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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
all'esito dell'udienza del 09.12.2025, rimessa la causa in decisione al Collegio, e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Latini unitamente e disgiuntamente all'Avv. Serena Freddi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cristina Latini in Roma, Viale C. Colombo n. 436, giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LU MP e dall'avv. Tommaso Conti, giusta delega su foglio separato alla memoria difensiva, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Corso della Repubblica n. 76, Velletri,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 23/08/2024 proponeva domanda di Parte_1
separazione e scioglimento del matrimonio con il sig. . Controparte_1
A fondamento della domanda la parte ha dedotto di aver contratto matrimonio civile in Cori
(LT) il 8.05.2010, trascritto nei registri al n. 4, parte I, anno 2010, vo. 0, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, che dall'unione coniugale erano nati tre figli,
il 22.12.2004, il 21.10.2011 e il Persona_1 Persona_2 Persona_3
28.07.2018.
Proseguiva affermando che il sodalizio coniugale si era deteriorato progressivamente con la comparsa di episodi di violenza da parte del sig. nei suoi confronti, che avevano CP_1 raggiunto il culmine a seguito della nascita del terzo figlio nel 2018, momento in cui venivano posti in essere in modo continuativo sia a suo danno che a danno della figlia maggiore Per_1
e che, alla luce delle querele presentate lo stesso veniva condannato nel luglio 2020 dal
Tribunale Ordinario di Latina – sez. Penale ad una pena definitiva di anni 7 di reclusione, successivamente in appello ridotta ad anni 6 per i reati cui agli artt. 572 c.p., 609-bis, 609-ter n.5 quater c.p., 582, 585 in relazione agli artt. 576 comma 1 n.5) c.p. e 577 comma 1 n.1) c.p. in relazione a maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate.
Assumeva che nella medesima sede veniva anche disposta nei confronti del sig.
[...]
la sospensione della potestà genitoriale per la durata di 1 anni e 8 mesi e che con CP_1
decreto del 19/04/2022, il Tribunale dei Minorenni lo dichiarava decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale nei confronti di tutti e tre i figli, affidando gli stessi in via esclusiva alla madre . Parte_1
Adduceva di avere un contratto a tempo determinato prorogato fino a settembre 2024 e uno stipendio netto di circa € 1.300,00 mensili, mentre il sig. , a seguito della Controparte_1
condanna in sede penale in data 1.07.2020, si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Velletri e, dunque, privo di un'attività lavorativa, mentre, precedentemente e sino alla data di condanna in sede penale, aveva svolto la sua attività lavorativa presso la Coluzzi olive S.r.l. con la mansione di autista.
Aggiungeva che tutti i figli erano seguiti dalla ASL di Latina – Distretto Socio Sanitario LT/1 di Cori per il supporto psicologico.
Concludeva chiedendo: “In considerazione del grave comportamento del convenuto, verificata la di lui inidoneità a mantenere o ricostruire la convivenza familiare, Voglia: 1 - emanare i provvedimenti temporanei ed urgenti di seguito indicati: 1.1) dichiarare già in sede presidenziale lo scioglimento del matrimonio ex art. 3, c. 1 lett. “b” e/o “d”, l. 898/1971
o in subordine ed in ogni caso la separazione personale dei coniugi, emettendo sentenza parziale sullo status;
1.2) assegnare la casa familiare sita in Cori (LT), Via Bruno Buozzi II traversa n. 13, loc. Giulianello, alla sig.ra che vi vivrà con i figli;
1.3) Parte_1
preso atto dello stato detentivo del convenuto e della decadenza della potestà genitoriale comminata dal Tribunale dei Minorenni, conformarsi alla statuizione e affidare in via esclusiva i figli alla SI.ra , senza alcun diritto di visita per il padre nemmeno in Pt_1
presenza dei servizi sociali. 1.4) fissare in favore della moglie e nell'interesse dei figli, un assegno mensile di mantenimento di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio e dunque per un totale complessivo pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00) per i tre figli, dalla data di deposito della domanda, e soggetto a rivalutazione annuale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c della sig.ra , oltre il 50% delle spese scolastiche, di Pt_1 istruzione, sportive e ricreative nonché quelle mediche (non coperte dal S.S.N.) e straordinarie dei figli.
2 - Quanto alla regolamentazione degli incontri con i figli, prendere atto della intervenuta decadenza dalla potestà genitoriale del sig. e CP_1 dell'affidamento esclusivo a favore della sig.ra così come disposto con Pt_1
provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 19/04/2022 e dell'attuale stato di detenzione dello stesso.
3 - La ricorrente chiede inoltre che il Presidente, emanati i provvedimenti provvisori ed urgenti, nomini il Giudice istruttore e fissi l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, per ottenere in via definitiva:
4.1. se non ancora emessa, pronuncia di divorzio diretto o separazione personale dal coniuge , Controparte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...], loc. Giulianello, per fatto esclusivamente addebitabile allo stesso marito;
4.2. conferma dei provvedimenti emanati in via provvisoria ed urgente, come richiesti al precedente capo 1 e 2; 4.3 condannare a titolo restitutorio o comunque risarcitorio, per le ragioni supra addotte, il SI.
al pagamento dell'importo corrispondente al 50% della rata del mutuo dal CP_1
Dicembre 2019 ad oggi contratto per l'acquisto della casa in comproprietà di Via Bruno
Buozzi II traversa n. 13, loc. Giulianello – Cori (LT), oltre ai ratei dell'assicurazione sulla vita pagati dalla SI.ra in via esclusiva sino a tutto il 2022, e a 54.000,00 euro pari Pt_1 al contributo per il mantenimento dei figli omesso dal 2019 ad oggi.
