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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9043/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 9043 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3044/2023 del Giudice di Pace di
Marano e vertente
TRA
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parco Parte_1
Regina Margherita n. 33, presso lo studio dell'Avv. Dario Barbagallo dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Calvizzano (NA) alla via del Tiglio n. 4 presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Sasha Ferrillo dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
APPELLATO
E
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliato in Napoli presso la Casa Comunale in Controparte_2
Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Rossella, con giusta procura in atti;
APPELLATO
, in p.l.r.p.t. con sede in alla via Piazza del Popolo n. 1; Controparte_3 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
, in p.l.r.p.t. con sede in alla via Corso Controparte_4 Controparte_4
Campano n. 200;
APPELLATO CONTUMACE Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' Controparte_5
del del e del Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 CP_1
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice di pace di Marano avverso il
[...]
preavviso di fermo amministrativo n. 0718020220004053000 per il mancato pagamento di molteplici cartelle esattoriali tra cui le nn., 07120140107765151000, 07120150020574301000, inerenti sanzioni amministrative per violazione di norme del Codice della Strada, irrogate negli anni
2010, 2011 e 2012.
L'opponente sosteneva: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo;
2) l'intervenuta estinzione del diritto di credito conseguente al decorso del termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda proposta Parte_1 dall'attore. In tal senso, l'opposta adduceva la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti interruttivi, quali l'intimazione di pagamento n. 071201999034577991000 e il preavviso di fermo amministrativo n. 0718020220004053000, chiedendo, conseguentemente, al giudice che fosse dichiarata l'infondatezza dell'opposizione.
Si costituiva, altresì, il , il quale aderiva alle eccezioni sollevate dall' Controparte_4 [...]
. CP_5
Non costituitisi in giudizio, benché correttamente evocati, il e il Controparte_2 CP_3
erano già contumaci in primo grado.
[...]
Con la sentenza n. 3044 del 2023, emessa il 17.02.2023 e pubblicata il 18.05.2023, il Giudice di pace di Marano dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva, solo parzialmente, accolta nel merito in quanto l'opponente, odierno appellato, aveva dato prova dell'intervenuta estinzione del diritto di credito, considerato il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio con riferimento alle cartelle nn. 07120140107765151000 e
07120150020574301000.
Con atto di citazione in appello, l' chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza n. 3044 del 2023 nella parte in cui dichiarava l'irregolarità della notifica degli atti interruttivi del termine di prescrizione, con particolare riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento nn. 07120140107765151000 e 07120150020574301000. Costituitosi in giudizio, sosteneva l'infondatezza dell'appello, ribadendo Controparte_1
l'intervenuta estinzione conseguente al decorso dei termini di prescrizione.
Si costituiva anche il il quale aderiva alle doglianze formulate dalla parte Controparte_2
appellante.
Per quanto correttamente evocati in giudizio, il e il Controparte_3 Controparte_4
non si costituivano, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...]
Tanto premesso, l'appello non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con riferimento alla fattispecie del presente giudizio, le cartelle n. 07120140107765151000 e
07120150020574301000 sono state notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. La norma si applica ove il destinatario o una delle altre persone richiamate dall'art. 139 c.p.c. sia temporaneamente irreperibili nella residenza, dimora o domicilio conosciuti del medesimo destinatario, oltre che in caso di rifiuto di ricevere l'atto o incapacità della persona legittimata a riceverlo.
Il procedimento notificatorio si articola in tre formalità: deposito della copia dell'atto nella casa comunale dell'ultimo domicilio o dimora del destinatario;
affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
comunicazione a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito. L'ufficiale giudiziario è poi tenuto a dare atto di tali adempimenti nella relata di notifica, a pena di nullità; l'eventuale omissione non può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente.
L'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio è rappresentato dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Come evidenziato dalla
Corte di Cassazione, affinché si completi la notifica, non è sufficiente che sia fornita la prova della mera spedizione della raccomandata informativa.
A parere della Corte, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica, mentre la data di spedizione della raccomandata costituisce: “ L'effetto anticipato o provvisorio (come per il notificante) che si consolida con l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata” pertanto, “il consolidamento dell'effetto anticipatorio dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio, che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario
o perviene nella sua sfera di conoscibilità” (Cass. Ord. n.94 del 2004).
Peraltro, la produzione dell'avviso è necessaria al fine di consentire all'autorità procedente di accertare l'avvenuta indicazione da parte dell'agente postale degli elementi contemplati dall'art. 48 delle disp. att. c.p.c., la cui assenza comporta invalidità o, perfino, inesistenza della notifica stessa.
