Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3163 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Andrea Tem- peranza, che li rappresenta e difende Email_1 per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 4 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 settembre 2012 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
72); che dalla loro unione è nata la figlia , a Viterbo il 5 marzo 2008; che Per_1
la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono ricon- ciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con sua Per_1
residenza e domiciliazione prevalente presso l'abitazione della madre, in Viterbo
(VT), Via Antonio S. Elia n.19/D. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scola- stica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, te- nuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispet- tivi periodi di permanenza. Obbligo per entrambi i genitori di provvedere congiun- tamente alla cura ed educazione della prole, concordando sempre nell'interesse della stessa tutte le decisioni più importanti ad essa afferenti, anche di carattere medico-sanitario e/o relative alla sua istruzione.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figli , in ragione della sua età (16 Per_1
anni compiuti), quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia e con i propri impegni lavorativi e, comunque, in caso di disaccordo tra i ri- correnti, come segue: la mattin sarà condotta a scuola da parte della madre. Per_1
All'uscita da scuola, il padre curerà di accompagnarla presso la propria abitazione sino alle ore 19:00, allorquando la madre la accompagnerà con sé presso la propria pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
abitazione. Nei giorni di martedì e venerdì, invece pernotterà presso l'abita- Per_1
zione paterna. Di domenica rimarrà presso la casa materna. Durante le va- Per_1
canze estive il padre potrà tenere con sé la figlia altresì per un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nei mesi tra giugno e settembre e da comu- nicarsi alla Sig.r entro il 31/05 di ogni anno. La madre, a sua volta, potrà Pt_1
tenere con sé la figlia per un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, da indivi- duarsi nei mesi tra giugno e settembre e da comunicarsi al Sig entro il 31/05 Pt_2
di ogni anno. Durante le vacanze di Natale, si manterrà la turnazione ordinaria.
trascorrerà inoltre le festività del 1° maggio, dell'8 dicembre, del 6 gennaio, e Per_1
del 15 agosto alternandole tra i rispettivi genitori, così come il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; compleanno dei genitori e la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori.
5) I genitori provvederanno a mantenere la figlia , in natura, nei periodi di Per_1
rispettiva permanenza. Gli stessi si faranno inoltre carico al 50% delle spese straor- dinarie nell'interesse della figlia che siano state previamente documentate e concor- date tra loro, salvo urgenze, come da vigente Protocollo Magistrati-Avvocati presso il Tribunale di Viterbo, da intendersi qui espressamente richiamato e trascritto.
6) L'assegno unico per la figli , ove spettante, verrà ripartito al 50% tra i geni- Per_1
tori.
7) I ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente a richieste di assegno di mantenimento e dichiarano di avere tra loro integralmente definito ogni questione economica e patrimoniale e di non avere perciò null'altro a pretendere reciproca- mente per tale titolo.
9) Le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei propri pas- saporti.
10) Compensazione integrale delle spese legali stragiudiziali e giudiziali”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni av- verso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente tra- smessa al comune di Viterbo (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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