4.4. condannare il SI.
a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla SI.ra nella misura di CP_1 Pt_1 € 60.000,00 quantificata in via equitativa e forfettaria ex art. 1226 c.c., da ritenersi importo distinto da quello liquidato in sede penale a titolo risarcitorio. In via subordinata: Nella ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice adito non dovesse concedere il divorzio immediato, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo,
l. 1 dicembre 1970, n. 898 e pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
i sigg. e in data 8.05.2010 e trascritto nel registro dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune Cori (LT), al n. 4, parte I, anno 2010, vo. 0, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
Il resistente si costituiva asserendo di non essere più detenuto dalla data del 12.10.2024 e di essere, da allora, alla ricerca di una attività lavorativa così da potere, nel più breve tempo possibile, recuperare una dignitosa autonomia reddituale e di avere, per ora, potuto svolgere solo dei piccoli lavori precari nella speranza di ottenere un contratto stabile, di vivere insieme alla sorella SI.ra , che lo aiutava anche economicamente attraverso il Parte_2
proprio lavoro, nell'appartamento sito in Via Pietro Benedetti in Roma, di cui era titolare dei
2/9 per acquisto mortis causa.
Assumeva di essere titolare del 50% della proprietà della casa coniugale di Giulianello di cui aveva provveduto a pagare il mutuo sino alla concorrenza della somma giacente sull'unico conto corrente di cui disponeva che era cointestato con la ricorrente SI.ra e si Pt_1
dichiarava disponibile alla cessione della propria quota sull'immobile coniugale a compensazione totale o parziale delle richieste di risarcimento danni sia a titolo patrimoniale che non patrimoniale.
Chiedeva che l'On. Tribunale, già in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, incaricasse i Servizi Sociali del Comune di Cori alla elaborazione di un percorso rivolto alla ripresa dei colloqui, anche in forma protetta con i figli minori e . Per_2 Per_3
Quanto alla richiesta di mantenimento dei figli il dichiara di non volersi esimere CP_1 dall'obbligo del mantenimento, ma che lo stato di occupazione e di collocazione abitativa precaria in cui si trovava non appariva in grado di poter fornire un mantenimento superiore alla somma di € 200,00 mensili complessivi per i tre figli. Eccepiva l'inammissibilità in questa sede della domanda di risarcimento del danno morale, psicologico ed esistenziale, come formulata da controparte, esulando detta materia dall'ambito di applicazione dell'art. 473 bis c.p.c..
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1- Emanare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: a. Dichiarare già in sede presidenziale lo scioglimento del matrimonio ex art. 3, comma 1 lett. B e/o D, L. 891/1971 o, in subordine ed in ogni caso, la separazione dei coniugi emettendo sentenza parziale sullo status e per l'effetto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SI.ri e Parte_1 [...]
in data 08.05.2010 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cori CP_1
(LT), al numero 4, Part. I, anno 2010, Vol. 0, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle dovute annotazioni;
b. Assegnare la casa familiare sita in Cori (LT) via Bruno Buozzi, II traversa n. 13, Loc. Giulianello, alla SI.ra che vi Parte_1
vivrà con i figli;
c. affidare in via esclusiva i figli alla SI.ra ; d. in merito al diritto Pt_1 di visita per il padre si chiede di Voler incaricare i Servizi Sociali del Comune di Cori alla elaborazione di un percorso rivolto alla ripresa dei colloqui, anche in forma protetta, tra il
e i figli minori e . e. Fissare in favore della moglie e nell'interesse
CP_1 Per_2 Per_3 dei figli un assegno mensile di mantenimento di € 200,00 complessivamente per tutti e tre figli, per l'attuale situazione economica del SI. , a far data dalla pronuncia dei
CP_1 provvedimenti temporanei ed urgenti, e soggetto a rivalutazione annuale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della SI.ra , oltre il 50% delle spese Pt_1 scolastiche, d'istruzione nonché quelle mediche (non coperte SSN), escluse le spese scolastiche relative alla retta della scuola privata, insostenibili per le condizioni economiche attuali del;
mentre per le spese sportive, ricreative e straordinarie dei figli Voglia
CP_1 disporre che le stesse debbano essere preventivamente concordate tra i SI.ri e
CP_1
. Emanati i provvedimenti provvisori ed urgenti, Voglia nominare il Giudice Pt_1
Istruttore e fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, per accogliere le seguenti conclusioni: 1) pronuncia di divorzio diretto o separazione personale dei coniugi
e . 2) Valutare all'esito del percorso protetto svolto con Controparte_1 Parte_1
i servizi sociali del Comune di Cori l'opportunità di concedere l'affido condiviso dei figli minori;
3) determinare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura che sarà ritenuta sulla scorta dell'effettiva capacità reddituale del Crescenzo al momento della pronuncia definitiva così come risultante dall'istruttoria; 4) preliminarmente, sulle richieste restitutorie o comunque risarcitorie a titolo patrimoniale, dichiarare
l'inammissibilità della domanda di mantenimento per i periodi anteriori alla presentazione del presente ricorso;
nel merito e nella denegata ipotesi di ammissibilità della richiesta restitutoria e risarcitoria, ridurre la richiesta a soli 57 mesi e determinare l'ammontare del mantenimento mensile in considerazione della effettiva situazione reddituale del CP_1
nei rispettivi periodi che si riterranno ammissibili dal 2019 sino alla data dell'instaurazione del presente giudizio (agosto 2024). 5) preliminarmente, sulla richiesta di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale, si eccepisce l'incompetenza della sezione speciale poiché esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 473 bis e, per l'effetto l'inammissibilità della relativa domanda;
nel merito, rigettare la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale poiché non provata;
in subordine, nella denegata ipotesi di ammissibilità della stessa, Voglia ridurla nella misura dell'importo della provvisionale già riconosciuto in sede penale. Con vittoria di spese , competenze ed onorari.”