L'avviso, ai sensi dell'art. 48 della disp. Att. C.p.c., deve contenere: il nome e cognome del destinatario, l'indirizzo del destinatario, la data, la firma di chi ha ritirato la raccomandata. Ciascuno degli elementi di cui all'art. 48 svolge una specifica funzione. Come evidenziato dalla
Corte di Cassazione, la certezza dell'avvenuta conoscenza legale dell'atto notificato si produce solo ove l'avviso sia sottoscritto dal destinatario (o altra persona abilitata a ricevere) o annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo. La mancata firma del destinatario, dunque, esclude la certezza in ordine all'effettivo ricevimento della raccomandata informativa, con conseguente nullità della notifica stessa.
Differente è, invece, la funzione della firma dell'agente postale, la cui assenza “rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale” (Cass. Ord. Sez. 5 n. 7586 del 2024).
In conclusione, si afferma che la prova del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, il quale riporti in modo chiaro, preciso e puntuale gli elementi di cui all'art. 48. L'attestazione dell'ufficiale giudiziario di aver inviato la raccomandata, indicandone il numero, copre con pubblica fede soltanto tale fatto storico (ossia l'avvenuta spedizione), ma dalla stessa non sono desumibili né
l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita o il destinatario della medesima né prova l'avvenuta ricezione dell'atto oggetto di notifica.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda oggetto del presente giudizio, l'avviso di ricevimento relativo alla notifica delle cartelle esattoriali nn 07120140107765151000 e 07120150020574301000 non presenta la firma né del destinatario né dell'agente postale, risultando, peraltro, assente un timbro o altro segno da cui sia desumibile la data di avvenuta consegna.
Si conclude, dunque, che tali cartelle esattoriali non siano stata regolarmente notificate al debitore.
In mancanza di atti interruttivi antecedenti all'intimazione di pagamento e al preavviso di fermo e in considerazione del termine di prescrizione quinquennale contemplato per le sanzioni conseguenti alla violazione delle norme del C.d.S., i diritti di credito sono da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione.
Alla luce delle ragioni esposte, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al DM 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Sasha Ferrillo.
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza Parte_2
n. 3044 del 2023, emessa il 17.02.2023 e pubblicata il 18.05.2023, del Giudice di pace di Marano, così provvede:
- dichiara la contumacia del e del ; Controparte_3 Controparte_4
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_5
nella misura complessiva di euro 1.950,00, oltre al rimborso delle spese generali Controparte_1
nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Sasha Ferrillo;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, il 16.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 9043 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3044/2023 del Giudice di Pace di
Marano e vertente
TRA
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parco Parte_1
Regina Margherita n. 33, presso lo studio dell'Avv. Dario Barbagallo dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Calvizzano (NA) alla via del Tiglio n. 4 presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Sasha Ferrillo dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
APPELLATO
E
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliato in Napoli presso la Casa Comunale in Controparte_2
Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Rossella, con giusta procura in atti;
APPELLATO
, in p.l.r.p.t. con sede in alla via Piazza del Popolo n. 1; Controparte_3 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
, in p.l.r.p.t. con sede in alla via Corso Controparte_4 Controparte_4
Campano n. 200;
APPELLATO CONTUMACE Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' Controparte_5
del del e del Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 CP_1
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice di pace di Marano avverso il
[...]
preavviso di fermo amministrativo n. 0718020220004053000 per il mancato pagamento di molteplici cartelle esattoriali tra cui le nn., 07120140107765151000, 07120150020574301000, inerenti sanzioni amministrative per violazione di norme del Codice della Strada, irrogate negli anni
2010, 2011 e 2012.
L'opponente sosteneva: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo;
2) l'intervenuta estinzione del diritto di credito conseguente al decorso del termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda proposta Parte_1 dall'attore. In tal senso, l'opposta adduceva la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti interruttivi, quali l'intimazione di pagamento n. 071201999034577991000 e il preavviso di fermo amministrativo n. 0718020220004053000, chiedendo, conseguentemente, al giudice che fosse dichiarata l'infondatezza dell'opposizione.
Si costituiva, altresì, il , il quale aderiva alle eccezioni sollevate dall' Controparte_4 [...]
. CP_5
Non costituitisi in giudizio, benché correttamente evocati, il e il Controparte_2 CP_3
erano già contumaci in primo grado.
[...]
Con la sentenza n. 3044 del 2023, emessa il 17.02.2023 e pubblicata il 18.05.2023, il Giudice di pace di Marano dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva, solo parzialmente, accolta nel merito in quanto l'opponente, odierno appellato, aveva dato prova dell'intervenuta estinzione del diritto di credito, considerato il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio con riferimento alle cartelle nn. 07120140107765151000 e
07120150020574301000.
