è seguita conferma di apertura sinistro da parte della compagnia assicurativa con e-mail del 21.10.2019 (doc. n. 13 convenuta).
Tali circostanze non sono state contestate dalla terza chiamata.
La compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio limitandosi a richiedere al giudice di verificare se vi fosse stata carenza di regolare manutenzione in quanto ai sensi della lett. c) del punto 8.2 delle Polizze, la copertura assicurativa non opera in caso di danni cagionati da mancanza di ragionevole manutenzione.
Sul punto, la convenuta ha dato conto di aver eseguito opere di manutenzione straordinaria nel 2018, circostanza che la terza chiamata non ha contestato e anzi ha avallato nel resistere alla domanda dell'attore.
Si ritiene pertanto che non sia stata provata la mancanza di ragionevole manutenzione.
La compagnia assicurativa non ha eccepito alcun'altra questione di inoperatività della polizza. Trattandosi di circostanza estintive, modificative e impeditive rispetto alla domanda dell'assicurato, l'allegazione e la prova spetta alla compagnia assicurativa. In difetto, la domanda dell'assicurato deve essere accolta.
In virtù della polizza n. F1900007851 per i casi di responsabilità civile verso terzi, la copertura è prestata fino a concorrenza del massimale di 5.000.000,00 € con la deduzione della franchigia di 5.000,00 €.
La domanda della convenuta rivolta alla propria compagnia assicuratrice deve pertanto essere accolta con condanna della terza chiamata a tenere indenne la convenuta della somma da questa dovuta all'attore per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e per le spese legali di seguito liquidate (c.d. spese di soccombenza – Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024), detrattata la somma di 5.000 € a titolo di franchigia.
In punto spese del giudizio, si osserva quanto segue.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda della convenuta di riduzione del risarcimento, si ritiene opportuno operare una compensazione del 50% delle spese legali mentre il restante 50% segue la soccombenza (venendo così poste a carico della convenuta) e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato al pagina 9 di 11 DM 147/2022, come da dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento da 5.201 € a 26.000
€. All'attore devono essere altresì riconosciute le spese legali per la fase stragiudiziale di negoziazione e mediazione (per ognuna delle due procedure fase dell'attivazione 441 € e così complessivi 882 €) nonché per la difesa tecnica in giudizio con il CTP, somma che si liquida in 1.000 € oltre IVA, come richiesto, importo considerato congruo (anche alla luce dell'analoga liquidazione del CTU).
Le spese di lite sostenute dalla convenuta per la chiamata in causa della terza seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, come da dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento da 5.201 € a 26.000 €.
Spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. di
[...] oggi in relazione all'evento del 3.10.2019 subito Controparte_1 Controparte_4 da meglio descritto in parte motiva;
Parte_1
2. in accoglimento della domanda subordinata dalla convenuta, accerta ex art. 1227 co. 1 c.c. che il fatto colposo di ha concorso a cagionare il danno;
Parte_1
3. definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore, condanna (oggi al pagamento Controparte_1 Controparte_4 dell'importo complessivo di 22.238,16 € in favore di , oltre agli interessi al tasso legale Parte_1 dalla presente sentenza al saldo;
4. in accoglimento della domanda di manleva della convenuta, accerta la valenza della copertura assicurativa di cui alla polizza n. F1900007851 e per l'effetto condanna Controparte_2
a tenere indenne e così a rifondere a (oggi
[...] Controparte_1 [...] la somma che questi deve pagare a titolo di risarcimento del danno e spese legali Controparte_4
(c.d. spese di soccombenza) a , nei limiti del massimale di polizza di 5.000.000 € e Parte_1 detratta la somma di 5.000 € a titolo di franchigia;
5. condanna (oggi alla rifusione Controparte_1 Controparte_4 in favore dell'attore del 50% delle spese di lite pari a complessivi 3.589,50 € (di cui in Parte_1
2.538,5 € per competenze professionali per il giudizio di merito, 441 per la negoziazione e la mediazione,
610 € per CTP) e 272,50 € per anticipazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge;
6. condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
(oggi delle spese di lite liquidate in 5.077 € per Controparte_1 Controparte_4
pagina 10 di 11 competenze professionali e 546,13 € per anticipazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge;
7. spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta;
8. sentenza provvisoriamente esecutiva.
Gorizia, li 13 maggio 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
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