Con i provvedimenti temporanei ed urgenti, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affidava in via super esclusiva i figli minori e Per_2
alla madre, collocava gli stessi presso la madre, assegnava alla stessa la ex casa Per_3 coniugale, riservava la determinazione delle modalità di frequentazione padre-figli all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità, poneva a carico del resistente l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 100,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, a decorrere dal febbraio 2025, oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Latina.
Tanto premesso, a parere del Collegio, preso atto dei comportamenti penalmente rilevanti per i quali il resistente è stato condannato in via definitiva e posti in essere, in presenza anche dei figli minori, in danno della moglie e della primogenita , maggiorenne ma non ancora Per_1 autonoma economicamente, nonché del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Roma di decadenza dello stesso dalla responsabilità genitoriale, appare giustificata la deroga, nell'interesse dei minori e , al regime bi-genitoriale, prevedendosi l'affido super Per_2 Per_3 esclusivo alla madre in ragione dell'inidoneità genitoriale del padre.
Ne deriva che, conseguentemente, i minori sono collocati presso la madre, cui è, altresì, assegnata la ex casa coniugale. Deve, poi, esortarsi il resistente a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare della ASL del luogo di residenza, visto che, allo stato, non è possibile rilevare il buon esito di esso e assumere provvedimenti diversi di frequentazione della prole, dal momento che non sono venuti meno i presupposti per cui era stata riservata la determinazione delle modalità di frequentazione padre-figli all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità.
Il percorso riabilitativo del SI. è, infatti, tutt'ora in corso con sedute di CP_1 psicoterapia di gruppo. È stato relazionato che lo stesso, presente a tutti gli incontri, frequenta con partecipazione e attenzione mostrando una buona consapevolezza e capacità riflessiva sugli eventi accaduti, ma non è stato documentato nulla in ordine agli esiti.
Ne deriva che, allo stato, nulla può disporsi in ordine alle modalità di frequentazione con i minori.
Quanto al mantenimento dei tre figli, il resistente ha finito di scontare la pena, svolge lavori saltuari, ma è comproprietario per la quota dei 2/9 dell'immobile in Roma, in cui attualmente dimora con la sorella, nonché per la quota del 50% dell'appartamento adibito a casa coniugale in Giulianello di Cori.
Pertanto, pur tenuto conto delle esigenze dei tre figli, di cui la primogenita studentessa universitaria, e dei tempi di permanenza esclusivi presso la madre, l'assegno di mantenimento a carico del padre non può essere ragionevolmente superiore a quanto previsto di € 150,00 a figlio, somma sottoposta a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo presso il Tribunale di Latina.
È, poi, fondata la domanda di scioglimento immediato del vincolo coniugale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge 898/1970, risultando il resistente condannato con sentenza definitiva per il delitto di violenza sessuale commesso in danno della coniuge.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, dopo un iniziale orientamento teso ad escludere il rimedio del risarcimento del danno per illecito extracontrattuale nei casi di violazione dei doveri coniugali, la prospettiva è cambiata con le pronunce della Cassazione,
n. 9801 del 10.05.2005 e n. 18853 del 15.09.2011, secondo cui "i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva".
Con il correttivo cartabia è stata, poi, stabilita l'applicabilità del rito speciale anche alle
“domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente” (cfr. art. 473 bis cpc).
Va, dunque, precisato che la violazione di uno dei doveri coniugali non comporta automaticamente responsabilità civile, laddove non venga accertata lesione di diritti fondamentali della persona.
Inoltre, va ulteriormente affermato che l'illecito endofamiliare rientra nelle tipologie dell'illecito aquiliano, e, pertanto, configura un'ipotesi di responsabilità ex artt. 2043 c.c. e
2059 c.c.
La giustificazione di tale impostazione sta nel fatto che le obbligazioni derivanti dalla convivenza familiare non sono obbligazioni in senso tecnico, ma si tratta di meri obblighi suscettibili di incidere sulla sfera meramente personale dei coniugi, sicché, gli obblighi coniugale non rientrano nelle prestazioni suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'art. 1174 c.c.
Pertanto, riconosciuta la natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell'illecito endofamiliare, spetterà al coniuge danneggiato dimostrare tutti gli elementi dell'illecito, e, quindi, il fatto illecito (violazione del dovere coniugale), il nesso causale tra violazione dei doveri coniugali e lesione di diritti costituzionalmente garantiti, il comportamento doloso del danneggiante.
In materia di famiglia vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e, in particolare, dagli artt. 2, 3 e
30, che sanciscono il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio in posizione di eguaglianza rispetto ai membri della famiglia legittima. I principi costituzionali, anche alla luce di quanto affermato dalle fonti sovranazionali, evidenziano come non sia rispettoso dei diritti fondamentali dell'individuo il comportamento del genitore che, pur ottemperando agli obblighi di assistenza materiale, si disinteressi completamente dell'assistenza morale del figlio. Tale omissione si riverbera inevitabilmente sulla sfera famigliare e sull'altro coniuge.
Inoltre, il dovere di fedeltà prescritto dall'art. 143 c.c. non si limita all'impegno dei coniugi di “non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale” reciproca, ma comprende pure un impegno di lealtà nei confronti dell'altro coniuge (Cass. civ. n. 9287/1997; Tribunale Latina, sez. II, 22/02/2012).
E', quindi, indiscutibile che i reati commessi costituiscano una grave violazione dei suddetti doveri e, dunque, una condotta illecita, come tale implicante una responsabilità aquiliana.
Trattasi di lesione che, tenuto conto di tutti gli indici già evidenziati, è sicuramente seria e grave.
In sede penale il sig. veniva dunque condannato alla pena di anni 7 di reclusione CP_1
(poi ridotta in appello ad anni 6, con conferma delle restanti statuizioni) e al risarcimento del danno in favore delle vittime quantificato in € 13.000,00 in favore della moglie Parte_1
e di € 7.000,00 in favore della figlia , nonché, alla refusione delle
[...] Persona_4
spese processuali, per i danni morali patiti dalle vittime e consistenti nell'essere state vittime
“di un comportamento che ha leso la serenità familiare e l'integrità fisica e psichica delle vittime”.
Nel presente giudizio la parte ricorrente è unicamente il coniuge, per cui può far valere i soli danni occorsi alla stessa nell'ambito del rapporto coniugale e famigliare per effetto delle condotte poste in essere dal resistente e non i danni occorsi alla figlia, oramai maggiorenne.
In ordine al diritto al risarcimento liquidato in sede penale in via provvisionale, va detto che
“le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass 24.10.2022, n. 31351).
Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità “con riguardo al nesso di causalità” ha ribadito
“il principio secondo cui le violenze fisiche nel rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti - lesivi, pure, della pari dignità della persona-i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. n. 7321 del 2005 e n. 11844 del 2006).
Chiarita la sussistenza del diritto, individuata la lesione allo stesso, e descritti i pregiudizi conseguenti, reputa questo Collegio che le condotte gravi e reiterate emergenti dalle querele in atti e dalla motivazione della sentenza penale, fanno rilevare l'esistenza di un danno permanente e come indici per la liquidazione vengono presi in particolare in considerazione la plurima violazione degli obblighi familiari e la molteplicità e gravità delle condotte.
Trattasi di situazione giuridica soggettiva di rango primario, come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate, per cui è ammesso il risarcimento ex art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008 n. 26972 – 26975).
Quanto alla prova di tale danno applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza, discende la privazione di beni fondamentali, per cui deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Si reputa, pertanto, equo determinare il risarcimento in favore della stessa parte nella somma di € 10.000,00 oltre quelle liquidate in sede penale, comprensiva di ogni pregiudizio non patrimoniale di tipo morale e esistenziale.
Tale somma deve ritenersi già attualizzata mediante equità.
Spettano, poi, gli interessi dalla sentenza al saldo.
Va, infine, disposta la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente tenuto conto della soccombenza.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio ex art. 3, c. 1 lett. “b” e/o “d”, l. 898/1971 contratto tra i coniugi in Cori (LT) il 8.05.2010, trascritto nei registri al n. 4, parte I, anno 2010, vo. 0,
- assegna la casa familiare sita in Cori (LT) via Bruno Buozzi, II traversa n. 13, Loc.
Giulianello, alla SI.ra , Parte_1
- affida in via esclusiva i figli minori alla SI.ra , preso atto della intervenuta Pt_1
decadenza dalla potestà genitoriale del sig. , così come disposto con provvedimento CP_1 del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 19/04/2022,
- esorta il resistente a proseguire il percorso terapeutico intrapreso, - fissa in favore della moglie e nell'interesse dei figli un assegno mensile di mantenimento di
€ 150,00 a figlio, somma soggetta a rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Latina,
- condanna il resistente al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente che liquida in
€ 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
- condanna il resistente al pagamento delle spese di causa in favore di parte ricorrente che liquida in € 110,00 per spese e € 5.050,00 per onorari, oltre, iva, spese generali e cpa.
Latina, 15.12.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
all'esito dell'udienza del 09.12.2025, rimessa la causa in decisione al Collegio, e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Latini unitamente e disgiuntamente all'Avv. Serena Freddi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cristina Latini in Roma, Viale C. Colombo n. 436, giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LU MP e dall'avv. Tommaso Conti, giusta delega su foglio separato alla memoria difensiva, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Corso della Repubblica n. 76, Velletri,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 23/08/2024 proponeva domanda di Parte_1
separazione e scioglimento del matrimonio con il sig. . Controparte_1
A fondamento della domanda la parte ha dedotto di aver contratto matrimonio civile in Cori
(LT) il 8.05.2010, trascritto nei registri al n. 4, parte I, anno 2010, vo. 0, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, che dall'unione coniugale erano nati tre figli,
il 22.12.2004, il 21.10.2011 e il Persona_1 Persona_2 Persona_3
28.07.2018.
Proseguiva affermando che il sodalizio coniugale si era deteriorato progressivamente con la comparsa di episodi di violenza da parte del sig. nei suoi confronti, che avevano CP_1 raggiunto il culmine a seguito della nascita del terzo figlio nel 2018, momento in cui venivano posti in essere in modo continuativo sia a suo danno che a danno della figlia maggiore Per_1
e che, alla luce delle querele presentate lo stesso veniva condannato nel luglio 2020 dal
Tribunale Ordinario di Latina – sez. Penale ad una pena definitiva di anni 7 di reclusione, successivamente in appello ridotta ad anni 6 per i reati cui agli artt. 572 c.p., 609-bis, 609-ter n.5 quater c.p., 582, 585 in relazione agli artt. 576 comma 1 n.5) c.p. e 577 comma 1 n.1) c.p. in relazione a maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate.
Assumeva che nella medesima sede veniva anche disposta nei confronti del sig.
[...]
la sospensione della potestà genitoriale per la durata di 1 anni e 8 mesi e che con CP_1
decreto del 19/04/2022, il Tribunale dei Minorenni lo dichiarava decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale nei confronti di tutti e tre i figli, affidando gli stessi in via esclusiva alla madre . Parte_1
Adduceva di avere un contratto a tempo determinato prorogato fino a settembre 2024 e uno stipendio netto di circa € 1.300,00 mensili, mentre il sig. , a seguito della Controparte_1
condanna in sede penale in data 1.07.2020, si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Velletri e, dunque, privo di un'attività lavorativa, mentre, precedentemente e sino alla data di condanna in sede penale, aveva svolto la sua attività lavorativa presso la Coluzzi olive S.r.l. con la mansione di autista.
Aggiungeva che tutti i figli erano seguiti dalla ASL di Latina – Distretto Socio Sanitario LT/1 di Cori per il supporto psicologico.
Concludeva chiedendo: “In considerazione del grave comportamento del convenuto, verificata la di lui inidoneità a mantenere o ricostruire la convivenza familiare, Voglia: 1 - emanare i provvedimenti temporanei ed urgenti di seguito indicati: 1.1) dichiarare già in sede presidenziale lo scioglimento del matrimonio ex art. 3, c. 1 lett. “b” e/o “d”, l. 898/1971
o in subordine ed in ogni caso la separazione personale dei coniugi, emettendo sentenza parziale sullo status;
1.2) assegnare la casa familiare sita in Cori (LT), Via Bruno Buozzi II traversa n. 13, loc. Giulianello, alla sig.ra che vi vivrà con i figli;
1.3) Parte_1
preso atto dello stato detentivo del convenuto e della decadenza della potestà genitoriale comminata dal Tribunale dei Minorenni, conformarsi alla statuizione e affidare in via esclusiva i figli alla SI.ra , senza alcun diritto di visita per il padre nemmeno in Pt_1
presenza dei servizi sociali. 1.4) fissare in favore della moglie e nell'interesse dei figli, un assegno mensile di mantenimento di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio e dunque per un totale complessivo pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00) per i tre figli, dalla data di deposito della domanda, e soggetto a rivalutazione annuale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c della sig.ra , oltre il 50% delle spese scolastiche, di Pt_1 istruzione, sportive e ricreative nonché quelle mediche (non coperte dal S.S.N.) e straordinarie dei figli.
2 - Quanto alla regolamentazione degli incontri con i figli, prendere atto della intervenuta decadenza dalla potestà genitoriale del sig. e CP_1 dell'affidamento esclusivo a favore della sig.ra così come disposto con Pt_1
provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 19/04/2022 e dell'attuale stato di detenzione dello stesso.
3 - La ricorrente chiede inoltre che il Presidente, emanati i provvedimenti provvisori ed urgenti, nomini il Giudice istruttore e fissi l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, per ottenere in via definitiva:
4.1. se non ancora emessa, pronuncia di divorzio diretto o separazione personale dal coniuge , Controparte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...], loc. Giulianello, per fatto esclusivamente addebitabile allo stesso marito;
4.2. conferma dei provvedimenti emanati in via provvisoria ed urgente, come richiesti al precedente capo 1 e 2; 4.3 condannare a titolo restitutorio o comunque risarcitorio, per le ragioni supra addotte, il SI.
al pagamento dell'importo corrispondente al 50% della rata del mutuo dal CP_1
Dicembre 2019 ad oggi contratto per l'acquisto della casa in comproprietà di Via Bruno
Buozzi II traversa n. 13, loc. Giulianello – Cori (LT), oltre ai ratei dell'assicurazione sulla vita pagati dalla SI.ra in via esclusiva sino a tutto il 2022, e a 54.000,00 euro pari Pt_1 al contributo per il mantenimento dei figli omesso dal 2019 ad oggi.
4.4. condannare il SI.
a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla SI.ra nella misura di CP_1 Pt_1 € 60.000,00 quantificata in via equitativa e forfettaria ex art. 1226 c.c., da ritenersi importo distinto da quello liquidato in sede penale a titolo risarcitorio. In via subordinata: Nella ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice adito non dovesse concedere il divorzio immediato, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo,
l. 1 dicembre 1970, n. 898 e pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
i sigg. e in data 8.05.2010 e trascritto nel registro dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune Cori (LT), al n. 4, parte I, anno 2010, vo. 0, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
Il resistente si costituiva asserendo di non essere più detenuto dalla data del 12.10.2024 e di essere, da allora, alla ricerca di una attività lavorativa così da potere, nel più breve tempo possibile, recuperare una dignitosa autonomia reddituale e di avere, per ora, potuto svolgere solo dei piccoli lavori precari nella speranza di ottenere un contratto stabile, di vivere insieme alla sorella SI.ra , che lo aiutava anche economicamente attraverso il Parte_2
proprio lavoro, nell'appartamento sito in Via Pietro Benedetti in Roma, di cui era titolare dei
2/9 per acquisto mortis causa.
Assumeva di essere titolare del 50% della proprietà della casa coniugale di Giulianello di cui aveva provveduto a pagare il mutuo sino alla concorrenza della somma giacente sull'unico conto corrente di cui disponeva che era cointestato con la ricorrente SI.ra e si Pt_1
dichiarava disponibile alla cessione della propria quota sull'immobile coniugale a compensazione totale o parziale delle richieste di risarcimento danni sia a titolo patrimoniale che non patrimoniale.
Chiedeva che l'On. Tribunale, già in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, incaricasse i Servizi Sociali del Comune di Cori alla elaborazione di un percorso rivolto alla ripresa dei colloqui, anche in forma protetta con i figli minori e . Per_2 Per_3
Quanto alla richiesta di mantenimento dei figli il dichiara di non volersi esimere CP_1 dall'obbligo del mantenimento, ma che lo stato di occupazione e di collocazione abitativa precaria in cui si trovava non appariva in grado di poter fornire un mantenimento superiore alla somma di € 200,00 mensili complessivi per i tre figli. Eccepiva l'inammissibilità in questa sede della domanda di risarcimento del danno morale, psicologico ed esistenziale, come formulata da controparte, esulando detta materia dall'ambito di applicazione dell'art. 473 bis c.p.c..
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1- Emanare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: a. Dichiarare già in sede presidenziale lo scioglimento del matrimonio ex art. 3, comma 1 lett. B e/o D, L. 891/1971 o, in subordine ed in ogni caso, la separazione dei coniugi emettendo sentenza parziale sullo status e per l'effetto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SI.ri e Parte_1 [...]
in data 08.05.2010 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cori CP_1
(LT), al numero 4, Part. I, anno 2010, Vol. 0, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle dovute annotazioni;
b. Assegnare la casa familiare sita in Cori (LT) via Bruno Buozzi, II traversa n. 13, Loc. Giulianello, alla SI.ra che vi Parte_1
vivrà con i figli;
c. affidare in via esclusiva i figli alla SI.ra ; d. in merito al diritto Pt_1 di visita per il padre si chiede di Voler incaricare i Servizi Sociali del Comune di Cori alla elaborazione di un percorso rivolto alla ripresa dei colloqui, anche in forma protetta, tra il
e i figli minori e . e. Fissare in favore della moglie e nell'interesse
CP_1 Per_2 Per_3 dei figli un assegno mensile di mantenimento di € 200,00 complessivamente per tutti e tre figli, per l'attuale situazione economica del SI. , a far data dalla pronuncia dei
CP_1 provvedimenti temporanei ed urgenti, e soggetto a rivalutazione annuale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della SI.ra , oltre il 50% delle spese Pt_1 scolastiche, d'istruzione nonché quelle mediche (non coperte SSN), escluse le spese scolastiche relative alla retta della scuola privata, insostenibili per le condizioni economiche attuali del;
mentre per le spese sportive, ricreative e straordinarie dei figli Voglia
CP_1 disporre che le stesse debbano essere preventivamente concordate tra i SI.ri e
CP_1
. Emanati i provvedimenti provvisori ed urgenti, Voglia nominare il Giudice Pt_1
Istruttore e fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, per accogliere le seguenti conclusioni: 1) pronuncia di divorzio diretto o separazione personale dei coniugi
e . 2) Valutare all'esito del percorso protetto svolto con Controparte_1 Parte_1
i servizi sociali del Comune di Cori l'opportunità di concedere l'affido condiviso dei figli minori;
3) determinare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura che sarà ritenuta sulla scorta dell'effettiva capacità reddituale del Crescenzo al momento della pronuncia definitiva così come risultante dall'istruttoria; 4) preliminarmente, sulle richieste restitutorie o comunque risarcitorie a titolo patrimoniale, dichiarare
l'inammissibilità della domanda di mantenimento per i periodi anteriori alla presentazione del presente ricorso;
nel merito e nella denegata ipotesi di ammissibilità della richiesta restitutoria e risarcitoria, ridurre la richiesta a soli 57 mesi e determinare l'ammontare del mantenimento mensile in considerazione della effettiva situazione reddituale del CP_1
nei rispettivi periodi che si riterranno ammissibili dal 2019 sino alla data dell'instaurazione del presente giudizio (agosto 2024). 5) preliminarmente, sulla richiesta di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale, si eccepisce l'incompetenza della sezione speciale poiché esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 473 bis e, per l'effetto l'inammissibilità della relativa domanda;
nel merito, rigettare la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale poiché non provata;
in subordine, nella denegata ipotesi di ammissibilità della stessa, Voglia ridurla nella misura dell'importo della provvisionale già riconosciuto in sede penale. Con vittoria di spese , competenze ed onorari.”
Con i provvedimenti temporanei ed urgenti, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affidava in via super esclusiva i figli minori e Per_2
alla madre, collocava gli stessi presso la madre, assegnava alla stessa la ex casa Per_3 coniugale, riservava la determinazione delle modalità di frequentazione padre-figli all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità, poneva a carico del resistente l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 100,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, a decorrere dal febbraio 2025, oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Latina.
Tanto premesso, a parere del Collegio, preso atto dei comportamenti penalmente rilevanti per i quali il resistente è stato condannato in via definitiva e posti in essere, in presenza anche dei figli minori, in danno della moglie e della primogenita , maggiorenne ma non ancora Per_1 autonoma economicamente, nonché del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Roma di decadenza dello stesso dalla responsabilità genitoriale, appare giustificata la deroga, nell'interesse dei minori e , al regime bi-genitoriale, prevedendosi l'affido super Per_2 Per_3 esclusivo alla madre in ragione dell'inidoneità genitoriale del padre.
Ne deriva che, conseguentemente, i minori sono collocati presso la madre, cui è, altresì, assegnata la ex casa coniugale. Deve, poi, esortarsi il resistente a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare della ASL del luogo di residenza, visto che, allo stato, non è possibile rilevare il buon esito di esso e assumere provvedimenti diversi di frequentazione della prole, dal momento che non sono venuti meno i presupposti per cui era stata riservata la determinazione delle modalità di frequentazione padre-figli all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità.
Il percorso riabilitativo del SI. è, infatti, tutt'ora in corso con sedute di CP_1 psicoterapia di gruppo. È stato relazionato che lo stesso, presente a tutti gli incontri, frequenta con partecipazione e attenzione mostrando una buona consapevolezza e capacità riflessiva sugli eventi accaduti, ma non è stato documentato nulla in ordine agli esiti.
Ne deriva che, allo stato, nulla può disporsi in ordine alle modalità di frequentazione con i minori.
Quanto al mantenimento dei tre figli, il resistente ha finito di scontare la pena, svolge lavori saltuari, ma è comproprietario per la quota dei 2/9 dell'immobile in Roma, in cui attualmente dimora con la sorella, nonché per la quota del 50% dell'appartamento adibito a casa coniugale in Giulianello di Cori.
Pertanto, pur tenuto conto delle esigenze dei tre figli, di cui la primogenita studentessa universitaria, e dei tempi di permanenza esclusivi presso la madre, l'assegno di mantenimento a carico del padre non può essere ragionevolmente superiore a quanto previsto di € 150,00 a figlio, somma sottoposta a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo presso il Tribunale di Latina.
È, poi, fondata la domanda di scioglimento immediato del vincolo coniugale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge 898/1970, risultando il resistente condannato con sentenza definitiva per il delitto di violenza sessuale commesso in danno della coniuge.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, dopo un iniziale orientamento teso ad escludere il rimedio del risarcimento del danno per illecito extracontrattuale nei casi di violazione dei doveri coniugali, la prospettiva è cambiata con le pronunce della Cassazione,
n. 9801 del 10.05.2005 e n. 18853 del 15.09.2011, secondo cui "i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva".
Con il correttivo cartabia è stata, poi, stabilita l'applicabilità del rito speciale anche alle
“domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente” (cfr. art. 473 bis cpc).
Va, dunque, precisato che la violazione di uno dei doveri coniugali non comporta automaticamente responsabilità civile, laddove non venga accertata lesione di diritti fondamentali della persona.
Inoltre, va ulteriormente affermato che l'illecito endofamiliare rientra nelle tipologie dell'illecito aquiliano, e, pertanto, configura un'ipotesi di responsabilità ex artt. 2043 c.c. e
2059 c.c.
La giustificazione di tale impostazione sta nel fatto che le obbligazioni derivanti dalla convivenza familiare non sono obbligazioni in senso tecnico, ma si tratta di meri obblighi suscettibili di incidere sulla sfera meramente personale dei coniugi, sicché, gli obblighi coniugale non rientrano nelle prestazioni suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'art. 1174 c.c.
Pertanto, riconosciuta la natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell'illecito endofamiliare, spetterà al coniuge danneggiato dimostrare tutti gli elementi dell'illecito, e, quindi, il fatto illecito (violazione del dovere coniugale), il nesso causale tra violazione dei doveri coniugali e lesione di diritti costituzionalmente garantiti, il comportamento doloso del danneggiante.
In materia di famiglia vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e, in particolare, dagli artt. 2, 3 e
30, che sanciscono il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio in posizione di eguaglianza rispetto ai membri della famiglia legittima. I principi costituzionali, anche alla luce di quanto affermato dalle fonti sovranazionali, evidenziano come non sia rispettoso dei diritti fondamentali dell'individuo il comportamento del genitore che, pur ottemperando agli obblighi di assistenza materiale, si disinteressi completamente dell'assistenza morale del figlio. Tale omissione si riverbera inevitabilmente sulla sfera famigliare e sull'altro coniuge.
Inoltre, il dovere di fedeltà prescritto dall'art. 143 c.c. non si limita all'impegno dei coniugi di “non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale” reciproca, ma comprende pure un impegno di lealtà nei confronti dell'altro coniuge (Cass. civ. n. 9287/1997; Tribunale Latina, sez. II, 22/02/2012).
E', quindi, indiscutibile che i reati commessi costituiscano una grave violazione dei suddetti doveri e, dunque, una condotta illecita, come tale implicante una responsabilità aquiliana.
Trattasi di lesione che, tenuto conto di tutti gli indici già evidenziati, è sicuramente seria e grave.
In sede penale il sig. veniva dunque condannato alla pena di anni 7 di reclusione CP_1
(poi ridotta in appello ad anni 6, con conferma delle restanti statuizioni) e al risarcimento del danno in favore delle vittime quantificato in € 13.000,00 in favore della moglie Parte_1
e di € 7.000,00 in favore della figlia , nonché, alla refusione delle
[...] Persona_4
spese processuali, per i danni morali patiti dalle vittime e consistenti nell'essere state vittime
“di un comportamento che ha leso la serenità familiare e l'integrità fisica e psichica delle vittime”.
Nel presente giudizio la parte ricorrente è unicamente il coniuge, per cui può far valere i soli danni occorsi alla stessa nell'ambito del rapporto coniugale e famigliare per effetto delle condotte poste in essere dal resistente e non i danni occorsi alla figlia, oramai maggiorenne.
In ordine al diritto al risarcimento liquidato in sede penale in via provvisionale, va detto che
“le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass 24.10.2022, n. 31351).
Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità “con riguardo al nesso di causalità” ha ribadito
“il principio secondo cui le violenze fisiche nel rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti - lesivi, pure, della pari dignità della persona-i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. n. 7321 del 2005 e n. 11844 del 2006).
Chiarita la sussistenza del diritto, individuata la lesione allo stesso, e descritti i pregiudizi conseguenti, reputa questo Collegio che le condotte gravi e reiterate emergenti dalle querele in atti e dalla motivazione della sentenza penale, fanno rilevare l'esistenza di un danno permanente e come indici per la liquidazione vengono presi in particolare in considerazione la plurima violazione degli obblighi familiari e la molteplicità e gravità delle condotte.
Trattasi di situazione giuridica soggettiva di rango primario, come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate, per cui è ammesso il risarcimento ex art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008 n. 26972 – 26975).
Quanto alla prova di tale danno applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza, discende la privazione di beni fondamentali, per cui deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Si reputa, pertanto, equo determinare il risarcimento in favore della stessa parte nella somma di € 10.000,00 oltre quelle liquidate in sede penale, comprensiva di ogni pregiudizio non patrimoniale di tipo morale e esistenziale.
Tale somma deve ritenersi già attualizzata mediante equità.
Spettano, poi, gli interessi dalla sentenza al saldo.
Va, infine, disposta la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente tenuto conto della soccombenza.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio ex art. 3, c. 1 lett. “b” e/o “d”, l. 898/1971 contratto tra i coniugi in Cori (LT) il 8.05.2010, trascritto nei registri al n. 4, parte I, anno 2010, vo. 0,
- assegna la casa familiare sita in Cori (LT) via Bruno Buozzi, II traversa n. 13, Loc.
Giulianello, alla SI.ra , Parte_1
- affida in via esclusiva i figli minori alla SI.ra , preso atto della intervenuta Pt_1
decadenza dalla potestà genitoriale del sig. , così come disposto con provvedimento CP_1 del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 19/04/2022,
- esorta il resistente a proseguire il percorso terapeutico intrapreso, - fissa in favore della moglie e nell'interesse dei figli un assegno mensile di mantenimento di
€ 150,00 a figlio, somma soggetta a rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Latina,
- condanna il resistente al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente che liquida in
€ 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
- condanna il resistente al pagamento delle spese di causa in favore di parte ricorrente che liquida in € 110,00 per spese e € 5.050,00 per onorari, oltre, iva, spese generali e cpa.
Latina, 15.12.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino