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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 27/2025 R.G.L. promossa da:
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14
, , , CP_15 CP_16 Controparte_17 [...]
, , Controparte_18 CP_19 CP_20
, , tutti elettivamente domiciliati in Controparte_21 Controparte_22
Torino, via Vittorio Amedeo II, presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Fontanazza e
Francesco Paolo Mingrino, che li rappresentano e difendono per procure in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_23 di Torino, con sede in Torino, C.so Bramante 88, in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dalle
Avv.te Giovanna Manzoli e Claudia Loiacono, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Torino, Corso Bramante n. 88 per procura in atti giusta Delibera n. 611 del 08/05/2025
APPELLATA
Oggetto: pubblico impiego – retribuzione
CONCLUSIONI
1
Per gli appellanti: come da ricorso depositato il 23.1.2025
Per l'appellata: come da memoria depositata il 16.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1519/2024 pubblicata il 26.7.2024, ha respinto il ricorso con cui gli odierni appellanti (oltre a - attualmente tutti CP_24
dipendenti della Controparte_25
e in precedenza alle dipendenze dei vari presidi sanitari torinesi in essa
[...]
confluiti ed incorporati, presso i quali avevano composto le squadre di prevenzione incendi (c.d. e le squadre di emergenza e lotta all'incendio (c.d. - hanno CP_26 CP_27
Contr chiesto di condannare l convenuta a pagargli il compenso aggiuntivo di euro
10,33 (già lire 20.000) per ogni turno lavorativo giornaliero di otto ore effettuato
(compenso da maggiorare proporzionalmente trattandosi di turni di 12 ore), non più erogato dalla convenuta, nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta con la diffida del legale, e quindi complessivamente per gli importi per ciascuno elencati alle pagg. 14 e 15 del ricorso.
2. Il Tribunale ha osservato che l'emolumento in questione, non previsto dal CCNL, è Contr stato istituito nel 2001 dai presidi sanitari, poi incorporati nell' convenuta, quando presso di essi sono state create le squadre antincendio, obbligatorie per legge, in cui sono stati inseriti lavoratori che hanno continuato a svolgere le proprie ordinarie mansioni e che hanno iniziato a prestare attività anche in dette squadre, inseriti in turni giornalieri di otto ore.
Ha ritenuto che i presupposti di detto indennizzo – riconosciuto soltanto per gli specifici turni di assegnazione alla squadra, e non in via continuativa come richiesto dai ricorrenti – non riguardino il prestigio e l'importanza della prestazione resa come addetto alla squadra antincendio, ma il disagio derivante, in occasione dell'inserimento nel turno, dalla necessità di interrompere l'attività abituale e ordinaria in caso di emergenza per garantire il pronto intervento.
Sulla base di questi presupposti il Tribunale ha ritenuto legittima la cessazione della corresponsione di detto emolumento a partire dal momento (a seguito della deliberazione n. 736 del 28/05/2021 e della nota prot. n. 128209 del 06/12/2021 del
Contr Direttore Generale della di Torino) in cui i Controparte_23
ricorrenti hanno iniziato a svolgere il servizio antincendio in via esclusiva.
3. Gli appellanti sostengono l'erroneità della sentenza:
2
1) per avere omesso di provvedere sulla domanda attorea con riferimento al periodo anteriore al 2021, per il quale l'Amministrazione convenuta aveva ammesso di essere tenuta a pagare l'emolumento sussistendone i presupposti costituiti dalla partecipazione dei ricorrenti alle squadre antincendio nei turni di otto ore e nell'esecuzione, nello stesso periodo, delle relative prestazioni lavorative, senza tuttavia provarne il pagamento;
2) per avere erroneamente escluso la permanenza dell'obbligo di riconoscere l'emolumento dopo il 2021 in conseguenza dell'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, in merito alle mansioni attribuite in forza delle deliberazioni del 2001; secondo parte appellante dette mansioni erano diverse da quelle ordinariamente svolte (inquadrate, secondo le previsioni del CCNL, nel c.d. personale di supporto, ruolo tecnico, varie categorie: A, B, BS, C, ecc.) poiché l'ammissione alle squadre doveva essere preceduta da addestramento e da abilitazione concessa dal Corpo dei
Vigili del Fuoco, adempimento propedeutico all'acquisizione anche di una nuova qualifica, e il compenso, in base a dette delibere, era attribuito, “in considerazione della delicatezza dei compiti attribuiti dal piano alle squadre di emergenza”.
Sostengono gli appellanti che il compenso inerisca alla qualità del nuovo lavoro loro assegnato e che pertanto esso, ai sensi dell'art. 2103 c.c., non poteva essere abolito, anche perché l'Amministrazione aveva modificato soltanto i modi di esecuzione della prestazione lavorativa, rendendoli anzi più estesi e più impegnativi, mediante squadre operanti in via permanente e non in turni.
Pertanto secondo gli appellanti l'Amministrazione si è resa inadempiente al proprio obbligo retributivo, rispetto al quale non si è verificato né un recesso né una risoluzione;
anzi, poiché l'intervento delle squadre è diventato continuo e costante,
l'emolumento spetta per ogni giornata di lavoro, la cui durata, di fatto, corrisponde a quella già fissata inizialmente per il turno.
Aggiunge parte appellante che il Tribunale ha omesso di verificare l'adeguatezza, ai sensi degli artt. 2099 e 2103 c.c., della retribuzione corrisposta ai lavoratori inseriti nelle squadre con compito esclusivo.
Resiste l'appellata.
All'udienza del 29.5.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
4. Il primo motivo di appello è infondato.
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Nel ricorso di primo grado era stato dedotto che dall'esame dei cedolini era emerso che “da tempo”, non veniva più indicato (e quindi non veniva più pagato) il compenso aggiuntivo di cui alla deliberazione del 24.5.2001, e che, alle richieste di spiegazioni dei lavoratori ricorrenti, il direttore generale dell'AOU aveva risposto che, a seguito dell'assegnazione dei ricorrenti in via esclusiva alle squadre (S.E.I. o S.P.I.), gli stessi non avevano più diritto a detto compenso;
si argomentava in merito a questa
Contr prospettazione dell' (non spettanza dell'emolumento a causa dell'assegnazione in via esclusiva alle squadre) deducendone l'infondatezza in quanto detto compenso costituisce una remunerazione aggiuntiva della retribuzione tabellare, inerente alla
Contr qualità della prestazione lavorativa, e sostenendo che pertanto l – succeduta ai presidi ospedalieri in essa incorporati – fosse tenuta ad erogare dette somme essendo ancora in vigore le delibere che lo avevano istituito (v. pagg. 9 – ricorso).
Alle pagg. 14-15 dell'atto introduttivo erano poi indicate le somme complessive richieste per ciascun ricorrente e non un dettaglio in relazione ai singoli periodi a cui si riferiva la pretesa.
Contr Nel ricorso, inoltre, non si sosteneva che l fosse inadempiente all'obbligo di pagamento in relazione al periodo (fino al 2021) di svolgimento del servizio in via non esclusiva.
Il Tribunale ha ritenuto che l'oggetto del giudizio riguardi esclusivamente i turni svolti da ciascun ricorrente all'interno della squadra antincendio in via esclusiva
(corrispondenti a tutti i turni di servizio, stante l'assegnazione continuativa alla Contr squadra) e che sia incontestato che l abbia sempre corrisposto – e tuttora corrisponda – il compenso ai dipendenti addetti alla squadra antincendio in via non esclusiva.
L'osservazione del Tribunale è corretta e condivisibile.
Invero, a fronte del menzionato conteggio (privo specificazioni sui periodi a cui si riferiscono le pretese creditorie), il ricorrente , sentito nel libero interrogatorio CP_1 all'udienza del 19.2.2024, ha dichiarato: “I colleghi che avevano partecipato alla squadra non esclusiva avevano sempre preso l'indennità; ad es. a iniziato CP_14
con la squadra esclusiva il 1/3/2021 e la sua rivendicazione decorre da tale data.
L'azienda ha sempre pagato e tuttora paga l'indennità ai colleghi che partecipano alla squadra in via non esclusiva, le nostre rivendicazioni riguardano solo il periodo di attività antincendio esclusiva. I nostri conteggi riguardano per tutti il periodo dall'inizio dell'attività esclusiva al 28/02/2023”.
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Così circoscritto – in base ai chiarimenti forniti dalla stessa parte appellante - l'oggetto della domanda, la pretesa creditoria non riguarda pertanto un periodo in cui l'AOU appellata si sarebbe resa inadempiente rispetto ad un obbligo di pagamento da essa stessa ammesso, ma soltanto i periodi in cui ciascuno degli appellanti ha iniziato ad operare nelle squadre antincendio in via esclusiva e non più in aggiunta alle proprie mansioni ordinarie, periodi comprovati dagli stati di servizio e dai provvedimenti di assegnazione alla S.P.P. sub doc. 4 appellata.
5. È infondato anche il secondo motivo di gravame.
La permanenza o meno del diritto al compenso aggiuntivo è stata correttamente verificata dal Tribunale esaminando l'origine e la causa dell'attribuzione di questo emolumento, non previsto dalla contrattazione collettiva bensì dalle delibere dei presidi ospedalieri (deliberazione 24/05/2001 n. 1537/13/38/2001 del direttore generale dell' e deliberazione n. 2049 del 21/12/2010 del Direttore Controparte_29
Generale dell' ) poi incorporati Controparte_30
Contr nell' odierna appellata.
Dette delibere (e i bandi di reclutamento del personale ad esse connesse) hanno istituito le squadre addette al servizio antincendio, essendovi tenute per legge. Tali squadre sono state costituite attingendo dal personale addetto ad altre mansioni
(vigilante, fuochista, idraulico, elettricista, coordinatore vigilanti e portinai, infermiere professionale, ecc., v. doc. 1 parte appellante), in possesso dei requisiti costituiti dall'idoneità all'esercizio delle funzioni di addetto antincendio, attestato dal superamento dell'esame specifico presso i Vigili del Fuoco, e dall'orario articolato in tre turni giornalieri, indicativamente fissati in 8-16, 16-24 e 24-8 (v. doc. 3 parte appellante).
Nell'ambito di questa peculiare situazione, di attribuzione ad alcuni dipendenti di un'attività aggiuntiva (articolata in turni durante i quali il lavoratore può essere chiamato per fare fronte agli allarmi per gli incendi, interrompendo la normale attività di lavoro) rispetto alla mansione ordinaria, è stato introdotto l'“incentivo teso a premiare la disponibilità di coloro i quali, durante l'orario di lavoro svolto presso il Servizio di appartenenza, sarebbero stati chiamati ad intervenire per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo”, pari a lire 20.000 lorde per addetto a turno, somma “necessaria per incentivare un numero sufficiente di persone (almeno 24 unità) tale da coprire per tutto l'anno i tre turni giornalieri” (v. doc. 3 parte appellante).
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Il compenso aveva dunque la funzione di incentivare (v. la delibera appena citata che definisce l'emolumento come “incentivo”) l'inserimento nelle squadre dei lavoratori che, in aggiunta alle proprie ordinarie mansioni, durante il turno erano esposti alla possibilità di dovere interrompere la propria attività lavorativa per fronteggiare l'emergenza costituita da un possibile incendio. Coerentemente con tale funzione il compenso veniva corrisposto soltanto nel periodo in cui il lavoratore era inserito nel turno.
Successivamente il Direttore Generale della Controparte_31
, con nota prot. n. 128209 del 06/12/2021, “Facendo seguito alla deliberazione
[...]
n. 736 del 28/05/2021, con cui sono state costituite ed aggiornate la Squadra
Prevenzione Incendi a compito esclusivo e non esclusivo (di seguito denominata CP_3
e la Squadra di Emergenza e all'Incendio (di seguito denominata CP_26 CP_27
….”, ha designato, “quali componenti delle squadre, i seguenti dipendenti: …”; in detto provvedimento sono elencati i componenti delle “S.E.L.I.”, i componenti delle “S.P.I. a compito esclusivo” e i componenti delle “S.P.I. a compito non esclusivo” (v. doc. 4 parte appellante).
Non è contestato che l'AOU appellata, dopo detta delibera, continui ad erogare il compenso aggiuntivo ai dipendenti assegnati alle squadre in via non esclusiva.
Nell'interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato: “La squadra esclusiva fa CP_1 prevenzione, facciamo delle check list e quando c'è l'occorrenza interveniamo;
a tutt'oggi esiste ancora la squadra non esclusiva, c'è chi fa il portinaio e alla chiamata interviene sull'emergenza. Dal 2017, da quando faccio antincendio, faccio turni di 12 ore, come tutti quelli della squadra che opera in esclusiva;
invece chi fa parte della squadra non esclusiva, ha sempre fatto e fa tuttora turni di 8 ore”.
L'assegnazione del lavoratore in una squadra in via esclusiva comporta dunque l'attribuzione di attività lavorativa diversa da quella prestata in una squadra in via non esclusiva, sia per la diversa durata dei turni (nel primo caso di 12 ore, nel secondo caso di 8 ore), sia per l'ampiezza dell'attività (nel primo caso comprensiva anche di attività di prevenzione degli incendi, nel secondo caso esclusivamente attività relativa alla gestione dell'emergenza).
È pertanto condivisibile la conclusione del Tribunale in merito alla spettanza del compenso aggiuntivo ai soli componenti delle squadre in via non esclusiva, in relazione agli specifici turni a cui ciascun lavoratore di dette squadre è assegnato, in quanto i lavoratori assegnati alle squadre in via esclusiva, essendo adibiti ad essa in
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Contr via permanente senza più rivestire alcun altro ruolo all'interno dell' non sopportano il disagio di dovere interrompere la propria ordinaria attività lavorativa presso il servizio a cui sono addetti in via principale per intervenire nei casi di emergenza;
al contrario, la loro mansione ordinaria (e, appunto, esclusiva) è quella all'interno della squadra (che, come scritto, ha competenze più ampie rispetto alle squadre che svolgono il servizio in via non esclusiva, occupandosi anche di prevenzione e non soltanto della gestione dell'emergenza), e pertanto non sono esposti al disagio dell'eventuale interruzione dell'attività ordinaria.
La circostanza che la delibera istitutiva del compenso aggiuntivo abbia precisato che esso era attribuito “in considerazione della delicatezza dei compiti attribuiti dal piano alle squadre di emergenza” e che il presupposto per l'ammissione nelle squadre fosse il previo addestramento e l'ottenimento dell'abilitazione del Corpo dei Vigili del Fuoco non consente di ritenere, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, che l'assegnazione dei lavoratori alle squadre antincendio abbia comportato l'assegnazione a mansioni superiori.
A tale riguardo nessuna allegazione è stata svolta nel ricorso introduttivo;
non sono state citate né esaminate le declaratorie contrattuali, né sono state raffrontate le descrizioni dei vari profili professionali.
È pertanto infondata la prospettazione di parte appellante secondo cui la cessazione dell'erogazione del compenso aggiuntivo costituirebbe violazione dell'art. 2103 c.c..
L'inserimento nelle squadre in via esclusiva, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non ha comportato una modifica relativa ad un aspetto non essenziale del rapporto di lavoro e in particolare una modifica relativa alla mera estensione temporale dell'adempimento della prestazione lavorativa;
essa, come osservato, ha al contrario determinato l'adibizione alla sola attività antincendio (non più in aggiunta ad altre mansioni), di contenuto più ampio rispetto a quella di gestione dell'emergenza incendio in quanto comprensiva anche dell'attività di prevenzione.
Dunque, tenuto conto dell'origine e della finalità del compenso aggiuntivo, legittimamente l'AOU appellata ne ha cessato l'erogazione agli appellanti a partire dal momento in cui gli stessi sono stati inseriti nelle squadre in via esclusiva.
Del tutto nuova e come tale inammissibile è la prospettazione, avanzata per la prima volta nell'appello, secondo cui la mancata erogazione del compenso aggiuntivo renderebbe la retribuzione corrisposta dall'AOU inadeguata alla prestazione lavorativa, non avendo i ricorrenti svolto alcuna deduzione sul punto nel proprio atto
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introduttivo;
ciò tanto più considerato che neppure sono state prodotte le buste paga e che - come affermato dall'AOU nella memoria di costituzione di primo grado senza incontrare contestazioni della controparte - gli appellanti percepiscono le indennità di turno contrattuali oltre al pagamento delle eventuali ore di lavoro straordinario conseguenti all'attività espletata.
6. L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate considerata la novità della questione trattata.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico di parte appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Compensa le spese;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 29 maggio 2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Clotilde Fierro
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