Con atto di citazione in appello, l' chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza n. 3044 del 2023 nella parte in cui dichiarava l'irregolarità della notifica degli atti interruttivi del termine di prescrizione, con particolare riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento nn. 07120140107765151000 e 07120150020574301000. Costituitosi in giudizio, sosteneva l'infondatezza dell'appello, ribadendo Controparte_1
l'intervenuta estinzione conseguente al decorso dei termini di prescrizione.
Si costituiva anche il il quale aderiva alle doglianze formulate dalla parte Controparte_2
appellante.
Per quanto correttamente evocati in giudizio, il e il Controparte_3 Controparte_4
non si costituivano, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...]
Tanto premesso, l'appello non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con riferimento alla fattispecie del presente giudizio, le cartelle n. 07120140107765151000 e
07120150020574301000 sono state notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. La norma si applica ove il destinatario o una delle altre persone richiamate dall'art. 139 c.p.c. sia temporaneamente irreperibili nella residenza, dimora o domicilio conosciuti del medesimo destinatario, oltre che in caso di rifiuto di ricevere l'atto o incapacità della persona legittimata a riceverlo.
Il procedimento notificatorio si articola in tre formalità: deposito della copia dell'atto nella casa comunale dell'ultimo domicilio o dimora del destinatario;
affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
comunicazione a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito. L'ufficiale giudiziario è poi tenuto a dare atto di tali adempimenti nella relata di notifica, a pena di nullità; l'eventuale omissione non può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente.
L'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio è rappresentato dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Come evidenziato dalla
Corte di Cassazione, affinché si completi la notifica, non è sufficiente che sia fornita la prova della mera spedizione della raccomandata informativa.
A parere della Corte, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica, mentre la data di spedizione della raccomandata costituisce: “ L'effetto anticipato o provvisorio (come per il notificante) che si consolida con l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata” pertanto, “il consolidamento dell'effetto anticipatorio dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio, che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario
o perviene nella sua sfera di conoscibilità” (Cass. Ord. n.94 del 2004).
Peraltro, la produzione dell'avviso è necessaria al fine di consentire all'autorità procedente di accertare l'avvenuta indicazione da parte dell'agente postale degli elementi contemplati dall'art. 48 delle disp. att. c.p.c., la cui assenza comporta invalidità o, perfino, inesistenza della notifica stessa.
L'avviso, ai sensi dell'art. 48 della disp. Att. C.p.c., deve contenere: il nome e cognome del destinatario, l'indirizzo del destinatario, la data, la firma di chi ha ritirato la raccomandata. Ciascuno degli elementi di cui all'art. 48 svolge una specifica funzione. Come evidenziato dalla
Corte di Cassazione, la certezza dell'avvenuta conoscenza legale dell'atto notificato si produce solo ove l'avviso sia sottoscritto dal destinatario (o altra persona abilitata a ricevere) o annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo. La mancata firma del destinatario, dunque, esclude la certezza in ordine all'effettivo ricevimento della raccomandata informativa, con conseguente nullità della notifica stessa.
Differente è, invece, la funzione della firma dell'agente postale, la cui assenza “rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale” (Cass. Ord. Sez. 5 n. 7586 del 2024).
In conclusione, si afferma che la prova del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, il quale riporti in modo chiaro, preciso e puntuale gli elementi di cui all'art. 48. L'attestazione dell'ufficiale giudiziario di aver inviato la raccomandata, indicandone il numero, copre con pubblica fede soltanto tale fatto storico (ossia l'avvenuta spedizione), ma dalla stessa non sono desumibili né
l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita o il destinatario della medesima né prova l'avvenuta ricezione dell'atto oggetto di notifica.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda oggetto del presente giudizio, l'avviso di ricevimento relativo alla notifica delle cartelle esattoriali nn 07120140107765151000 e 07120150020574301000 non presenta la firma né del destinatario né dell'agente postale, risultando, peraltro, assente un timbro o altro segno da cui sia desumibile la data di avvenuta consegna.
Si conclude, dunque, che tali cartelle esattoriali non siano stata regolarmente notificate al debitore.
In mancanza di atti interruttivi antecedenti all'intimazione di pagamento e al preavviso di fermo e in considerazione del termine di prescrizione quinquennale contemplato per le sanzioni conseguenti alla violazione delle norme del C.d.S., i diritti di credito sono da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione.
Alla luce delle ragioni esposte, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al DM 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Sasha Ferrillo.
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza Parte_2
n. 3044 del 2023, emessa il 17.02.2023 e pubblicata il 18.05.2023, del Giudice di pace di Marano, così provvede:
- dichiara la contumacia del e del ; Controparte_3 Controparte_4
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_5
nella misura complessiva di euro 1.950,00, oltre al rimborso delle spese generali Controparte_1
nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Sasha Ferrillo;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, il 16.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo