TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 25.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11528/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Salvatore Romeo;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 7.12.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240003864102000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive relativi alla gestione artigiani per il periodo 01/2022 – 12/2023.
CP_ Deduce l'insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva dell'
Con memoria difensiva depositata in data 28.2.2025, si è costituito in giudizio l' deducendo che “…Il ricorrente è stato iscritto alla gestione artigiani da febbraio CP_1
2018 seguito di delibera iscrizione per la carica di socio unico ricoperta nella MULO
DRUMS società a responsabilità limitata semplificata. Verificato che tale società non è mai stata iscritta all'albo delle imprese artigiane e che sussiste un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato il ricorrente è stato cancellato dalla gestione
1 artigiani (doc.1) e si è provveduto a sgravare l'AVA opposto (doc.2)”; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…Accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere”.
L'udienza del 25.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale e di quanto sostanzialmente riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note del 24.3.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. memoria difensiva e doc. nn. 1 e 2 ivi allegati e note depositate da parte ricorrente in data 24.3.2025).
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
2.2. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per la propria iscrizione alla gestione artigiani (come sostanzialmente riconosciuto dall'Ente previdenziale con l'intervenuto sgravio) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
2
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' e distratta ex art. 93 c.p.c. in CP_1
favore del procuratore di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente e in CP_1 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Catania, 25/3/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 25.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11528/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Salvatore Romeo;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 7.12.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240003864102000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive relativi alla gestione artigiani per il periodo 01/2022 – 12/2023.
CP_ Deduce l'insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva dell'
Con memoria difensiva depositata in data 28.2.2025, si è costituito in giudizio l' deducendo che “…Il ricorrente è stato iscritto alla gestione artigiani da febbraio CP_1
2018 seguito di delibera iscrizione per la carica di socio unico ricoperta nella MULO
DRUMS società a responsabilità limitata semplificata. Verificato che tale società non è mai stata iscritta all'albo delle imprese artigiane e che sussiste un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato il ricorrente è stato cancellato dalla gestione
1 artigiani (doc.1) e si è provveduto a sgravare l'AVA opposto (doc.2)”; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…Accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere”.
L'udienza del 25.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale e di quanto sostanzialmente riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note del 24.3.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. memoria difensiva e doc. nn. 1 e 2 ivi allegati e note depositate da parte ricorrente in data 24.3.2025).
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
2.2. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per la propria iscrizione alla gestione artigiani (come sostanzialmente riconosciuto dall'Ente previdenziale con l'intervenuto sgravio) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
2
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' e distratta ex art. 93 c.p.c. in CP_1
favore del procuratore di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente e in CP_1 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Catania, 25/3/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
3